Articolo 8 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 7Articolo 9
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31 gennaio 1991
Art. 8. (Programma unitario di lavoro). 1. L'autorita' amministrativa competente puo' autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di piu' permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale la ricerca su base unificata. 2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e puo' comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa. 3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce. 4. La riduzione obbligatoria puo' essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
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