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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
AUGUSTO N. 162 NAPOLI presso lo studio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Contr
A. (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 P.IVA_2
TICINO CE 5 81039 VILLA LITERNO presso lo studio dell'avv. PAGANO ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
1. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo di primo grado ed in applicazione delle regole che governano la ripartizione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare: a) la inefficacia del contratto di polizza n. 71-21489DR; b) la perdita del diritto all'indennizzo della contraente per aver omesso di comunicare l'esistenza nei locali dell'azienda di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
2. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, ritenuto provato il dolo del contraente, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
3. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, verificato che in una siffatta fattispecie ricorre la presunzione circa la natura dolosa della condotta contestata al contraente (sulla scorta del quadro probatorio complesso costruito dalla
Compagnia durante il giudizio di primo grado, costituito anche da indizi gravi, precisi e concordanti) e che gravava sull'assicurato l'onere di fornire la prova contraria, verificato, altresì, che controparte, non solo, nel corso del giudizio di prime cure non aveva fornito la prova liberatoria, in ossequio al principio di vicinanza della prova, ma aveva addirittura omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
4. Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
5. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese di lite di cui al giudizio di primo grado;
6. Disporre, in ogni caso, la ripetizione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
7. Il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Con Per MA. Parte_2
In via preliminare: rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022. Nel merito: accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di polizza n.71-21489DR, in forza di quanto argomentato nei precedenti scritti difensivi nonché nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto munire il Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 di efficacia esecutiva;
Cont
- accertare e dichiarare che non vi è stata da parte della alcuna omissione Controparte_2 di dichiarazione di lavorazione e stoccaggio di materiali diversi da quelli dichiarati al momento della stipula del contratto assicurativo e per l'effetto munire il Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 di efficacia esecutiva;
Co
- accertare e dichiarare il diritto della . all'indennizzo per il sinistro di Controparte_3 cui è causa e per l'effetto rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024
pagina 2 di 10 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022;
- accertare e dichiarare la validità del processo verbale di perizia in forza di quanto argomentato e chiarito nelle presenti precisazioni e conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022;
- dichiarare infondate le accuse di dolo del contraente e per mancanza di prove concrete rigettare le richieste di inoperatività della polizza n.71-21489dr confermandone la piena valenza per aver IL CONTRAENTE dimostrato con l'esibizione di fondata documentazione (certificato ARPAC) il proprio diritto all'indennizzo e per aver dunque, regolarmente assolto a tutti gli obblighi della polizza della quale si è confermata l'efficienza anche a mezzo del Processo verbale conclusivo di perizia, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari IVA e CPA e spese forfettarie, come per legge, da corrispondersi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
- condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con Parte_1 attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la società conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
per chiedere che fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di assicurazione n. 71-21489DR
[...]
stipulato tra le parti;
svolgeva domanda di accertamento negativo del credito ritenendo che non sussisteva il diritto all'indennizzo a favore della controparte poiché quest'ultima, in violazione dell'art.
3.2 delle CGA, aveva omesso di comunicare l'esistenza, nei locali dell'azienda, di materiali infiammabili e merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
chiedeva dichiararsi l'inoperatività della polizza o l'inesistenza del credito, derivante dal diritto all'indennizzo Cont ContrPar per il sinistro verificatosi in data 06.03.2019, vantato da nei suoi confronti per dolo del contraente che aveva favorito il verificarsi del sinistro con il proprio comportamento.
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del verbale Pt_1
definitivo di perizia del 04/11/2022, con vittoria di spese.
Sosteneva che, al momento della stipula della polizza assicurativa a garanzia dell'immobile sito in via
Cont Contr delle Dune n. 63, Villa Literno (CE) e del suo contenuto per il rischio incendio, la contraente aveva dichiarato di svolgere attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Pt_2
non pericolosi (plastica, cartone, carta, legno e vetro); che in data 06.03.2019 si sviluppava un incendio presso l'immobile che danneggiava il fabbricato, i materiali in esso contenuti e gli esterni;
che il sinistro veniva denunciato alla compagnia assicurativa;
che le parti procedevano all'accertamento dei danni derivanti dall'incendio secondo le forme e i modi della “perizia contrattuale” ai sensi degli artt.
6.4 e 6.5 delle condizioni di polizza;
che il processo verbale definitivo del 4.11.2022 veniva sottoscritto pagina 3 di 10 solo dal perito della contraente e da quello nominato dal Tribunale e non dal perito della compagnia in quanto assente e che in tale verbale si accertava la natura dolosa dell'incendio e il danno.
