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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in I Grado al R.G.n. 1722/2022 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Alfredina Parte_1 C.F._1
Marini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore di parte ricorrente – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni come segue “Voglia il
Tribunale adito, esaminato il ricorso che precede ed i documenti prodotti in sede di istruttoria, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Rimini, il 25.01.2007, disporre la trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
confermare i provvedimenti resi nella separazione quanto all'affido, alla collocazione al mantenimento e ogni altra questione relativa al rapporto tra padre e figlie. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/10/2022, ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con a Rimini il 25/1/2007 - trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di Montegranaro, anno 2007, numero 1, parte II, serie C, Ufficio 1.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dall'unione coniugale sono nate tre figlie, (in data 18/4/2007), (in data 20/11/2009) e Persona_1 Persona_2
(in data 31/8/2014); b) a seguito della separazione - dichiarata dal Tribunale Persona_3 di Fermo con sentenza n. 306/2021 del 17/6/2021 nel giudizio iscritto al R.G. n.
1598/2019 - i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) all'esito del predetto giudizio di separazione il Tribunale di Fermo, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha disposto - quanto alla regolamentazione dei rapporti - l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, prevedendo incontri protetti con il padre da svolgersi tramite il Servizio Sociale competente (risultando il in regime di detenzione carceraria); l'obbligo del padre CP_1
“non appena avrà un'occupazione lavorativa” di contribuire al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla coniuge la somma complessiva di euro 300 e di concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le minori;
d) nell'attualità
risulta ancora detenuto, sussistono pertanto i presupposti per confermare Controparte_1
2 quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Per le esposte ragioni, la ricorrente nell'atto introduttivo ha domandato al Tribunale di
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 Controparte_1 celebrato in Rimini, il 25.01.2007, disporre la trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
confermare i provvedimenti resi nella separazione quanto all'affido, alla collocazione al mantenimento e ogni altra questione relativa al rapporto tra padre e figlie”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace nel corso del giudizio (con sentenza parziale del 9/11/2023 – verificata la regolarità della notifica sia del ricorso introduttivo, eseguita in data 11/11/2022 presso la Casa Circondariale Monteacuto di Ancona, sia dell'ordinanza presidenziale, eseguita a mezzo del servizio postale il 24/5/2023 e ritirata dal destinatario in data 1/6/2023).
3. All' esito dell'udienza presidenziale svolta il 22/12/2022 - con ordinanza emessa in data 16/1/2023 - sono state confermate in via interinale le condizioni di separazione già vigenti.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. parte ricorrente ha insistito nelle difese già svolte dando atto che “essendo stato recluso presso la Casa Circondariale di Ancona, non ha mai fatto ricorso ai Servizi Sociali per le visite protette delle figlie” e come lo stesso all'attualità “non risulta più detenuto presso la Casa Circondariale di Ancona”.
Nel prosieguo del giudizio all'udienza del 26/10/2023, parte ricorrente ha dato atto che il
Tribunale per i Minorenni con ordinanza emessa in data 24/5/2023 (nel giudizio iscritto al
R.G.N. 28/2023 VG su ricorso del PM, originato “da una segnalazione del 20/2/2023 dell'Istituto Comprensivo di Montegranaro, dopo che la minore riferiva alla maestra che il padre in Per_3 prigione dal 2019 sarebbe attualmente agli arresti domiciliari circostanza che determinerebbe angoscia nella minore in quanto padre prima di essere arrestato avrebbe più volte colpito le figlie con la cintura sotto l'effetto di sostanze alcoliche avrebbe minacciato le figlie e la madre che le avrebbe uccise e poi avrebbe chiuso i resti in sacchetti della spazzatura”) ha disposto “- l'affido delle minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso il domicilio materno […] il divieto di avvicinamento del padre, CP_1
, alle minori, alla madre e ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati […] che il padre delle
[...] minori possa incontrare le figlie, soltanto in forma protetta, subordinatamente al positivo avvio dei percorsi
3 disposti, previo nulla osta TMM e nel rispetto della volontà delle minori” – con incarico al Consultorio territorialmente competente “di eseguire un'accurata valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali del padre delle minori attivando si opus un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dell'uomo; offrire alle minori un percorso di sostegno psicologico” e con incarico al DSM di “procedere ad un'approfondita valutazione psichiatrica del signor , pone[ndo] a carico del Signor Controparte_1
di prendere contatti con l'S.T.D.P. territorialmente competente al fine di sottoporsi ai Controparte_1 controlli necessari per la verifica della sussistenza di un disturbo da alcool in atto, nonché al fine di sottoporsi al percorso terapeutico che dovesse rendersi necessario;
nonché di sottoporsi alle valutazioni richieste collaborando fattivamente con gli Enti”.
Alla medesima udienza la ricorrente ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status - avvenuta in data 9/11/2023 con sentenza parziale n. 929/2023 pubblicata il
29/11/2023. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183
c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
All'udienza del 13/3/2024 è stato, quindi: a) assegnato termine alla ricorrente per il deposito degli atti relativa al procedimento RG 28/2023 VG pendente dinanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche;
b) conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Montegranaro di relazionare - anche tramite l'ausilio del Consultorio territorialmente competente - in ordine alle condizioni del nucleo familiare ed alla capacità genitoriali delle parti;
c) domandato ex art. 213 c.p.c. ad Agenzia delle Entrate di Fermo di trasmettere informazioni e documentazione in ordine alla condizione economico-patrimoniale del resistente
(documentazione pervenuta in data 8/5/2024).
In data 20/3/2024 i Servizi Sociali incaricati hanno depositato relazione socio-ambientale svolta nell'ottobre 2023 su incarico del Tribunale per i Minorenni delle Marche - in cui hanno dato atto: a) che le figlie “sia che RA hanno dichiarato di non voler avere alcun Per_2 rapporto con il padre e ci hanno chiesto se qualcuno può obbligarle in tal senso. In tal caso hanno aggiunto
“se qualcuno ci obbliga noi non lo incontriamo lo stesso […]di essere preoccupate dal momento in cui hanno saputo che il padre era tornato a Montegranaro”, la minore in un primo monto sembrava non Per_3 contraria all'idea di federe il padre, oggi dichiara di non volerlo assolutamente vedere o sentire”; b) quanto alla madre ed all'attuale condizione delle figlie, che “il clima familiare è sereno, i componenti
4 sembrano orami aver trovato un equilibrio che sarebbe opportuno mantenere tenendo conto delle volontà sia delle figlie che della sig.ra . Pt_1
Alla successiva udienza del 13/6/2024, rilevata l'incompletezza della documentazione depositata dai Servizi Sociali rispetto ai quesiti svolti con ordinanza del 13/3/2024, è stato assegnato ulteriore termine agli stessi per relazionare, con l'ausilio del Consultorio, in ordine alle capacità genitoriali delle parti - la relazione, depositata in data 23/7/2024, ha ulteriormente dato atto dell'adeguatezza della madre a svolgere il ruolo genitoriale, della circostanza che il padre si è trasferito a Verona dal 19/12/2023 per esigenze lavorative e “non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un' unica volta in data
18/12/2023 e non ha manifestato l'intenzione e la motivazione di sottoporsi ai percorsi disposti dallo spett.le Tribunale vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra regione”, nonché della volontà delle minori di non vedere il padre e della circostanza per cui “il legame con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante e affettivamente non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
All'udienza del 23/10/2024 è stato assegnato nuovo termine alla ricorrente per il deposito degli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nonché di documentazione economica aggiornata.
In data 12/2/2025 la ricorrente ha, quindi, prodotto la sentenza emessa il 14/12/2023 dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche nel procedimento RG 28/2023 VG con cui è stato rigettato il ricorso ex artt. 300 e 333 c.c. e 473 bis 40 c.p.c. proposto dal PM presso la
Procura del Tribunale per i Minorenni delle Marche e dichiarata l'estinzione della procedura, dando atto in motivazione che “il padre delle minori, seppur presentando delle carenze sotto il profilo personale e relazionale, che sicuramente non possono non riverberarsi su un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, così come del resto già riconosciuto dal tribunale di Fermo([…] che in deroga al principio della bigenitorialità disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con possibilità per il padre di vedere le figlie) allo stato attuale, non presenta comportamenti tali da arrecare condizione di grave pregiudizio per le minori […]Dalle dichiarazioni emerse in fase istruttoria, infatti, sia che RA, hanno escluso Per_2 che il padre sia stato violento con loro e che lo sia attualmente;
d'altro canto ha riferito di essersi Per_3 inventata la storia che il padre la picchiava con la cintura e le minacciava di morte;
le ragazzine, tuttavia, sono determinate a non incontrare il genitore soprattutto a causa dell'imbarazzo determinato dal procedimento penale di cui si egli è reso responsabile. Le minori in ogni caso appaiono ben curate e tutelate
5 dalla madre. La signora è parsa figura genitoriale positiva e di riferimento delle figlie, attenta e Pt_1 capace di rispondere alle esigenze di crescita psicoaffettiva delle medesime, in linea fra l'altro con quanto già riscontrato dal Tribunale di Fermo. Il sig. del resto, si è mostrato collaborativo con le CP_1
Istituzioni e l'interruzione dei percorsi, il positivo sviluppo dei quali era condizione per l'attivazione degli incontri protetti, è dipesa da circostanze contingenti, economiche, lavorative, sociali e non da cattiva volontà o disinteresse. Pertanto, non si ritiene di dovere accedere alla richiesta ablazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ancorché sia evidente l'impossibilità di attivare, nel presente, incontri tra padre e minori avuto riguardo anche alla ferma opposizione di queste ultime. [..]”.
