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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1157 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Rosati (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via G. C.F._2
Verdi 2 - OPPONENTE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Filippo Paolini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla via Cesare Battisti 101
- OPPOSTO-
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8.7.2019 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 296/19 del Tribunale di Avezzano,
[...]
emesso in data 22.5.2019 e notificato in data 29.5.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di
€ 11.438,20 oltre interessi e spese del monitorio in favore del Controparte_2
[..
[...] in ragione del mancato pagamento di quanto a quest'ultima società dovuto a titolo di
[...]
corrispettivo in relazione all'utenza idrico-fognaria n. 10000000001016699.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto deducendo: i) l'indeterminatezza del prospettato credito, in quanto frutto di errate letture dei misuratori idrici (invero relativi ad un'utenza asservita ad un capannone agricolo) ed in quanto quantificato sulla base di criteri non congruamente indicati ed esplicitati;
ii) l'indeterminatezza del credito azionato anche avuto riguardo al proprio diritto ad un pagamento del canone calcolato con metodo a forfait, avendo il competente Comune di
Celano sospeso l'installazione dei misuratori idrici fino alla definizione della controversia in essere con l'opposta; iii) la prescrizione maturata in relazione al credito portato dalla fattura del 14.10.2013.
In via riconvenzionale subordinata l'opponente ha eccepito l'esistenza di un proprio credito nei confronti dell'opposta, credito opponibile in compensazione a quello azionato in via monitoria e derivante dall'aver realizzato a proprie spese gli impianti idrici e fognari a servizio del capannone agricolo su indicazione ed autorizzazione dell'opposta, il tutto per l'importo di € 5.150,00 che, stando agli accordi tra le parti, avrebbe dovuto essere riconosciuto in compensazione sulle future fatture.
2. Si è costituita la società opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
La società opposta ha in particolare dedotto che l'utenza era asservita ad una piscina e non, come dedotto dall'opponente, ad un capannone agricolo, come chiaramente emergente dal verbale di sopralluogo effettuato da un dipendente della medesima società opposta in data 19.9.2017.
L'opposta ha altresì dedotto che le fatture risultano correttamente determinate sulla base delle tariffe previste per il servizio idrico integrato (a loro volta definite sulla scorta delle delibere della competente Autorità di regolazione) e sulla base dei consumi rilevati anche in sede di sopralluogo
(come da verbale sottoscritto anche dall'odierno opponente).
L'opponente ha infine dedotto l'infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione (tenuto conto dell'atto interruttivo del 15.11.2017) sia dell'eccezione riconvenzionale di compensazione (tenuto conto del fatto che alcun lavoro sugli impianti è stato autorizzato dall'opposta, la quale comunque non ne è stata arricchita in alcun modo).
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti gli atti prodotti, accolte parzialmente le istanze istruttorie formulate, escusso un testimone e disposto ma non espletato l'interrogatorio formale dell'opponente non comparso all'udienza allo scopo fissata, la causa è stata trattenuta in decisione
2 sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con previa concessione dei termini per conclusionali e repliche come da ordinanza del 13.11.2024.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e può trovare quindi trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
5. Risulta in particolare suscettibile di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in relazione alla fattura del 14.10.2013 per complessivi € 200,86.
A fronte di tale eccezione l'opposta ha infatti dedotto di aver interrotto la prescrizione mediante un sollecito inviato a mezzo raccomandata A/R nel 2017 e prodotto come allegato lett. g) al proprio fascicolo. Deve tuttavia evidenziarsi che dall'esame di tale sollecito emerge che, pur essendo la missiva datata 15.11.2017, l'invio della stessa a mezzo A/R ed il relativo ricevimento risultano del
2019 e, quindi, successivi al quinquennio di maturazione della prescrizione.
Né constano atti di riconoscimento del diritto da parte dell'opponente suscettibili di produrre gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., tale non potendo essere considerato il verbale di sopralluogo del
19.9.2017 sottoscritto dall'opponente in quanto dalla sola rilevazione della lettura alla data del sopralluogo non può evincersi, con la necessaria univocità, la consapevolezza dell'esistenza dello specifico debito di cui alla fattura in esame.
6. Quanto al residuo credito, occorre premettere che nella specie non sono specificamente contestate né l'esistenza dell'utenza idrico-fognaria sopra indicata né l'intestazione della stessa all'odierno opponente.
