Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE LI, NE Di CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e trasmessa nella medesima data al tecnico di fiducia, Arch. Ambra Angileri iscritta all'Ordine degli Architetti di Palermo;
- e, della conseguente, nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dal Comune di Bagheria (Sportello Unico Attività Produttive) e trasmessa nella medesima data al tecnico innanzi indicato;
- nonché per l’accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 17, co. 6 della L.R. n. 4/2003, sull'istanza di rilascio di parere di compatibilità paesaggistica trasmessa dal Tecnico alla Soprintendenza, per la prima volta, in data 13.03.2013, prot. n. 3535, e per la seconda volta, in data 29.01.2019, prot. n. 1115; nonché, sull'ulteriore istanza di rilascio del parere in commento trasmessa dal procuratore alla Soprintendenza in data 18.01.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/4/2024:
- della nota del 05.09.2022 emessa dal Comune di Bagheria (REP_PROV_PA/PA-SUPRO/0071649 del 05/09/2022) depositata nel fascicolo telematico del ric. n. 573/2022 in data 03.02.2024, con la quale sono stati eccepiti ulteriori motivi di rigetto dell'istanza di condono rispetto a quelli già manifestati con la nota del 19.01.2022 oggetto di impugnazione con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e del Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora LI è usufruttuaria di un immobile sito in Bagheria in C.da Lanzarotti identificato al Foglio 21, part.lla 654 del N.C.U. del Comune di Bagheria; il figlio, sig. NE Di CI, è nudo proprietario del medesimo immobile.
La realizzazione di tale immobile è avvenuta in esecuzione della concessione edilizia n. 82 rilasciata dal comune di Bagheria il 16.10.1990. Successivamente, su tale immobile sono stati realizzati alcuni interventi consistenti nell’ampliamento dello stesso, entro la sagoma di sedime, e nella chiusura di una veranda e, per tale ragione, in data 31.04.2004, con il prot. n. 26821-26824, sono state presentate due istanze di condono ai sensi della L. 326/2003.
Oggetto di condono risulta, come da perizia giurata (doc. 7 allegato al ricorso), la costruzione di un piccolo vano accessorio (deposito) e l’ampliamento per tompagno dell’intero piano cantinato e della veranda coperta posta al primo piano.
Dato che l’immobile ricade in area paesaggisticamente vincolata, in data 13.03.2013, con il prot. n. 3535, il Tecnico di fiducia, Arch. Angileri, ha depositato, presso l’Ufficio protocollo della Soprintendenza, a nome della sig.ra LI e del defunto marito (sig. Carmine Di CI) una istanza volta ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla quale la Soprintendenza non ha dato riscontro.
In data 10.07.2018, con il prot. n. 48903, il Comune ha chiesto agli attuali ricorrenti una integrazione documentale e di procedere alla presentazione di una perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della l.r. 16/2016 al fine di definire la procedura di condono. I ricorrenti hanno adempiuto alla richiesta di integrazione documentale da parte del Comune ma, non avendo ricevuto il parere della Soprintendenza, indispensabile per completare la pratica di condono, in data 29.01.2019, con il prot. n. 1115, hanno inoltrato nuovamente una richiesta di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica (tale istanza è stata inoltrata a nome della sig.ra LI e del figlio, sig. NE Di CI, divenuto nudo proprietario, e subentrato nella pratica di condono, a seguito della morte del padre, sig. Carmine Di CI). A fronte della persistente inerzia della Soprintendenza, in data 18.01.2021 i ricorrenti hanno trasmesso alla stessa una istanza di riavvio e di conclusione del procedimento volto ad ottenere il rilascio del suddetto parere.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 25.11.2021, l'Arch. Angileri ha trasmesso alla Soprintendenza una dichiarazione con la quale ha comunicato l'intenzione dei ricorrenti di avvalersi del silenzio-assenso sul parere di compatibilità paesaggistica, per l’infruttuosa decorrenza dei termini, invocando l'art. 17 co. 6 della L.R. n. 4/2003 e, conseguentemente, di aver ottenuto per silentium il provvedimento in questione. Indi, in data 22.12.2021, il tecnico ha prima prestato giuramento sulla perizia formulata ai sensi dell’art. 28 della l.r. 16/2016, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (r.g. 2445/2021 – cron. 23954/2021), e nella medesima data ha depositato la stessa presso il comune di Bagheria.
