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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12393/2019 (+ 248/2021 riunito)
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12393/2019, cui è stata riunita la causa 248/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
GI rappresentato e difeso dall'avv.to BONI MARCO, dall'avv.to FALINI Parte_1
GIORGIO e dall'avv.to MARTINO PAOLA
ATTORE OPPONENTE nella causa RG 12393/2019
E rappresentato e difeso dall'avv.to PIANTINI BARBARA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO nella causa RG 12393/2019
ATTORE nella causa RG 248/2021
E rappresentato e difeso dall'avv.to NARDI CARLO Controparte_2
CONVENUTA nella causa RG 248/2021
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 20 giugno 2019 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a GI di pagare all'arch. la somma di Pt_1 CP_1
€45.098,86, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che aveva svolto attività professionale su incarico di Gi. per il potenziamento di un distributore di Parte_1
1 carburanti nel Comune di Pontedera e per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Cascina e relativa direzione dei lavori.
A fronte dello svolgimento dell'incarico, tuttavia, la committente non aveva versato, a saldo di quanto contrattualmente dovuto, il compenso di € 4.944,18, al lordo della ritenuta d'acconto, per il primo incarico e di € 39.332,80, al lordo della ritenuta d'acconto, per il secondo incarico, oltre il rimborso di € 821,88 a titolo di rimborso spese.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione GI. , chiedendo Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'architetto.
Parte opponente ha proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negligente esecuzione dell'opera professionale e lamentando che, in realtà, nessun compenso è dovuto all'architetto proprio alla luce degli inadempimenti nell'esecuzione dell'opera professionale.
In particolare, parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura, per quanto riguarda il progetto per il distributore di carburante nel Comune di
Cascina:
- Ha dedotto che sin dalla prima fase il progetto era risultato errato, tanto che il lo ha rigettato per contrasto con il regolamento urbanistico e il codice della CP_3
strada, e si è resa necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto.
- Nella seconda e terza fase, invece, si erano registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'inerzia e alla negligenza dell'arch. Difatti, l'architetto aveva CP_1
presentato in ritardo il progetto di variazione in corso d'opera, finanche in forma incompleta, conseguentemente il aveva richiesto ulteriori integrazioni. CP_3
Il convenuto aveva ordinato di effettuare lavori non ancora autorizzati dalla
Pubblica Amministrazione, tanto che era intervenuta la Polizia Municipale a sequestrare il cantiere, aveva abbandonato il cantiere affidando il controllo di fasi delicate dei lavori a un collaboratore inesperto.
- Inoltre, aveva commesso errori nella direzione dei lavori, dato che ha disposto il posizionamento di tubazioni in una posizione non consentita dal regolamento edilizio, tanto che in seguito si era dovuto demolire l'opera e spostare le tubazioni.
2 A ciò si erano aggiunti ulteriori errori nella predisposizione degli “as built” da parte del suo collaboratore, il P.I. nella progettazione per l'allaccio del Per_1
fotovoltaico, nonché nella tenuta della contabilità e quantificazione delle opere extra appalto.
Invece, per quanto riguarda l'opera per il potenziamento del distributore nel Comune di
Pontedera, ha eccepito che l'arch. aveva autorizzato l'esecuzione di opere non CP_1
previste nel capitolato senza la preventiva autorizzazione della committente.
L'opponente ha, dunque, proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti dell'opposto per la somma totale di € 759.755,00. CP_1
Ha dedotto che tali inadempienze avevano causato ritardi nell'apertura del distributore nel
Comune di Cascina e dal relativo mancato incasso, da quantificarsi nella misura di € 904 al giorno, pari al canone di affitto giornaliero del ramo d'azienda a Parte_2
come da contratto stipulato tra le parti. Inoltre, a causa degli inadempimenti di il CP_1
legale rappresentante pro tempore di era intervenuto personalmente, nonché Parte_1
aveva pagato altri professionisti affinché intervenissero per risolvere i problemi.
Parte opponente ha richiesto anche il risarcimento dell'importo di € 826,35, ossia quanto ha pagato alla ditta esecutrice dell'appalto del distributore nel Comune di Pontedera per opere extra autorizzate dall'architetto senza il preventivo consenso della committente.
Infine, ha svolto domanda di risarcimento anche per gli inadempimenti nella progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un ulteriore distributore di carburanti in , Pt_2
via San Pio da Pietrelcina, poiché anche in questo caso si erano verificati ritardi a causa della negligenza dell'architetto.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato che il progetto per la realizzazione del distributore di carburanti nel Comune di Cascina era stato complesso, oltre che per le difficoltà poste dalla Pubblica Amministrazione e dalla diatriba tra e una società concorrente Parte_1
che avrebbe voluto costruire un altro distributore, anche per le numerose richieste di varianti al progetto da parte di la società affittuaria del ramo d'azienda Parte_2
relativo a quel distributore. Peraltro, ha contestato di aver svolto solamente il ruolo di
3 direttore dei lavori, mentre il direttore esecutivo che si recava giornalmente in cantiere a controllare l'esatta esecuzione delle opere appaltate era stato nominato dalla Parte_3
stessa Parte_1
Ha, invece, contestato che, in riferimento alle opere eseguite presso il distributore di
Pontedera, la scelta di cambiare il cd. cordonato, ossia l'esecuzione di lavoro extra appalto che ha determinato la corresponsione del compenso di € 826,35 alla ditta esecutrice, era stata concordata con lo stesso legale rappresentante pro tempore di Parte_1
Infine, ha evidenziato che i danni lamentati con riguardo alla progettazione ed esecuzione delle opere presso l'impianto di distribuzione di carburanti di non erano imputabili Pt_2
all'architetto poiché non erano riconducibili all'attività richiesta e svolta da e che i CP_1
suoi onorari erano già stati integralmente pagati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha inoltre convenuto nel CP_1
giudizio RG 248/2021 dinanzi al Tribunale di Firenze Controparte_2
chiedendo la condanna dell'assicurazione a manlevare e tenere indenne l'architetto da qualsiasi somma cui sia eventualmente condannato a pagare a nel Parte_1
procedimento RG 12393/2019 quale risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto della domanda in fatto Controparte_2
e in diritto, in quanto i danni per il risarcimento oggetto della domanda di manleva dell'assicurazione non erano coperti dalla polizza assicurativa stipulata.
