Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa n. 7181/2024 RGL, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Rimini, corso D'Augusto, n. 134 presso lo studio degli avv.ti
Gianfrancesco GARATTONI, e Filippo TOMASSOLI che li rappresentano e difendono, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
MARESCA e Marco CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio FRUS, in Torino, Corso Re Umberto, n. 8
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione contributo solidarietà.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori GARATTONI e TOMASSOLI, antistatari.
1
Per la Controparte_1
Richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione
[...]
e difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le domande, allegazioni e difese delle parti e lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.8.2024 il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza dal luglio 2009 dalla
[...]
a favore dei dottori commercialisti (di seguito, Controparte_1
, ha convenuto in giudizio la contestando la legittimità
CP_2 CP_2 della trattenuta operata sul proprio trattamento pensionistico, in forza dell'art. 22 del Regolamento approvato con D.M. 14.7.2004, poi
CP_2 prorogato dalla delibera n. 4 approvata nella riunione del 28.10.2008 dall'Assemblea dei Delegati della trattenuta ulteriormente
CP_2 prorogata dal gennaio 2014 al dicembre 2018 in forza della Delibera dell'Assemblea dei Delegati n. 3/2013, a mezzo della quale la
CP_2 aveva prorogato l'applicazione del “contributo di solidarietà” di cui all'art. 22 del Regolamento per la Disciplina del Regime Previdenziale, e infine prorogata a partire da gennaio 2019 e fino al 31.12.2023 in forza della
Delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019-2023 all'art. 29 del Regolamento Unitario in Materia di Previdenza ed Assistenza della approvato dai vigilanti il 21 settembre 2016 e della CP_2 CP_3 correlata delibera dell'Assemblea dei delegati del 29 novembre 2017.
La ricorrente invoca a fondamento della propria domanda le ragioni per le quali la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto illegittima la trattenuta posta in essere dalla convenuta, in attuazione dell'art. 22 CP_1 del regolamento chiedendo dichiararsi l'illegittimità del CP_2 contributo di solidarietà suddetto con condanna della alla CP_2 restituzione delle ritenute operate a tale titolo ed erogazione della prestazione pensionistica senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente CP_2
l'improcedibilità del ricorso;
nel merito, ha contestato la fondatezza della
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domanda proposta da parte ricorrente affermando la legittimità del contributo applicato al trattamento pensionistico della dott.ssa Pt_1 alla luce della normativa vigente ed in particolare dell'art. 2 del D. lgs
509/1994 nonché dell'art. 3 comma 12 L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1 comma 763 L. 296/2006, il quale attribuisce alla Casse privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio di lungo termine, tenuto conto del principio del pro rata e dei criteri di gradualità ed equità intergenerazionale, ed a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 488 L. 147/2013 di interpretazione autentica, e quindi avente efficacia retroattiva, dell'art. 1 comma 763 L.
296/2006, secondo il quale i provvedimenti regolamentari assunti dalle
Casse previdenziali private ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del
1°.
1.2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Sotto diverso profilo la ha affermato la legittimità del contributo CP_2 di solidarietà oggetto di giudizio anche per il rispetto dei criteri fissati dalla
Corte Costituzionale, ai fini della ragionevolezza della misura.
In via di subordine, ha eccepito la prescrizione delle somme trattenute nel periodo antecedente al 2.12.2019, dovendosi applicare nelle specie il termine quinquennale di prescrizione ex artt. 2943 e 2948 c.c. o quanto meno delle somme anteriori al 2.12.2014 (in caso di applicazione della prescrizione decennale); in ogni caso, ha domandato dichiararsi inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile per il futuro il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo.
All'odierna udienza, verificata l'impossibilità di una conciliazione, i procuratori delle parti hanno discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.
2. L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande
L'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa di parte convenuta non è fondata e, pertanto, deve essere disattesa.
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Invero, l'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 443 c.p.c. opera soltanto per le controversie previdenziali che riguardano le domande proposte dall'assicurato per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali
(Cass. sent. n. 5311 del 10/03/2006), dunque per controversie aventi oggetto diverso da quello del presente giudizio.
La legge prevede espressamente i casi in cui l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, e la stessa non è necessaria “quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche”
(Cass. sent. n. 7710 del 14/04/2005).
Nel caso che occupa la prestazione pensionistica è certa e si discute esclusivamente della legittimità o meno della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, non ravvisandosi, dunque, l'ipotesi in cui è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa.
In ogni caso, l'art. 443 c.p.c. prevede l'improcedibilità della domanda relativa a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. “se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nella specie, peraltro, non risulta sia previsto da una legge speciale un preventivo procedimento da esperire in via amministrativa, tali non potendosi considerare i ricorsi previsti dall'art. 57 e seguenti del
Regolamento Unitario della e dall'art. 18 del Regolamento di CP_1
Disciplina delle funzioni di previdenza.