Chiedeva l'annullamento della perizia contrattuale poiché il processo verbale di conclusione della perizia non conteneva la stima del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e la stima relativa a recinzioni, cancellate e simili.
Deduceva, inoltre, ma non provava, l'emissione di un decreto ingiuntivo n.11391/2024 riguardante l'indennizzo in favore della convenuta. Cont Contr
Si costituiva in giudizio che affermava la sussistenza di un regolare Parte_2 permesso e dell'agibilità dei luoghi dove le attività venivano svolte con regolari autorizzazioni e s.c.i.a. ai fini della sicurezza antincendio, nonché la corrispondenza del rischio effettivo rispetto a quello indicato nella polizza sostenendo che non vi fossero circostanze che avessero mutato il rischio. Si riportava alle risultanze della perizia contrattuale, chiedendo di accertare il diritto dell'assicurata all'indennizzo per aver regolarmente assolto a tutti gli obblighi della polizza in caso di sinistro, polizza di cui chiedeva dichiarare la piena efficacia con rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Deduceva, inoltre, l'esistenza di un procedimento sommario, introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c nei confronti di innanzi al Tribunale di Napoli Nord, nelle more del suddetto Controparte_4
giudizio, in cui si era costituita, giudizio sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza Pt_1
relativa al giudizio innanzi al tribunale di Milano.
Esperito in tale causa un tentativo di conciliazione tra le parti nonché la procedura di mediazione, rigettate le istanze istruttorie, la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione e con sentenza n.6527/2024 il tribunale di Milano rigettava le domande formulate dall'attrice Parte_3
Cont dichiarava inammissibile quella svolta da Ma per evitare contrasto di giudicati e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, formulava appello per sentire accertare e dichiarare: a) Parte_1
l'inefficacia del contratto di polizza n. 71-21489DR; b) la perdita del diritto all'indennizzo della contraente per aver omesso di comunicare l'esistenza nei locali dell'azienda di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
c) ritenuto provato il dolo del contraente, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
d) verificato che in una siffatta fattispecie ricorre la presunzione circa la natura dolosa della condotta contestata e che gravava sull'assicurato l'onere di fornire la prova contraria,
pagina 4 di 10 verificato, altresì, che controparte, non solo, nel corso del giudizio di prime cure non aveva fornito la prova liberatoria ma aveva omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario, chiedeva accertare e dichiarare l' inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto.
Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Quale primo motivo di appello, sosteneva che, erroneamente, il Tribunale di Milano qualificava Pt_1 quale azione di annullamento ex art. 1892 c.c. l'eccezione di inefficacia della garanzia da essa invocata con cui chiedeva dichiararsi l'inefficacia del contratto poiché il fabbricato assicurato era adibito ad attività differente da quella indicata in polizza e considerata la presenza di merci speciali in misura superiore a quella ritenuta tollerabile.
Cont
Quale secondo motivo di appello sosteneva che era emerso il dolo di Ma nella causazione dell'incendio e che alcuna prova liberatoria essa aveva fornito.
Quale terzo motivo di appello sosteneva che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di soccombenza Pt_1
reciproca (che si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale) alla quale avrebbe dovuto conseguire la compensazione delle spese di lite.
Nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva disporre la compensazione delle spese di lite di cui al giudizio Parte_1
di primo grado;
disporre, in ogni caso, la ripetizione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva per chiedere che fosse dichiarata l'efficacia del contratto di polizza n.71-21489DR Pt_4
e, per l'effetto, che il relativo Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 fosse munito di efficacia esecutiva;
chiedeva accertare e dichiarare che non vi è stata da parte sua alcuna omissione di dichiarazione di lavorazione e stoccaggio di materiali diversi da quelli dichiarati al momento della stipula del contratto
ContCont assicurativo;
accertare e dichiarare il diritto della all'indennizzo per il sinistro per cui è causa e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
accertare e dichiarare la validità del processo verbale di perizia e dichiarare infondate le accuse di dolo del contraente e per mancanza di prove concrete rigettare le richieste di inoperatività della polizza n.71-21489dr confermandone la piena valenza per aver il contraente dimostrato, con l'esibizione del certificato ARPAC, il proprio diritto all'indennizzo e dunque per aver assolto a tutti gli obblighi indicati in polizza della quale si è confermata l'efficienza anche a mezzo del Processo verbale conclusivo di perizia.
pagina 5 di 10 Con vittoria di spese, diritti ed onorari da corrispondersi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositate memorie e repliche, precisate le conclusioni e depositate note scritte, la causa, all'udienza del 29.5.2025, era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito indennitario, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. – inefficacia della garanzia ex art.
3.1 e perdita del diritto all'indennizzo ex art.
3.2 delle CGA.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha, erroneamente, Parte_1 qualificato l'eccezione di inefficacia della garanzia da essa sollevata quale azione di annullamento ex art. 1892 c.c.
Afferma di aver eccepito l'inefficacia della garanzia in applicazione dell'art.
3.1 delle condizioni generali di assicurazione che regolano la polizza n. 71-21489 DR.
Tale articolo stabiliva chiaramente che: “L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per
l'efficacia del contratto, che:
a) il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne
e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.”.
Sostiene l'inefficacia della polizza in quanto il fabbricato assicurato era adibito ad attività Pt_1
differente da quella indicata in polizza e che erano presenti merci speciali in misura superiore a quella ritenuta tollerabile ex art.
3.2 della garanzia.
Cont
Fa riferimento a un sopralluogo dell'Arpac che, secondo l'appellante, confermava che Ma svolgeva un'attività differente da quella dichiarata in polizza (trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli ingombranti) e rilevava la presenza di “merci speciali”, definite a norma di polizza in “Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice;
materie plastiche espanse o alveolari;
imballaggi in materia plastica espansa od
pagina 6 di 10 alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili”
(cfr. pag. 6 doc. 3 produzione di parte di primo grado) in misura superiore a quanto previsto dall'art. 3.2, costituiti da 177 t di imballaggi misti e 107 t di ingombranti che l'appellante considera rifiuti pericolosi.
La Corte osserva che il giudice di primo grado, ha valutato l'attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione con elementi forniti di piena efficacia probatoria quali il processo verbale conclusivo di perizia e la relazione dell'ARPAC.
Infatti, dal processo verbale conclusivo di perizia emerge che il fabbricato assicurato era adibito alle attività indicate in polizza.
Inoltre, l'esistenza, nei locali dell'azienda, di infiammabili e di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal contratto assicurativo non è stata provata da valida documentazione.
Dalla “Relazione di sopralluogo” svolta in occasione dell'incendio dall'ARPAC non è evidenziata la giacenza di rifiuti presenti alla data dell'incendio che, secondo l'appellante, esulerebbero dalla descrizione dell'attività per la quale era stato stipulato il contratto di assicurazione.
Infatti, nel documento n. 8, relazione dell'ARPAC del 07.03.2019, a cui fa riferimento parte attrice non si ravvisa alcuna indicazione dei suddetti rifiuti.
Al contrario l'ARPAC fa presente che la giacenza finale di 1.110 ton. di rifiuti non pericolosi era suddivisa in 207 t di imballaggi di carta e cartone, 178 t di imballaggi di plastica, 177 t di imballaggi misti e 107 t di imballaggi ingombranti.
Tutti questi materiali rientravano, quindi, nella descrizione dell'attività fornita dalla convenuta alla compagnia di assicurazioni al momento della stipula della polizza (doc. n. 2 fascicolo attoreo).
A tanto si aggiunga che l'ARPAC concludeva che al momento del sopralluogo “non si sono rinvenute tipologie di rifiuti non contemplate dal decreto di autorizzazione” n. 141 del 20.12.2017 della CP_5 che aveva autorizzato la ditta alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi
[...]
e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006, ed in tale documento non vi era traccia dell'elencazione aggiuntiva dei materiali rinvenuti al momento dell'incendio non rientranti tra le attività dichiarate dall'assicurato al momento della stipula del contratto.
Anche nel verbale di primo sopralluogo (allegato 2 del processo verbale conclusivo di perizia) redatto e sottoscritto in data 13.05.2019 nell'immediatezza del fatto dai periti di entrambe le parti, non si rileva nell'area di stoccaggio alcun materiale diverso da quello dichiarato in polizza.
pagina 7 di 10 L'appellante a sostegno della sua tesi, riporta il contenuto del Certificato di Prevenzione Incendi del
28.01.2014, documento che non è stato prodotto in giudizio. Pertanto, non vi è alcuna prova a sostegno della fondatezza delle sue affermazioni per cui quanto espresso al riguardo risulta sfornito di ogni seppur minima prova.