L'assicurazione ha evidenziato l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'arch. n riferimento ai danni lamentati, ossia danni per ritardo, spese affrontate CP_1
per sopperire a negligenze e imperizie, nonché spese sostenute per l'esecuzione di opere non autorizzate dal committente. Infatti, l'assicurazione opera solo per danneggiamento materiale a cose o per gravi difetti dell'opera professionale emersi dopo l'ultimazione.
Ha inoltre sottolineato che l'assicurazione opera solamente per le voci di danno che siano direttamente imputabili all'assicurato, con esclusione di qualunque garanzia per gli obblighi derivanti da solidarietà. Risultano dunque non indennizzabili i danni riferibili alla responsabilità del P.I. Per_1
4 Nel merito, qualora sia ritenuta operativa la polizza assicurativa, ha Controparte_2
replicato che non vi è alcuna prova dei danni lamentati. In subordine, nel caso di condanna dell'arch. al pagamento del risarcimento dei danni, l'assicurazione ha chiesto di CP_1
essere condannata in manleva dell'assicurato previa osservanza delle condizioni di scoperto.
Stante la domanda di garanzia in caso di soccombenza dell'assicurato, la causa RG
248/2021 è stata riunita alla causa RG 12393/2019 all'udienza del 4 Novembre 2021.
La causa, istruita con produzione di documenti, escussione di testimoni ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3 Luglio 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Parte attrice opponente ha proposto l' eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. avverso la domanda di pagamento del compenso richiesto dall'arch. per gli CP_1
incarichi professionali svolti in riferimento all'ampliamento di un distributore di carburanti nel Comune di Pontedera e alla progettazione e realizzazione ex novo di un impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Cascina, come da “contratto professionale per servizi di architettura” integrato dal preventivo n. 19/2014 del 15 Settembre 2014 e dal preventivo n.3/2015 del 9 Febbraio 2015 (doc. 1 e doc. 4 del fascicolo monitorio).
I rapporti contrattuali tra le parti non sono stati oggetto di contestazione, con le conseguenze che ne derivano di cui all'art. 115 c.p.c.
- Rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
Preliminarmente, deve essere confermata la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'arch.
che ha compiutamente risposto al quesito posto dal Giudice, dovendosi rigettare Per_2
l'eccezione di nullità della consulenza con contestuale richiesta di rinnovazione della stessa proposta dall'odierna opponente.
Difatti, il perito ha provveduto ad analizzare in modo approfondito le carenze allegate specificamente dall'opponente.
5 Verificata la puntuale esposizione delle osservazioni dei CTP in allegato all'elaborato peritale, si reputa che il consulente tecnico d'ufficio incaricato abbia puntualmente replicato ai rilievi attorei.
È da respingere la tesi attorea che il CTU non abbia risposto al quesito nella parte in cui si chiede “se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti”, considerato che nell'elaborato vi sono paragrafi dedicati esplicitamente alla risposta a tale quesito (par.
4.4A, pag. 33-50; par.
4.5A, pag. 50-51; par.
4.3B, pag. 53; par.
4.4B, pag. 53-54; par.
4.4C, pag. 56-57; par.
4.5C, pag. 58).
Nessuna delle osservazioni dell'opponente in sede di comparsa conclusionale si presenta idonea a contrastare le valutazioni di cui all'elaborato peritale.
Non si ravvisa alcuna violazione del principio del contraddittorio nella misura in cui il
CTU ha rispettato la concessione di un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni, come da provvedimento assunto a verbale di udienza del 25 Maggio 2023 in cui è stato conferito l'incarico, per la formulazione di osservazioni da parte dei CTP.
Anche le doglianze relative alla differenza tra la relazione provvisoria comunicata ai CTP
e la relazione finale del CTU sono prive di pregio.
Si evidenzia che la relazione finale viene redatta anche alla luce delle osservazioni dei CTP, che vengono tenute in considerazione dal tecnico d'ufficio ben potendo determinare dei mutamenti rispetto alle posizioni già prese in via provvisoria. Peraltro, il fatto che la relazione provvisoria sia di 41 pagine, a fronte delle 76 pagine della relazione definitiva, costituisce una doglianza infondata dell'opponente: è sufficiente confrontare le due relazioni per appurare che le pagine in più sono relative alle osservazioni mosse dai CTP
e le risposte che il CTU ha offerto a tali considerazioni, oltre riepilogo finale delle conclusioni ed elenco degli allegati prodotti unitamente alla consulenza.
Inoltre, non appare affatto che siano state introdotte nuove argomentazioni o considerazioni, non oggetto di trattazione in contraddittorio con i consulenti di parte, ma anzi che siano state specificate ed enucleate quelle già svolte.
Parimenti, le doglianze sulla violazione del contraddittorio e del principio di non contestazione in merito alle circostanze di fatto dedotte e non contestate, in realtà vengono
6 addotte ribadendo meramente la propria tesi difensiva e contestando l'accertamento a cui
è pervenuto il CTU.
In definitiva, le conclusioni di cui all'elaborato peritale meritano di essere condivise in quanto ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa ed immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n. 1815/2015).
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni, logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico, che questo Giudicante fa proprie nel presente giudizio, è stato accertato che l'arch. ha diligentemente svolto l'attività CP_1
professionale conferita e ulteriori attività extra-contrattuali.
- Sull'esatta esecuzione dell'opera professionale in riferimento al progetto dell'impianto di distribuzione nel Comune di Cascina
Per quanto riguarda la progettazione e la direzione dei lavori nell'impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Cascina, non sono stati riscontrate carenze o errori né nella progettazione né nella direzione dei lavori.
In merito a ciò, si condivide con il CTU il rilievo secondo il quale la richiesta di integrazioni al progetto da parte del non equivalga al diniego del permesso (la cd. “bocciatura CP_3
del progetto” secondo l'opponente).
Trattandosi di un progetto complesso di trasformazione di un'area agricola in area commerciale destinata alla distribuzione di carburante è possibile che la Pubblica
Amministrazione competente abbia richiesto chiarimenti e integrazioni, rientrando ciò, peraltro, nel normale svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.
7 241/1990. Anche la lamentela circa l'inadempimento sull'asserito ritardo nella presentazione delle integrazioni richieste è priva di pregio, poiché esse sono state comunque presentate entro il termine concesso dalla P.A., che altrimenti avrebbe effettivamente emesso un provvedimento di diniego del titolo abilitativo. È pacifico, invece, che tale circostanza non si sia verificata.
Medesime considerazioni valgono anche per l'asserito ritardo nell'elaborazione di grafici e computi metrici, necessari per far elaborare a ditte esecutrici preventivi di appalto.
Nonostante tali attività rientrino nel cd. “Allegato A, preventivo n. 19/2014” (doc. 4 fascicolo monitorio), costituente contratto di opera professionale a seguito dell'accettazione della committente non viene specificato il tempo previsto Parte_1
per la realizzazione di tali progetti. D'altra parte, trattandosi di una progettazione complessa, rientra pure nell'id quod plerumque accidit il possibile ritardo nella fase progettuale, ribadendo tuttavia che non era prevista una data entro la quale dovessero essere predisposti progetti e computi metrici.
Anche in riferimento agli asseriti errori di esecuzione nelle opere appaltate e ritardo nella fine dei lavori, riconducibili secondo parte opponente a negligenza e omissione di vigilanza sui lavori del cantiere da parte dell'arch. risulta peraltro dirimente la testimonianza CP_1
di Il testimone ha dichiarato di aver conosciuto l'arch. in occasione Parte_3 CP_1
della realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante nel Comune di Cascina e che aveva svolto l'incarico di direttore di cantiere per conto di Ha quindi Parte_1
confermato che, invece, l'arch. svolgeva l'incarico di direttore dei lavori e che, CP_1
perciò, non aveva l'obbligo di recarsi quotidianamente sul cantiere.
Per quanto riguarda, invece, inadempimenti che secondo Gi. sarebbero Parte_1
riconducibili al P.I. poiché non risulta provato che quest'ultimo sia un diretto Per_1
collaboratore dell'odierno opposto o che abbia prestato opera professionale sotto la direzione dell'opposto, non paiono imputabili all'arch. CP_1
È parimenti da respingere anche l'eccezione di inadempimento relativa all'errata tenuta della contabilità. Si ricava dal corpo della email del 18 Luglio 2018 (doc. 51, fascicolo di parte opponente) che il riepilogo della contabilità offerto in comunicazione costituisce una mera bozza. Si legge, infatti, nella e-mail che «ci sono ancora dei punti da chiarire e non è compreso
8 in questo riepilogo il conteggio degli extra degli impianti che ha verificato Marco. Ho riportato invece gli extra delle opere provvisionali che però sono da verificare e discutere.»
Pertanto, non ritenendo sussistente o imputabile a parte convenuta opposta alcuno degli inadempimenti lamentati da parte opponente, l'arch. ha diritto al compenso per CP_1
l'attività professionale effettivamente prestata nei confronti di come Parte_1
rideterminata dal CTU.
Tale attività, come correttamente computata dal CTU alla luce delle previsioni contrattuali inter partes e della e-mail del 4 Dicembre 2017, non contestata né disconosciuta dall'opponente, aggiunte le attività extra non previste contrattualmente, deve essere riconosciuta in € 65.600, oltre oneri di legge, e € 821,88 per rimborso spese. Detratto quanto già pagato dall'opponente (€ 39.700,00), risulta dunque che l'arch. sia CP_1
creditore del compenso di € 25.900,00 oltre oneri di legge e del rimborso spese di €
821,88.
- Sull'esatta esecuzione dell'opera professionale in riferimento al progetto di ampliamento dell'impianto di distribuzione nel Comune di Pontedera
Venendo all'attività professionale prestata per l'ampliamento del distributore di carburanti nel Comune di Pontedera, l'opponente ha solamente contestato che l'opposto avrebbe autorizzato l'impresa appaltatrice all'esecuzione di opere non previste nel capitolato di appalto senza il previo consenso della committente e, perciò, la fattura n. 5/2018 di €
3.400 €, oltre oneri di legge, deve essere diminuita di € 826,35, oltre oneri di legge, pari all'importo corrisposto per l'esecuzione di tale opera extra capitolato non necessaria.
Parte opposta ha replicato che invece l'opera era stata discussa con la committente e approvata da quest'ultima.
Non risulta provata nel presente giudizio alcuna tempestiva contestazione da parte dell'opponente nei confronti dell'arch. in merito all'autorizzazione all'esecuzione CP_1
di tali opere senza la preventiva autorizzazione della committenza. Anzi, viene unicamente prodotta una corrispondenza e-mail con l'impresa appaltatrice, a firma sia dell'architetto che di (legale rappresentante pro tempore della società opponente), in cui si Tes_1
contesta unicamente la variazione del prezzo.