Invero, detti Regolamenti hanno natura negoziale e non di legge speciale.
Il ricorso appare, dunque, procedibile, senza la necessità di previo esperimento di procedimento in via amministrativa, non espressamente previsto da leggi speciali.
3. Contributo di solidarietà
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In merito, deve osservarsi che le questioni inerenti al contributo di solidarietà sono già state decise, in senso sfavorevole a parte convenuta, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 3683/2023;
Cass. n. 31527/2022; Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020; Cass.
27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti), orientamento che si condivide ed a cui può darsi continuità.
In particolare, con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055 depositate in data 9 dicembre 2020 la Corte di Cassazione, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla avverso le ordinanze con le quali la locale Corte di Appello di Torino CP_1 aveva ritenuto inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla perché, proprio alla luce di un ormai CP_1 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Si legge testualmente nella ordinanza 28055/2020 della Corte di
Cassazione:
"con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della del 2008; violazione CP_1 della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della , tutto in relazione CP_1 all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
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entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore"
(Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di
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determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi di CP_1 valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati ".
Detto orientamento è stato recentemente confermato dall'ordinanza della
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 29523/2022 del 19.5.2022, la quale, nel rigettare il ricorso per Cassazione proposto dalla CP_2 avverso una sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva condannato la alla restituzione ai ricorrenti, dottori commercialisti in CP_1 quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2009 al 2016 sul trattamento pensionistico, ha affermato che: “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono una trattenuta ( nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Detto orientamento è ulteriormente confermato dalla recente ordinanza n.
3093/2023 della Suprema Corte, che si esprime nei medesimi termini.
Questo Giudice, pur nella consapevolezza di precedenti giurisprudenziali di merito di primo grado, per il vero minoritari, di segno contrario, ritiene di dover aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, peraltro già recepito in numerose pronunce di questo stesso Tribunale e della locale Corte d'Appello relative a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento (si vedano sentenze della Corte
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d'Appello di Torino, n. 421/2015, n. 469/2015, n. 75/2019, n. 125/2019,
n. 440/2019, e, più recentemente, n. 528/2020, 432/2021, 542/2021,
543/2021, 544/2021; n. 476/2022: n. 363/2024).
Inoltre, questo stesso Tribunale con la sentenza n. 696/2020 del
14.8.2020 è pervenuto alle medesime conclusioni con motivazione che si riporta per esteso ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
“La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel desumere dall'art. 23 della Costituzione che, “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (così ad es. Cass. 11792/2005) e soltanto il legislatore può “modificare, in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata” ovvero “modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto, limitando, allorché si verifichino determinati presupposti, il detto trattamento con riferimento alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni”, purché comunque “non oltrepassi il limite della ragionevolezza” e cioè “non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” ( così ad es. Cass. n. 6702/2016).
La convenuta sostiene che il contributo in questione, in realtà, è CP_1 frutto dell'esercizio di un potere regolamentare che costituisce espressione dell'autonomia riconosciuta alle Casse di previdenza dall'art. 2, D.Lgs. n.
509/1994, il quale ha dato “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” stabilendo che “1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica
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dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
L'inidoneità di tale previsione normativa a legittimare la richiesta al pensionato di un contributo di solidarietà è già stata diffusamente affermata dalla Suprema Corte in numerose pronunce relative al contributo di solidarietà – identico a quello di cui si discute – applicato dalla convenuta in forza dell'art. 22 del precedente regolamento per CP_1 la disciplina del regime previdenziale del 2004 in relazione al quinquennio
2004-2008 e delle sue proroghe.
La Corte ha già ripetutamente affermato al riguardo, in particolare, che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati “incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Ne risulta, quindi, non solo la definizione dei tipi di provvedimento da adottare - identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico") - ma anche la imposizione del "rispetto del principio del pro rata (...)". Coerentemente, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esercitarsi - entro gli stessi limiti - nella scelta, cioè, di uno di quei provvedimenti ed, in ogni caso, nel
"rispetto del principio del pro rata (...)". Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella
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specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti” e ciò in quanto “la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". (così Cass. n. 25212/2009 regolarmente richiamata dalle decisioni successive).
L'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata ha trovato peraltro recente conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale".
Come si è accennato, la convenuta sostiene che il quadro normativo è mutato rispetto a quello preso in esame per valutare la legittimità dell'art. 22, invocando in particolare la modifica dell'art. 3, comma 12, L. n.