Inoltre, le asserzioni di come pure rilevato dal giudice di primo grado, sono antecedenti al Pt_1
sinistro.
Anche per quanto riguarda l'art. art. 3.1, si fa presente che esso fa riferimento all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse” per cui rientrano in tale attività, per esempio, il ritrovamento di materiali collegati al recupero come per esempio gli pneumatici.
In ordine all'onere probatorio che afferma non essere stato assolto da la Corte rileva che, Pt_1 Pt_4 per costante giurisprudenza, deve essere sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento Co delle sue pretese per cui non può ribaltare tale onere su MA Pt_1
Il comma 1 dell'art.2697 c.c. si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito indennitario, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. – inoperatività della garanzia per dolo del contraente
sostiene l'inoperatività della polizza per dolo del contraente, il quale avrebbe, con il proprio Pt_1
comportamento, favorito il verificarsi del sinistro oggetto della controversia. Afferma che l'incendio è
Cont stato dolosamente appiccato e che ne è responsabile Ma sulla base di indizi da essa ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Afferma, infatti, l'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili e merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale.
Sostiene, inoltre, che dalla disamina delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza emergeva che nessuno entrava nel deposito prima dell'incendio, né usciva subito dopo, ovvero chi ha pagina 8 di 10 appiccato l'incendio o è stato in grado di eludere il sistema di sorveglianza, o era già posto all'interno dei locali.
Afferma che, erroneamente, il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di dolo del contraente ritenendo che la sola archiviazione del processo penale era sufficiente ad invalidare le argomentazioni addotte dalla Compagnia. Co Contr
La Corte rileva che non vi sono prove del dolo da parte di
In merito all'archiviazione, la Corte osserva che, nel caso di specie, essa è stata chiesta in quanto il
Pm, in primo luogo, non ha rilevato gli elementi costitutivi del reato e per non essere stati individuati i soggetti responsabili dell'incendio.
La Corte rileva altresì che l'archiviazione è stata pronunciata dopo una serie di indagini, condotte da tecnici competenti, che hanno portato alla conclusione di non condannare ed esonerare da qualsia colpa
Pt_4
Si concorda, pertanto, con quanto affermato dal giudice di primo grado in sentenza che richiama l'allegato 13 di cui al processo verbale conclusivo di perizia (doc. n. 6 fascicolo attoreo) dal quale si evince come le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e la consulenza, abbiano indotto il Pubblico Ministero ad avanzare al GIP la richiesta di archiviazione non essendoci gli elementi costitutivi del reato e per non essere stati individuati i soggetti responsabili dell'incendio.
Infine, nell'art.
3.8 del contratto di assicurazione, lettera A. nel paragrafo SONO ESCLUSI I DANNI, non si trova alcuna dicitura che esclude il pagamento per la mancanza di prova e di imputati.
Si rigetta, pertanto, tale motivo di appello.
Terzo motivo di appello
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - violazione dell'art. 92 c.p.c.
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado, pur avendo rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, pertanto, avendo disposto la soccombenza reciproca, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite invece di compensarle. Pt_1
Per tale motivo chiede che, nel caso di rigetto dei primi due motivi di appello Parte_1
ed in riforma della sentenza impugnata, venga disposta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
pagina 9 di 10 La Corte osserva che nel giudizio di primo grado vi è stata la soccombenza prevalente di che ha Pt_1
visto il rigetto di tutte le sue domande a fronte di un rigetto marginale della domanda di elativa Pt_4
alla dichiarazione di esecutorietà del d.i. con accoglimento di tutte le altre istanze formulate.
