Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/04/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7417/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7417/2018 R.G., vertente tra:
in breve Parte_1 Parte_1 anche quale incorporante per fusione della Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfrancesco Garrone (c.f. ) C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante-Appellata e
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Raffaello Alessandrini (c.f. ), Marco Alessandrini (c.f. C.F._3
) e Luca Alessandrini (c.f. ) dello C.F._4 C.F._5
presso il cui studio elettivamente Controparte_2 domicilia, come da procura in calce alla memoria di costituzione con appello incidentale condizionato, Appellata-Appellante e c.f. – p. iva n. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Giulio Bocci (C.F. ), con domicilio eletto in Roma C.F._6
Via Igino Giordani n. 80, presso e nello studio del dott. Pier Paolo Perin, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata e
(c.f. ), già contumace nel primo grado di CP_4 C.F._7 giudizio
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6637/2018 pubblicata il 29.03.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Pagina 1
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma la la Parte_2 [...]
e la per: “a) accertare e dichiarare CP_5 CP_4 CP_3
l'invalidità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto di conto corrente n. 11498818 aperto presso b) accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, CP_3 annullabilità e/o inefficacia degli ordini di disinvestimento parziale del fondo n. 07907391802 del 23.02.2012, di disinvestimento parziale del fondo n. 01911649700 del 30.03.2011, di disinvestimento totale del fondo n. 01911649700 del 29.07.2011 e disinvestimento totale del fondo 01915147306, e delle disposizioni di accredito effettuate dall'intermediario Banca Fideuram Spa/SanPaolo Invest Sim Spa C direttamente presso il conto corrente n. 11498818 intrattenuto presso e CP_3 cointestato con il suo promotore finanziario;
c) accertare e dichiarare che il convenuto , nella sua qualità di promotore finanziario, ha compiuto CP_4 atti di appropriazione indebita in danno dell'attrice per complessivi € 643.600,00 anche per effetto di comportamenti omissivi, illeciti, colposi, in violazione della normativa applicabile, commessi da , e Parte_2 Controparte_5
d) accertare e dichiarare il compimento da parte del promotore CP_3 finanziario , , e CP_4 Pt_1 Parte_2 Controparte_5 [...]
di violazioni contrattuali e/o extracontrattuali e/o normative nell'esercizio CP_3 dell'attività bancaria e di intermediazione mobiliare, anche con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa civilistica, del D. Lgs 58/98 e della Delibera Consob n. 11522/98, nonché cosi come specificato nella parte in fatto e diritto del presente atto;
e) per l'effetto, condannare , , CP_4 Controparte_5
e – questi ultimi in persona dei rispettivi Parte_2 CP_3 rappresentanti legali pro tempore - in via solidale o, in subordine pro quota, nei limiti delle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della sig.ra
[...] dei danni subiti per i fatti di cui è causa, nella misura che sarà precisata in CP_1 corso di causa o che risulterà dalla espletanda consulenza tecnica d'ufficio, che in ogni caso sin da ora si indica nella somma complessiva di € 750.000,00, così specificata: € 643.600,00 per sorte capitale oltre alla restituzione di quanto pagato dalla sig.ra a titolo di spese e/o commissioni e maggiorato del CP_1 risarcimento ex art. 1224 c.c. - riconoscibile in via presuntiva nella eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1 – ed € 100.000,00 per il ristoro del danno ulteriore ex art. 2043 e 2059 c.c.), come meglio precisata nel corpo del presente atto, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con gli accessori di legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e Cap e rimborso forfettario delle spese pari 15,00% delle competenze e degli onorari a distrarsi a favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari”. Al riguardo l'attrice ha dedotto:
Pagina 2 1) di aver sottoscritto in data 14.01.2018 con Banca Fideuram Spa/SanPaolo Invest
SIM Spa, per il tramite del promotore finanziario un contratto di CP_4 gestione n. 91807907302 per la sottoscrizione di quote Fideuram Moneta e adesione al Servizio Moneta Attiva del valore di € 50.000,00 con connesso contratto di conto corrente (nr. 00164236943), deposito titoli e prestazione di servizi finanziari;
2) di aver successivamente - sempre attraverso il promotore - CP_4 sottoscritto due investimenti in Fonditalia con versamento rispettivamente di € 400.000,00 in data 03/12.06.2009 e di € 124.000,00 in data 12/23.03.2010; 3) di aver appreso, alla fine del 2012, che gli investimenti di cui sopra avevano un controvalore pari a zero ed il saldo liquido in conto corrente ammontava ad € 2.269,70; 4) di aver accertato, attraverso ulteriori indagini, che lo aveva aperto un CP_4 conto corrente n. 11498818 cointestato con l'attrice - di cui la stessa niente sapeva - presso , facendovi confluire le somme percepite quale CP_3 controvalore della liquidazione dei fondi detenuti dalla liquidazione CP_1 operata dallo stesso nel corso degli anni o direttamente o facendo firmare alla moduli in bianco. Da tale conto corrente sempre lo , quale CP_1 CP_4 cointestatario, disponeva bonifici su conti correnti detenuti presso altri istituti, o in proprio favore o in favore della moglie o di terze persone non conosciute all'attrice. Ha prodotto sul punto documenti bancari della Parte_2 ed estratti conto e lista movimenti della Da quest'ultimi
[...] CP_3 emergeva come, tra il 2010 ed il 2014, sul predetto conto fossero confluiti versamenti dal conto corrente della detenuto presso la Banca CP_1
Fideuram/SanPaolo Invest SIM SpA, per la somma complessiva di euro 643.190,56, e come da tale conto - nello stesso arco temporale - fossero usciti € 737.600,00 in favore dello e di persone a lui collegate;
CP_4
5) di non aver mai dato disposizioni in merito agli ordini di disinvestimento, contestando e disconoscendo l'autenticità delle sottoscrizioni apposte, così come di C non aver mai provveduto all'apertura del c/c presso la , anche in questo caso contestando e disconoscendo ogni disposizione in merito e dunque anche la relativa sottoscrizione;
6) di aver appreso come lo su denuncia della , fosse CP_4 Parte_2 stato sottoposto alla sospensione sanzionatoria di quattro mesi e di aver in data 18 marzo 2014 sporto denuncia – querela nei confronti dello stesso e nell' aprile 2014 esposto alla Consob.
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese Parte_2 attoree e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto
“improponibili, inammissibili – anche per difetto di legittimazione passiva -, comunque infondate in fatto ed in diritto – anche, gradatamente, in relazione all'art. 1227 c.c. -, nonché sfornite di ogni prova” ed in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, di “dichiarare il Sig. responsabile CP_4 per i fatti di cui è causa e conseguentemente dichiararlo obbligato a manlevare e tenere indenne la condannandolo, per l'effetto, a Parte_2
Pagina 3 rifondere la medesima delle somme che questa fosse eventualmente tenuta a pagare, con gli interessi, il maggior danno e tutte le spese..”. La rilevando la mancanza di prova in ordine ai fatti Parte_2 lamentati, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva poiché le presunte appropriazioni sarebbero successive alla cessazione del rapporto di collaborazione con il promotore ed ha proseguito, deducendo: a) l'insussistenza di CP_4 una responsabilità diretta;
b) l'inammissibilità della domanda, “generica e persino esplorativa” rivolta peraltro indistintamente a tutti i soggetti convenuti e la quantificazione del danno;
c) gradatamente, la eventuale responsabilità esclusiva dello Spina e dunque il diritto di essere manlevata dallo stesso.
Si è costituita la in forma Parte_1 abbreviata che, eccepita anch'essa il difetto di una sua legittimazione Controparte_5 passiva, e contestando altresì tutte le difese attoree, h chiesto il rigetto delle domande attoree parimenti alle conclusioni formulate dalla Parte_2
Si è costituita la la quale ha contestato tutte le difese attoree e ha CP_3 chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti per infondatezza in fatto e diritto ed in ogni caso chiedendo di addebitare la responsabilità in via esclusiva allo alla alla con CP_4 Controparte_6 Controparte_5 condanna alle spese di lite.
