Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla ordinanza n. 77, adottata dal Tribunale di Ragusa in data 2 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza n. 77 del 2 gennaio 2024, pronunciata dal Tribunale ordinario di Ragusa ai sensi dell’art. 702 ter , comma 5, c.p.c.;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire il titolo oggetto della richiesta di ottemperanza, insistendo per la condanna alle spese di lite;
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, anche tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, che, pur a conoscenza dell’esecuzione dell’ordinanza già alla data del 7 giugno 2024 e nonostante il rinvio disposto alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025 per incombenti istruttori, soltanto alla camera di consiglio del 13 marzo 2025 ha informato questo Collegio dell’avvenuta ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.