Tanto giustifica la condanna alle spese di nel giudizio di primo grado per cui si rigetta tale CP_4
motivo di appello.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pagano dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Co Contr
contro avverso la sentenza n. 6527/2024 emessa dal Parte_1 Parte_2
tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore Parte_1 di che liquida nella somma di € 9.991,00 oltre al rimborso forfettario Parte_5
spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pagano dichiaratosi anticipatario.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Maria Giuranno Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
AUGUSTO N. 162 NAPOLI presso lo studio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Contr
A. (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 P.IVA_2
TICINO CE 5 81039 VILLA LITERNO presso lo studio dell'avv. PAGANO ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
1. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo di primo grado ed in applicazione delle regole che governano la ripartizione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare: a) la inefficacia del contratto di polizza n. 71-21489DR; b) la perdita del diritto all'indennizzo della contraente per aver omesso di comunicare l'esistenza nei locali dell'azienda di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
2. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, ritenuto provato il dolo del contraente, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
3. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, verificato che in una siffatta fattispecie ricorre la presunzione circa la natura dolosa della condotta contestata al contraente (sulla scorta del quadro probatorio complesso costruito dalla
Compagnia durante il giudizio di primo grado, costituito anche da indizi gravi, precisi e concordanti) e che gravava sull'assicurato l'onere di fornire la prova contraria, verificato, altresì, che controparte, non solo, nel corso del giudizio di prime cure non aveva fornito la prova liberatoria, in ossequio al principio di vicinanza della prova, ma aveva addirittura omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
4. Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
5. Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese di lite di cui al giudizio di primo grado;
6. Disporre, in ogni caso, la ripetizione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
7. Il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Con Per MA. Parte_2
In via preliminare: rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022. Nel merito: accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di polizza n.71-21489DR, in forza di quanto argomentato nei precedenti scritti difensivi nonché nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto munire il Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 di efficacia esecutiva;
Cont
- accertare e dichiarare che non vi è stata da parte della alcuna omissione Controparte_2 di dichiarazione di lavorazione e stoccaggio di materiali diversi da quelli dichiarati al momento della stipula del contratto assicurativo e per l'effetto munire il Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 di efficacia esecutiva;
Co
- accertare e dichiarare il diritto della . all'indennizzo per il sinistro di Controparte_3 cui è causa e per l'effetto rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024
pagina 2 di 10 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022;
- accertare e dichiarare la validità del processo verbale di perizia in forza di quanto argomentato e chiarito nelle presenti precisazioni e conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 6527/2024 resa dal Tribunale Ordinario di Milano Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 28/06/2024 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 48513/2022;
- dichiarare infondate le accuse di dolo del contraente e per mancanza di prove concrete rigettare le richieste di inoperatività della polizza n.71-21489dr confermandone la piena valenza per aver IL CONTRAENTE dimostrato con l'esibizione di fondata documentazione (certificato ARPAC) il proprio diritto all'indennizzo e per aver dunque, regolarmente assolto a tutti gli obblighi della polizza della quale si è confermata l'efficienza anche a mezzo del Processo verbale conclusivo di perizia, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari IVA e CPA e spese forfettarie, come per legge, da corrispondersi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
- condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con Parte_1 attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la società conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
per chiedere che fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di assicurazione n. 71-21489DR
[...]
stipulato tra le parti;
svolgeva domanda di accertamento negativo del credito ritenendo che non sussisteva il diritto all'indennizzo a favore della controparte poiché quest'ultima, in violazione dell'art.
3.2 delle CGA, aveva omesso di comunicare l'esistenza, nei locali dell'azienda, di materiali infiammabili e merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
chiedeva dichiararsi l'inoperatività della polizza o l'inesistenza del credito, derivante dal diritto all'indennizzo Cont ContrPar per il sinistro verificatosi in data 06.03.2019, vantato da nei suoi confronti per dolo del contraente che aveva favorito il verificarsi del sinistro con il proprio comportamento.
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del verbale Pt_1
definitivo di perizia del 04/11/2022, con vittoria di spese.
Sosteneva che, al momento della stipula della polizza assicurativa a garanzia dell'immobile sito in via
Cont Contr delle Dune n. 63, Villa Literno (CE) e del suo contenuto per il rischio incendio, la contraente aveva dichiarato di svolgere attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Pt_2
non pericolosi (plastica, cartone, carta, legno e vetro); che in data 06.03.2019 si sviluppava un incendio presso l'immobile che danneggiava il fabbricato, i materiali in esso contenuti e gli esterni;
che il sinistro veniva denunciato alla compagnia assicurativa;
che le parti procedevano all'accertamento dei danni derivanti dall'incendio secondo le forme e i modi della “perizia contrattuale” ai sensi degli artt.
6.4 e 6.5 delle condizioni di polizza;
che il processo verbale definitivo del 4.11.2022 veniva sottoscritto pagina 3 di 10 solo dal perito della contraente e da quello nominato dal Tribunale e non dal perito della compagnia in quanto assente e che in tale verbale si accertava la natura dolosa dell'incendio e il danno.