E' di contro è oggetto di contestazione l'esistenza del credito azionato in via monitoria, contestando l'opponente sia l'eccessiva entità dei consumi addebitati (avuto riguardo all'ultima lettura inviata all'opposta) sia i relativi criteri di calcolo (tenuto conto dell'anomalo andamento nel tempo delle voci riportate in fattura, oltre a doversi considerare che il competente comune di Celano nel 2013 aveva deliberato di sospendere l'installazione dei misuratori idrici e di quantificare il pagamento delle utenze con metodo a forfait).
Tanto premesso deve evidenziarsi che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha prodotto il verbale di verifica del 19.9.2017, da cui emerge che l'utenza era a servizio di una piscina e da cui risulta la lettura dei consumi effettuata a tale data.
Detto verbale è stato sottoscritto, come detto, dall'odierno opponente ed il teste Filippo Tarquini
(ossia il dipendente dell'opposta che ha redatto e parimenti sottoscritto il verbale in esame) ha
3 dichiarato di riconoscere tale atto, ha confermato di aver verificato in tale occasione che l'utenza serviva una piscina ed ha altresì dichiarato di aver verificato sempre in tale occasione i consumi.
Ebbene a fronte di tali univoci elementi giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 28984/23, Cass., ord. n. 17401/24) secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e la relativa rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di contestazione ed il creditore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore, purché si tratti di contestazione specifica da parte del debitore che deduca l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nella specie non sono stati specificamente allegati il non corretto funzionamento del contatore ovvero la sua manomissione ad opera di terzi, mentre la dedotta sproporzione dei consumi, invero genericamente prospettata, trova a ben vedere ragionevole giustificazione nella destinazione effettiva dell'utenza a servizio non di un capannone agricolo, ma di una piscina aperta sin dal lontano maggio
2013.
Per quanto invece concerne la concreta quantificazione dell'importo richiesto, deve evidenziarsi che l'opposta ha dedotto e documentato come sia stata materialmente determinata la somma richiesta, somma quantificata peraltro sulla base di tariffe e di delibere del regolatore prodotte in atti.
Tali criteri di quantificazione, idoneamente documentati, sono stati oggetto di contestazioni del tutto generiche da parte dell'opponente con riguardo alla loro ipotetica non corretta applicazione: non è stato infatti indicato quale sia l'eventuale e specifico errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l'opposta né è stata prospettata una concreta quantificazione alternativa (risultando allo scopo inidoneo il mero richiamo ad una lettura del contatore inviata all'opposta senza puntuali riferimenti all'epoca di tale lettura, peraltro non prima facie incongrua con quanto rilevato in sede di sopralluogo del 2017 e con i dati riportati nelle fatture).
Quanto poi alla possibile applicazione di un criterio alternativo di calcolo l'opponente ha dedotto che, sulla scorta della delibera del Comune di Celano dell'11.2.2013 in atti, sussisterebbe il suo diritto alla determinazione del dovuto secondo i diversi criteri del c.d. metodo a forfait (criteri invero neanche analiticamente precisati).
Ebbene, anche a voler ritenere specificamente dedotto quale sia il criterio alternativo concretamente applicabile alla specie, tale tesi non può essere condivisa.
4 Da tale delibera può infatti al più emergere un impegno dell'ente locale, a favore di chi avesse già installato il contatore, a porre in essere ogni atto per la restituzione delle somme già pagate dai cittadini per l'installazione dei contatori (sicché, anche a voler qualificare come obbligo l'impegno assunto, ricorrerebbe al più un obbligo di un terzo nei confronti dell'opponente, obbligo relativo, peraltro, alle spese di installazione del contatore e collegato alla pendenza di una controversia tra l'ente locale e la parte opposta che ben potrebbe essersi nelle more definita).
Né, infine, può pervenirsi a diverse conclusioni argomentando da quanto dedotto in ordine alla pretesa inesistenza nella zona di un impianto fognario (con conseguente non debenza dell'importo di cui alle voci per fognatura e depurazione), trattandosi di circostanza tardivamente dedotta oltre la maturazione delle preclusioni assertive, oltre che non pienamente coerente con quanto dedotto in ordine alla pretesa compensazione.
9. Deve infine esaminarsi l'eccezione riconvenzione di compensazione formulata dall'opponente.
L'opponente ha in particolare sostenuto di aver realizzato gli impianti idrici e fognari a servizio del capannone a propria cura e spese oltre che su indicazione e previa autorizzazione dell'opposta, la quale vi ha poi fatto allacciare altre utenze private e che ha in ogni caso concordato la compensazione delle spese sostenute con le future fatture.
L'opposta ha contestato l'esistenza di tale credito e, in particolare, ha contestato l'esistenza di qualsivoglia autorizzazione od accordo intervenuto tra le parti al riguardo.
