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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 14210/2023 R.G promosso da
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 31.01.1982 (CPF n. Parte_1
) il quale agisce in proprio e, unitamente a C.F._1 CP_1 Parte_2
nata a [...] – Paranà (Brasile) il 22.12.1987 (CPF n. ), quali genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , nato a Persona_1 Parte_2
Maringa – Stato di Paranà (Brasile) il 11.06.2009 e , nata a Persona_2
Maringa – Stato di Parana (Brasile) il 06.01.2021, tutti e quattro residenti in [...]
Mario Marangoni, 538, Jardim Universo, Maringa, Paranà (Brasile); Controparte_2
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 14.01.2001 (CPF n.
[...] C.F._3
[...
), residente in [...]de Vedruna, 3392 – , lote 05 – Maringa, Stato C.F._4
di Parana (Brasile); nata a [...] – Parana (Brasile) il 05.02.1985 Controparte_3
(CPF n. ), in proprio e, unitamente a nato ad [...] – C.F._5 Controparte_4
Parana (Brasile) il 29.06.1977 (CPF n. ), quali genitori esercenti la C.F._6
responsabilità sulla minore nata a [...] – Stato di Parana Persona_3
(Brasile) il 30.04.2018, tutti e tre residenti in [...], 69, Jardim Indaia,
Maringa, Stato di Parana (Brasile); nata a [...] – Parana Controparte_5
(Brasile) il 13.06.2005 (CPF n. ), residente in [...], 69, C.F._7
pagina 1 di 10 Jardim Indaia, Maringa, Stato di Parana (Brasile); Controparte_6
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 20.08.2000 (CPF n. ),
[...] C.F._8
residente in [...], 69, Jardim Indaia, Maringa, Parana (Brasile);
[...]
, nato a [...] – Minas Gerais (Brasile) il 14.11.1981 (CPF n. CP_7 C.F._9
[...
), in proprio e, unitamente a nata a [...] – Parana (Brasile) il Controparte_8
21.08.1982 (CPF n. ), quali genitori esercenti la responsabilità sui minori C.F._10
, nata a [...] – Parana (Brasile) il 02.02.2014 e Persona_4 [...]
, nato a [...] –Parana (Brasile) il 06.05.2023, tutti e Persona_5
quattro residenti in [...], 242, Jardim Del Prata, Maringa-Parana (Brasile), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Domenico Ruoppolo
( ), che li rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._11
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_9 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11/12/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...]
cittadino italiano nato a [...] in data [...] e Per_6
successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
(all.1-2-4).
Con decreto del 30/01/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 06/09/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 10 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito della trattazione veniva disposta la rinnovazione della notifica a parte convenuta con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il 14/02/2025. La difesa attorea ha depositato le note di trattazione il 10/02/2025 unitamente a prova della rinnovazione della notifica a parte convenuta ritualmente effettuata il 9/12/2024. Poiché il non si è CP_9
costituito in giudizio deve essere dichiarato contumace.
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del Controparte_9
al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il CP_10
Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
pagina 3 di 10 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_9 CP_9
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di fissare un appuntamento con il Consolato Generale d'Italia di Curitiba, competente in base alla loro residenza, tramite la piattaforma ministeriale “prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. In atti c'è prova di questi tentativi, effettuati nel periodo settembre/novembre 2023 oltre che del ritardo con il quale la predetta
Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti (all.29-30).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto pagina 4 di 10 della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati italiani, quantomeno quelli di Brasile e Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che emigrava in Persona_6
Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio in data 18.02.1911 con
[...]
(all.3); dalla loro unione nasceva in Brasile in data 06.12.1930 Per_7 Persona_8
(all. 5), la quale contraeva a sua volta matrimonio in data 02.09.1950 nella città di
Marialva- PR, Brasile, con , (all.6). Da questa unione coniugale sono Persona_9
nati in Brasile tre figli , e che hanno Persona_10 Persona_11 Persona_12
dato vita a tre distinti rami familiari ai quali gli odierni attori hanno dedotto di appartenere come da albero genealogico in atti, (all.33).
1- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all.7) Persona_10
il predetto in data 26.07.1980 si sposava con (all.8), generando il Persona_13
ricorrente nato il [...] a [...] – Minas Gerais, Brasile, (all. CP_7
9); quest'ultimo in data 13.01.2014 contraeva matrimonio con Persona_14
, (all.10), con la quale generava i ricorrenti , nata il
[...] Persona_4
02.02.2014 a Maringa – PR, (all. 11) e nato il Persona_5
06.05.2023 a Maringa-PR, (all.12), entrambi minorenni per i quali hanno agito i genitori.
pagina 5 di 10 Sempre dall'unione coniugale fra e è nata in [...] Persona_10 Persona_13
05.02.1985 a Maringa – PR, la ricorrente che in data 31.07.2004 ha CP_3
contratto matrimonio con passando a chiamarsi con il nome di Controparte_4 [...]