In data 18.01.2022, la Soprintendenza ha trasmesso al tecnico e al Comune la nota prot. n. 755 comunicando che “ le istanze in sanatoria ai sensi della L.326/2003 non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 17 della L.R. 4/03, ma altresì decorsi i termini per l'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 43 della L. 326/03, dà luogo al ‘Silenzio Rifiuto’ ”. A sua volta, il Comune di Bagheria in data 19.01.2022, con la nota prot. n. 3813, preso atto della comunicazione innanzi indicata, ha trasmesso agli attuali ricorrenti “ la chiusura negativa della pratica e l'annullamento della perizia giurata art. 28 l.r. 16/2016 trasmessa nonché tutti gli effetti da essa derivanti, stante che con nota del 18.01.2021 prot. 755 BBNN 107565, la Soprintendenza, ha comunicato il configurarsi del “silenzio rifiuto” trattandosi di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003 ”.
I sig.ri LI SE e NE Di CI hanno quindi chiesto, con il ricorso introduttivo, che, previo accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica rivolta alla Soprintendenza, siano annullati sia la nota prot. n. 755 del 18.01.2022 con cui la Soprintendenza ha fatto presente che l’art. 17, l.r. 4/2003 non si applica al condono ex L. 326/03 (per il quale varrebbe invece l’opposta regola del silenzio-rigetto di cui all’art. 32, L. 47/1985 come modificato dall’art. 32, comma 43, d.l. 269/03) sia la nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 con cui il Comune di Bagheria, sulla base della precedente nota della Soprintendenza, ha “annullato” la perizia giurata, chiudendo negativamente la relativa pratica.
A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno posto i seguenti motivi di censura:
1. In relazione alla nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 (art. 10-bis l. 241/1990) – Mancato preavviso di diniego – ovvero omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento – violazione del principio di buon andamento art. 97 Cost. ;
2. In relazione alla nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza: Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 23 della L.R. n. 37/1985 ;
2.1. In subordine, questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 32 della L. n. 47/1985 così come modificato dall'art. 32 c. 43 della L. n. 326/2003 per violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione ;
3. In subordine al mancato accoglimento del motivo n. 2 e 2.1, in relazione alla nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza: violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 e recepito dalla L.R. 15/2004 e dell'art. 23 della L.R. n. 37/1985 ;
4. In relazione alla nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bagheria. Violazione e falsa applicazione degli art. 9 e 13 della L.R. n. 7/2019 – Mancato preavviso di diniego e/o omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento ;
5. in via consequenziale al motivo n. 2, in relazione alla nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bagheria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L.R. n. 16/2016 da parte del Comune - sull'annullamento della perizia – errata interpretazione dell’istituto del “silenzio rifiuto” ;
6. in ogni caso, in relazione alla nota prot n. 3813 del 19.01.2022 emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bagheria: violazione dell'art. 7 della L.R. n. 7/2019 e della normativa in materia di condono – Eccesso di potere per illogicità e carenza d’istruttoria sulla chiusura della pratica di condono .
Il Comune di Bagheria e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, costituitisi in giudizio, hanno contestato la pretesa di controparte in merito all’avvenuto rilascio di un provvedimento tacito di assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza. Quest’ultima Amministrazione ha inoltre contestato il carattere decisorio della nota impugnata, la cui funzione sarebbe solo quella di chiarire “ il valore del silenzio, escludendo l’interpretazione di silenzio cd. assenso, proposta dagli istanti ” (v. memoria del 3.02.2024).
Il Comune di Bagheria, dal canto suo, ha ritenuto che non vi siano comunque i presupposti per la condonabilità delle opere, richiamando a tal fine il contenuto del provvedimento del SUAP del Comune di Bagheria, datato 05.09.2022, a mente del quale “ la richiesta di certificazione sull'accoglibilita' e condonabilità dell'istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003, relativa all'immobile ricadente in Bagheria, contrada Lanzirotti snc, foglio 21 particella 654, non può essere evasa positivamente e viene annullata per le seguenti motivazioni. la superficie dell'attuale veranda coperta oggetto di condono edilizio l'area di pertinenza all'edificio dove oggi insiste il piccolo deposito attrezzi anch’esso oggetto di condono, ricadono rispettivamente in area vincolata a parcheggio ed in area sottoposta a vincolo di inedificabilità derivante dall'atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune di Bagheria stipulato in data 8 febbraio 1993 da corredo della pratica edilizia 116/8. Pertanto, ai sensi dell’art. 33 e ss.mm.ii. le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria anche a fronte alla consolidata giurisprudenza in merito. Con successivo provvedimento verrà data comunicazione alla ditta dell'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di condono di cui alle pratiche 234-235/326, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 7/2019 ”.
I ricorrenti, assumendo di essere venuti a conoscenza della nota del SUAP del 5.09.2022 solo in seguito al deposito della nota stessa in giudizio da parte del Comune in data 3 febbraio 2024, hanno proposto motivi aggiunti con ricorso notificato il 26.03.2024, deducendo i seguenti vizi: 1. Illegittimità per vizi derivati. 2. Mancata comunicazione del preavviso di rigetto. 3. Violazione dell’art. 33 della L. 47/1985 in quanto richiamata dal D.L. 326/2003 – Violazione dell’art. 3 della L. r. 7/2019 .
Il Comune di Bagheria, con memoria del 31.07.24, ha eccepito l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti, assumendo (circostanza tuttavia contraddetta dai ricorrenti in sede di replica) di aver notificato illo tempore l’atto gravato all’indirizzo PEC del tecnico incaricato dalla parte ricorrente dell’inoltro all’ente della domanda per “ la certificazione Legge n. 326/2003 attestante che la documentazione a corredo dell’istanza di sanatoria presentata al Comune in data 31.03.2023 P.C. 234-235/326, risulti conforme all’art. 32, comma 32, della L. 326/2003, nonché l’ammissibilità delle opere di cui alla sanatoria edilizia ”, esitata negativamente dal SUAP con la nota datata 5.09.2022.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025, la causa, previo deposito di memoria ex art. 73, c.p.a. da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso introduttivo è fondato nei limiti e in relazione ai motivi di seguito specificati.
I primi tre motivi di censura riguardano precisamente la nota prot. n. 755 del 18.01.2022, con la quale la Soprintendenza ha ritenuto essersi formato il silenzio-rigetto sull’istanza di compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti nell’ambito della procedura di condono edilizio per cui è causa.
In primo luogo, rispetto ai rilievi svolti dalla difesa erariale circa la natura dell’atto impugnato, occorre precisare che la nota impugnata, nel negare valore alla comunicazione dei ricorrenti di avvalersi degli effetti del silenzio-assenso e, al contempo, nel rivendicare la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza degli interessati, ha una chiara efficacia esterna con effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica dei ricorrenti e, pertanto, è un atto dal carattere decisorio certamente impugnabile.
Ciò detto, ragioni di carattere logico impongono al Collegio di principiare dall’esame della censura principale (di natura sostanziale) compendiata nel motivo n. 2, con la quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 23 della L.R. n. 37/1985.
A questo proposito, i ricorrenti assumono l’erroneità in diritto della tesi sostenuta dalla Soprintendenza, sulla base dei seguenti argomenti:
1) già da tempo, il CGA, nel parere a sezioni riunite n. 291/2010, reso nell'adunanza del 31.01.2012, ha chiarito che in Sicilia non trova applicazione l'art. 32 della L. 47/1985 così come modificato dall'art. 32 c. 43 della L.326/2003. Tale testo, invero, non è stato oggetto di espresso recepimento ad opera del legislatore siciliano nella L.R. 15/2004 (v. adesivamente anche Circolare Assessoriale 31/01/2014, n. 2);
2) il testo ad oggi vigente dell'art. 32 della L. 47/1985, di riferimento anche per il terzo condono, è quello che risulta dall'art. 23 della L.R. n. 37/1985 che a sua volta non prevede la formazione del silenzio rifiuto sull’istanza di compatibilità paesaggistica.
3) deve pertanto ritenersi che in Sicilia anche il c.d. terzo condono trova applicazione negli stessi termini degli altri condoni del 1985 e del 1994 e dunque sull'istanza dei ricorrenti si è formato il silenzio assenso, essendo trascorso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 17, c. 6 della L.R. n. 4/2003.
Ebbene, secondo il Collegio, pur essendo condivisibili le premesse di cui ai precedenti punti 1) e 2), appare non necessitata e comunque errata la conclusione cui si perviene al punto 3) del predetto sillogismo giuridico.
Effettivamente il CGA, nel parere richiamato al precedente punto 1), ha ritenuto che in Sicilia non trovi applicazione l'art. 32 della L. 47/1985 così come modificato dall'art. 32 c. 43 della L.326/2003, ma questo significa soltanto che in Sicilia non vige il meccanismo del silenzio diniego introdotto dall'art. 32 c. 43 della L. 326/2003, non certo che debba valere l’opposto meccanismo del silenzio-assenso.
Per contro, l’istituto del silenzio-assenso richiamato dall’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 (a tenore del quale “ Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso ”) opera esclusivamente con riferimento alle istanze “ di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state definite con l'emissione del relativo provvedimento ”, per le quali “ il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione ” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2003).
Ciò significa che l’ambito di applicazione dell’art. 17, l.r. 4/2003, per espressa previsione normativa, è circoscritto alle istanze di c.d. “primo” e “secondo” condono (ossia quelle presentate rispettivamente in base alle leggi del 1985 e del 1994), mentre non concerne il “terzo” condono edilizio (quello del 2003), che pertanto esula dalla finestra temporale considerata dalla norma. Ne segue che l’istanza di condono ex d.l. 269/2003, presentata dai ricorrenti in data 31.04.2004, non può ritenersi ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003, di modo che non è consentito agli odierni istanti giovarsi del regime del silenzio significativo ivi regolato.
Ma anche laddove si ritenesse in ipotesi possibile estendere in via analogica – a dispetto del chiaro dato testuale dell’art. 17, comma 1, l.r. 4/2003 e della eccezionalità generalmente riconosciuta alle normative condonistiche – il disposto dell’art. 17, comma 1, l.r. 4/2003 alle istanze di c.d. “terzo” condono proposte ai sensi dell’art. 32, L. 326/2003, non di meno bisognerebbe tener conto dei limiti di operatività che, in materia paesaggistica, il meccanismo del silenzio assenso incontra nell’ordinamento regionale in seguito alla legge regionale n. 5/2011. È stato, infatti, di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa del Giudice di appello che “ in materia paesaggistica non si applica il meccanismo del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 241/1990. E’ pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, commi 11 e 13 della legge regionale n. 37/1985, e 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, in caso di richiesta di sanatoria per abusi edilizi in zona vincolata, in passato era stato previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di centottanta giorni; tuttavia è anche vero che il predetto meccanismo del silenzio assenso, in materia paesaggistica, è oramai stato abrogato nell’ordinamento siciliano, a seguito dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, che ha disposto il rinvio dinamico all’articolo 20 della legge n. 241/1990 ” (CGA, sez. giur., 5 maggio 2023, n. 322; conforme CGA, sez. giur., 22 gennaio 2024, n. 49).
Nel caso di specie, il silenzio-assenso non può pertanto ritenersi formato ai sensi dell’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 sull’istanza volta al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica inoltrata alla competente Soprintendenza nel 2013 e successivamente reiterata nel 2018 e nel 2021, atteso che, per quanto si è appena visto, il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa invocata risultava essere stato abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 5/2011.
È poi vero quanto affermato dai ricorrenti al punto 2) del preimpostato sillogismo, ossia che il testo ad oggi vigente dell'art. 32 della L. 47/1985, di riferimento anche per il terzo condono, è quello che risulta dall'art. 23 della L.R. n. 37/1985, che a sua volta non prevede la formazione del silenzio rifiuto sull’istanza di compatibilità paesaggistica. Ed invero, la norma da ultimo citata stabilisce ai commi 11 e 13 quanto segue:
“ Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all' esecuzione delle opere, non comporti inedificabilita' e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima;
(…)
I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180 giorni dalla richiesta ”.
Tuttavia, la disposizione considerata non prevede neppure la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica, per cui, in mancanza di una espressa previsione di silenzio significativo, non resta che interpretare l’inerzia della Soprintendenza nei termini ordinari del silenzio-inadempimento.
Quindi, il secondo motivo di ricorso è fondato solo in parte, essendo la impugnata nota della Soprintendenza meritevole di censura nella parte in cui ha ritenuto operare l’istituto del silenzio-rifiuto introdotto dall'art. 32 c. 43 della L.326/2003, mentre la nota impugnata è legittima laddove esclude la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica. Entro questi termini, la nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. va dunque annullata, con conseguente onere dell’autorità tutoria, agli effetti conformativi, di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte volto ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per la pratica di condono per cui è causa.