9 Non appare, pertanto, provato alcun inadempimento da parte dell'architetto nell'esecuzione dell'opera professionale relativa all'impianto di distribuzione del CP_3
di Pontedera.
Dunque, deve essere integralmente confermato il credito vantato dall'opposto come da fattura n.5/2018, pari ad € 3.400,00, oltre oneri di legge, e il rimborso spese di € 630,26.
Si precisa, infatti, che tali importi non sono stati contestati se non per quanto menzionato supra.
- Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni
Parte opponente, Gi ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei Parte_1
danni causati dall'inadempimento delle obbligazioni dell'arch. CP_1
Poiché non risulta alcun inadempimento da parte dell'architetto, per le motivazioni già richiamate, l'opposto non può in nessun caso essere condannato al pagamento di tali asseriti danni in riferimento agli impianti di Cascina e Pontedera, in quanto non imputabili in forza della mancanza del nesso causale.
Preme evidenziare che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne
è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno- conseguenza.
Non deve essere liquidato alcun risarcimento del danno neanche per quanto riguarda gli asseriti inadempimenti professionali nella realizzazione dell'impianto di , il cui Pt_2
compenso è stato peraltro interamente saldato da senza che alcuna Parte_1
contestazione sia stata mossa prima del presente giudizio.
A seguito dell'istruttoria svolta in giudizio, il CTU ha dichiarato che la documentazione prodotta in giudizio non è sufficientemente chiara e dettagliata per poter determinare la sussistenza delle carenze tecniche lamentate dalla committente Parte_1
Peraltro, come ha riportato il CTU nella perizia depositata, le stesse parti del giudizio, a mezzo dei loro consulenti, hanno concordemente esonerato il CTU dall'accesso agli atti depositati presso il Comune, al fine di non allungare ulteriormente i tempi della consulenza. Senza l'accesso agli atti depositati in Comune, per il CTU è risultato
10 impossibile esprimersi tecnicamente sull'esistenza dei vizi lamentati da parte attrice opponenti e sulla imputabilità degli stessi all'inadempimento dell'arch. CP_1
Perciò, non risulta provata la sussistenza del diritto al risarcimento del danno neanche per l'impianto di , tenuto conto che l'onere probatorio incombeva sull'opponente Pt_2
asseritamente danneggiato.
Si rammenta, infatti, che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n.
3794/2008).
- Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze in parziale accoglimento dell'opposizione.
Risulta, tuttavia, a seguito dell'istruttoria svolta, che l'arch. abbia diritto al CP_1
pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dell'importo di € 29.300,00 (€
25.900,00 + € 3.400,00) oltre oneri di legge e del rimborso spese di € 1.452,14 (€ 821,88
+ € 630,26).
La domanda riconvenzionale di parte opponente deve, invece, essere rigettata per mancanza di prova dell'inadempimento che avrebbe causato gli asseriti danni.
- Spese di lite
Nei rapporti tra parte opponente e parte opposta le spese di lite Parte_4 CP_1
seguono la soccombenza prevalente di parte opponente, con compensazione soltanto parziale delle spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda di parte opposta e il respingimento della domanda riconvenzionale e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie di valore indeterminabile complessità media nei valori medi.
11 Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della parte convenuta nel procedimento riunito RG 248/2021 devono gravare su parte attrice opponente, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata convenuta in causa dal convenuto in altro giudizio posteriormente incardinato, tale iniziativa era derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n.
23123/2019).
Perciò, per quanto riguarda la posizione dell'assicurazione le spese di Controparte_2
lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie di valore indeterminabile complessità media, nei valori minimi, stante la posizione processuale dell'assicurazione, che nei confronti dell'opponente Gi. si è limitata ad aderire alle difese già svolte Parte_1
dall'assicurato.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 2 Gennaio
2025, sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte, va richiamato il seguente principio di diritto: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 10173/2015; Cass. n. 84/2013; Cass. n.
6056/1990; Cass. n. 3716/1980). In ossequio a tali condivisibili principi e ritenuto che, nel caso di specie, la tecnicità e complessità della materia in esame rendono indispensabile il ricorso all'ausilio di un tecnico, onde evitare di dar luogo ad “azioni al buio”, spetta alla parte attrice il rimborso della spesa occorsa, purché non eccessiva o superflua, per la redazione della perizia stragiudiziale in vista del presente giudizio.
In merito, la giudicante intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
«le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già
12 sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento» (da ultimo Cass. n.
30289/2019).
Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, poiché è stato domandato il rimborso ma non è stato provato né
l'assunzione dell'obbligazione né l'entità della spesa sostenuta, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
Non si dà corso alla richiesta del convenuto opposto di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta solamente in comparsa conclusionale. Ben potendo il giudicante condannare la parte soccombente anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per lite temeraria, non si ravvisa, comunque, la sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da GI. , Pt_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2860/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 20
Giugno 2019 in favore di CP_1
- NN GI. al pagamento di € 29.300,00, oltre oneri di legge, e di € Parte_1
1.452,14 in favore di oltre interessi dalla data della domanda sino al CP_1
dì del soddisfo;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- COMPENSA parzialmente tra le parti le spese legali del presente giudizio nella misura di 1/3 e NN GI. a rimborsare in favore di e spese Pt_1 CP_1
di lite che liquida in € 7.240, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- NN a rimborsare in favore di e Pt_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di GI. le spese di CTU e pertanto condanna la Parte_1
stessa a rimborsare in favore di parte opposta quanto pagato a tale titolo.