All'udienza del 13/2/2025 è stato, quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 5/6/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n.
929/2023 emessa in data 9/11/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto alle domande di affidamento e collocamento delle figlie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla figlia (nata il Persona_1
18/4/2007), avendo la stessa raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio di divorzio.
Quanto alle figlie ancora minorenni (in data 20/11/2009) e Persona_2 Per_3
(in data 31/8/2014), ne va disposto l'affido esclusivo alla madre.
[...]
Al riguardo va rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, prevedendo l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore stesso;
in assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di
6 un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso appaia pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità.
Nel caso di specie, va preliminarmente dato atto che nell'ambito del giudizio RG 28/2023
VG il Tribunale per i Minorenni – successivamente all'ordinanza del 24//5/2023 che ha disposto “- l'affido delle minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso il domicilio materno
[…] il divieto di avvicinamento del padre, , alle minori, alla madre e ai luoghi Controparte_1 dagli stessi abitualmente frequentati […] che il padre delle minori possa incontrare le figlie, soltanto in forma protetta, subordinatamente al positivo avvio dei percorsi disposti, previo nulla osta TMM e nel rispetto della volontà delle minori” - con sentenza emessa in data 14/12/2023 ha dichiarato estinta la procedura, dando atto che “il padre delle minori, seppur presentando delle carenze sotto il profilo personale e relazionale, che sicuramente non possono non riverberarsi su un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, così come del resto già riconosciuto dal tribunale di fermo([…] che in deroga al principio della bigenitorialità disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con possibilità per il padre di vedere le figlie) allo stato attuale, non presenta comportamenti tali da arrecare condizione di grave pregiudizio per le minori […]Dalle dichiarazioni emerse in fase istruttoria, infatti, sia che RA, hanno escluso Per_2 che il padre sia stato violento con loro e che lo sia attualmente;
d'altro canto ha riferito di essersi Per_3 inventata la storia che il padre la picchiava con la cintura e le minacciava di morte;
le ragazzine, tuttavia, sono determinate a non incontrare il genitore soprattutto a causa dell'imbarazzo determinato dal procedimento penale di cui si egli è reso responsabile. Le minori in ogni caso appaiono ben curate e tutelate dalla madre. La signora è parsa figura genitoriale positiva e di riferimento delle figlie, attenta e Pt_1 capace di rispondere alle esigenze di crescita psicoaffettiva delle medesime, in linea fra l'altro con quanto già
7 riscontrato dal Tribunale di Fermo. Il sig. del resto, si è mostrato collaborativo con le CP_1
Istituzioni e l'interruzione dei percorsi, il positivo sviluppo dei quali era condizione per l'attivazione degli incontri protetti, è dipesa da circostanze contingenti, economiche, lavorative, sociali e non da cattiva volontà o disinteresse. Pertanto, non si ritiene di dovere accedere alla richiesta ablazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ancorché sia evidente l'impossibilità di attivare, nel presente, incontri tra padre e minori avuto riguardo anche alla ferma opposizione di queste ultime”.
Nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio è emerso, inoltre, il perdurante disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, il quale, anche a seguito dell'uscita dal carcere, non si è costituito in giudizio, né si è attivato per il recupero del rapporto genitoriale, risultando anche dall'ultima relazione dei Servizi depositata in data
23/7/2024 come lo stesso “non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un'unica volta in data 18/12/2023 e non ha manifestato l'intenzione e la motivazione a sottoporsi ai percorsi disposti dallo Spett.le Tribunale, vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra ragione” e come nell'attualità “il legame delle figlie con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante effettivamente e non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
Dalla medesima relazione dei servizi è, altresì, emersa una valutazione positiva delle capacità genitoriali della madre, la quale “si prende cura delle figlie in modo attento ed adeguato, è consapevole delle singole fasi di vita delle minori e pone particolare attenzione ai bisogni della minore aderendo ai Per_3 percorsi attivati a supporto della minore […] provvede in maniera autonoma alla crescita delle minori sia da un punto di vista economiche che affettivo, mostrandosi nella relazione con loro premurosa e sufficientemente sintonizzata affettivamente […]appare adeguata a svolgere il ruolo genitoriale e le principali funzioni connesse. Allo stato attuale non sussistono situazioni contingenti che possono rappresentare fonti di tensione emotive per le minori”.