Le rimanenti censure prospettate avverso la medesima nota della Soprintendenza restano assorbite, visto che il primo motivo evoca un possibile vizio di carattere formale (l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/1990) logicamente subordinato alla censura di carattere sostanziale oggetto di scrutinio e i motivi 2.1. e 3 (con i quali, rispettivamente, si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32 della L. n. 47/1985 così come modificato dall'art. 32 c. 43 della L. n. 326/2003 per violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e si propone una interpretazione della medesima disposizione incompatibile con la tesi della formazione del silenzio-rigetto, sposata invece dalla Soprintendenza) sono stati espressamente formulati dai ricorrenti in via subordinata rispetto al motivo n. 2, attenendo a una norma (l'art. 32 c. 43 della L. n. 326/2003) ritenuta dal Collegio non applicabile in Sicilia (conformemente a CGA, parere a sezioni riunite n. 291/2010, reso nell'adunanza del 31.01.2012, e alla Circolare Assessoriale 31/01/2014, n. 2).
L’annullamento in parte qua della nota prot. n. 755 del 18.01.2022 della Soprintendenza comporta l’invalidità in via derivata (denunciata dai ricorrenti con il motivo n. 5, articolato dai ricorrenti “ in via consequenziale al motivo n. 2 ”) della nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bagheria, con la quale il Comune ha disposto l’annullamento della perizia giurata sulla falsa interpretazione e applicazione dell’istituto del silenzio rifiuto da parte della Soprintendenza.
Il provvedimento del Comune è adottato in via conseguenziale rispetto alla nota con cui la Soprintendenza, errando nella qualificazione del (proprio) silenzio, aveva ritenuto essersi formato il silenzio-diniego sull’istanza di rilascio del parere di conformità paesaggistica. Il provvedimento comunale è in altri termini fondato sul medesimo falso presupposto che il procedimento di autorizzazione paesaggistica fosse stato definito negativamente dalla Soprintendenza con un diniego tacito, mentre nella fattispecie il silenzio della Soprintendenza dava luogo, come visto, a una mera inerzia priva di valenza significativa.
Per tale ragione anche la nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bagheria appare illegittima e deve essere annullata in conseguenza dell’annullamento della presupposta nota della Soprintendenza. Restano correlativamente assorbite le censure formulate contro il medesimo atto con i motivi quarto e sesto, inerenti a presunti vizi di carattere procedimentale rispetto ai quali viene meno l’interesse delle parti ricorrenti a una specifica statuizione, volta che sia stata riconosciuta la fondatezza del vizio principale di natura sostanziale dedotto con il quinto motivo.
Tanto statuito riguardo al ricorso introduttivo, il Collegio rileva che con ricorso per motivi aggiunti è stato ulteriormente impugnato il provvedimento del SUAP del Comune di Bagheria, datato 05.09.2022, mediante il quale il Comune ha respinto la richiesta dei ricorrenti di “ certificazione sull'accoglibilità e condonabilità dell'istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 ”.
Alla base del diniego di certificazione della condonabilità dell’opera, l’amministrazione comunale pone le seguenti motivazioni di carattere urbanistico-edilizio: “ la superficie dell'attuale veranda coperta oggetto di condono edilizio l'area di pertinenza all'edificio dove oggi insiste il piccolo deposito attrezzi anch’esso oggetto di condono, ricadono rispettivamente in area vincolata a parcheggio ed in area sottoposta a vincolo di inedificabilità derivante dall'atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune di Bagheria stipulato in data 8 febbraio 1993 da corredo della pratica edilizia 116/8. Pertanto, ai sensi dell’art. 33 e ss.mm.ii. le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria anche a fronte alla consolidata giurisprudenza in merito ” e annuncia che “ Con successivo provvedimento verrà data comunicazione alla ditta dell'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di condono di cui alle pratiche 234-235/326, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 7/2019 ”.
Il Comune, dal canto suo, ha eccepito l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti, assumendo di aver notificato illo tempore l’atto gravato all’indirizzo PEC del tecnico incaricato dalla parte ricorrente dell’inoltro all’ente della domanda di certificazione, esitata negativamente dal SUAP con la nota datata 5.09.2022 (invece i ricorrenti affermano di esserne venuti a conoscenza solo in seguito al deposito della nota stessa in giudizio da parte del Comune in data 3 febbraio 2024).