Chiedeva l'annullamento della perizia contrattuale poiché il processo verbale di conclusione della perizia non conteneva la stima del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e la stima relativa a recinzioni, cancellate e simili.
Deduceva, inoltre, ma non provava, l'emissione di un decreto ingiuntivo n.11391/2024 riguardante l'indennizzo in favore della convenuta. Cont Contr
Si costituiva in giudizio che affermava la sussistenza di un regolare Parte_2 permesso e dell'agibilità dei luoghi dove le attività venivano svolte con regolari autorizzazioni e s.c.i.a. ai fini della sicurezza antincendio, nonché la corrispondenza del rischio effettivo rispetto a quello indicato nella polizza sostenendo che non vi fossero circostanze che avessero mutato il rischio. Si riportava alle risultanze della perizia contrattuale, chiedendo di accertare il diritto dell'assicurata all'indennizzo per aver regolarmente assolto a tutti gli obblighi della polizza in caso di sinistro, polizza di cui chiedeva dichiarare la piena efficacia con rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Deduceva, inoltre, l'esistenza di un procedimento sommario, introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c nei confronti di innanzi al Tribunale di Napoli Nord, nelle more del suddetto Controparte_4
giudizio, in cui si era costituita, giudizio sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza Pt_1
relativa al giudizio innanzi al tribunale di Milano.
Esperito in tale causa un tentativo di conciliazione tra le parti nonché la procedura di mediazione, rigettate le istanze istruttorie, la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione e con sentenza n.6527/2024 il tribunale di Milano rigettava le domande formulate dall'attrice Parte_3
Cont dichiarava inammissibile quella svolta da Ma per evitare contrasto di giudicati e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, formulava appello per sentire accertare e dichiarare: a) Parte_1
l'inefficacia del contratto di polizza n. 71-21489DR; b) la perdita del diritto all'indennizzo della contraente per aver omesso di comunicare l'esistenza nei locali dell'azienda di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale;
c) ritenuto provato il dolo del contraente, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto;
d) verificato che in una siffatta fattispecie ricorre la presunzione circa la natura dolosa della condotta contestata e che gravava sull'assicurato l'onere di fornire la prova contraria,
pagina 4 di 10 verificato, altresì, che controparte, non solo, nel corso del giudizio di prime cure non aveva fornito la prova liberatoria ma aveva omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario, chiedeva accertare e dichiarare l' inoperatività della polizza n. 71-21489DR ex art. 1900 c.c. ed ex art.
3.6 delle condizioni generali del contratto.
Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Quale primo motivo di appello, sosteneva che, erroneamente, il Tribunale di Milano qualificava Pt_1 quale azione di annullamento ex art. 1892 c.c. l'eccezione di inefficacia della garanzia da essa invocata con cui chiedeva dichiararsi l'inefficacia del contratto poiché il fabbricato assicurato era adibito ad attività differente da quella indicata in polizza e considerata la presenza di merci speciali in misura superiore a quella ritenuta tollerabile.
Cont
Quale secondo motivo di appello sosteneva che era emerso il dolo di Ma nella causazione dell'incendio e che alcuna prova liberatoria essa aveva fornito.
Quale terzo motivo di appello sosteneva che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di soccombenza Pt_1
reciproca (che si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale) alla quale avrebbe dovuto conseguire la compensazione delle spese di lite.
Nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva disporre la compensazione delle spese di lite di cui al giudizio Parte_1
di primo grado;
disporre, in ogni caso, la ripetizione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva per chiedere che fosse dichiarata l'efficacia del contratto di polizza n.71-21489DR Pt_4
e, per l'effetto, che il relativo Decreto Ingiuntivo n.11391/2024 fosse munito di efficacia esecutiva;
chiedeva accertare e dichiarare che non vi è stata da parte sua alcuna omissione di dichiarazione di lavorazione e stoccaggio di materiali diversi da quelli dichiarati al momento della stipula del contratto
ContCont assicurativo;
accertare e dichiarare il diritto della all'indennizzo per il sinistro per cui è causa e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
accertare e dichiarare la validità del processo verbale di perizia e dichiarare infondate le accuse di dolo del contraente e per mancanza di prove concrete rigettare le richieste di inoperatività della polizza n.71-21489dr confermandone la piena valenza per aver il contraente dimostrato, con l'esibizione del certificato ARPAC, il proprio diritto all'indennizzo e dunque per aver assolto a tutti gli obblighi indicati in polizza della quale si è confermata l'efficienza anche a mezzo del Processo verbale conclusivo di perizia.
pagina 5 di 10 Con vittoria di spese, diritti ed onorari da corrispondersi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositate memorie e repliche, precisate le conclusioni e depositate note scritte, la causa, all'udienza del 29.5.2025, era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito indennitario, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. – inefficacia della garanzia ex art.