Tanto premesso, si ritiene che non ricorrano i presupposti per l'operatività della compensazione ex art. 1243 c.c., con particolare riguardo al profilo della certezza del controcredito opposto in via di eccezione (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 23225/16).
Non risulta infatti prima facie pretestuosa e infondata la contestazione dell'opposta ove si considerino la natura della società opposta e le prescrizioni imposte dal regolamento di utenza in atti, la tipologia delle opere asseritamente realizzate dal privato (verosimilmente previo rilascio dei prescritti provvedimenti abilitativi) e la mancata produzione di documentazione giustificativa dell'accordo raggiunto, dell'effettiva realizzazione dell'opera a cura del privato e delle relative autorizzazioni
(oltre a non essere stato invero documentato l'effettivo esborso sostenuto allo scopo dall'opponente).
Né da ultimo può ritenersi che ricorrano i presupposti per la c.d. compensazione impropria, non afferendo evidentemente i due crediti allo stesso rapporto di fornitura azionato in via monitoria, oltre a doversi considerare che anche in caso di c.d. compensazione impropria è comunque richiesto il requisito della certezza del credito opposto in compensazione (cfr., Cass., sent. n. 7474/17).
5 10. In ragione delle suesposte argomentazioni deve dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi il decreto opposto e condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.237,34, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicata nel decreto opposto.
In ragione dell'accoglimento in misura particolarmente ridotta dell'opposizione le spese del monitorio e del presente procedimento possono essere compensate nella misura di ¼; la residua quota di ¾ segue la soccombenza e viene quindi posta a carico della parte opponente;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€26.000,00) tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1157 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 nei confronti del e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 296/19 del Tribunale di Avezzano e condanna al pagamento in Parte_1 favore del della somma di € 11.237,34, oltre interessi Controparte_1
nella misura e con le decorrenze indicate nel decreto opposto;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento monitorio nella misura di 1/4;
3. CONDANNA IC AS al pagamento in favore di Consorzio Acquedottistico Marsicano
S.p.A. delle spese di lite del presente procedimento e del procedimento monitorio nella residua misura di 3/4, che liquida, per il presente procedimento, in complessivi € 1.905,00 per compensi (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge) e, per il procedimento monitorio, in € 109,12 per spese ed in
€ 405,00 per compensi (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge).
Così deciso in data 3.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1157 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Rosati (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via G. C.F._2
Verdi 2 - OPPONENTE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Filippo Paolini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla via Cesare Battisti 101
- OPPOSTO-
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8.7.2019 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 296/19 del Tribunale di Avezzano,
[...]
emesso in data 22.5.2019 e notificato in data 29.5.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di
€ 11.438,20 oltre interessi e spese del monitorio in favore del Controparte_2
[..
[...] in ragione del mancato pagamento di quanto a quest'ultima società dovuto a titolo di
[...]
corrispettivo in relazione all'utenza idrico-fognaria n. 10000000001016699.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto deducendo: i) l'indeterminatezza del prospettato credito, in quanto frutto di errate letture dei misuratori idrici (invero relativi ad un'utenza asservita ad un capannone agricolo) ed in quanto quantificato sulla base di criteri non congruamente indicati ed esplicitati;
ii) l'indeterminatezza del credito azionato anche avuto riguardo al proprio diritto ad un pagamento del canone calcolato con metodo a forfait, avendo il competente Comune di
Celano sospeso l'installazione dei misuratori idrici fino alla definizione della controversia in essere con l'opposta; iii) la prescrizione maturata in relazione al credito portato dalla fattura del 14.10.2013.
In via riconvenzionale subordinata l'opponente ha eccepito l'esistenza di un proprio credito nei confronti dell'opposta, credito opponibile in compensazione a quello azionato in via monitoria e derivante dall'aver realizzato a proprie spese gli impianti idrici e fognari a servizio del capannone agricolo su indicazione ed autorizzazione dell'opposta, il tutto per l'importo di € 5.150,00 che, stando agli accordi tra le parti, avrebbe dovuto essere riconosciuto in compensazione sulle future fatture.
2. Si è costituita la società opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
La società opposta ha in particolare dedotto che l'utenza era asservita ad una piscina e non, come dedotto dall'opponente, ad un capannone agricolo, come chiaramente emergente dal verbale di sopralluogo effettuato da un dipendente della medesima società opposta in data 19.9.2017.
L'opposta ha altresì dedotto che le fatture risultano correttamente determinate sulla base delle tariffe previste per il servizio idrico integrato (a loro volta definite sulla scorta delle delibere della competente Autorità di regolazione) e sulla base dei consumi rilevati anche in sede di sopralluogo
(come da verbale sottoscritto anche dall'odierno opponente).
L'opponente ha infine dedotto l'infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione (tenuto conto dell'atto interruttivo del 15.11.2017) sia dell'eccezione riconvenzionale di compensazione (tenuto conto del fatto che alcun lavoro sugli impianti è stato autorizzato dall'opposta, la quale comunque non ne è stata arricchita in alcun modo).
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti gli atti prodotti, accolte parzialmente le istanze istruttorie formulate, escusso un testimone e disposto ma non espletato l'interrogatorio formale dell'opponente non comparso all'udienza allo scopo fissata, la causa è stata trattenuta in decisione
2 sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con previa concessione dei termini per conclusionali e repliche come da ordinanza del 13.11.2024.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e può trovare quindi trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
5. Risulta in particolare suscettibile di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in relazione alla fattura del 14.10.2013 per complessivi € 200,86.
A fronte di tale eccezione l'opposta ha infatti dedotto di aver interrotto la prescrizione mediante un sollecito inviato a mezzo raccomandata A/R nel 2017 e prodotto come allegato lett. g) al proprio fascicolo. Deve tuttavia evidenziarsi che dall'esame di tale sollecito emerge che, pur essendo la missiva datata 15.11.2017, l'invio della stessa a mezzo A/R ed il relativo ricevimento risultano del
2019 e, quindi, successivi al quinquennio di maturazione della prescrizione.
Né constano atti di riconoscimento del diritto da parte dell'opponente suscettibili di produrre gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., tale non potendo essere considerato il verbale di sopralluogo del
19.9.2017 sottoscritto dall'opponente in quanto dalla sola rilevazione della lettura alla data del sopralluogo non può evincersi, con la necessaria univocità, la consapevolezza dell'esistenza dello specifico debito di cui alla fattura in esame.
6. Quanto al residuo credito, occorre premettere che nella specie non sono specificamente contestate né l'esistenza dell'utenza idrico-fognaria sopra indicata né l'intestazione della stessa all'odierno opponente.
E' di contro è oggetto di contestazione l'esistenza del credito azionato in via monitoria, contestando l'opponente sia l'eccessiva entità dei consumi addebitati (avuto riguardo all'ultima lettura inviata all'opposta) sia i relativi criteri di calcolo (tenuto conto dell'anomalo andamento nel tempo delle voci riportate in fattura, oltre a doversi considerare che il competente comune di Celano nel 2013 aveva deliberato di sospendere l'installazione dei misuratori idrici e di quantificare il pagamento delle utenze con metodo a forfait).
Tanto premesso deve evidenziarsi che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha prodotto il verbale di verifica del 19.9.2017, da cui emerge che l'utenza era a servizio di una piscina e da cui risulta la lettura dei consumi effettuata a tale data.
Detto verbale è stato sottoscritto, come detto, dall'odierno opponente ed il teste Filippo Tarquini
(ossia il dipendente dell'opposta che ha redatto e parimenti sottoscritto il verbale in esame) ha
3 dichiarato di riconoscere tale atto, ha confermato di aver verificato in tale occasione che l'utenza serviva una piscina ed ha altresì dichiarato di aver verificato sempre in tale occasione i consumi.
Ebbene a fronte di tali univoci elementi giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 28984/23, Cass., ord. n. 17401/24) secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e la relativa rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di contestazione ed il creditore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore, purché si tratti di contestazione specifica da parte del debitore che deduca l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nella specie non sono stati specificamente allegati il non corretto funzionamento del contatore ovvero la sua manomissione ad opera di terzi, mentre la dedotta sproporzione dei consumi, invero genericamente prospettata, trova a ben vedere ragionevole giustificazione nella destinazione effettiva dell'utenza a servizio non di un capannone agricolo, ma di una piscina aperta sin dal lontano maggio
2013.
Per quanto invece concerne la concreta quantificazione dell'importo richiesto, deve evidenziarsi che l'opposta ha dedotto e documentato come sia stata materialmente determinata la somma richiesta, somma quantificata peraltro sulla base di tariffe e di delibere del regolatore prodotte in atti.
Tali criteri di quantificazione, idoneamente documentati, sono stati oggetto di contestazioni del tutto generiche da parte dell'opponente con riguardo alla loro ipotetica non corretta applicazione: non è stato infatti indicato quale sia l'eventuale e specifico errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l'opposta né è stata prospettata una concreta quantificazione alternativa (risultando allo scopo inidoneo il mero richiamo ad una lettura del contatore inviata all'opposta senza puntuali riferimenti all'epoca di tale lettura, peraltro non prima facie incongrua con quanto rilevato in sede di sopralluogo del 2017 e con i dati riportati nelle fatture).