(all. 13-14). Da questa unione coniugale sono nate a maringa-Pr, Brasile le CP_3
ricorrenti il 13.06.2005 (all.16) e il Controparte_5 Persona_3
30.04.2015 ancora minorenne e rappresentata dai genitori, (all.15).
Da una precedente relazione fra e è nato il CP_3 Parte_4
20.08.2000° il ricorrente il quale in data Per_15 Controparte_6
28.06.2023 ha contratto matrimonio con (all. 17-18). Per_16 Controparte_11
2- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all. 19) Persona_11
il predetto in data 06.09.1975 contraeva matrimonio con Persona_17
(all.20), con la quale generava in data 17.10.1983 , (all.21). Persona_18
Quest'ultima da una relazione con , generava il ricorrente Controparte_12 [...]
nato il [...] a , Brasile, (non e Controparte_2 Pt_2 Per_15 CP_2
nemmeno come erroneamente riportato in ricorso), (all.22). CP_2
3- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all. 23) Persona_12
il predetto in data 19.01.1974 contraeva matrimonio con (all.24); da questa Persona_19
unione coniugale è nato [...] [...] a [...] ricorrente Per_15 Parte_1
, (all. 25); quest'ultimo in data 16.04.2005 si è sposato con da
[...] CP_13 [...]
, (all. 26), generando i ricorrenti , nato l'[...] a Pt_2 Persona_20
, (all.27), ed nata il [...] a , Per_15 Persona_2 Per_15
(all.28), entrambi rappresentati nel presente giudizio dai genitori in quanto minorenni.
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_6
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, in mancanza dell'emergere di elementi di segno Persona_8
pagina 6 di 10 contrario, è stata a sua volta in grado di trasmetterla ai suoi tre figli , Persona_10
e dai quali gli odierni attori discendono. Persona_11 Persona_12
La linea di discendenza sopra illustrata e indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 10 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_6 precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_9
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_14 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non pagina 8 di 10 possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_9
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_9
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei pagina 9 di 10 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_9 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Ruoppolo dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 14210/2023 R.G promosso da
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 31.01.1982 (CPF n. Parte_1
) il quale agisce in proprio e, unitamente a C.F._1 CP_1 Parte_2
nata a [...] – Paranà (Brasile) il 22.12.1987 (CPF n. ), quali genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , nato a Persona_1 Parte_2
Maringa – Stato di Paranà (Brasile) il 11.06.2009 e , nata a Persona_2
Maringa – Stato di Parana (Brasile) il 06.01.2021, tutti e quattro residenti in [...]
Mario Marangoni, 538, Jardim Universo, Maringa, Paranà (Brasile); Controparte_2
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 14.01.2001 (CPF n.
[...] C.F._3
[...
), residente in [...]de Vedruna, 3392 – , lote 05 – Maringa, Stato C.F._4
di Parana (Brasile); nata a [...] – Parana (Brasile) il 05.02.1985 Controparte_3
(CPF n. ), in proprio e, unitamente a nato ad [...] – C.F._5 Controparte_4
Parana (Brasile) il 29.06.1977 (CPF n. ), quali genitori esercenti la C.F._6
responsabilità sulla minore nata a [...] – Stato di Parana Persona_3
(Brasile) il 30.04.2018, tutti e tre residenti in [...], 69, Jardim Indaia,
Maringa, Stato di Parana (Brasile); nata a [...] – Parana Controparte_5
(Brasile) il 13.06.2005 (CPF n. ), residente in [...], 69, C.F._7
pagina 1 di 10 Jardim Indaia, Maringa, Stato di Parana (Brasile); Controparte_6
, nato a [...] – Parana (Brasile) il 20.08.2000 (CPF n. ),
[...] C.F._8
residente in [...], 69, Jardim Indaia, Maringa, Parana (Brasile);
[...]
, nato a [...] – Minas Gerais (Brasile) il 14.11.1981 (CPF n. CP_7 C.F._9
[...
), in proprio e, unitamente a nata a [...] – Parana (Brasile) il Controparte_8
21.08.1982 (CPF n. ), quali genitori esercenti la responsabilità sui minori C.F._10
, nata a [...] – Parana (Brasile) il 02.02.2014 e Persona_4 [...]
, nato a [...] –Parana (Brasile) il 06.05.2023, tutti e Persona_5
quattro residenti in [...], 242, Jardim Del Prata, Maringa-Parana (Brasile), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Domenico Ruoppolo
( ), che li rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._11
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_9 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11/12/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...]
cittadino italiano nato a [...] in data [...] e Per_6
successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
(all.1-2-4).
