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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 74941/2022 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM) al Viale Appio Claudio n°66, elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla Via Tiberina
n°128, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Cesare Galloni (C.F.: ), unitamente e C.F._1 disgiuntamente all'Avvocato Stabilito Simone Antonio (C.F.: ). C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. , con sede legale in Corso Cavour n. 19, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 società facente parte del , in persona del Responsabile della Controparte_2
Gestione Crediti Performing e Deteriorati della (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata su foglio separato - dall'avv. Giuseppe Pedrizzi, (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in C.F._3 CP_1
Corso Cavour n. 19.
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del Responsabile della Gestione Crediti Controparte_1
Performing e Deteriorati, per sentire accogliere tali conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo stipulato in Roma in data 24/01/2014 dalla con Parte_1 Controparte_1
Rep. n. 77.756 Racc. n. 32.789 del Notaio di Roma (All. n°1), sia usurario
[...] Persona_1 per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata (cfr. All. n°2); -
Accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo e, conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma Controparte_1 di Euro 67.319,00 (sessantasettemilatrecentodiciannove/00), oppure in subordine di Euro 66.289,71
(sessantaseimiladuecentosettantanove/71), quale somma complessiva da recuperare al 30/04/2021, oltre alla restituzione dell'ulteriore somma di € 28.009,20 quali interessi da non versare per il periodo 31/05/2021 – 28/02/2029, o comunque in subordine quella diversa somma maggiore o minore che risulti dovuta alla anche a seguito di CTU contabile;
- Condannare la Parte_1 alla rifusione delle spese di mediazione pari ad € 97,60 (novantasette/60), Controparte_1 come da ricevuta allegata (cfr. All. n°8); in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Parte attrice precisava che in data 24/01/2014 stipulava in Roma il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria Rep. N. 77.756 finalizzato all'acquisto di immobile con per un Controparte_1 importo di € 160.000,00, da restituire in numero 180 rate mensili posticipate, inizialmente di € 1.372,52, scanti la prima il giorno 31/03/2014 e l'ultima il giorno 28/02/2029. In data 2/5/2021 la eseguiva la ricostruzione tecnico contabile del contratto di mutuo, dalla quale, però, Parte_1 emergeva un'illegittima applicazione dei tassi di interesse, con previsioni superiori al tasso soglia usura anche degli interessi di mora applicati dalla banca negli ultimi otto trimestri per ritardato pagamento senza che fosse data attuazione alla clausola di salvaguardia prevista nel contratto. Per tale ragione, dopo che il dottore commercialista a cui la società aveva attribuito l'incarico ricalcolava le somme da recuperare “a tasso zero”, la agiva in giudizio lamentando anche Parte_1
l'inferiorità tra il TAEG del mutuo pubblicizzato e quello effettivo ricalcolato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/09/2023, si costituiva in giudizio la in persona del proprio rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte Controparte_1 le deduzioni avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nello specifico, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea perché palesemente generica e smentita per tabulas, considerata l'erroneità dei calcoli del perito nella consulenza tecnica di parte depositata in atti. Tutto ciò considerato, parte convenuta presentava domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, data l'infondatezza e l'illogicità del giudizio instaurato.
All'udienza del 20/12/2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, successivamente, all'udienza del 10/04/2024 rigettava l'istanza di ctu avanzata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Deve preliminarmente darsi atto della assoluta genericità delle domande avanzate, nonché della natura esplorativa delle stesse, basate su deduzioni non supportate da idonei elementi probatori, le quali, pertanto, devono essere respinte.
Va osservato, infatti, che la fonte del rapporto obbligatorio, ovvero il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato con atto di notaio in data 6.2.2014 tra parte attrice e Controparte_1 con il quale veniva finanziato agli istanti la somma di € 160.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice), non è oggetto di specifica contestazione. Dunque, alcuna contestazione ci è sull'an.
Esaminata, poi, la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi, convenzionali e moratori pattuiti, va rilevato che le condizioni economiche statuite nel richiamato contratto ed attinenti ai tassi di interessi pattuiti siano regolari, tenuto conto dei parametri rilevati dalla Banca
D'Italia per il periodo in esame (febbraio 2014) che fissavano la soglia di usura per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile al 8,76%, specificando che: “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti perc.li”. Ne deriva che il limite del tasso di usura era da ricondurre a 14,95%, dato da 8,76% (tasso soglia indicato per la categoria contrattuale di riferimento) + 2,19 (un quarto di 8,76%) + 4 punti percentuali.
Ciò considerato, si osserva che nel contratto de quo la misura degli interessi indicati dall'art. 3 (TAN iniziale pari al 6,2% fino al 31.3.2014, poi indicizzato al tasso Euribor in misura non inferiore a 6,4%,
e TAEG del 6,98%) sono evidentemente inferiori alla soglia usuraria.
Relativamente al tasso di interesse moratorio e alla sua presunta usurarietà, va considerata la disposizione di cui all'art. 3 co. 4 del decreto della Banca d'Italia del 24 giugno 2009 con cui viene previsto che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Dunque, si rileva che il tasso di interesse moratorio convenuto dalle parti previsto dalle Condizioni generali di contratto in misura pari al tasso di finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali resta, comunque, inferiore al tasso soglia così calcolato, posto che lo stesso è stato fissato nel contratto al 9,200%.
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Da ultimo va osservato che il comportamento dell'attrice nell'avanzare la presente azione giudiziaria, non supportata da alcun elemento probatorio, appare connotato da mala fede. Pertanto, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che viene calcolato equitativamente in euro 1.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
74941/2022, così provvede:
a) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
c) accoglie la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento di euro 1.700,00 in suo favore.
Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 74941/2022 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM) al Viale Appio Claudio n°66, elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla Via Tiberina
n°128, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Cesare Galloni (C.F.: ), unitamente e C.F._1 disgiuntamente all'Avvocato Stabilito Simone Antonio (C.F.: ). C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. , con sede legale in Corso Cavour n. 19, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 società facente parte del , in persona del Responsabile della Controparte_2
Gestione Crediti Performing e Deteriorati della (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata su foglio separato - dall'avv. Giuseppe Pedrizzi, (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in C.F._3 CP_1
Corso Cavour n. 19.
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del Responsabile della Gestione Crediti Controparte_1
Performing e Deteriorati, per sentire accogliere tali conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo stipulato in Roma in data 24/01/2014 dalla con Parte_1 Controparte_1
Rep. n. 77.756 Racc. n. 32.789 del Notaio di Roma (All. n°1), sia usurario
[...] Persona_1 per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata (cfr. All. n°2); -
Accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo e, conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma Controparte_1 di Euro 67.319,00 (sessantasettemilatrecentodiciannove/00), oppure in subordine di Euro 66.289,71
(sessantaseimiladuecentosettantanove/71), quale somma complessiva da recuperare al 30/04/2021, oltre alla restituzione dell'ulteriore somma di € 28.009,20 quali interessi da non versare per il periodo 31/05/2021 – 28/02/2029, o comunque in subordine quella diversa somma maggiore o minore che risulti dovuta alla anche a seguito di CTU contabile;
- Condannare la Parte_1 alla rifusione delle spese di mediazione pari ad € 97,60 (novantasette/60), Controparte_1 come da ricevuta allegata (cfr. All. n°8); in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Parte attrice precisava che in data 24/01/2014 stipulava in Roma il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria Rep. N. 77.756 finalizzato all'acquisto di immobile con per un Controparte_1 importo di € 160.000,00, da restituire in numero 180 rate mensili posticipate, inizialmente di € 1.372,52, scanti la prima il giorno 31/03/2014 e l'ultima il giorno 28/02/2029. In data 2/5/2021 la eseguiva la ricostruzione tecnico contabile del contratto di mutuo, dalla quale, però, Parte_1 emergeva un'illegittima applicazione dei tassi di interesse, con previsioni superiori al tasso soglia usura anche degli interessi di mora applicati dalla banca negli ultimi otto trimestri per ritardato pagamento senza che fosse data attuazione alla clausola di salvaguardia prevista nel contratto. Per tale ragione, dopo che il dottore commercialista a cui la società aveva attribuito l'incarico ricalcolava le somme da recuperare “a tasso zero”, la agiva in giudizio lamentando anche Parte_1
l'inferiorità tra il TAEG del mutuo pubblicizzato e quello effettivo ricalcolato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/09/2023, si costituiva in giudizio la in persona del proprio rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte Controparte_1 le deduzioni avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nello specifico, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea perché palesemente generica e smentita per tabulas, considerata l'erroneità dei calcoli del perito nella consulenza tecnica di parte depositata in atti. Tutto ciò considerato, parte convenuta presentava domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, data l'infondatezza e l'illogicità del giudizio instaurato.
All'udienza del 20/12/2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, successivamente, all'udienza del 10/04/2024 rigettava l'istanza di ctu avanzata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Deve preliminarmente darsi atto della assoluta genericità delle domande avanzate, nonché della natura esplorativa delle stesse, basate su deduzioni non supportate da idonei elementi probatori, le quali, pertanto, devono essere respinte.
Va osservato, infatti, che la fonte del rapporto obbligatorio, ovvero il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato con atto di notaio in data 6.2.2014 tra parte attrice e Controparte_1 con il quale veniva finanziato agli istanti la somma di € 160.000,00 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice), non è oggetto di specifica contestazione. Dunque, alcuna contestazione ci è sull'an.
Esaminata, poi, la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi, convenzionali e moratori pattuiti, va rilevato che le condizioni economiche statuite nel richiamato contratto ed attinenti ai tassi di interessi pattuiti siano regolari, tenuto conto dei parametri rilevati dalla Banca
D'Italia per il periodo in esame (febbraio 2014) che fissavano la soglia di usura per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile al 8,76%, specificando che: “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti perc.li”. Ne deriva che il limite del tasso di usura era da ricondurre a 14,95%, dato da 8,76% (tasso soglia indicato per la categoria contrattuale di riferimento) + 2,19 (un quarto di 8,76%) + 4 punti percentuali.
Ciò considerato, si osserva che nel contratto de quo la misura degli interessi indicati dall'art. 3 (TAN iniziale pari al 6,2% fino al 31.3.2014, poi indicizzato al tasso Euribor in misura non inferiore a 6,4%,
e TAEG del 6,98%) sono evidentemente inferiori alla soglia usuraria.
Relativamente al tasso di interesse moratorio e alla sua presunta usurarietà, va considerata la disposizione di cui all'art. 3 co. 4 del decreto della Banca d'Italia del 24 giugno 2009 con cui viene previsto che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Dunque, si rileva che il tasso di interesse moratorio convenuto dalle parti previsto dalle Condizioni generali di contratto in misura pari al tasso di finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali resta, comunque, inferiore al tasso soglia così calcolato, posto che lo stesso è stato fissato nel contratto al 9,200%.
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.
Da ultimo va osservato che il comportamento dell'attrice nell'avanzare la presente azione giudiziaria, non supportata da alcun elemento probatorio, appare connotato da mala fede. Pertanto, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che viene calcolato equitativamente in euro 1.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
74941/2022, così provvede:
a) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in
€ 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
c) accoglie la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento di euro 1.700,00 in suo favore.
Così deciso in Roma l'8 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Maria Gabriella Zimpo