Firenze, 3 Gennaio 2025
13 La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
14
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12393/2019, cui è stata riunita la causa 248/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
GI rappresentato e difeso dall'avv.to BONI MARCO, dall'avv.to FALINI Parte_1
GIORGIO e dall'avv.to MARTINO PAOLA
ATTORE OPPONENTE nella causa RG 12393/2019
E rappresentato e difeso dall'avv.to PIANTINI BARBARA CP_1
CONVENUTO OPPOSTO nella causa RG 12393/2019
ATTORE nella causa RG 248/2021
E rappresentato e difeso dall'avv.to NARDI CARLO Controparte_2
CONVENUTA nella causa RG 248/2021
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 20 giugno 2019 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a GI di pagare all'arch. la somma di Pt_1 CP_1
€45.098,86, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che aveva svolto attività professionale su incarico di Gi. per il potenziamento di un distributore di Parte_1
1 carburanti nel Comune di Pontedera e per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Cascina e relativa direzione dei lavori.
A fronte dello svolgimento dell'incarico, tuttavia, la committente non aveva versato, a saldo di quanto contrattualmente dovuto, il compenso di € 4.944,18, al lordo della ritenuta d'acconto, per il primo incarico e di € 39.332,80, al lordo della ritenuta d'acconto, per il secondo incarico, oltre il rimborso di € 821,88 a titolo di rimborso spese.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione GI. , chiedendo Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'architetto.
Parte opponente ha proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negligente esecuzione dell'opera professionale e lamentando che, in realtà, nessun compenso è dovuto all'architetto proprio alla luce degli inadempimenti nell'esecuzione dell'opera professionale.
In particolare, parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura, per quanto riguarda il progetto per il distributore di carburante nel Comune di
Cascina:
- Ha dedotto che sin dalla prima fase il progetto era risultato errato, tanto che il lo ha rigettato per contrasto con il regolamento urbanistico e il codice della CP_3
strada, e si è resa necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto.
- Nella seconda e terza fase, invece, si erano registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'inerzia e alla negligenza dell'arch. Difatti, l'architetto aveva CP_1
presentato in ritardo il progetto di variazione in corso d'opera, finanche in forma incompleta, conseguentemente il aveva richiesto ulteriori integrazioni. CP_3
Il convenuto aveva ordinato di effettuare lavori non ancora autorizzati dalla
Pubblica Amministrazione, tanto che era intervenuta la Polizia Municipale a sequestrare il cantiere, aveva abbandonato il cantiere affidando il controllo di fasi delicate dei lavori a un collaboratore inesperto.
- Inoltre, aveva commesso errori nella direzione dei lavori, dato che ha disposto il posizionamento di tubazioni in una posizione non consentita dal regolamento edilizio, tanto che in seguito si era dovuto demolire l'opera e spostare le tubazioni.
2 A ciò si erano aggiunti ulteriori errori nella predisposizione degli “as built” da parte del suo collaboratore, il P.I. nella progettazione per l'allaccio del Per_1
fotovoltaico, nonché nella tenuta della contabilità e quantificazione delle opere extra appalto.
Invece, per quanto riguarda l'opera per il potenziamento del distributore nel Comune di
Pontedera, ha eccepito che l'arch. aveva autorizzato l'esecuzione di opere non CP_1
previste nel capitolato senza la preventiva autorizzazione della committente.
L'opponente ha, dunque, proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti dell'opposto per la somma totale di € 759.755,00. CP_1
Ha dedotto che tali inadempienze avevano causato ritardi nell'apertura del distributore nel
Comune di Cascina e dal relativo mancato incasso, da quantificarsi nella misura di € 904 al giorno, pari al canone di affitto giornaliero del ramo d'azienda a Parte_2
come da contratto stipulato tra le parti. Inoltre, a causa degli inadempimenti di il CP_1
legale rappresentante pro tempore di era intervenuto personalmente, nonché Parte_1
aveva pagato altri professionisti affinché intervenissero per risolvere i problemi.
Parte opponente ha richiesto anche il risarcimento dell'importo di € 826,35, ossia quanto ha pagato alla ditta esecutrice dell'appalto del distributore nel Comune di Pontedera per opere extra autorizzate dall'architetto senza il preventivo consenso della committente.
Infine, ha svolto domanda di risarcimento anche per gli inadempimenti nella progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un ulteriore distributore di carburanti in , Pt_2
via San Pio da Pietrelcina, poiché anche in questo caso si erano verificati ritardi a causa della negligenza dell'architetto.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato che il progetto per la realizzazione del distributore di carburanti nel Comune di Cascina era stato complesso, oltre che per le difficoltà poste dalla Pubblica Amministrazione e dalla diatriba tra e una società concorrente Parte_1
che avrebbe voluto costruire un altro distributore, anche per le numerose richieste di varianti al progetto da parte di la società affittuaria del ramo d'azienda Parte_2
relativo a quel distributore. Peraltro, ha contestato di aver svolto solamente il ruolo di
3 direttore dei lavori, mentre il direttore esecutivo che si recava giornalmente in cantiere a controllare l'esatta esecuzione delle opere appaltate era stato nominato dalla Parte_3
stessa Parte_1
Ha, invece, contestato che, in riferimento alle opere eseguite presso il distributore di
Pontedera, la scelta di cambiare il cd. cordonato, ossia l'esecuzione di lavoro extra appalto che ha determinato la corresponsione del compenso di € 826,35 alla ditta esecutrice, era stata concordata con lo stesso legale rappresentante pro tempore di Parte_1
Infine, ha evidenziato che i danni lamentati con riguardo alla progettazione ed esecuzione delle opere presso l'impianto di distribuzione di carburanti di non erano imputabili Pt_2
all'architetto poiché non erano riconducibili all'attività richiesta e svolta da e che i CP_1
suoi onorari erano già stati integralmente pagati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha inoltre convenuto nel CP_1
giudizio RG 248/2021 dinanzi al Tribunale di Firenze Controparte_2
chiedendo la condanna dell'assicurazione a manlevare e tenere indenne l'architetto da qualsiasi somma cui sia eventualmente condannato a pagare a nel Parte_1
procedimento RG 12393/2019 quale risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto della domanda in fatto Controparte_2
e in diritto, in quanto i danni per il risarcimento oggetto della domanda di manleva dell'assicurazione non erano coperti dalla polizza assicurativa stipulata.