Con decreto del 30/01/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 06/09/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 10 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito della trattazione veniva disposta la rinnovazione della notifica a parte convenuta con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il 14/02/2025. La difesa attorea ha depositato le note di trattazione il 10/02/2025 unitamente a prova della rinnovazione della notifica a parte convenuta ritualmente effettuata il 9/12/2024. Poiché il non si è CP_9
costituito in giudizio deve essere dichiarato contumace.
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del Controparte_9
al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il CP_10
Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
pagina 3 di 10 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_9 CP_9
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di fissare un appuntamento con il Consolato Generale d'Italia di Curitiba, competente in base alla loro residenza, tramite la piattaforma ministeriale “prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. In atti c'è prova di questi tentativi, effettuati nel periodo settembre/novembre 2023 oltre che del ritardo con il quale la predetta
Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti (all.29-30).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto pagina 4 di 10 della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati italiani, quantomeno quelli di Brasile e Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che emigrava in Persona_6
Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio in data 18.02.1911 con
[...]
(all.3); dalla loro unione nasceva in Brasile in data 06.12.1930 Per_7 Persona_8
(all. 5), la quale contraeva a sua volta matrimonio in data 02.09.1950 nella città di
Marialva- PR, Brasile, con , (all.6). Da questa unione coniugale sono Persona_9
nati in Brasile tre figli , e che hanno Persona_10 Persona_11 Persona_12
dato vita a tre distinti rami familiari ai quali gli odierni attori hanno dedotto di appartenere come da albero genealogico in atti, (all.33).
1- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all.7) Persona_10
il predetto in data 26.07.1980 si sposava con (all.8), generando il Persona_13
ricorrente nato il [...] a [...] – Minas Gerais, Brasile, (all. CP_7
9); quest'ultimo in data 13.01.2014 contraeva matrimonio con Persona_14
, (all.10), con la quale generava i ricorrenti , nata il
[...] Persona_4
02.02.2014 a Maringa – PR, (all. 11) e nato il Persona_5
06.05.2023 a Maringa-PR, (all.12), entrambi minorenni per i quali hanno agito i genitori.
pagina 5 di 10 Sempre dall'unione coniugale fra e è nata in [...] Persona_10 Persona_13
05.02.1985 a Maringa – PR, la ricorrente che in data 31.07.2004 ha CP_3
contratto matrimonio con passando a chiamarsi con il nome di Controparte_4 [...]
(all. 13-14). Da questa unione coniugale sono nate a maringa-Pr, Brasile le CP_3
ricorrenti il 13.06.2005 (all.16) e il Controparte_5 Persona_3
30.04.2015 ancora minorenne e rappresentata dai genitori, (all.15).
Da una precedente relazione fra e è nato il CP_3 Parte_4
20.08.2000° il ricorrente il quale in data Per_15 Controparte_6
28.06.2023 ha contratto matrimonio con (all. 17-18). Per_16 Controparte_11
2- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all. 19) Persona_11
il predetto in data 06.09.1975 contraeva matrimonio con Persona_17
(all.20), con la quale generava in data 17.10.1983 , (all.21). Persona_18
Quest'ultima da una relazione con , generava il ricorrente Controparte_12 [...]
nato il [...] a , Brasile, (non e Controparte_2 Pt_2 Per_15 CP_2
nemmeno come erroneamente riportato in ricorso), (all.22). CP_2
3- Ramo familiare di nato il [...] a [...]-PR, (all. 23) Persona_12
il predetto in data 19.01.1974 contraeva matrimonio con (all.24); da questa Persona_19
unione coniugale è nato [...] [...] a [...] ricorrente Per_15 Parte_1
, (all. 25); quest'ultimo in data 16.04.2005 si è sposato con da
[...] CP_13 [...]
, (all. 26), generando i ricorrenti , nato l'[...] a Pt_2 Persona_20
, (all.27), ed nata il [...] a , Per_15 Persona_2 Per_15
(all.28), entrambi rappresentati nel presente giudizio dai genitori in quanto minorenni.
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_6
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, in mancanza dell'emergere di elementi di segno Persona_8
pagina 6 di 10 contrario, è stata a sua volta in grado di trasmetterla ai suoi tre figli , Persona_10
e dai quali gli odierni attori discendono. Persona_11 Persona_12
La linea di discendenza sopra illustrata e indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 10 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_6 precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_9
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_14 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non pagina 8 di 10 possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_9
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_9
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei pagina 9 di 10 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_9 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Ruoppolo dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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