Pertanto - poichè la lontananza del padre (trasferitosi a Verona) ed il perdurante disinteresse dello stesso per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, appaiono rendere in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale - viene disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni (nata il [...]) e Persona_2
(nata il [...]) alla madre. Persona_3
6. Quanto al diritto di visita del padre alle figlie, va considerato che l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei
8 confronti delle minori - nell'interesse delle minori stesse, in applicazione del principio di bigenitorialità che non comporta l'applicazione di una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018) – e, tuttavia, va altresì dato atto del rifiuto attuale delle minori di vedere il padre, come emerso sia dalla relazione dei Servizi del
20/3/2024 (in cui è dato atto che le figlie “sia che RA hanno dichiarato di non voler avere Per_2 alcun rapporto con il padre e ci hanno chiesto se qualcuno può obbligarle in tal senso. In tal caso hanno aggiunto “se qualcuno ci obbliga noi non lo incontriamo lo stesso […]di essere preoccupate dal momento in cui hanno saputo che il padre era tornato a Montegranaro”, la minore in un primo monto sembrava Per_3 non contraria all'idea di federe il padre, oggi dichiara di non volerlo assolutamente vedere o sentire” e che “il clima familiare è sereno, i componenti sembrano orami aver trovato un equilibrio che sarebbe opportuno mantenere tenendo conto delle volontà sia delle figlie che della sig.ra ), sia dall'ultima relazione del Pt_1
23/7/2024 (che ha confermato la volontà delle figlie di non vedere il padre, rappresentando come anche quest'ultimo“non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un' unica volta in data 18/12/2023 E non ha manifestato l'intenzione e la motivazione di sottoporsi ai percorsi disposti dallo spett.le Tribunale vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra regione”, e come “il legame con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante e affettivamente non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di disporre che il riavvio delle visite di alle figlie minorenni sia subordinato alla presa di contatti da parte dello Controparte_1 stesso con il Servizio Sociale del Comune di Montegranaro, il quale – previa valutazione della condizione delle minori e senza coartazione della volontà delle stesse – elaborerà un calendario di incontri protetti da comunicare ad entrambi i genitori.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte negli artt. 147 e
337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento
9 dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013), sicchè anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento dei figli sempre a carico di entrambi i genitori (cfr.
Tribunale Avellino , sez. I , 11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n.
315; Tribunale , Terni , 27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Inoltre, poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente sussiste anche nei confronti dei figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, appaiono in specie sussistere i presupposti per porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento, sia delle figlie ancora minorenni che della figlia maggiorenne RA (nata il
18/4/2007) di soli anni 18, convivente con la madre e non ancora divenuta economicamente autosufficiente.
Quanto alla determinazione del contributo – considerata la stabile convivenza con la madre delle figlie, le presumibili esigenze delle stesse, il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti riferito agli anni 2022 e 2023 (da cui emerge un reddito lordo della ricorrente rispettivamente di euro 15.634,61 ed euro 19.688,94 e del resistente rispettivamente di euro 5.666,43 ed euro 2.952,52) - appare congruo quale contributo minimo al mantenimento delle tre figlie (anche in ragione del basso reddito del genitore obbligato) porre a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente a la somma Parte_1 complessiva di euro 450,00 – somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Viene pertanto disposto che il resistente versi in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie RA,
10 e la somma complessiva di euro 450,00 mensili e successivo adeguamento Per_2 Per_3 annuale agli indici ISTAT
Le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo – sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del convenuto le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in via esclusiva alla madre le figlie minorenni (nata il Parte_1 Persona_2
20/11/2009) e (nata il [...]); Persona_3
DISPONE che possa esercitare il diritto di visita alle figlie minorenni Controparte_1
e in modalità protette alle condizioni di cui al punto n. 6 Persona_2 Persona_3 della presente sentenza;
DISPONE che versi a entro e non oltre il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a titolo di mantenimento per le figlie la somma mensile complessiva di € 450,00 - da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Montegranaro.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa RA Marzialetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in I Grado al R.G.n. 1722/2022 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Alfredina Parte_1 C.F._1
Marini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 5/6/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore di parte ricorrente – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni come segue “Voglia il
Tribunale adito, esaminato il ricorso che precede ed i documenti prodotti in sede di istruttoria, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Rimini, il 25.01.2007, disporre la trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
confermare i provvedimenti resi nella separazione quanto all'affido, alla collocazione al mantenimento e ogni altra questione relativa al rapporto tra padre e figlie. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/10/2022, ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con a Rimini il 25/1/2007 - trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Controparte_1 del Comune di Montegranaro, anno 2007, numero 1, parte II, serie C, Ufficio 1.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dall'unione coniugale sono nate tre figlie, (in data 18/4/2007), (in data 20/11/2009) e Persona_1 Persona_2
(in data 31/8/2014); b) a seguito della separazione - dichiarata dal Tribunale Persona_3 di Fermo con sentenza n. 306/2021 del 17/6/2021 nel giudizio iscritto al R.G. n.