335/1995 da parte dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge
Finanziaria per il 2007) ed il disposto dell'art. 1, comma 488, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Nessuna di tali previsioni normative appare tuttavia idonea a condurre al rigetto della domanda.
L'art. 3 comma 12 l. 335/1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763 della L. 296/2006), dopo aver stabilito che "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni di
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cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trent'anni”, prevede che “In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni". In precedenza quest'ultimo periodo recitava “In esito alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
La Corte di Cassazione si è ampiamente pronunciata anche sull'art. 3 comma 12 nel testo così modificato, in particolare anche in relazione alla convenuta, laddove si è dovuta occupare della proroga del contributo di solidarietà di cui al citato art. 22 del regolamento del 2004 disposta per il periodo 2009 - 2013 dalla delibera 4 del 2008, quando il testo dell'art. 3 era già cambiato.
In tali decisioni la Corte, valorizzando l'espresso richiamo al principio del pro rata contenuto nell'art. 3 comma 12, ha affermato che quest'ultimo
“indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione gia' versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere;
dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi” ed ha dichiaratamente dato continuità al precedente
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orientamento secondo cui “il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale puo' disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo pero' necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati” e tale limite costituzionale imposto al legislatore “induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”, ribadendo il principio già sancito in relazione al precedente testo dell'art. 3 comma 12 secondo cui
“una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento dei pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo
3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” ( così ad esempio Cass. n. 26229/2014).
Alla luce di tali principi, l'art. 29 del regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC approvato dai Ministeri vigilanti il
21 settembre 2016 risulta certamente illegittimo in quanto, esattamente come già avveniva con il precedente art. 22, realizza un prelievo forzoso su trattamenti pensionistici già maturati ed in corso di erogazione in violazione della riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione.
Non è certo idonea ad attribuire legittimità all'art. 29 di cui si discute l'ultima norma invocata dalla ovvero l'art. 1, comma 488, L. CP_1
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
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Esso stabilisce che l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763 della l.
296/2006 - laddove, dopo aver disposto la modifica dell'art. 3 comma 12 già esaminata, stabiliva che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge" - “si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Ebbene, appare dirimente al riguardo la considerazione che l'art. 29 appartiene ad un regolamento che è stato adottato nel 2016 e dunque non rientra certamente nel campo di operatività dell'art. 1, comma 763 della l.
296/2006 il quale, con il chiaro intento di incidere sul contenzioso precedente alla modifica dell'art. 3 comma 12, si riferisce espressamente ai soli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 763 ed approvati dai vigilanti prima della sua entrata CP_3 in vigore ovvero prima dell'1 gennaio 2007, in relazione ai quali l'art. 1 comma 488 pure espressamente delimita la sua efficacia.
In ogni caso, nell'occuparsi dell'art. 22 del regolamento del 2004 – a cui la norma si applicava, in quanto effettivamente anteriore al 2006 – la Corte di Cassazione ha già preso in esame anche tale intervento legislativo escludendone ogni rilevanza in favore della tesi difensiva della CP_1 convenuta.
La Corte ha infatti osservato che esso “non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente” e che comunque “la norma di cui
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all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la CP_1 materia che esula dai poteri delle Casse” ( così Cass. n. 31875/2018).
A fronte di quanto sopra esposto, risulta ovviamente irrilevante ogni considerazione in ordine alla maggiore o minore ragionevolezza del prelievo di cui si discute, in quanto essa presuppone un potere di porlo in essere che la convenuta comunque non ha”. CP_1
Le ragioni poste a base di tutte le pronunce richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., appaiono pienamente condivisibili, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni svolte nella memoria difensiva della CP_2
Alla luce dei condivisibili principi espressi dalla Suprema Corte, l'art. 22 del Regolamento della Previdenza della del 2004 e le successive CP_2 delibere che hanno rinnovato l'istituto del contributo di solidarietà per il quinquennio 2009/2013, 2014/2018, 2019/2023 devono ritenersi illegittime atteso che realizzano un prelievo forzoso su trattamenti pensionistici già maturati ed in corso di erogazione, in violazione della riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione.
Risultano, dunque, prive di ogni giustificazione le trattenute già operate sulla pensione della dott.ssa per i quinquenni 2009/2013, Pt_1
2014/2018 e 2019/2023.
La condanna generica relativa alla domanda formulata de futuro da parte ricorrente nell'atto introduttivo non può ritenersi ammissibile, posto che, siccome il contributo di solidarietà risulta prorogato unicamente fino al quinquennio 2019-2023 e nulla le parti hanno dedotto circa il periodo di tempo successivo, deve ritenersi che le trattenute siano cessate al
31.12.2023 e, dunque, al momento del deposito del ricorso, avvenuto nell'agosto 2024 e successivamente, fino alla data della presente sentenza, non risultano documentate ulteriori trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
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La condanna alla restituzione viene, dunque, limitata fino al 31.12.2023, nulla essendo stato dedotto circa prelievi successivi.