Il Tribunale, rilevata la contumacia dello e autorizzata la notifica da parte della CP_4
e della della domanda di manleva a Controparte_5 Parte_2 quest'ultimo, rimasto altresì contumace, istruita la causa documentalmente, ha accolto le domande avanzate dall'attrice nei confronti dello e della CP_4 [...]
condannando gli stessi al pagamento in favore della della Parte_2 CP_1 somma di euro 663.190,56, dichiarando lo tenuto a manlevare la CP_4 [...]
e per l'effetto ha condannato entrambi in solido al pagamento delle Parte_2 spese di lite pari ad euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.686,00 per spese, oltre accessori;
ha respinto altresì le domande avanzate nei confronti della Controparte_5
e della condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad CP_3 euro 10.000,00, oltre accessori, per ciascuna parte.
Nel merito il giudice ha ritenuto provato come nel periodo dal 22.09.2010 al 13.02.2014 lo avesse effettuato prelievi e bonifici delle somme giacenti sul CP_4 conto corrente cointestato con l'attrice presso la per un totale di euro CP_3
643.190,56, somme quest'ultime la cui rimessa era addebitabile esclusivamente alla
Ha proseguito rilevando come i rapporti tra i cointestatari del conto siano CP_1 disciplinati dall'art. 1298, comma 2 c.c. in base al quale "le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente", affermando che: “il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Ne discende che, risultando documentalmente provato che le disposizioni impartite dallo Spina hanno avuto per oggetto somme di pertinenza esclusiva della cointestataria per un CP_1 ammontare di € 643.190,56, e dovendosi ritenere la circostanza che tali disposizioni
Pagina 4 siano state precedute dal consenso della , non solo sfornita di alcun CP_1 elemento di prova, ma anche del tutto implausibile, in considerazione dei rapporti intercorrenti fra i due cointestatari e dell'assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre i prelievi nell'ambito degli interessi della stessa , la sottrazione CP_1 dal conto della detta somma da parte dello deve ritenersi integrare un illecito CP_4 del medesimo causalmente idoneo a provocare all'attrice un danno patrimoniale di pari importo”. Il tribunale ha così evidenziato come l'accertamento o meno della veridicità delle sottoscrizioni dei vari moduli da parte della – moduli che hanno permesso CP_1 allo di attuare le operazioni di disinvestimento e quelle di apertura del conto CP_4 corrente cointestato e sui quali la difesa dell'attrice è stata contradditoria - sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità del promotore
“dovendosi considerare che, non essendo in contestazione gli effetti delle operazioni in questione, se anche i moduli utilizzati risultassero validamente sottoscritti dall'attrice, in mancanza di specifiche allegazioni da parte del convenuto circa le ragioni che potessero giustificare la gestione certamente inusuale degli investimenti dirottati sul conto cointestato al promotore che ne ha subito dopo unilateralmente disposto per scopi estranei agli interessi della , deve presumersi che anche CP_1 le operazioni di disinvestimento e l'apertura del conto cointestato fossero frutto del comportamento illecito del promotore finalizzato al risultato finale della distrazione delle somme di pertinenza esclusiva dell'attrice”. Il tribunale ha quindi ritenuto la responsabilità del promotore finanziario, ritenendo che la sua condotta fosse anche “astrattamente idonea a configurare il reato di appropriazione indebita” e lo ha condannato al pagamento in favore della CP_1 della somma di € 643.190,56, oltre rivalutazione monetaria dall'1/6/12 (considerata quale “data media del periodo in cui si sono verificate le sottrazioni”), ed ha riconosciuto in via equitativa un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. pari ad euro 20.000,00.
Accertata dunque la posizione del promotore, il giudice ha ritenuto che del danno arrecato all'attrice debba rispondere solidalmente anche la Parte_2 ai sensi dell'art. 31 TUF e 2049 c.c., stante il rapporto di agenzia sussistente
[...] con lo al momento in cui sono iniziate le condotte illecite poste in essere da CP_4 quest'ultimo; rapporto che di fatto ha permesso allo stesso di entrare in contatto con la di acquisirne i dati e di indurla a sottoscrivere disposizioni relative alle CP_1 operazioni finanziare e bancarie che hanno portato all'appropriazione delle somme di denaro o comunque alla falsificazione delle firme sui relativi moduli. Ha argomentato il tribunale – condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale – che “ai fini della configurabilità della responsabilità del preponente è sufficiente che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile l'evento dannoso, anche se il preposto abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, all'insaputa del preponente o trasgredendo gli ordini ricevuti, anche con dolo”. Non ha poi ritenuto configurabile l'art. 1227 c.c. “dovendosi escludere che il concorso colposo da parte del cliente nell'illecito del promotore possa desumersi esclusivamente da un comportamento del primo fondato sul
Pagina 5 rapporto di fiducia instaurato con il promotore in malafede che ne ha abusato (cfr. Cass. Civ. n. 9460/16)”. Ha infine respinto le domande avanzate nei confronti della e della Controparte_5
rilevando da una parte come tra le stesse e lo non vi fosse CP_3 CP_4 alcun rapporto e dunque non sia configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 31 TUF o 2049 c.c. e dall'altro come non siano emersi elementi per ravvisare una responsabilità per fatto proprio in capo alle medesime società.
La sentenza è stata impugnata dalla alla cui integrale Parte_2 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto in via principale di riformare la sentenza impugnata rigettando le domande proposte dalla in quanto “improponibili, inammissibili – anche per difetto di CP_1 legittimazione passiva -, comunque infondate in fatto ed in diritto – anche, gradatamente, in relazione all'art. 1227 c.c. -, nonché sfornite di ogni prova” e conseguentemente di dichiarare l'obbligo dell'attrice alla restituzione all'appellante della somma di euro 698.278,53, da questa già corrisposta in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e spese di lite. Deduce in particolare l'appellante: a) “Erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta irrilevanza della questione relativa alla validità degli ordini di disinvestimento contestati dalla sig.ra
[...]
– erronea mancata ammissione della richiesta procedura di verificazione CP_1
(per la quale ha reiterato la richiesta di giudizio di verificazione anche in sede di appello) della autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di disinvestimento contestati – erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. in punto di presunzione della illiceità di tali ordini”; b) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D.Lgs. 58/98. Insussistenza di prova”; c) “Erronea esclusione della condotta colposa dell'attrice e della correlata responsabilità ex art. 1227 c.c.”; d) “Erronea quantificazione del danno. Insussistenza di prova e comunque travisamento dei pretesi elementi di riscontro”. Si è costituita la la quale contestando la fondatezza in fatto e diritto CP_1 del gravame proposto ne ha chiesto il rigetto ed in subordine in caso di accoglimento dell'appello principale ha proposto appello incidentale condizionato, alla cui integrale lettura si rinvia.
Si sono costituite la in breve Parte_1
e la le quali hanno chiesto di dichiarare Controparte_5 CP_3
l'intervenuta formazione di giudicato della sentenza n. 6637/2018 del Tribunale di Roma, relativamente ai capi riguardanti il rigetto delle domande proposte dall'attrice rispettivamente nei confronti delle due società, stante il difetto di impugnazione nei termini di legge ed in ogni caso di confermare la sentenza impugnata nelle parti e capi riguardanti le specifiche posizioni delle due società costituite, con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio di secondo grado. Lo è rimasto contumace anche nel giudizio di appello. CP_4
Pagina 6 La con note di trattazione scritta depositate in atti il 14.12.2023, ha Controparte_5 dato atto dell'incorporazione per fusione della Parte_2 precisando le conclusioni alla luce dell'anzidetta fusione. La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.05.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. I primi tre motivi di gravame sono strettamente connessi e vengono pertanto trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame la contesta la mancata Parte_2 valutazione da parte del tribunale della questione relativa alla validità o meno degli ordini di disinvestimento e dell'apertura del contratto di conto corrente presso la
[...] da parte della ritenendo che “qualora le firme fossero state ritenute CP_3 CP_1 tacitamente riconosciute ovvero, in subordine, qualora all'esito del giudizio di verificazione richiesto e non disposto dal Tribunale, le stesse fossero risultate proprio della si sarebbe dovuto concludere inevitabilmente per la validità CP_1 delle operazioni di disinvestimento ex adverso contestate (e conseguente legittimità dell'afflusso del relativo controvalore sul conto ivi espressamente indicato), CP_3 in quanto pienamente riconducibili alla sua volontà”, escludendo pertanto qualsiasi responsabilità dell'appellante. La censura non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente la Corte evidenzia come dall'istruttoria documentale sia emersa la prova della condotta illecita posta in essere dallo ai danni della CP_4 CP_1 condotta che di fatto si è compiuta in un primo momento attraverso l'apertura di un conto corrente cointestato presso la ed il contestuale disinvestimento di CP_3 fondi sottoscritti dall'attrice sempre attraverso il medesimo promotore finanziario - che dunque era ben a conoscenza delle cospicue somme depositate e dell'età avanzata dell'appellata – il cui controvalore è confluito sul conto corrente cointestato, dal quale poi le predette somme sono uscite nel corso del tempo per confluire nell'esclusiva disponibilità dello : il tutto per la somma di euro 643.190,56, CP_4 cifra non contestata dalle parti. L'appellata una volta resasi conto dell'accaduto si è mossa in tutte le sedi onde tutelare le proprie ragioni, con istaurazione – oltre al presente giudizio – di un procedimento penale e di esposto alla Consob che ha condotto alla radiazione dello stesso promotore, circostanza quest'ultima peraltro non contestata dalle parti. Condivisibile il passaggio motivazionale con il quale il giudice di primo grado ha escluso un consenso della per le operazioni compiute dal promotore, CP_1 affermando che tale circostanza è “non solo sfornita di alcun elemento di prova, ma anche del tutto implausibile, in considerazione dei rapporti intercorrenti fra i due cointestatari e dell'assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre i prelievi nell'ambito degli interessi della stessa , la sottrazione dal conto della detta CP_1 somma da parte dello deve ritenersi integrare un illecito del medesimo CP_4 causalmente idoneo a provocare all'attrice un danno patrimoniale di pari importo”(pag. 10 sentenza di primo grado).
Pagina 7 È dunque chiaro che anche qualora le firme apposte sugli ordini di disinvestimento e di apertura del conto corrente cointestato fossero riconducibili all'appellata, ciò non fonderebbe comunque la prova della volontà della stessa, e pertanto ben ha fatto il tribunale a considerare la questione assorbita dalla raggiunta prova della condotta illecita.
Premesso quanto sopra, sulla indebita appropriazione delle somme da parte dello
è dunque configurabile la responsabilità solidale dell'appellante ai sensi CP_4 dell'art. 31 D.Lgs. 58/98 e 2049 c.c.. Sul punto non trovano accoglimento le censure mosse dalla Parte_2 con il secondo motivo di gravame.
[...]
L'appellante, richiamando il concetto di “occasionalità necessaria”, ritiene come questa non possa configurarsi in astratto per la sola ragione che un soggetto opera come promotore finanziario ma deve valutarsi in concreto, verificando il contesto ed il rapporto tra le parti, e rileva come nel caso di specie gli appellati non abbiano fornito la prova di tale nesso. Tale assunto non è condivisibile.
Va premesso che in tema di responsabilità ex art. 31 comma 3 D.lgs. 58/98 la giurisprudenza di merito ha riconosciuto nel tempo una responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli, nesso ravvisabile tutte le volte in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Precisa la Suprema Corte come non rilevi il fatto che “il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato” (Cass. civ. sez. 1, Sent. n. 6829 del 24.03.2011). Peraltro, si evidenzia come il fatto che la condotta posta in essere dal promotore possa configurare gli estremi di un'appropriazione indebita non incida come fattore di interruzione di tale nesso, così come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che statuisce “l'art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020). Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il
Pagina 8 danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 cod. civ. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente (ad es.: perché si è contravvenuto alle istruzioni da questi ricevute;
perché si è agito per finalità estranea quelle del preponente;
perché si è comunque strumentalizzato l'incarico ricevuto in funzione del perseguimento di finalità egoistiche ed illecite), persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. nr. 28952 del 11.11.2024).