1598/2019 - i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) all'esito del predetto giudizio di separazione il Tribunale di Fermo, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha disposto - quanto alla regolamentazione dei rapporti - l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, prevedendo incontri protetti con il padre da svolgersi tramite il Servizio Sociale competente (risultando il in regime di detenzione carceraria); l'obbligo del padre CP_1
“non appena avrà un'occupazione lavorativa” di contribuire al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla coniuge la somma complessiva di euro 300 e di concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le minori;
d) nell'attualità
risulta ancora detenuto, sussistono pertanto i presupposti per confermare Controparte_1
2 quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Per le esposte ragioni, la ricorrente nell'atto introduttivo ha domandato al Tribunale di
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 Controparte_1 celebrato in Rimini, il 25.01.2007, disporre la trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
confermare i provvedimenti resi nella separazione quanto all'affido, alla collocazione al mantenimento e ogni altra questione relativa al rapporto tra padre e figlie”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace nel corso del giudizio (con sentenza parziale del 9/11/2023 – verificata la regolarità della notifica sia del ricorso introduttivo, eseguita in data 11/11/2022 presso la Casa Circondariale Monteacuto di Ancona, sia dell'ordinanza presidenziale, eseguita a mezzo del servizio postale il 24/5/2023 e ritirata dal destinatario in data 1/6/2023).
3. All' esito dell'udienza presidenziale svolta il 22/12/2022 - con ordinanza emessa in data 16/1/2023 - sono state confermate in via interinale le condizioni di separazione già vigenti.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. parte ricorrente ha insistito nelle difese già svolte dando atto che “essendo stato recluso presso la Casa Circondariale di Ancona, non ha mai fatto ricorso ai Servizi Sociali per le visite protette delle figlie” e come lo stesso all'attualità “non risulta più detenuto presso la Casa Circondariale di Ancona”.
Nel prosieguo del giudizio all'udienza del 26/10/2023, parte ricorrente ha dato atto che il
Tribunale per i Minorenni con ordinanza emessa in data 24/5/2023 (nel giudizio iscritto al
R.G.N. 28/2023 VG su ricorso del PM, originato “da una segnalazione del 20/2/2023 dell'Istituto Comprensivo di Montegranaro, dopo che la minore riferiva alla maestra che il padre in Per_3 prigione dal 2019 sarebbe attualmente agli arresti domiciliari circostanza che determinerebbe angoscia nella minore in quanto padre prima di essere arrestato avrebbe più volte colpito le figlie con la cintura sotto l'effetto di sostanze alcoliche avrebbe minacciato le figlie e la madre che le avrebbe uccise e poi avrebbe chiuso i resti in sacchetti della spazzatura”) ha disposto “- l'affido delle minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso il domicilio materno […] il divieto di avvicinamento del padre, CP_1
, alle minori, alla madre e ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati […] che il padre delle
[...] minori possa incontrare le figlie, soltanto in forma protetta, subordinatamente al positivo avvio dei percorsi
3 disposti, previo nulla osta TMM e nel rispetto della volontà delle minori” – con incarico al Consultorio territorialmente competente “di eseguire un'accurata valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali del padre delle minori attivando si opus un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dell'uomo; offrire alle minori un percorso di sostegno psicologico” e con incarico al DSM di “procedere ad un'approfondita valutazione psichiatrica del signor , pone[ndo] a carico del Signor Controparte_1
di prendere contatti con l'S.T.D.P. territorialmente competente al fine di sottoporsi ai Controparte_1 controlli necessari per la verifica della sussistenza di un disturbo da alcool in atto, nonché al fine di sottoporsi al percorso terapeutico che dovesse rendersi necessario;
nonché di sottoporsi alle valutazioni richieste collaborando fattivamente con gli Enti”.