L’eccezione di irricevibilità così formulata deve essere disattesa, poiché la parte eccipiente si è limitata ad asserire di avere notificato la nota impugnata al tecnico incaricato di parte ricorrente a mezzo PEC del 5.09.2022, senza tuttavia provare tale assunto mediante la produzione in giudizio dei files informatici del messaggio inviato e, in particolare, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Non di meno, il ricorso per motivi aggiunti, ancorché ricevibile, va rigettato a cagione della palese infondatezza delle censure proposte.
Riguardo al motivo n. 1 (con il quale si deduce l’illegittimità derivata dai vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso introduttivo), si osserva che la nota del 5.09.22 rifiuta di certificare la condonabilità dell’opera in base a motivazioni squisitamente urbanistiche che nulla hanno a che vedere con il mancato rilascio del parere di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza. Non vi è, in altre parole, alcun nesso logico di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti impugnati col gravame introduttivo e quello impugnato per mezzo dei motivi aggiunti, tale per cui i vizi dei primi abbiano a provocare l’illegittimità in via conseguenziale del secondo.
Il motivo n. 2 rileva la violazione dell’art. 10 bis, L. 241/1990 alla luce delle considerazioni meglio spiegate nel successivo motivo n. 3, idonee a determinare, in tesi di parte ricorrente, un esito procedimentale diverso. Il motivo in oggetto va quindi esaminato congiuntamente al successivo sul quale si regge e con il quale, conseguentemente, cade.
Ebbene, col terzo motivo del gravame aggiuntivo, i ricorrenti contestano in primo luogo al Comune di avere omesso di accertare se le opere oggetto di condono edilizio fossero state realizzate prima o dopo la stipula dell’atto unilaterale d’obbligo, venendo meno il profilo ostativo evidenziato nell’atto impugnato ove l’atto unilaterale d’obbligo fosse stato stipulato successivamente alla realizzazione delle opere da condonare.
Il rilievo è pretestuoso, visto che nella fattispecie non c’è dubbio che l’atto unilaterale d’obbligo sia stato stipulato in data 8 febbraio 1993 (come riportato nella nota prot. n. 3813 del 19.01.2022) e, per ammissione degli stessi ricorrenti, “ Le opere oggetto di condono sono state realizzate tra il 23.03.1993 e 25.10.1993 (cfr. All. 8, pag. 4 della perizia giurata) ” (v. memoria del 2.02.24).
Risulta quindi che il locale destinato a deposito attrezzi si colloca all’interno di un’area che, con atto d’obbligo, il privato si era impegnato a lasciare inedificata. Tanto basta a impedire il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovendo richiamarsi al fine l’art. 33, comma 1, lett. d), L. 47/1985 che, con norma di chiusura (applicabile anche al c.d. “terzo” condono in virtù del rinvio contenuto nell’art. 32, commi 25 e 27 del d.l. n. 269/2003), prescrive l’insanabilità dell’opera in contrasto con “ ogni […] vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree ” qualora sia stato imposto “ prima dell’esecuzione delle opere stesse ”.
Parimenti, e i ricorrenti non lo contestano, la veranda è realizzata in area urbanisticamente destinata a parcheggi pubblici, vincolo di P.R.G. incompatibile con l’edificazione privata. Trova quindi applicazione al caso anzidetto, atteso che l’immobile è soggetto altresì a vincolo paesaggistico in base alla legge, il disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, il quale esclude dalla sanatoria le opere abusive “ realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Le considerazioni esposte dimostrano, dunque, l’infondatezza del terzo e, correlativamente, del secondo motivo del gravame aggiuntivo, essendo evidente che, in relazione alla natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione a mera irregolarità formale dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della certificazione di condonabilità ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, L. 241/1990.
Il ricorso introduttivo, in conclusione, è accolto in parte, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati nei sensi e limiti sopra precisati, mentre il ricorso per motivi aggiunti va rigettato in quanto infondato.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
- in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, annulla nei sensi e limiti di cui in motivazione la nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. e la conseguente nota prot. n. 3813 del 19.01.2022 emessa dal Comune di Bagheria (Sportello Unico Attività Produttive);
- rigetta la domanda di accertamento del silenzio assenso ex art. 17 c. 6 della L. n. 4/2003 sull'istanza di parere di compatibilità paesaggistica;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO