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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/03/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1830 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. ROSSINI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. GIOVANNELLI PAOLO
-parte convenuta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 250/13 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 20.3.2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 8.196,00, a saldo delle fatture n. Controparte_2
16 del 10.2.2009, n. 427 del 18.8.2009, n. 129 del 21.4.2010 e n. 428 del 2.8.2010 emesse in virtù del contratto n. 2005/28 del 21.6.2004, avente ad oggetto il collegamento ed i servizi relativi al servizio antifurto attivato per l'unità immobiliare
1 CP_3
Deduceva l'opponente: che la controparte aveva provveduto all'esazione del credito mediante documentazione
(fatture ed estratti libri contabili) priva di valenza probatoria;
che il contratto datato 21.6.2004, di per sé incompleto, era privo di sottoscrizione, come tale inidoneo a dimostrare la volontà di di avvalersi dei servizi Parte_1
offerti dalla ZZ
che, quand'anche ritenuto valido, il contratto si era risolto prima della emissione delle fatture in questione, in quanto avente durata di mesi 36 decorrenti dalla data del collaudo;
che le fatture sopra indicate erano estremamente generiche e che nemmeno le scritture contabili erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito.
Per tali motivi l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 250/13.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse deduzioni, rilevando: che nel 2005 aveva chiesto l'erogazione di servizi aventi ad oggetto l'installazione e Parte_1
la manutenzione di un sistema di sicurezza per l'unità immobiliare, di proprietà della opponente, sita in località Miata;
che le parti avevano pattuito un corrispettivo annuo di € 4.098,00; che il contratto aveva una durata di anni 3, rinnovabili di ulteriori anni 3; che il contratto era regolato come da scrittura privata prodotta agli atti;
che nel triennio
2005/2007 il contratto aveva avuto regolare esecuzione da entrambe le parti;
che l'istallazione dell'impianto di sicurezza era avvenuto alla presenza di CP_4
custode dell'immobile e che erano stati eseguiti i periodi interventi di
[...]
manutenzione; che nel 2007 le parti avevano deciso di rinnovare il contratto per altri 3 anni;
che nel bienno 2009/2010 al si era resa inadempiente al Parte_1
pagamento dei canoni annui per la complessiva somma di € 8.196,00; che in data
13.8.2010 la aveva provveduto alla ZZ
disinstallazione provvisoria del sistema di allarme a causa del malfunzionamento del sistema elettrico dell'immobile medesimo;
che dal 13.8.2010 la non Parte_1
aveva più usufruito dei servizi sin a quel momento erogati;
che i solleciti di pagamento non erano andati a buon fine.
Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Istruita la causa mediante prova per interrogatorio formale e prova per testi, la causa è pervenuta, a seguito di diversi rinvii, all'udienza del 6.12.2023 in cui le parti hanno
2 rassegnato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/13 è infondata e deve essere respinta.
L'espresso convincimento riposa sulle seguenti brevi considerazioni.
Non appare seriamente revocabile in dubbio che tra le odierne parti sia stato concluso un contratto per la fornitura di servizi di vigilanza presso villa con annessa Pt_1
installazione di impianto di allarme.
La documentazione prodotta in atti – con particolare riferimento alla copia del contratto (all. 2 alla comparsa di costituzione), privo di sottoscrizione, e, soprattutto, ai documenti trasporti e ai diversi rapporti di intervento presso recanti la CP_3
sottoscrizione di incontestato custode dell'immobile – Controparte_4
dimostra in modo rasserenante quanto sopra affermato.
Del resto è la stessa parte opponente, anche in sede di comparsa conclusionale, a dichiarare testualmente “Come ormai noto tra la e la Pt_1 ZZ [...]
, nel periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2008, è stato intrattenuto un Org_1
rapporto di servizi in virtù di un contratto concluso nel 2004, perfezionatosi nel 2005, ed avente durata triennale. Per l'intera durata del rapporto e fino alla conclusione dello stesso, per il naturale decorso del termine triennale pattuito, la così Pt_1
come confermato da controparte, ha sempre e regolarmente adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della . ZZ
Pacifici, dunque, possono e devono ritenersi sia la conclusione del contratto di prestazione di servizi tra e Controparte_1
sia la durata triennale del rapporto, eventualmente prorogabile;
sia la Parte_1
persistenza del rapporto contrattuale quanto meno sino al 2008; sia, infine, l'avvenuto regolare adempimento del contratto sino a tale anno.
Se così è, come in effetti riconosciuto dalla parte opponente, sorprende non poco che, poi, sia la medesima a contestare la validità del contratto genetico, Parte_1
lamentandone l'incompletezza e l'assenza di sottoscrizione da parete dei contraenti.
In realtà, il contratto tra le odierne parti è stato certamente concluso ed è valido, in quanto non richiedente la forma scritta nè ad subastantiam né ad probationem; il comportamento concludente tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione dello stesso ne costituisce la dimostrazione più pacifica.
3 Del pari, l'istallazione dell'impianto di allarme presso è certamente CP_3
avvenuta ed i servizi di manutenzione dell'impianto sono certamente stati resi dall'odierna opposta. Sul punto, pare sufficiente richiamare le testimonianze rese sia dal (tecnico della società opposta) sia di _1 Controparte_5
(custode di , dalle quali emerge in modo tranquillizzante che
[...] CP_3
sovente i tecnici della si sono recati presso la Controparte_1
per eseguire interventi manutentivi al sistema di allarme. CP_3
Ciò che va accertato è se il contratto originario abbia avuto esecuzione solo per il primo triennio, o sia stato prorogato sino a tutto il 2010.
Orbene, anche in tal caso elementi inducenti a ritenere che il contratto si sia effettivamente (e, verosimilmente, anche solo tacitamente, cioè per comportamenti concludenti) proprogato, emergono dalle stesse considerazioni offerte dalla odierna opponente.
Invero, è ad aver ammesso – dopo averne sollevato generica e ardita Parte_1
contestazione – che il contratto con Controparte_1
si era concluso nel 2004, aveva avuto prima attuazione nel 2005 a partire dal
[...]
momento del collaudo (v. pag. 3 della comparsa conclusionale della opponente).
Ed è sempre ad aver ammesso che tale contratto abbia avuto durata Parte_1
(quanto meno) sino al “2008” (v. pag. 2 della comparsa conclusionale della opponente).
Ora, se si considera che il triennio di durata dell'originario contratto intercorso tra le odierne parti copriva le annualità 2005, 2006 e 2007, non v'è chi non veda che l'affermazione ora richiamata di (“tra la e la Parte_1 Pt_1 [...]
, nel periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2008, è stato Controparte_1
intrattenuto un rapporto di servizi in virtù di un contratto concluso nel 2004, perfezionatosi nel 2005, ed avente durata triennale”) equivale ad ammettere che il contratto con la società opposta era in essere anche nel 2008, cioè anche in epoca successiva alla naturale scadenza fissata per l'anno 2007.
Dunque, il contratto, benchè pervenuto a naturale scadenza, era stato dalle parti espressamente prorogato o comunque si era tacitamente prorogato, tanto è che la anche nel 2008 – e, come si Controparte_1
vedrà a breve, anche nel 2009 e nel 2010 – ha continuato a prestare i propri servizi di assistenza ad presso sino al 2010, ovvero sino alla Parte_1 CP_3
rimozione/disinstallazione dell'impianto di allarme.
4 E la riprova di ciò la sia ha non tanto nella deposizione del teste _1
(dipendente della odierna società opposta il quale ha onestamente ammesso di aver eseguito diversi interventi presso ma non di saperli collocare CP_3
temporalmente), quanto in quella della custode di ovvero CP_3
Controparte_5
Invero, la – la quale ha tentato in tutti i modi di sottrarsi all'esame CP_4
testimoniale, tanto è che per ordine del Giudice è stata raggiunta da ordine di accompagnamento coattivo – ha dichiarato di aver lavorato come governante di CP_3
“negli anni 2008 – 2013”; ha ammesso che, per correggere il sistema di
[...]
allarme, venivano continuamente i tecnici (della società opposta, n.d.r.); ha riconosciuto la propria sottoscrizione in tutti i rapporti di intervento dei tecnici che le sono stati mostrati.
Ciò posto, se si considera che i rapporti di servizio mostrati alla teste e dalla medesima riconosciuti sono temporalmente datati “23.4.2008” (per ripristino impianto allarme),
“9/09/2009” (per intervento di cambio frequenza eseguito dal e “13 _1
-08-2010” (per slaccio impianto per mancanza di alimentazione “su richiesta della custode, da ripristinare a settembre”), è giocoforza ritenere che il rapporto contrattuale tra e esistente Parte_1 Controparte_1
già nel 2008, era in essere anche nel 2009 e nel 2010, e, addirittura, era destinato a proseguire dato che era stato programmato il ripristino dell'impianto per settembre
2010.
Le considerazioni sinora riportate convincono il Giudicante che il contratto tra e stipulato nel Parte_1 Controparte_1
2004, con decorrenza dal 2005 (primo triennio 2005-2007), si era prorogato ed era in pieno svolgimento anche nel successivo triennio (2008-2010), allorchè venivano dalla società opposta emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede opposto (n. 16 del 10.2.2009, n. 427 del 18.8.2009, n. 129 del 21.4.2010 e n. 428 del 2.8.2010).
A fronte di quanto sopra, del tutto irrilevanti, oltre che impalpabili e inconsistenti, si palesano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale – da cui parte opponente era palesemente e ripetutamente (ma incomprensibilmente non dichiarata) decaduta – da in data 19.1.2017 innanzi al Tribunale di Controparte_6
Salerno, sol che si consideri che a tutte le (7) domande postele ha risposto con un generico (ma significativo) “non è vero”.
5 Così come quanto meno temerarie si rivelano le considerazioni offerte in extremis da parte opponente in punto di carenza di legittimazione della Controparte_5
a manifestare la volontà della prive essendo rimaste di riscontro
[...] Parte_1
probatorio alcuno e, alla luce della documentazione prodotta in atti, palesandosi di per sé del tutto infondate.
In conclusione, provato è il contratto intercorso e prorogato tra le parti;
provato è
l'espletamento da parte di dei Controparte_1
servizi di sua competenza in virtù del contratto 2005/28 concluso tra le parti;
provata è la sussistenza del credito per i servizi del biennio 2009-2010 in capo della
[...]
provato è, infine, l'inadempimento Controparte_1
contrattuale da parte di Parte_1
A tutto quanto sopra, consegue il rigetto dell'opposizione proposta dalla Pt_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 250/13 emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 20.3.2013;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese processuali Parte_1
che liquida in € 5.077,00 oltre Iva, Cap e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15/03/2024 .
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1830 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. ROSSINI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. GIOVANNELLI PAOLO
-parte convenuta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 250/13 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 20.3.2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 8.196,00, a saldo delle fatture n. Controparte_2
16 del 10.2.2009, n. 427 del 18.8.2009, n. 129 del 21.4.2010 e n. 428 del 2.8.2010 emesse in virtù del contratto n. 2005/28 del 21.6.2004, avente ad oggetto il collegamento ed i servizi relativi al servizio antifurto attivato per l'unità immobiliare
1 CP_3
Deduceva l'opponente: che la controparte aveva provveduto all'esazione del credito mediante documentazione
(fatture ed estratti libri contabili) priva di valenza probatoria;
che il contratto datato 21.6.2004, di per sé incompleto, era privo di sottoscrizione, come tale inidoneo a dimostrare la volontà di di avvalersi dei servizi Parte_1
offerti dalla ZZ
che, quand'anche ritenuto valido, il contratto si era risolto prima della emissione delle fatture in questione, in quanto avente durata di mesi 36 decorrenti dalla data del collaudo;
che le fatture sopra indicate erano estremamente generiche e che nemmeno le scritture contabili erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito.
Per tali motivi l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 250/13.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse deduzioni, rilevando: che nel 2005 aveva chiesto l'erogazione di servizi aventi ad oggetto l'installazione e Parte_1
la manutenzione di un sistema di sicurezza per l'unità immobiliare, di proprietà della opponente, sita in località Miata;
che le parti avevano pattuito un corrispettivo annuo di € 4.098,00; che il contratto aveva una durata di anni 3, rinnovabili di ulteriori anni 3; che il contratto era regolato come da scrittura privata prodotta agli atti;
che nel triennio
2005/2007 il contratto aveva avuto regolare esecuzione da entrambe le parti;
che l'istallazione dell'impianto di sicurezza era avvenuto alla presenza di CP_4
custode dell'immobile e che erano stati eseguiti i periodi interventi di
[...]
manutenzione; che nel 2007 le parti avevano deciso di rinnovare il contratto per altri 3 anni;
che nel bienno 2009/2010 al si era resa inadempiente al Parte_1
pagamento dei canoni annui per la complessiva somma di € 8.196,00; che in data
13.8.2010 la aveva provveduto alla ZZ
disinstallazione provvisoria del sistema di allarme a causa del malfunzionamento del sistema elettrico dell'immobile medesimo;
che dal 13.8.2010 la non Parte_1
aveva più usufruito dei servizi sin a quel momento erogati;
che i solleciti di pagamento non erano andati a buon fine.
Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Istruita la causa mediante prova per interrogatorio formale e prova per testi, la causa è pervenuta, a seguito di diversi rinvii, all'udienza del 6.12.2023 in cui le parti hanno
2 rassegnato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/13 è infondata e deve essere respinta.
L'espresso convincimento riposa sulle seguenti brevi considerazioni.
Non appare seriamente revocabile in dubbio che tra le odierne parti sia stato concluso un contratto per la fornitura di servizi di vigilanza presso villa con annessa Pt_1
installazione di impianto di allarme.
La documentazione prodotta in atti – con particolare riferimento alla copia del contratto (all. 2 alla comparsa di costituzione), privo di sottoscrizione, e, soprattutto, ai documenti trasporti e ai diversi rapporti di intervento presso recanti la CP_3
sottoscrizione di incontestato custode dell'immobile – Controparte_4
dimostra in modo rasserenante quanto sopra affermato.
Del resto è la stessa parte opponente, anche in sede di comparsa conclusionale, a dichiarare testualmente “Come ormai noto tra la e la Pt_1 ZZ [...]
, nel periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2008, è stato intrattenuto un Org_1
rapporto di servizi in virtù di un contratto concluso nel 2004, perfezionatosi nel 2005, ed avente durata triennale. Per l'intera durata del rapporto e fino alla conclusione dello stesso, per il naturale decorso del termine triennale pattuito, la così Pt_1
come confermato da controparte, ha sempre e regolarmente adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della . ZZ
Pacifici, dunque, possono e devono ritenersi sia la conclusione del contratto di prestazione di servizi tra e Controparte_1
sia la durata triennale del rapporto, eventualmente prorogabile;
sia la Parte_1
persistenza del rapporto contrattuale quanto meno sino al 2008; sia, infine, l'avvenuto regolare adempimento del contratto sino a tale anno.
Se così è, come in effetti riconosciuto dalla parte opponente, sorprende non poco che, poi, sia la medesima a contestare la validità del contratto genetico, Parte_1
lamentandone l'incompletezza e l'assenza di sottoscrizione da parete dei contraenti.
In realtà, il contratto tra le odierne parti è stato certamente concluso ed è valido, in quanto non richiedente la forma scritta nè ad subastantiam né ad probationem; il comportamento concludente tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione dello stesso ne costituisce la dimostrazione più pacifica.
3 Del pari, l'istallazione dell'impianto di allarme presso è certamente CP_3
avvenuta ed i servizi di manutenzione dell'impianto sono certamente stati resi dall'odierna opposta. Sul punto, pare sufficiente richiamare le testimonianze rese sia dal (tecnico della società opposta) sia di _1 Controparte_5
(custode di , dalle quali emerge in modo tranquillizzante che
[...] CP_3
sovente i tecnici della si sono recati presso la Controparte_1
per eseguire interventi manutentivi al sistema di allarme. CP_3
Ciò che va accertato è se il contratto originario abbia avuto esecuzione solo per il primo triennio, o sia stato prorogato sino a tutto il 2010.
Orbene, anche in tal caso elementi inducenti a ritenere che il contratto si sia effettivamente (e, verosimilmente, anche solo tacitamente, cioè per comportamenti concludenti) proprogato, emergono dalle stesse considerazioni offerte dalla odierna opponente.
Invero, è ad aver ammesso – dopo averne sollevato generica e ardita Parte_1
contestazione – che il contratto con Controparte_1
si era concluso nel 2004, aveva avuto prima attuazione nel 2005 a partire dal
[...]
momento del collaudo (v. pag. 3 della comparsa conclusionale della opponente).
Ed è sempre ad aver ammesso che tale contratto abbia avuto durata Parte_1
(quanto meno) sino al “2008” (v. pag. 2 della comparsa conclusionale della opponente).
Ora, se si considera che il triennio di durata dell'originario contratto intercorso tra le odierne parti copriva le annualità 2005, 2006 e 2007, non v'è chi non veda che l'affermazione ora richiamata di (“tra la e la Parte_1 Pt_1 [...]