Alla medesima udienza la ricorrente ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status - avvenuta in data 9/11/2023 con sentenza parziale n. 929/2023 pubblicata il
29/11/2023. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183
c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
All'udienza del 13/3/2024 è stato, quindi: a) assegnato termine alla ricorrente per il deposito degli atti relativa al procedimento RG 28/2023 VG pendente dinanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche;
b) conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Montegranaro di relazionare - anche tramite l'ausilio del Consultorio territorialmente competente - in ordine alle condizioni del nucleo familiare ed alla capacità genitoriali delle parti;
c) domandato ex art. 213 c.p.c. ad Agenzia delle Entrate di Fermo di trasmettere informazioni e documentazione in ordine alla condizione economico-patrimoniale del resistente
(documentazione pervenuta in data 8/5/2024).
In data 20/3/2024 i Servizi Sociali incaricati hanno depositato relazione socio-ambientale svolta nell'ottobre 2023 su incarico del Tribunale per i Minorenni delle Marche - in cui hanno dato atto: a) che le figlie “sia che RA hanno dichiarato di non voler avere alcun Per_2 rapporto con il padre e ci hanno chiesto se qualcuno può obbligarle in tal senso. In tal caso hanno aggiunto
“se qualcuno ci obbliga noi non lo incontriamo lo stesso […]di essere preoccupate dal momento in cui hanno saputo che il padre era tornato a Montegranaro”, la minore in un primo monto sembrava non Per_3 contraria all'idea di federe il padre, oggi dichiara di non volerlo assolutamente vedere o sentire”; b) quanto alla madre ed all'attuale condizione delle figlie, che “il clima familiare è sereno, i componenti
4 sembrano orami aver trovato un equilibrio che sarebbe opportuno mantenere tenendo conto delle volontà sia delle figlie che della sig.ra . Pt_1
Alla successiva udienza del 13/6/2024, rilevata l'incompletezza della documentazione depositata dai Servizi Sociali rispetto ai quesiti svolti con ordinanza del 13/3/2024, è stato assegnato ulteriore termine agli stessi per relazionare, con l'ausilio del Consultorio, in ordine alle capacità genitoriali delle parti - la relazione, depositata in data 23/7/2024, ha ulteriormente dato atto dell'adeguatezza della madre a svolgere il ruolo genitoriale, della circostanza che il padre si è trasferito a Verona dal 19/12/2023 per esigenze lavorative e “non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un' unica volta in data
18/12/2023 e non ha manifestato l'intenzione e la motivazione di sottoporsi ai percorsi disposti dallo spett.le Tribunale vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra regione”, nonché della volontà delle minori di non vedere il padre e della circostanza per cui “il legame con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante e affettivamente non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
All'udienza del 23/10/2024 è stato assegnato nuovo termine alla ricorrente per il deposito degli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nonché di documentazione economica aggiornata.
In data 12/2/2025 la ricorrente ha, quindi, prodotto la sentenza emessa il 14/12/2023 dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche nel procedimento RG 28/2023 VG con cui è stato rigettato il ricorso ex artt. 300 e 333 c.c. e 473 bis 40 c.p.c. proposto dal PM presso la
Procura del Tribunale per i Minorenni delle Marche e dichiarata l'estinzione della procedura, dando atto in motivazione che “il padre delle minori, seppur presentando delle carenze sotto il profilo personale e relazionale, che sicuramente non possono non riverberarsi su un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, così come del resto già riconosciuto dal tribunale di Fermo([…] che in deroga al principio della bigenitorialità disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con possibilità per il padre di vedere le figlie) allo stato attuale, non presenta comportamenti tali da arrecare condizione di grave pregiudizio per le minori […]Dalle dichiarazioni emerse in fase istruttoria, infatti, sia che RA, hanno escluso Per_2 che il padre sia stato violento con loro e che lo sia attualmente;
d'altro canto ha riferito di essersi Per_3 inventata la storia che il padre la picchiava con la cintura e le minacciava di morte;
le ragazzine, tuttavia, sono determinate a non incontrare il genitore soprattutto a causa dell'imbarazzo determinato dal procedimento penale di cui si egli è reso responsabile. Le minori in ogni caso appaiono ben curate e tutelate
5 dalla madre. La signora è parsa figura genitoriale positiva e di riferimento delle figlie, attenta e Pt_1 capace di rispondere alle esigenze di crescita psicoaffettiva delle medesime, in linea fra l'altro con quanto già riscontrato dal Tribunale di Fermo. Il sig. del resto, si è mostrato collaborativo con le CP_1
Istituzioni e l'interruzione dei percorsi, il positivo sviluppo dei quali era condizione per l'attivazione degli incontri protetti, è dipesa da circostanze contingenti, economiche, lavorative, sociali e non da cattiva volontà o disinteresse. Pertanto, non si ritiene di dovere accedere alla richiesta ablazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ancorché sia evidente l'impossibilità di attivare, nel presente, incontri tra padre e minori avuto riguardo anche alla ferma opposizione di queste ultime. [..]”.
All'udienza del 13/2/2025 è stato, quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 5/6/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n.
929/2023 emessa in data 9/11/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto alle domande di affidamento e collocamento delle figlie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla figlia (nata il Persona_1
18/4/2007), avendo la stessa raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio di divorzio.
Quanto alle figlie ancora minorenni (in data 20/11/2009) e Persona_2 Per_3
(in data 31/8/2014), ne va disposto l'affido esclusivo alla madre.
[...]
Al riguardo va rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, prevedendo l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore stesso;
in assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di
6 un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso appaia pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità.
Nel caso di specie, va preliminarmente dato atto che nell'ambito del giudizio RG 28/2023
VG il Tribunale per i Minorenni – successivamente all'ordinanza del 24//5/2023 che ha disposto “- l'affido delle minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso il domicilio materno
[…] il divieto di avvicinamento del padre, , alle minori, alla madre e ai luoghi Controparte_1 dagli stessi abitualmente frequentati […] che il padre delle minori possa incontrare le figlie, soltanto in forma protetta, subordinatamente al positivo avvio dei percorsi disposti, previo nulla osta TMM e nel rispetto della volontà delle minori” - con sentenza emessa in data 14/12/2023 ha dichiarato estinta la procedura, dando atto che “il padre delle minori, seppur presentando delle carenze sotto il profilo personale e relazionale, che sicuramente non possono non riverberarsi su un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, così come del resto già riconosciuto dal tribunale di fermo([…] che in deroga al principio della bigenitorialità disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con possibilità per il padre di vedere le figlie) allo stato attuale, non presenta comportamenti tali da arrecare condizione di grave pregiudizio per le minori […]Dalle dichiarazioni emerse in fase istruttoria, infatti, sia che RA, hanno escluso Per_2 che il padre sia stato violento con loro e che lo sia attualmente;
d'altro canto ha riferito di essersi Per_3 inventata la storia che il padre la picchiava con la cintura e le minacciava di morte;
le ragazzine, tuttavia, sono determinate a non incontrare il genitore soprattutto a causa dell'imbarazzo determinato dal procedimento penale di cui si egli è reso responsabile. Le minori in ogni caso appaiono ben curate e tutelate dalla madre. La signora è parsa figura genitoriale positiva e di riferimento delle figlie, attenta e Pt_1 capace di rispondere alle esigenze di crescita psicoaffettiva delle medesime, in linea fra l'altro con quanto già
7 riscontrato dal Tribunale di Fermo. Il sig. del resto, si è mostrato collaborativo con le CP_1
Istituzioni e l'interruzione dei percorsi, il positivo sviluppo dei quali era condizione per l'attivazione degli incontri protetti, è dipesa da circostanze contingenti, economiche, lavorative, sociali e non da cattiva volontà o disinteresse. Pertanto, non si ritiene di dovere accedere alla richiesta ablazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ancorché sia evidente l'impossibilità di attivare, nel presente, incontri tra padre e minori avuto riguardo anche alla ferma opposizione di queste ultime”.
Nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio è emerso, inoltre, il perdurante disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, il quale, anche a seguito dell'uscita dal carcere, non si è costituito in giudizio, né si è attivato per il recupero del rapporto genitoriale, risultando anche dall'ultima relazione dei Servizi depositata in data
23/7/2024 come lo stesso “non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un'unica volta in data 18/12/2023 e non ha manifestato l'intenzione e la motivazione a sottoporsi ai percorsi disposti dallo Spett.le Tribunale, vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra ragione” e come nell'attualità “il legame delle figlie con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante effettivamente e non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
Dalla medesima relazione dei servizi è, altresì, emersa una valutazione positiva delle capacità genitoriali della madre, la quale “si prende cura delle figlie in modo attento ed adeguato, è consapevole delle singole fasi di vita delle minori e pone particolare attenzione ai bisogni della minore aderendo ai Per_3 percorsi attivati a supporto della minore […] provvede in maniera autonoma alla crescita delle minori sia da un punto di vista economiche che affettivo, mostrandosi nella relazione con loro premurosa e sufficientemente sintonizzata affettivamente […]appare adeguata a svolgere il ruolo genitoriale e le principali funzioni connesse. Allo stato attuale non sussistono situazioni contingenti che possono rappresentare fonti di tensione emotive per le minori”.