Sempre in ordine al nesso di occasionalità e alla condotta del cliente investitore, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito: “In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 857 del 17.01.2020). La Corte ritiene dunque che l'appellata abbia ampiamente fornito la prova di tale nesso di occasionalità necessaria, avendo dimostrato il rapporto sussistente tra le parti e come la condotta illecita si sia estrinsecata attraverso disinvestimenti di fondi stipulati all'interno delle ordinarie mansioni affidate dalla società preponente al promotore e successiva appropriazione delle somme, nella quale evidentemente non può esservi stato alcuna acquiescenza della che è la parte lesa nella CP_1 vicenda in esame: circostanze da cui consegue anche il rigetto del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante vorrebbe addebitare una condotta negligente in capo alla tanto da comportare un concorso nella causazione dell'evento CP_1 dannoso, con conseguente inconfigurabilità nei confronti della della Pt_2 responsabilità di cui all'art. 31 D.Lgs 58/98. Deduce, infatti l'appellante che l'omesso controllo da parte della sui propri CP_1 investimenti e la presunta sottoscrizione di moduli in bianco, hanno permesso
“l'asserita appropriazione di denaro da parte del promotore” che “non sarebbe mai
Pagina 9 potuta avvenire se l'attrice avesse operato secondo le modalità suggerite dall'ordinaria diligenza (oltre che prescritte dalla normativa di settore)”. Premesso che incombe sull'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. 18928 del 31.07.2017), nel caso di specie non solo non si è raggiunta la prova di tale agevolazione ma anzi ciò che emerge dagli atti è una totale inconsapevolezza dell'appellata, la quale si è affidata nella gestione dei propri investimenti allo CP_4 che invece si è appropriato delle somme.
In merito poi al documento 13 del fascicolo dell'attrice indicato come “Scheda intervista alla cliente del 20.03.2012”, al quale l'appellante vorrebbe addebitare valore probatorio in ordine all'esattezza dei dati contabili ivi riportati e sottoscritto dalla la Corte evidenzia: a) il documento è precedente alla cessazione del CP_1 rapporto di agenzia tra il promotore e la che avviene in Parte_2 data 02.05.2012; b) dalla scheda si evince che l'appellata ha conosciuto la predetta società “attraverso un contatto con PB”, che ha scelto detta società per “serietà dell'istituto e professionalità del PB”, con valutazione nella misura di “Ottimo” per l'operato del PB ed infine dichiarandosi particolarmente soddisfatta “del rapporto con il PB”; c) alla data di sottoscrizione di tale scheda non solo tutte le somme che si trovavano nei fondi di investimento erano già state disinvestite e depositate in controvalore sul conto ma allo stesso tempo la maggior parte delle somme CP_3 erano già state versate dal promotore su propri conti correnti o comunque a lui collegati. Alla luce di quanto sopra è dunque evidente che il documento citato non possa assumere il rilievo probatorio auspicato dall'appellante.
2. In merito al quarto motivo di gravame, l'appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado sia a titolo di danno patrimoniale, rilevando come il Tribunale avrebbe errato non prendendo in considerazione “che le quote Fonditalia erano state in parte sottoscritte con importo rinveniente dalla liquidazione delle quote Fideuram Moneta”, sia a titolo di danno non patrimoniale poiché mancherebbe un concreto pregiudizio patito dalla e l'allegazione e CP_1 prova del danno subito. Entrambe le censure devono essere rigettate: ed invero, la prima, oltre che generica, non risulta provata, ed è comunque irrilevante, non essendo stato dedotto che la circostanza abbia inciso concretamente sulle somme oggetto della appropriazione indebita;
la seconda è infondata, avendo la parte attrice richiesto anche la liquidazione del danno morale ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c., allegando la sofferenza conseguente alla “ paura di una illecita sottrazione dei suoi risparmi”, che ben può in via presuntiva ritenersi fondata stante l'entità della somma, e l'età avanzata (85 anni) della parte lesa, che la ha resa evidentemente più esposta a subire gli effetti dannosi anche sul piano non patrimoniale della condotta illecita. Nessuna statuizione sull'appello incidentale proposto da che resta CP_1 assorbito dal rigetto dell'appello principale, trattandosi di appello condizionato invece al suo accoglimento. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della , e si CP_1 liquidano come in dispositivo, in ragione dei valori medi tabellari, e tenuto conto del
Pagina 10 valore della causa, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Le spese tra appellante e possono essere compensate, tenuto conto CP_3 che non vi sono state e domande nei confronti di questa, chiamata in causa solo ai fini del litisconsorzio processuale.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto da incorporante per fusione la CP_5 [...]
Parte_2
2) condanna alla rifusione delle spese del grado, nei confronti della Controparte_5 parte appellata liquidate in euro 18.511,00 per compensi avvocato, CP_1 oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori costituiti avv.ti Raffaello Alessandrini, Marco Alessandrini e Luca Alessandrini, 3) compensa le spese del grado tra le restanti parti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002. Roma, 17 aprile 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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