, nel periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2008, è stato Controparte_1
intrattenuto un rapporto di servizi in virtù di un contratto concluso nel 2004, perfezionatosi nel 2005, ed avente durata triennale”) equivale ad ammettere che il contratto con la società opposta era in essere anche nel 2008, cioè anche in epoca successiva alla naturale scadenza fissata per l'anno 2007.
Dunque, il contratto, benchè pervenuto a naturale scadenza, era stato dalle parti espressamente prorogato o comunque si era tacitamente prorogato, tanto è che la anche nel 2008 – e, come si Controparte_1
vedrà a breve, anche nel 2009 e nel 2010 – ha continuato a prestare i propri servizi di assistenza ad presso sino al 2010, ovvero sino alla Parte_1 CP_3
rimozione/disinstallazione dell'impianto di allarme.
4 E la riprova di ciò la sia ha non tanto nella deposizione del teste _1
(dipendente della odierna società opposta il quale ha onestamente ammesso di aver eseguito diversi interventi presso ma non di saperli collocare CP_3
temporalmente), quanto in quella della custode di ovvero CP_3
Controparte_5
Invero, la – la quale ha tentato in tutti i modi di sottrarsi all'esame CP_4
testimoniale, tanto è che per ordine del Giudice è stata raggiunta da ordine di accompagnamento coattivo – ha dichiarato di aver lavorato come governante di CP_3
“negli anni 2008 – 2013”; ha ammesso che, per correggere il sistema di
[...]
allarme, venivano continuamente i tecnici (della società opposta, n.d.r.); ha riconosciuto la propria sottoscrizione in tutti i rapporti di intervento dei tecnici che le sono stati mostrati.
Ciò posto, se si considera che i rapporti di servizio mostrati alla teste e dalla medesima riconosciuti sono temporalmente datati “23.4.2008” (per ripristino impianto allarme),
“9/09/2009” (per intervento di cambio frequenza eseguito dal e “13 _1
-08-2010” (per slaccio impianto per mancanza di alimentazione “su richiesta della custode, da ripristinare a settembre”), è giocoforza ritenere che il rapporto contrattuale tra e esistente Parte_1 Controparte_1
già nel 2008, era in essere anche nel 2009 e nel 2010, e, addirittura, era destinato a proseguire dato che era stato programmato il ripristino dell'impianto per settembre
2010.
Le considerazioni sinora riportate convincono il Giudicante che il contratto tra e stipulato nel Parte_1 Controparte_1
2004, con decorrenza dal 2005 (primo triennio 2005-2007), si era prorogato ed era in pieno svolgimento anche nel successivo triennio (2008-2010), allorchè venivano dalla società opposta emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede opposto (n. 16 del 10.2.2009, n. 427 del 18.8.2009, n. 129 del 21.4.2010 e n. 428 del 2.8.2010).
A fronte di quanto sopra, del tutto irrilevanti, oltre che impalpabili e inconsistenti, si palesano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale – da cui parte opponente era palesemente e ripetutamente (ma incomprensibilmente non dichiarata) decaduta – da in data 19.1.2017 innanzi al Tribunale di Controparte_6
Salerno, sol che si consideri che a tutte le (7) domande postele ha risposto con un generico (ma significativo) “non è vero”.
5 Così come quanto meno temerarie si rivelano le considerazioni offerte in extremis da parte opponente in punto di carenza di legittimazione della Controparte_5
a manifestare la volontà della prive essendo rimaste di riscontro
[...] Parte_1
probatorio alcuno e, alla luce della documentazione prodotta in atti, palesandosi di per sé del tutto infondate.
In conclusione, provato è il contratto intercorso e prorogato tra le parti;
provato è
l'espletamento da parte di dei Controparte_1
servizi di sua competenza in virtù del contratto 2005/28 concluso tra le parti;
provata è la sussistenza del credito per i servizi del biennio 2009-2010 in capo della
[...]
provato è, infine, l'inadempimento Controparte_1
contrattuale da parte di Parte_1
A tutto quanto sopra, consegue il rigetto dell'opposizione proposta dalla Pt_1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 250/13 emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 20.3.2013;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese processuali Parte_1
che liquida in € 5.077,00 oltre Iva, Cap e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15/03/2024 .
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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