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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 14011/2023 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1
Carlea;
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4,
c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott.ssa , nominato nel corso del presente giudizio, ha esaminato in maniera Persona_2 esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, all'esito dell'elaborato peritale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “La Sig.ra , di 78 anni (è Parte_1 nata il [...]), ha presentato la domanda di invalidità civile alla commissione competente il
28/04/22, quando aveva 77 anni, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità, sottoposto a visita medica dalla commissione competente in data 29/11/22, fu riconosciuta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età
1 grave 100% fin dalla data della domanda in via amministrativa e la condizione di handicap senza connotazione di gravità.
Nei soggetti ultrasessantacinquenni la predetta indennità spetta a coloro che presentano difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare o l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita.
La Circolare del Ministero della Sanità del 23-7-1999, riferendosi all'art. 5, comma 7, del D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, afferma che: “Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si ritiene, pertanto, che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi: 1) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica;
2) difficoltà medio - gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
3) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione del pagamento della quota fissa sulla ricetta”.
La cardiopatia ipertensiva è una patologia che coinvolge il cuore e le arterie coronarie a causa di valori costantemente troppo elevati di pressione sanguigna, nota come ipertensione arteriosa. Questa condizione comporta cambiamenti strutturali e funzionali nel lato sinistro del cuore, inclusa l'ipertrofia del ventricolo sinistro, a causa del carico di lavoro aggiuntivo imposto dal mantenimento di pressioni elevate nel sistema vascolare. L'insufficienza venosa cronica è una condizione di alterato ritorno venoso, che talvolta provoca un senso di disagio agli arti inferiori e alterazioni cutanee.
L'artrosi diffusa, nota anche come osteoartrosi o osteoartrite, è una patologia degenerativa che colpisce le articolazioni del corpo umano. Si tratta di una malattia caratterizzata dalla rottura della cartilagine articolare, il cuscinetto naturale che separa i capi ossei articolari e permette loro di muoversi fluidamente senza attrito. Con il progredire dell'artrosi, la cartilagine si deteriora, portando a una perdita di elasticità dell'articolazione e causando dolore, rigidità e infiammazione. Circa l'artrosi diffusa si ritiene sia allo stato di grado lieve per la modestissima compromissione funzionale che presenta allo stato l'apparato muscolo scheletrico della ricorrente. La stessa infatti all'esame obiettivo eseguito non mostrava rilevanti limitazioni funzionali a carico delle articolazioni esplorate, in relazione all'età.
La steatosi epatica identifica solo un eccessivo accumulo di grasso nelle cellule epatiche. Tale situazione non va necessariamente a creare un danno epatico e nella quasi totalità dei casi è assolutamente asintomatica. Pertanto, tale condizione non verrà presa in considerazione nel calcolo dell'invalidità.
Quanto al deficit visivo alla lettura della documentazione medica agli atti risulta che la ricorrente abbia un visus di sola percezione luce a destra e di 6/10 a sinistra, in ogni caso alla visita mostra visus efficiente per gli spostamenti nell'ambiente di visita.
Il deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale si riferisce a un processo di declino delle funzioni cognitive, come la memoria, l'attenzione, il linguaggio e le capacità di ragionamento, causato da problemi nel flusso sanguigno delle arterie cerebrali. La vasculopatia cerebrale è una condizione in cui le arterie che riforniscono di sangue il cervello diventano danneggiate o bloccate, impedendo una corretta irrorazione di sangue e ossigeno nelle diverse aree cerebrali. Circa la vasculopatia
2 cerebrale cronica si precisa che allo stato provoca una compromissione di grado lieve sulle capacità cognitive del soggetto che ha mostrato al colloquio solo un iniziale rallentamento ideo-motorio.
Nel caso di specie, sono già state riconosciute in sede amministrativa le difficoltà persistenti di grado grave.
In merito all'indennità di accompagnamento, come detto, la normativa in materia prevede che,
l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio.
In conclusione, il complesso morboso presentato dalla ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Il Decreto Legislativo 62/2024 riformula il concetto di disabilità, introducendo una visione più integrata e multidimensionale. Abbandonando la definizione di "handicap" prevista dalla Legge
104/92, si pone maggiore enfasi sull'interazione tra le compromissioni fisiche, sensoriali o intellettive di una persona e le barriere sociali, ambientali e relazionali che impediscono la piena inclusione sociale. Questo approccio supera il modello esclusivamente medico-sanitario e integra il concetto di sostegno, che ora è considerato necessario per superare queste barriere.
Il nuovo sistema di valutazione si basa sull'uso combinato delle classificazioni ICD (Classificazione
Internazionale delle Malattie) e ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute). In questo modo, si sposta l'attenzione dalla mera patologia alle difficoltà pratiche derivanti dall'interazione tra le disabilità e l'ambiente circostante.
La disabilità non è più vista come un deficit statico, ma come una condizione dinamica che può essere mitigata da adeguati supporti e interventi. Si considera così la necessità di interventi che, in base alla gravità e alle condizioni individuali, possono variare da un sostegno lieve o medio, a uno intensivo e globale, a seconda dei casi specifici.
L'art. 3 della Legge 104/92, che in passato stabiliva la gravità dell'handicap come criterio fondamentale, viene aggiornato con il concetto di "necessità di sostegno". Quando i requisiti di gravità del comma 3 della Legge 104 non sono soddisfatti, la persona è considerata necessitante di un supporto di livello lieve o medio. Al contrario, se è necessaria una maggiore assistenza, si parla di sostegno intensivo, che implica un intervento permanente (prolungato nel tempo), continuativo (con frequenza costante) e globale (che riguarda vari aspetti della vita quotidiana, inclusi lavoro, apprendimento e vita sociale). Questo nuovo approccio si concentra sull'efficacia del sostegno e sull'adattamento dell'ambiente, con l'obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
Questo cambiamento di paradigma rappresenta una trasformazione significativa nelle modalità di valutazione e riconoscimento della disabilità, orientandosi verso un modello più inclusivo e centrato sulle necessità individuali e sulle risorse ambientali disponibili.
Il quadro clinico della ricorrente evidenzia una condizione di disabilità, come definita dall'art. 2 del
D.lgs. 62/2024, che risulta compatibile con il comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92. Sebbene il
3 quadro patologico descritto presenti delle compromissioni funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, queste non determinano una compromissione tale da richiedere un intervento assistenziale intensivo. In assenza dei requisiti previsti dal comma 3 della legge, la condizione della ricorrente richiede solo un sostegno di livello lieve o medio. Pertanto, il supporto necessario si limita a interventi che non abbiano carattere di continuità o intensità elevata, ma che siano finalizzati a favorire l'inclusione sociale e lavorativa in contesti meno complessi.
CONCLUSIONI
La Sig.ra , di 78 anni, è affetta da: Cardiopatia ipertensiva in soggetto con Parte_1 insufficienza venosa cronica;
Artrosi diffusa;
Steatosi epatica;
Deficit visivo;
Vasculopatia cerebrale cronica.
Nonostante la presenza di tali minorazioni, la ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), necessitando di un sostegno di livello lieve o medio, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della
Legge 104/92. Sebbene la ricorrente presenti compromissioni, non è necessario un intervento assistenziale intensivo, ma solo un supporto per favorire la sua inclusione sociale e lavorativa.”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso del presente procedimento, liquidate Persona_2 come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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