3.1 e perdita del diritto all'indennizzo ex art.
3.2 delle CGA.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha, erroneamente, Parte_1 qualificato l'eccezione di inefficacia della garanzia da essa sollevata quale azione di annullamento ex art. 1892 c.c.
Afferma di aver eccepito l'inefficacia della garanzia in applicazione dell'art.
3.1 delle condizioni generali di assicurazione che regolano la polizza n. 71-21489 DR.
Tale articolo stabiliva chiaramente che: “L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per
l'efficacia del contratto, che:
a) il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne
e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.”.
Sostiene l'inefficacia della polizza in quanto il fabbricato assicurato era adibito ad attività Pt_1
differente da quella indicata in polizza e che erano presenti merci speciali in misura superiore a quella ritenuta tollerabile ex art.
3.2 della garanzia.
Cont
Fa riferimento a un sopralluogo dell'Arpac che, secondo l'appellante, confermava che Ma svolgeva un'attività differente da quella dichiarata in polizza (trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli ingombranti) e rilevava la presenza di “merci speciali”, definite a norma di polizza in “Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice;
materie plastiche espanse o alveolari;
imballaggi in materia plastica espansa od
pagina 6 di 10 alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili”
(cfr. pag. 6 doc. 3 produzione di parte di primo grado) in misura superiore a quanto previsto dall'art. 3.2, costituiti da 177 t di imballaggi misti e 107 t di ingombranti che l'appellante considera rifiuti pericolosi.
La Corte osserva che il giudice di primo grado, ha valutato l'attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione con elementi forniti di piena efficacia probatoria quali il processo verbale conclusivo di perizia e la relazione dell'ARPAC.
Infatti, dal processo verbale conclusivo di perizia emerge che il fabbricato assicurato era adibito alle attività indicate in polizza.
Inoltre, l'esistenza, nei locali dell'azienda, di infiammabili e di merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal contratto assicurativo non è stata provata da valida documentazione.
Dalla “Relazione di sopralluogo” svolta in occasione dell'incendio dall'ARPAC non è evidenziata la giacenza di rifiuti presenti alla data dell'incendio che, secondo l'appellante, esulerebbero dalla descrizione dell'attività per la quale era stato stipulato il contratto di assicurazione.
Infatti, nel documento n. 8, relazione dell'ARPAC del 07.03.2019, a cui fa riferimento parte attrice non si ravvisa alcuna indicazione dei suddetti rifiuti.
Al contrario l'ARPAC fa presente che la giacenza finale di 1.110 ton. di rifiuti non pericolosi era suddivisa in 207 t di imballaggi di carta e cartone, 178 t di imballaggi di plastica, 177 t di imballaggi misti e 107 t di imballaggi ingombranti.
Tutti questi materiali rientravano, quindi, nella descrizione dell'attività fornita dalla convenuta alla compagnia di assicurazioni al momento della stipula della polizza (doc. n. 2 fascicolo attoreo).
A tanto si aggiunga che l'ARPAC concludeva che al momento del sopralluogo “non si sono rinvenute tipologie di rifiuti non contemplate dal decreto di autorizzazione” n. 141 del 20.12.2017 della CP_5 che aveva autorizzato la ditta alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi
[...]
e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006, ed in tale documento non vi era traccia dell'elencazione aggiuntiva dei materiali rinvenuti al momento dell'incendio non rientranti tra le attività dichiarate dall'assicurato al momento della stipula del contratto.
Anche nel verbale di primo sopralluogo (allegato 2 del processo verbale conclusivo di perizia) redatto e sottoscritto in data 13.05.2019 nell'immediatezza del fatto dai periti di entrambe le parti, non si rileva nell'area di stoccaggio alcun materiale diverso da quello dichiarato in polizza.
pagina 7 di 10 L'appellante a sostegno della sua tesi, riporta il contenuto del Certificato di Prevenzione Incendi del
28.01.2014, documento che non è stato prodotto in giudizio. Pertanto, non vi è alcuna prova a sostegno della fondatezza delle sue affermazioni per cui quanto espresso al riguardo risulta sfornito di ogni seppur minima prova.
Inoltre, le asserzioni di come pure rilevato dal giudice di primo grado, sono antecedenti al Pt_1
sinistro.
Anche per quanto riguarda l'art. art. 3.1, si fa presente che esso fa riferimento all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse” per cui rientrano in tale attività, per esempio, il ritrovamento di materiali collegati al recupero come per esempio gli pneumatici.
In ordine all'onere probatorio che afferma non essere stato assolto da la Corte rileva che, Pt_1 Pt_4 per costante giurisprudenza, deve essere sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento Co delle sue pretese per cui non può ribaltare tale onere su MA Pt_1
Il comma 1 dell'art.2697 c.c. si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito indennitario, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. – inoperatività della garanzia per dolo del contraente
sostiene l'inoperatività della polizza per dolo del contraente, il quale avrebbe, con il proprio Pt_1
comportamento, favorito il verificarsi del sinistro oggetto della controversia. Afferma che l'incendio è
Cont stato dolosamente appiccato e che ne è responsabile Ma sulla base di indizi da essa ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Afferma, infatti, l'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili e merci speciali in misura superiore a quelle tollerate dal dettato contrattuale.
Sostiene, inoltre, che dalla disamina delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza emergeva che nessuno entrava nel deposito prima dell'incendio, né usciva subito dopo, ovvero chi ha pagina 8 di 10 appiccato l'incendio o è stato in grado di eludere il sistema di sorveglianza, o era già posto all'interno dei locali.
Afferma che, erroneamente, il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di dolo del contraente ritenendo che la sola archiviazione del processo penale era sufficiente ad invalidare le argomentazioni addotte dalla Compagnia. Co Contr
La Corte rileva che non vi sono prove del dolo da parte di
In merito all'archiviazione, la Corte osserva che, nel caso di specie, essa è stata chiesta in quanto il
Pm, in primo luogo, non ha rilevato gli elementi costitutivi del reato e per non essere stati individuati i soggetti responsabili dell'incendio.
La Corte rileva altresì che l'archiviazione è stata pronunciata dopo una serie di indagini, condotte da tecnici competenti, che hanno portato alla conclusione di non condannare ed esonerare da qualsia colpa
Pt_4
Si concorda, pertanto, con quanto affermato dal giudice di primo grado in sentenza che richiama l'allegato 13 di cui al processo verbale conclusivo di perizia (doc. n. 6 fascicolo attoreo) dal quale si evince come le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e la consulenza, abbiano indotto il Pubblico Ministero ad avanzare al GIP la richiesta di archiviazione non essendoci gli elementi costitutivi del reato e per non essere stati individuati i soggetti responsabili dell'incendio.
Infine, nell'art.
3.8 del contratto di assicurazione, lettera A. nel paragrafo SONO ESCLUSI I DANNI, non si trova alcuna dicitura che esclude il pagamento per la mancanza di prova e di imputati.
Si rigetta, pertanto, tale motivo di appello.
Terzo motivo di appello
Contraddittorietà ed illogicità della sentenza - violazione dell'art. 92 c.p.c.
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado, pur avendo rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, pertanto, avendo disposto la soccombenza reciproca, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite invece di compensarle. Pt_1
Per tale motivo chiede che, nel caso di rigetto dei primi due motivi di appello Parte_1
ed in riforma della sentenza impugnata, venga disposta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
pagina 9 di 10 La Corte osserva che nel giudizio di primo grado vi è stata la soccombenza prevalente di che ha Pt_1
visto il rigetto di tutte le sue domande a fronte di un rigetto marginale della domanda di elativa Pt_4
alla dichiarazione di esecutorietà del d.i. con accoglimento di tutte le altre istanze formulate.
Tanto giustifica la condanna alle spese di nel giudizio di primo grado per cui si rigetta tale CP_4
motivo di appello.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pagano dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Co Contr
contro avverso la sentenza n. 6527/2024 emessa dal Parte_1 Parte_2
tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore Parte_1 di che liquida nella somma di € 9.991,00 oltre al rimborso forfettario Parte_5
spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Pagano dichiaratosi anticipatario.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Maria Giuranno Alberto Massimo Vigorelli
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