Pertanto - poichè la lontananza del padre (trasferitosi a Verona) ed il perdurante disinteresse dello stesso per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, appaiono rendere in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale - viene disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni (nata il [...]) e Persona_2
(nata il [...]) alla madre. Persona_3
6. Quanto al diritto di visita del padre alle figlie, va considerato che l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei
8 confronti delle minori - nell'interesse delle minori stesse, in applicazione del principio di bigenitorialità che non comporta l'applicazione di una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018) – e, tuttavia, va altresì dato atto del rifiuto attuale delle minori di vedere il padre, come emerso sia dalla relazione dei Servizi del
20/3/2024 (in cui è dato atto che le figlie “sia che RA hanno dichiarato di non voler avere Per_2 alcun rapporto con il padre e ci hanno chiesto se qualcuno può obbligarle in tal senso. In tal caso hanno aggiunto “se qualcuno ci obbliga noi non lo incontriamo lo stesso […]di essere preoccupate dal momento in cui hanno saputo che il padre era tornato a Montegranaro”, la minore in un primo monto sembrava Per_3 non contraria all'idea di federe il padre, oggi dichiara di non volerlo assolutamente vedere o sentire” e che “il clima familiare è sereno, i componenti sembrano orami aver trovato un equilibrio che sarebbe opportuno mantenere tenendo conto delle volontà sia delle figlie che della sig.ra ), sia dall'ultima relazione del Pt_1
23/7/2024 (che ha confermato la volontà delle figlie di non vedere il padre, rappresentando come anche quest'ultimo“non si è presentato alle convocazioni inviate con raccomandata ma si è presentato un' unica volta in data 18/12/2023 E non ha manifestato l'intenzione e la motivazione di sottoporsi ai percorsi disposti dallo spett.le Tribunale vista l'imminente partenza e trasferimento presso altra regione”, e come “il legame con la figura paterna appare segnato da una evidente distanza sia fisica che emotiva;
allo stato attuale le minori sembrano percepire la figura paterna distante e affettivamente non manifestano desiderio di vicinanza e ricerca affettiva”.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di disporre che il riavvio delle visite di alle figlie minorenni sia subordinato alla presa di contatti da parte dello Controparte_1 stesso con il Servizio Sociale del Comune di Montegranaro, il quale – previa valutazione della condizione delle minori e senza coartazione della volontà delle stesse – elaborerà un calendario di incontri protetti da comunicare ad entrambi i genitori.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte negli artt. 147 e
337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento
9 dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013), sicchè anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento dei figli sempre a carico di entrambi i genitori (cfr.
Tribunale Avellino , sez. I , 11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n.
315; Tribunale , Terni , 27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Inoltre, poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente sussiste anche nei confronti dei figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, appaiono in specie sussistere i presupposti per porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento, sia delle figlie ancora minorenni che della figlia maggiorenne RA (nata il
18/4/2007) di soli anni 18, convivente con la madre e non ancora divenuta economicamente autosufficiente.
Quanto alla determinazione del contributo – considerata la stabile convivenza con la madre delle figlie, le presumibili esigenze delle stesse, il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti riferito agli anni 2022 e 2023 (da cui emerge un reddito lordo della ricorrente rispettivamente di euro 15.634,61 ed euro 19.688,94 e del resistente rispettivamente di euro 5.666,43 ed euro 2.952,52) - appare congruo quale contributo minimo al mantenimento delle tre figlie (anche in ragione del basso reddito del genitore obbligato) porre a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente a la somma Parte_1 complessiva di euro 450,00 – somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Viene pertanto disposto che il resistente versi in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie RA,
10 e la somma complessiva di euro 450,00 mensili e successivo adeguamento Per_2 Per_3 annuale agli indici ISTAT
Le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo – sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del convenuto le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in via esclusiva alla madre le figlie minorenni (nata il Parte_1 Persona_2
20/11/2009) e (nata il [...]); Persona_3
DISPONE che possa esercitare il diritto di visita alle figlie minorenni Controparte_1
e in modalità protette alle condizioni di cui al punto n. 6 Persona_2 Persona_3 della presente sentenza;
DISPONE che versi a entro e non oltre il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a titolo di mantenimento per le figlie la somma mensile complessiva di € 450,00 - da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA la cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Montegranaro.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa RA Marzialetti
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