L'assicurazione ha evidenziato l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'arch. n riferimento ai danni lamentati, ossia danni per ritardo, spese affrontate CP_1
per sopperire a negligenze e imperizie, nonché spese sostenute per l'esecuzione di opere non autorizzate dal committente. Infatti, l'assicurazione opera solo per danneggiamento materiale a cose o per gravi difetti dell'opera professionale emersi dopo l'ultimazione.
Ha inoltre sottolineato che l'assicurazione opera solamente per le voci di danno che siano direttamente imputabili all'assicurato, con esclusione di qualunque garanzia per gli obblighi derivanti da solidarietà. Risultano dunque non indennizzabili i danni riferibili alla responsabilità del P.I. Per_1
4 Nel merito, qualora sia ritenuta operativa la polizza assicurativa, ha Controparte_2
replicato che non vi è alcuna prova dei danni lamentati. In subordine, nel caso di condanna dell'arch. al pagamento del risarcimento dei danni, l'assicurazione ha chiesto di CP_1
essere condannata in manleva dell'assicurato previa osservanza delle condizioni di scoperto.
Stante la domanda di garanzia in caso di soccombenza dell'assicurato, la causa RG
248/2021 è stata riunita alla causa RG 12393/2019 all'udienza del 4 Novembre 2021.
La causa, istruita con produzione di documenti, escussione di testimoni ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3 Luglio 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Parte attrice opponente ha proposto l' eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. avverso la domanda di pagamento del compenso richiesto dall'arch. per gli CP_1
incarichi professionali svolti in riferimento all'ampliamento di un distributore di carburanti nel Comune di Pontedera e alla progettazione e realizzazione ex novo di un impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Cascina, come da “contratto professionale per servizi di architettura” integrato dal preventivo n. 19/2014 del 15 Settembre 2014 e dal preventivo n.3/2015 del 9 Febbraio 2015 (doc. 1 e doc. 4 del fascicolo monitorio).
I rapporti contrattuali tra le parti non sono stati oggetto di contestazione, con le conseguenze che ne derivano di cui all'art. 115 c.p.c.
- Rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
Preliminarmente, deve essere confermata la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'arch.
che ha compiutamente risposto al quesito posto dal Giudice, dovendosi rigettare Per_2
l'eccezione di nullità della consulenza con contestuale richiesta di rinnovazione della stessa proposta dall'odierna opponente.
Difatti, il perito ha provveduto ad analizzare in modo approfondito le carenze allegate specificamente dall'opponente.
5 Verificata la puntuale esposizione delle osservazioni dei CTP in allegato all'elaborato peritale, si reputa che il consulente tecnico d'ufficio incaricato abbia puntualmente replicato ai rilievi attorei.
È da respingere la tesi attorea che il CTU non abbia risposto al quesito nella parte in cui si chiede “se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti”, considerato che nell'elaborato vi sono paragrafi dedicati esplicitamente alla risposta a tale quesito (par.
4.4A, pag. 33-50; par.
4.5A, pag. 50-51; par.
4.3B, pag. 53; par.
4.4B, pag. 53-54; par.
4.4C, pag. 56-57; par.
4.5C, pag. 58).
Nessuna delle osservazioni dell'opponente in sede di comparsa conclusionale si presenta idonea a contrastare le valutazioni di cui all'elaborato peritale.
Non si ravvisa alcuna violazione del principio del contraddittorio nella misura in cui il
CTU ha rispettato la concessione di un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni, come da provvedimento assunto a verbale di udienza del 25 Maggio 2023 in cui è stato conferito l'incarico, per la formulazione di osservazioni da parte dei CTP.
Anche le doglianze relative alla differenza tra la relazione provvisoria comunicata ai CTP
e la relazione finale del CTU sono prive di pregio.
Si evidenzia che la relazione finale viene redatta anche alla luce delle osservazioni dei CTP, che vengono tenute in considerazione dal tecnico d'ufficio ben potendo determinare dei mutamenti rispetto alle posizioni già prese in via provvisoria. Peraltro, il fatto che la relazione provvisoria sia di 41 pagine, a fronte delle 76 pagine della relazione definitiva, costituisce una doglianza infondata dell'opponente: è sufficiente confrontare le due relazioni per appurare che le pagine in più sono relative alle osservazioni mosse dai CTP
e le risposte che il CTU ha offerto a tali considerazioni, oltre riepilogo finale delle conclusioni ed elenco degli allegati prodotti unitamente alla consulenza.
Inoltre, non appare affatto che siano state introdotte nuove argomentazioni o considerazioni, non oggetto di trattazione in contraddittorio con i consulenti di parte, ma anzi che siano state specificate ed enucleate quelle già svolte.
Parimenti, le doglianze sulla violazione del contraddittorio e del principio di non contestazione in merito alle circostanze di fatto dedotte e non contestate, in realtà vengono
6 addotte ribadendo meramente la propria tesi difensiva e contestando l'accertamento a cui
è pervenuto il CTU.
In definitiva, le conclusioni di cui all'elaborato peritale meritano di essere condivise in quanto ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa ed immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n. 1815/2015).
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni, logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico, che questo Giudicante fa proprie nel presente giudizio, è stato accertato che l'arch. ha diligentemente svolto l'attività CP_1
professionale conferita e ulteriori attività extra-contrattuali.
- Sull'esatta esecuzione dell'opera professionale in riferimento al progetto dell'impianto di distribuzione nel Comune di Cascina
Per quanto riguarda la progettazione e la direzione dei lavori nell'impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Cascina, non sono stati riscontrate carenze o errori né nella progettazione né nella direzione dei lavori.
In merito a ciò, si condivide con il CTU il rilievo secondo il quale la richiesta di integrazioni al progetto da parte del non equivalga al diniego del permesso (la cd. “bocciatura CP_3
del progetto” secondo l'opponente).
Trattandosi di un progetto complesso di trasformazione di un'area agricola in area commerciale destinata alla distribuzione di carburante è possibile che la Pubblica
Amministrazione competente abbia richiesto chiarimenti e integrazioni, rientrando ciò, peraltro, nel normale svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.
7 241/1990. Anche la lamentela circa l'inadempimento sull'asserito ritardo nella presentazione delle integrazioni richieste è priva di pregio, poiché esse sono state comunque presentate entro il termine concesso dalla P.A., che altrimenti avrebbe effettivamente emesso un provvedimento di diniego del titolo abilitativo. È pacifico, invece, che tale circostanza non si sia verificata.
Medesime considerazioni valgono anche per l'asserito ritardo nell'elaborazione di grafici e computi metrici, necessari per far elaborare a ditte esecutrici preventivi di appalto.
Nonostante tali attività rientrino nel cd. “Allegato A, preventivo n. 19/2014” (doc. 4 fascicolo monitorio), costituente contratto di opera professionale a seguito dell'accettazione della committente non viene specificato il tempo previsto Parte_1
per la realizzazione di tali progetti. D'altra parte, trattandosi di una progettazione complessa, rientra pure nell'id quod plerumque accidit il possibile ritardo nella fase progettuale, ribadendo tuttavia che non era prevista una data entro la quale dovessero essere predisposti progetti e computi metrici.
Anche in riferimento agli asseriti errori di esecuzione nelle opere appaltate e ritardo nella fine dei lavori, riconducibili secondo parte opponente a negligenza e omissione di vigilanza sui lavori del cantiere da parte dell'arch. risulta peraltro dirimente la testimonianza CP_1
di Il testimone ha dichiarato di aver conosciuto l'arch. in occasione Parte_3 CP_1
della realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante nel Comune di Cascina e che aveva svolto l'incarico di direttore di cantiere per conto di Ha quindi Parte_1
confermato che, invece, l'arch. svolgeva l'incarico di direttore dei lavori e che, CP_1
perciò, non aveva l'obbligo di recarsi quotidianamente sul cantiere.
Per quanto riguarda, invece, inadempimenti che secondo Gi. sarebbero Parte_1
riconducibili al P.I. poiché non risulta provato che quest'ultimo sia un diretto Per_1
collaboratore dell'odierno opposto o che abbia prestato opera professionale sotto la direzione dell'opposto, non paiono imputabili all'arch. CP_1
È parimenti da respingere anche l'eccezione di inadempimento relativa all'errata tenuta della contabilità. Si ricava dal corpo della email del 18 Luglio 2018 (doc. 51, fascicolo di parte opponente) che il riepilogo della contabilità offerto in comunicazione costituisce una mera bozza. Si legge, infatti, nella e-mail che «ci sono ancora dei punti da chiarire e non è compreso
8 in questo riepilogo il conteggio degli extra degli impianti che ha verificato Marco. Ho riportato invece gli extra delle opere provvisionali che però sono da verificare e discutere.»
Pertanto, non ritenendo sussistente o imputabile a parte convenuta opposta alcuno degli inadempimenti lamentati da parte opponente, l'arch. ha diritto al compenso per CP_1
l'attività professionale effettivamente prestata nei confronti di come Parte_1
rideterminata dal CTU.
Tale attività, come correttamente computata dal CTU alla luce delle previsioni contrattuali inter partes e della e-mail del 4 Dicembre 2017, non contestata né disconosciuta dall'opponente, aggiunte le attività extra non previste contrattualmente, deve essere riconosciuta in € 65.600, oltre oneri di legge, e € 821,88 per rimborso spese. Detratto quanto già pagato dall'opponente (€ 39.700,00), risulta dunque che l'arch. sia CP_1
creditore del compenso di € 25.900,00 oltre oneri di legge e del rimborso spese di €
821,88.
- Sull'esatta esecuzione dell'opera professionale in riferimento al progetto di ampliamento dell'impianto di distribuzione nel Comune di Pontedera
Venendo all'attività professionale prestata per l'ampliamento del distributore di carburanti nel Comune di Pontedera, l'opponente ha solamente contestato che l'opposto avrebbe autorizzato l'impresa appaltatrice all'esecuzione di opere non previste nel capitolato di appalto senza il previo consenso della committente e, perciò, la fattura n. 5/2018 di €
3.400 €, oltre oneri di legge, deve essere diminuita di € 826,35, oltre oneri di legge, pari all'importo corrisposto per l'esecuzione di tale opera extra capitolato non necessaria.
Parte opposta ha replicato che invece l'opera era stata discussa con la committente e approvata da quest'ultima.
Non risulta provata nel presente giudizio alcuna tempestiva contestazione da parte dell'opponente nei confronti dell'arch. in merito all'autorizzazione all'esecuzione CP_1
di tali opere senza la preventiva autorizzazione della committenza. Anzi, viene unicamente prodotta una corrispondenza e-mail con l'impresa appaltatrice, a firma sia dell'architetto che di (legale rappresentante pro tempore della società opponente), in cui si Tes_1
contesta unicamente la variazione del prezzo.
9 Non appare, pertanto, provato alcun inadempimento da parte dell'architetto nell'esecuzione dell'opera professionale relativa all'impianto di distribuzione del CP_3
di Pontedera.
Dunque, deve essere integralmente confermato il credito vantato dall'opposto come da fattura n.5/2018, pari ad € 3.400,00, oltre oneri di legge, e il rimborso spese di € 630,26.
Si precisa, infatti, che tali importi non sono stati contestati se non per quanto menzionato supra.
- Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni
Parte opponente, Gi ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei Parte_1
danni causati dall'inadempimento delle obbligazioni dell'arch. CP_1
Poiché non risulta alcun inadempimento da parte dell'architetto, per le motivazioni già richiamate, l'opposto non può in nessun caso essere condannato al pagamento di tali asseriti danni in riferimento agli impianti di Cascina e Pontedera, in quanto non imputabili in forza della mancanza del nesso causale.
Preme evidenziare che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne
è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno- conseguenza.
Non deve essere liquidato alcun risarcimento del danno neanche per quanto riguarda gli asseriti inadempimenti professionali nella realizzazione dell'impianto di , il cui Pt_2
compenso è stato peraltro interamente saldato da senza che alcuna Parte_1
contestazione sia stata mossa prima del presente giudizio.
A seguito dell'istruttoria svolta in giudizio, il CTU ha dichiarato che la documentazione prodotta in giudizio non è sufficientemente chiara e dettagliata per poter determinare la sussistenza delle carenze tecniche lamentate dalla committente Parte_1
Peraltro, come ha riportato il CTU nella perizia depositata, le stesse parti del giudizio, a mezzo dei loro consulenti, hanno concordemente esonerato il CTU dall'accesso agli atti depositati presso il Comune, al fine di non allungare ulteriormente i tempi della consulenza. Senza l'accesso agli atti depositati in Comune, per il CTU è risultato
10 impossibile esprimersi tecnicamente sull'esistenza dei vizi lamentati da parte attrice opponenti e sulla imputabilità degli stessi all'inadempimento dell'arch. CP_1
Perciò, non risulta provata la sussistenza del diritto al risarcimento del danno neanche per l'impianto di , tenuto conto che l'onere probatorio incombeva sull'opponente Pt_2
asseritamente danneggiato.
Si rammenta, infatti, che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n.
3794/2008).
- Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze in parziale accoglimento dell'opposizione.
Risulta, tuttavia, a seguito dell'istruttoria svolta, che l'arch. abbia diritto al CP_1
pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dell'importo di € 29.300,00 (€
25.900,00 + € 3.400,00) oltre oneri di legge e del rimborso spese di € 1.452,14 (€ 821,88
+ € 630,26).
La domanda riconvenzionale di parte opponente deve, invece, essere rigettata per mancanza di prova dell'inadempimento che avrebbe causato gli asseriti danni.
- Spese di lite
Nei rapporti tra parte opponente e parte opposta le spese di lite Parte_4 CP_1
seguono la soccombenza prevalente di parte opponente, con compensazione soltanto parziale delle spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda di parte opposta e il respingimento della domanda riconvenzionale e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie di valore indeterminabile complessità media nei valori medi.
11 Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della parte convenuta nel procedimento riunito RG 248/2021 devono gravare su parte attrice opponente, in quanto, nonostante la Compagnia assicurativa sia stata convenuta in causa dal convenuto in altro giudizio posteriormente incardinato, tale iniziativa era derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n.
23123/2019).
Perciò, per quanto riguarda la posizione dell'assicurazione le spese di Controparte_2
lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie di valore indeterminabile complessità media, nei valori minimi, stante la posizione processuale dell'assicurazione, che nei confronti dell'opponente Gi. si è limitata ad aderire alle difese già svolte Parte_1
dall'assicurato.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 2 Gennaio
2025, sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte, va richiamato il seguente principio di diritto: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 10173/2015; Cass. n. 84/2013; Cass. n.
6056/1990; Cass. n. 3716/1980). In ossequio a tali condivisibili principi e ritenuto che, nel caso di specie, la tecnicità e complessità della materia in esame rendono indispensabile il ricorso all'ausilio di un tecnico, onde evitare di dar luogo ad “azioni al buio”, spetta alla parte attrice il rimborso della spesa occorsa, purché non eccessiva o superflua, per la redazione della perizia stragiudiziale in vista del presente giudizio.
In merito, la giudicante intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
«le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già
12 sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento» (da ultimo Cass. n.
30289/2019).
Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte debba provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, poiché è stato domandato il rimborso ma non è stato provato né
l'assunzione dell'obbligazione né l'entità della spesa sostenuta, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
Non si dà corso alla richiesta del convenuto opposto di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta solamente in comparsa conclusionale. Ben potendo il giudicante condannare la parte soccombente anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per lite temeraria, non si ravvisa, comunque, la sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da GI. , Pt_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2860/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 20
Giugno 2019 in favore di CP_1
- NN GI. al pagamento di € 29.300,00, oltre oneri di legge, e di € Parte_1
1.452,14 in favore di oltre interessi dalla data della domanda sino al CP_1
dì del soddisfo;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- COMPENSA parzialmente tra le parti le spese legali del presente giudizio nella misura di 1/3 e NN GI. a rimborsare in favore di e spese Pt_1 CP_1
di lite che liquida in € 7.240, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- NN a rimborsare in favore di e Pt_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.431,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di GI. le spese di CTU e pertanto condanna la Parte_1
stessa a rimborsare in favore di parte opposta quanto pagato a tale titolo.
Firenze, 3 Gennaio 2025
13 La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
14