Quanto poi alla possibile applicazione di un criterio alternativo di calcolo l'opponente ha dedotto che, sulla scorta della delibera del Comune di Celano dell'11.2.2013 in atti, sussisterebbe il suo diritto alla determinazione del dovuto secondo i diversi criteri del c.d. metodo a forfait (criteri invero neanche analiticamente precisati).
Ebbene, anche a voler ritenere specificamente dedotto quale sia il criterio alternativo concretamente applicabile alla specie, tale tesi non può essere condivisa.
4 Da tale delibera può infatti al più emergere un impegno dell'ente locale, a favore di chi avesse già installato il contatore, a porre in essere ogni atto per la restituzione delle somme già pagate dai cittadini per l'installazione dei contatori (sicché, anche a voler qualificare come obbligo l'impegno assunto, ricorrerebbe al più un obbligo di un terzo nei confronti dell'opponente, obbligo relativo, peraltro, alle spese di installazione del contatore e collegato alla pendenza di una controversia tra l'ente locale e la parte opposta che ben potrebbe essersi nelle more definita).
Né, infine, può pervenirsi a diverse conclusioni argomentando da quanto dedotto in ordine alla pretesa inesistenza nella zona di un impianto fognario (con conseguente non debenza dell'importo di cui alle voci per fognatura e depurazione), trattandosi di circostanza tardivamente dedotta oltre la maturazione delle preclusioni assertive, oltre che non pienamente coerente con quanto dedotto in ordine alla pretesa compensazione.
9. Deve infine esaminarsi l'eccezione riconvenzione di compensazione formulata dall'opponente.
L'opponente ha in particolare sostenuto di aver realizzato gli impianti idrici e fognari a servizio del capannone a propria cura e spese oltre che su indicazione e previa autorizzazione dell'opposta, la quale vi ha poi fatto allacciare altre utenze private e che ha in ogni caso concordato la compensazione delle spese sostenute con le future fatture.
L'opposta ha contestato l'esistenza di tale credito e, in particolare, ha contestato l'esistenza di qualsivoglia autorizzazione od accordo intervenuto tra le parti al riguardo.
Tanto premesso, si ritiene che non ricorrano i presupposti per l'operatività della compensazione ex art. 1243 c.c., con particolare riguardo al profilo della certezza del controcredito opposto in via di eccezione (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 23225/16).
Non risulta infatti prima facie pretestuosa e infondata la contestazione dell'opposta ove si considerino la natura della società opposta e le prescrizioni imposte dal regolamento di utenza in atti, la tipologia delle opere asseritamente realizzate dal privato (verosimilmente previo rilascio dei prescritti provvedimenti abilitativi) e la mancata produzione di documentazione giustificativa dell'accordo raggiunto, dell'effettiva realizzazione dell'opera a cura del privato e delle relative autorizzazioni
(oltre a non essere stato invero documentato l'effettivo esborso sostenuto allo scopo dall'opponente).
Né da ultimo può ritenersi che ricorrano i presupposti per la c.d. compensazione impropria, non afferendo evidentemente i due crediti allo stesso rapporto di fornitura azionato in via monitoria, oltre a doversi considerare che anche in caso di c.d. compensazione impropria è comunque richiesto il requisito della certezza del credito opposto in compensazione (cfr., Cass., sent. n. 7474/17).
5 10. In ragione delle suesposte argomentazioni deve dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi il decreto opposto e condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.237,34, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicata nel decreto opposto.
In ragione dell'accoglimento in misura particolarmente ridotta dell'opposizione le spese del monitorio e del presente procedimento possono essere compensate nella misura di ¼; la residua quota di ¾ segue la soccombenza e viene quindi posta a carico della parte opponente;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€26.000,00) tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1157 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 nei confronti del e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 296/19 del Tribunale di Avezzano e condanna al pagamento in Parte_1 favore del della somma di € 11.237,34, oltre interessi Controparte_1
nella misura e con le decorrenze indicate nel decreto opposto;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento monitorio nella misura di 1/4;
3. CONDANNA IC AS al pagamento in favore di Consorzio Acquedottistico Marsicano
S.p.A. delle spese di lite del presente procedimento e del procedimento monitorio nella residua misura di 3/4, che liquida, per il presente procedimento, in complessivi € 1.905,00 per compensi (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge) e, per il procedimento monitorio, in € 109,12 per spese ed in
€ 405,00 per compensi (oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge).
Così deciso in data 3.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6