Parte ricorrente richiede la restituzione del contributo di solidarietà trattenuto nei limiti della prescrizionale decennale.
Parte convenuta eccepisce l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Ritiene questo giudice che debba trovare applicazione, nella specie, il termine di prescrizione decennale.
Invero, la Suprema Corte nell'ordinanza n. 29523/2022, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 41320/2021), ha confermato l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n.
17442/2015, secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 – così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
La Suprema Corte, in altre precedenti pronunce, il cui contenuto è stato ribadito nell'ordinanza n. 29523/2022, ha, inoltre, precisato che per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale “… non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche
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sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 1344/2004, Cass. 2563/2016).
Come, poi, rilevato dalla Suprema Corte nell'ordinanza richiamata, “non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970…secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98…infatti, risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo” (cfr. Cass. n.
29523/2022).
D'altronde, nello stesso senso è convincentemente orientata anche la
Corte d'Appello di Torino, la quale nella sentenza n. 476/2022 pubblicata il
3.10.2022, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ha affermato che: “Il fatto che la trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà sia esattamente quantificata nei cedolini relativi ai ratei pensionistici non rende il credito “pagabile” o esigibile, considerato che esso, contestato dal debitore prima di tutto nell'an debeatur, non può ritenersi “messo a disposizione” del creditore.
Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, trattandosi di norma che riguarda i
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“ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si CP_4 ricava dal corpo normativo, dedicato appunto all' , al cui interno la CP_4 norma è collocata, come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44- 46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi
(cfr., con riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, CP_4
Cass. 982/19 che richiama Cass. 2959/1987 per l'inapplicabilità all' ”. CP_5
Anche nelle successive sentenze n. 24/2023 e n. 363/2024 la Corte
d'Appello ha confermato il proprio orientamento nel senso dell'applicazione della prescrizione decennale al caso che occupa.
Nella specie, poiché la prescrizione risulta interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 2.12.2024, la convenuta CP_1 deve essere condannata alla restituzione alla ricorrente, delle somme trattenute sulla pensione di vecchiaia dal 2.12.2014.
Sono dovuti altresì gli accessori che, in applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 16 comma 6 l. 412/1991, sono costituiti dai soli interessi legali dalla maturazione di ciascuna trattenuta mensile al saldo.
Quanto alla decorrenza degli interessi, ritiene questo Giudice che gli stessi decorrano da ciascuna trattenuta mensile.
In merito, va ricordato il consolidato principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (così Cass. n.
12023/2003; Cass. n. 18558/2014; Cass. n. 2563/2016).
Vanno altresì richiamate le ordinanze nn. 16813/2019 e 16814/2019 della
Suprema Corte prodotte all'odierna udienza dalla difesa del ricorrente, che concludono nel medesimo senso e che richiamano anche un recente precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove è stato ribadito che “…Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico
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proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito…” (cfr. SS.UU. n.
6928/2018).
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022.
Il valore della causa non può ritenersi indeterminabile, come indicato dalla difesa della ricorrente, essendo agevolmente quantificabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico, ossia sommando le trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla data del pensionamento, come suggerito dalla difesa di parte ricorrente, e fino al 31.12.2023.
Atteso che parte ricorrente ha prodotto la busta paga del mese di novembre 2023, da cui risulta l'importo del contributo di solidarietà, pari ad € 44,15, ai fini di stabilire il valore della causa deve moltiplicarsi tale dato numerico per il numero di ratei di pensione all'anno (ossia 13) e per il periodo di applicazione del contributo di solidarietà, ottenendosi un importo compreso nello scaglione fra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Si liquidano, quindi, i compensi medi relativi a detto scaglione, omessa la fase istruttoria e si dispone la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA e DICHIARA l'illegittimità delle trattenute operate dalla
[...]
Controparte_1 sulle rate di pensione di vecchiaia della dott.ssa , a titolo Parte_1 di “contributo di solidarietà” e, per l'effetto,
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DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte convenuta a restituire a favore della dott.ssa le somme trattenute a tale titolo sulla Parte_1 pensione di vecchiaia della suddetta nei limiti della prescrizione decennale dalla notifica del ricorso giudiziale (2.12.2024) e fino al 31.12.2023, oltre agli interessi legali dalle singole trattenute mensili al saldo.
CONDANNA la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.727,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, lì 15.1.2025
Il Giudice dr. Lorenzo AUDISIO
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