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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 630/2023 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1 dif. dall'avv. M. Borrometi)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano); avente ad oggetto: “Fondo di Garanzia”;
osserva Parte_1 ha lavorato alle dipendenze del “Gruppo Controparte_2 in virtù di due contratti a tempo determinato, dal 09.03.2019 al 31.05.2019 e dal 01.06.2019 al 30.09.2019, con la mansione di cameriere, livello IV, di cui al
CCNL per i dipendenti del Settore Pubblici Esercizi.
Lo stesso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non ha percepito la retribuzione relativa al mese di settembre 2019, le mensilità aggiuntive ed il
TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso dal 01.06.2019 al 30.09.2019. In data 28.10.2020 ha dunque chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR e della mensilità di settembre 2019.
L'ex datrice di lavoro, a seguito del ricorso per fallimento proposto in data 14 luglio 2020 dal è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_2
,
30.10.2020. Il Pt_1 dopo essere stato ammesso al passivo fallimentare, con istanza telematica del 14 luglio 2021 ha proposto domanda di intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la liquidazione del l'importo di € 333,50 a titolo di TFR e dell'importo di € 974,02 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2019.
L'CP_1 ha disatteso tale domanda, adducendo che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art.2 c.
1. d.lvo. 80/92)".
Il ricorrente ha dunque infruttuosamente proposto ricorso al Comitato Provinciale, il quale ha rilevato che “la mensilità richiesta settembre 2019 non rientra nei dodici mesi precedenti la data del ricorso per decreto ingiuntivo presentato il 27.10.2020". Avendo l'interessato instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutogli per le anzidette causali, 1 CP_1 eccepisce la prescrizione annuale dell'azionato diritto e ribadisce di che la suddetta mensilità non rientra nel periodo di dodici mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo. I fatti sopra descritti non costituiscono oggetto di contestazione, risultando comunque adeguatamente documentati.
Va condiviso l'assunto secondo il quale, avuto riguardo alla sospensione straordinaria dei termini disposta in concomitanza della pandemia da Covid19, non è maturata alcuna decadenza e/o prescrizione (cfr. messaggio CP_1 n. 1627 del 15 aprile 2020 ove si enuncia che “l'articolo 34 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio - 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall' CP_1, ivi comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità)."). Ne discende che la retribuzione relativa al mese di settembre 2019 ricade nel periodo di dodici mesi antecedenti alla data del 28 ottobre 2020, nella quale è stato depositato il ricorso monitorio.
Le ultime tre mensilità di retribuzione rientrano comunque nella copertura offerta dal Fondo se ricadono nei dodici mesi che precedono i termini indicati nell'articolo 2, comma 1, del d. lgs. n. 80/1992, tra i quali risulta indicata la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.
Nell'ipotesi in tema, la documentazione in atti comprova che il ricorso inteso ad ottenere l'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro è stato depositato in data 14 luglio 2020. Sì da doversi affermare che la mensilità relativa al settembre 2019 rientri certamente nei summenzionati dodici mesi.
Il ricorso merita pertanto accoglimento (fermo restando il riconoscimento dei soli interessi legali medio tempore maturati). Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo lordo di € 974,02, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al dì del pagamento effettivo;
condanna l' CP_1 a rifondere alla procuratrice (antistataria) di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 630/2023 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1 dif. dall'avv. M. Borrometi)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano); avente ad oggetto: “Fondo di Garanzia”;
osserva Parte_1 ha lavorato alle dipendenze del “Gruppo Controparte_2 in virtù di due contratti a tempo determinato, dal 09.03.2019 al 31.05.2019 e dal 01.06.2019 al 30.09.2019, con la mansione di cameriere, livello IV, di cui al
CCNL per i dipendenti del Settore Pubblici Esercizi.
Lo stesso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non ha percepito la retribuzione relativa al mese di settembre 2019, le mensilità aggiuntive ed il
TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso dal 01.06.2019 al 30.09.2019. In data 28.10.2020 ha dunque chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR e della mensilità di settembre 2019.
L'ex datrice di lavoro, a seguito del ricorso per fallimento proposto in data 14 luglio 2020 dal è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_2
,
30.10.2020. Il Pt_1 dopo essere stato ammesso al passivo fallimentare, con istanza telematica del 14 luglio 2021 ha proposto domanda di intervento del Fondo di Garanzia al fine di ottenere la liquidazione del l'importo di € 333,50 a titolo di TFR e dell'importo di € 974,02 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2019.
L'CP_1 ha disatteso tale domanda, adducendo che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art.2 c.
1. d.lvo. 80/92)".
Il ricorrente ha dunque infruttuosamente proposto ricorso al Comitato Provinciale, il quale ha rilevato che “la mensilità richiesta settembre 2019 non rientra nei dodici mesi precedenti la data del ricorso per decreto ingiuntivo presentato il 27.10.2020". Avendo l'interessato instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutogli per le anzidette causali, 1 CP_1 eccepisce la prescrizione annuale dell'azionato diritto e ribadisce di che la suddetta mensilità non rientra nel periodo di dodici mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo. I fatti sopra descritti non costituiscono oggetto di contestazione, risultando comunque adeguatamente documentati.
Va condiviso l'assunto secondo il quale, avuto riguardo alla sospensione straordinaria dei termini disposta in concomitanza della pandemia da Covid19, non è maturata alcuna decadenza e/o prescrizione (cfr. messaggio CP_1 n. 1627 del 15 aprile 2020 ove si enuncia che “l'articolo 34 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio - 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall' CP_1, ivi comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità)."). Ne discende che la retribuzione relativa al mese di settembre 2019 ricade nel periodo di dodici mesi antecedenti alla data del 28 ottobre 2020, nella quale è stato depositato il ricorso monitorio.
Le ultime tre mensilità di retribuzione rientrano comunque nella copertura offerta dal Fondo se ricadono nei dodici mesi che precedono i termini indicati nell'articolo 2, comma 1, del d. lgs. n. 80/1992, tra i quali risulta indicata la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.
Nell'ipotesi in tema, la documentazione in atti comprova che il ricorso inteso ad ottenere l'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro è stato depositato in data 14 luglio 2020. Sì da doversi affermare che la mensilità relativa al settembre 2019 rientri certamente nei summenzionati dodici mesi.
Il ricorso merita pertanto accoglimento (fermo restando il riconoscimento dei soli interessi legali medio tempore maturati). Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo lordo di € 974,02, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al dì del pagamento effettivo;
condanna l' CP_1 a rifondere alla procuratrice (antistataria) di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano