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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...]_1 C.F._1
(GE), il 07/04/1977, residente in [...]1, Savignone (GE) ed elettivamente domiciliata in Via Fieschi 3/14, Genova, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Misurale (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
06/11/1977, residente in [...]1, Savignone (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Fieschi 3/14, Genova, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Misurale (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Savignone (GE) il 08/07/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
per accordo delle parti la casa familiare sita in Savignone (GE) Via Ponte di Savignone 1/1 di proprietà comune tra i coniugi resterà in uso esclusivo al marito;
si dà atto che, nelle more, la moglie si trasferirà presso altro immobile - da reperirsi nelle vicinanze
- trasferendo ivi anche la propria residenza anagrafica;
2) la figlia minore (comunque prossima alla maggiore età) viene affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori ed, al pari della sorella , pur CP_2 mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, convivrà alternativamente presso entrambi i genitori a seconda delle proprie esigenze scolastiche, ludiche e/o di trascorrimento del tempo libero;
3) gli oneri ordinari e straordinari di mantenimento della figlia minore , Per_1 così come quelli della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_2 autosufficiente, graveranno su entrambi i genitori in misura della metà per ciascuno;
le spese straordinarie, da affrontarsi nell'esclusivo interesse delle figlie, verranno via via condivise con queste ultime e, previo accordo tra i genitori, verranno suddivise in ragione della metà per ciascuno;
in caso di mancato accordo, per il sostegno e la suddivisione della relativa spesa, le parti, di comune accordo, si riportano a quanto indicato e previsto a Verbale della riunione del 15/9/2016 tra i componenti della Quarta Sezione Civile del
Tribunale di Genova;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) l'importo mensile pari ad €uro quattrocentosettanta/80, corrisposto dall' CP_3
a titolo di assegno unico sarà versato sul conto corrente intestato al marito il quale s'impegna ad accreditarne la metà (€uro Parte_2
duecentotrentacinque/40) sul c/c della moglie entro i tre Parte_1 giorni lavorativi successivi;
ciò quantomeno fino al 31/12/2025 ovvero fino al momento della nuova determinazione e suddivisione al 50% in favore degli aventi diritto effettuata dall' a seguito della presentazione da parte di CP_3
ciascun coniuge della propria dichiarazione ISEE;
5) per accordo delle parti, le rate residue del mutuo ipotecario contratto presso
BNL-BNP Paribas di importo mensile pari ad €uro seicentotrenta/00 graveranno integralmente sul marito il quale si accollerà per intero anche Parte_2
le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare di proprietà comune sita in Savignone (GE), Via Ponte di Savignone 1/1; mentre le eventuali spese di amministrazione straordinaria del medesimo immobile graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
6) sempre per accordo delle parti, le rate del leasing contratto presso Agos di importo mensile pari ad €uro quattrocentoventuno/00 ed avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione della casa familiare graveranno integralmente sulla sig.ra ; Parte_1
7) i coniugi dichiarano entrambi di godere di mezzi adeguati, di avere già provveduto alla suddivisione dei beni caduti in comunione dichiarando altresì che sussistono le condizioni per la reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro;
8) l'autovettura Renault Captur targata GS602ZP rimarrà in uso esclusivo al marito, il quale si accollerà le rate di €uro trecentotrenta/00 del finanziamento contratto con la Finrenault, così come gli oneri e le spese di manutenzione della medesima;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 9) l'autovettura Renault Modus targata DP700BB intestata alla moglie rimarrà in uso esclusivo alla stessa così come gli oneri e le spese di manutenzione della medesima;
10) i coniugi poste le condizioni di cui sopra dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni e qualsivoglia questione avente carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione;
11) i coniugi si danno il reciproco consenso e/o assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e dei visti consolari”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...]_1 C.F._1
(GE), il 07/04/1977, residente in [...]1, Savignone (GE) ed elettivamente domiciliata in Via Fieschi 3/14, Genova, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Misurale (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
06/11/1977, residente in [...]1, Savignone (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Fieschi 3/14, Genova, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Misurale (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Savignone (GE) il 08/07/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
per accordo delle parti la casa familiare sita in Savignone (GE) Via Ponte di Savignone 1/1 di proprietà comune tra i coniugi resterà in uso esclusivo al marito;
si dà atto che, nelle more, la moglie si trasferirà presso altro immobile - da reperirsi nelle vicinanze
- trasferendo ivi anche la propria residenza anagrafica;
2) la figlia minore (comunque prossima alla maggiore età) viene affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori ed, al pari della sorella , pur CP_2 mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, convivrà alternativamente presso entrambi i genitori a seconda delle proprie esigenze scolastiche, ludiche e/o di trascorrimento del tempo libero;
3) gli oneri ordinari e straordinari di mantenimento della figlia minore , Per_1 così come quelli della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_2 autosufficiente, graveranno su entrambi i genitori in misura della metà per ciascuno;
le spese straordinarie, da affrontarsi nell'esclusivo interesse delle figlie, verranno via via condivise con queste ultime e, previo accordo tra i genitori, verranno suddivise in ragione della metà per ciascuno;
in caso di mancato accordo, per il sostegno e la suddivisione della relativa spesa, le parti, di comune accordo, si riportano a quanto indicato e previsto a Verbale della riunione del 15/9/2016 tra i componenti della Quarta Sezione Civile del
Tribunale di Genova;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) l'importo mensile pari ad €uro quattrocentosettanta/80, corrisposto dall' CP_3
a titolo di assegno unico sarà versato sul conto corrente intestato al marito il quale s'impegna ad accreditarne la metà (€uro Parte_2
duecentotrentacinque/40) sul c/c della moglie entro i tre Parte_1 giorni lavorativi successivi;
ciò quantomeno fino al 31/12/2025 ovvero fino al momento della nuova determinazione e suddivisione al 50% in favore degli aventi diritto effettuata dall' a seguito della presentazione da parte di CP_3
ciascun coniuge della propria dichiarazione ISEE;
5) per accordo delle parti, le rate residue del mutuo ipotecario contratto presso
BNL-BNP Paribas di importo mensile pari ad €uro seicentotrenta/00 graveranno integralmente sul marito il quale si accollerà per intero anche Parte_2
le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare di proprietà comune sita in Savignone (GE), Via Ponte di Savignone 1/1; mentre le eventuali spese di amministrazione straordinaria del medesimo immobile graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
6) sempre per accordo delle parti, le rate del leasing contratto presso Agos di importo mensile pari ad €uro quattrocentoventuno/00 ed avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione della casa familiare graveranno integralmente sulla sig.ra ; Parte_1
7) i coniugi dichiarano entrambi di godere di mezzi adeguati, di avere già provveduto alla suddivisione dei beni caduti in comunione dichiarando altresì che sussistono le condizioni per la reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro;
8) l'autovettura Renault Captur targata GS602ZP rimarrà in uso esclusivo al marito, il quale si accollerà le rate di €uro trecentotrenta/00 del finanziamento contratto con la Finrenault, così come gli oneri e le spese di manutenzione della medesima;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 9) l'autovettura Renault Modus targata DP700BB intestata alla moglie rimarrà in uso esclusivo alla stessa così come gli oneri e le spese di manutenzione della medesima;
10) i coniugi poste le condizioni di cui sopra dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni e qualsivoglia questione avente carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione;
11) i coniugi si danno il reciproco consenso e/o assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e dei visti consolari”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5