Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10089/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10089/2024 R.G.,
e vertente
tra
CF: , residente a[...] C.F._1
Paternum n. 209, Napoli (NA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Bernardino NOVIELLO, C.F.
, presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliato, in San Cipriano d'Aversa (CE) 81036, alla Via A. Diana n.
45;
- Opponente
contro
(P. Iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_2
(C.F. ), con sede legale in Milano (Mi),
[...] C.F._3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO (C.F.
) ed Andrea ORNATI (C.F. C.F._4
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo C.F._5
n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Dott.
[...]
Notaio in La Spezia, DEL 28.03.2024, Repertorio Persona_1
n. 18.975 e Raccolta n. 8.773, e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6859/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 28.11.23 su ricorso di Controparte_1
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto a
[...] CP_1 [...]
di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € Pt_1
18.194,37, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito flessibile n. 058714829 stipulato dall'ingiunto con GO TO s.p.a. (nel prosieguo “GO”) in data 16.4.18 per l'importo complessivo di €
25.269,92 da restituire in n. 72 rate mensili del valore cadauna di €
348,61 (TAN 8,95%; TAEG 10,16%). Il contratto è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito: l'inefficacia del Pt_1
decreto, notificato oltre il termine di 60 giorni;
il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; la mancata prova del credito per la mancata produzione di tutti gli estratti conto, e la violazione dell'art.
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119 tub. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Bernardino Noviello.
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la tardività CP_1 dell'opposizione. In particolare, secondo quanto riferito, il decreto venne notificato una prima volta a mezzo posta in data 7.12.23
(raccomandata n. 786497130936 - doc. 2 pag. 13), notifica rifiutata dall'ingiunto in data 14.12.23 (come risulta da attestazione del - Per_2
doc. 2 pag. 11-12); ed una seconda volta in data 28.3.24 a mezzo UNEP
(doc. 2, pag. 15). sottolinea come il termine al quale ancorare il CP_1
dies a quo per valutare la tempestività dell'opposizione sia costituito dalla data della prima notifica (dicembre 2023), in forza di quanto previsto dall'art. 138, comma 2, cod. proc. civ. per il caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto. In conclusione, l'opposta ha chiesto respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività; con vittoria di spese e competenze di causa.
Istruita la causa con scambio di memorie, all'udienza del 4.1.25, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, il giudice invitava le parti a dedurre quella questione rilevata d'ufficio relativa all'eventuale abusività della misura del 18% annuo del tasso moratorio e quindi della eventuale nullità della clausola, assegnando termine per l'introduzione della procedura di mediazione e rinviando ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. all'udienza del 21.3.25. La mediazione obbligatoria aveva esito negativo.
L'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Deve essere superata l'eccezione di inefficacia del decreto opposto per violazione dei termini di notifica sollevata dall'opponente, in virtù
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del principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio (Corte Cost. 477/2002). Alla luce della documentazione agli atti, si infatti è incontrovertibilmente accertato che il decreto ingiuntivo, emesso in data 28.11.23, è stato notificato una prima volta in data 7.12.23 - entro i termini di 40 giorni previsti dall'art. 644 cod. proc. civ. - ed una seconda volta a mezzo UNEP, notifica perfezionatasi per il destinatario in data 28.3.24. Posto che, in forza del principio sopra richiamato, gli effetti della notifica devono essere ricollegati quanto al notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, l'opposta ha tempestivamente e con diligenza assolto agli oneri in tema di notificazione.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta. L'eccezione si fonda sul presupposto che la prima notifica possa spiegare effetti anche per il destinatario stante, secondo quanto attestato sull'avviso di spedizione, il rifiuto di riceverlo, giusto quanto previsto dall'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.
Tuttavia, l'avviso prodotto agli atti non consente di stabilire con certezza quale sia il soggetto che ha manifestato il rifiuto. È infatti noto che solo a condizione che il comportamento negativo sia ascrivibile al destinatario della notifica, identificato dall'agente notificatore, il rifiuto della ricezione del plico consente di ritenere la notifica ciononostante perfezionata (Cass. n. 12545/2013; Cass. n. 23388/2014; Cass. n.
9779/2018). Posto che nell'avviso agli atti è esclusivamente barrata la casella “invio rifiutato” collocata sul lato frontale della busta ma non è compilato il retro, non è possibile attribuire valore di notifica.
L'opposizione è stata dunque tempestivamente introdotta da in Pt_1
data 8.5.24.
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Ancora, in via pregiudiziale, deve essere superata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023).
La lettura dei documenti di causa ha consentito di accertare che il credito originariamente vantato da GO è stato dapprima ceduto in favore di e successivamente da questa a Controparte_3 CP_4
valutazione complessiva delle risultanze di fatto e della documentazione
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agli atti (estratto G.U. n. 42 del 8.4.23; copia contratto di cessione tra e del 23.3.23; lista crediti ceduti – doc. 3, 4 e 5 fasc. CP_1 CP_3
monitorio) consente di ritenere provate le vicende circolatorie del credito fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda
(Cass. n. 6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n.
5415/2019; Cass. n. 6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022). ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante CP_1
produzione del contratto di prestito flessibile n. 058714829 stipulato dall'ingiunto con GO in data 16.4.18 (doc. 6 – fasc. monitorio), dell'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 7), riportante la data in cui è intervenuta la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
(29.7.21), della lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione ed
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intimazione di pagamento indirizzata da a (doc. 8 fasc. CP_1 Pt_1
monitorio). La documentazione prodotta consente di ritenere esistente il credito e sufficientemente provato anche nel quantum.
Le censure mosse da , relative alla mancata produzione di tutti Pt_1
gli estratti conto, non coglie nel segno ed è superata dalla documentazione prodotta. Tuttavia, nel corso del giudizio, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e , in CP_5 CP_6
causa C-600/19 , in causa C-725/19 Io c. Controparte_7 CP_8
e in causa C-869/19 L. c. , è stata rilevata
[...] CP_9 CP_6
d'ufficio la presunta abusività ex art. 33 l. f) dlgs 206/2005 (cod. cons.) della clausola negoziale relativa al mancato, inesatto o ritardato pagamento prevista nelle condizioni generali di contratto (cfr. clausola
10, pag. 2 doc. 6 fasc. monitorio) che determina il tasso moratorio nella misura del 18% annuo, presuntivamente in grado di causare un
“significativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore. La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21,
). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddittorio tra Per_3
le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (ord. del 4.1.25).
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Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di Pt_1
consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come
"consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4
Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11,
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre Persona_4
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all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla CA d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 28 marzo 2018 applicabile ratione temporis - possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della CA d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n.
19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro
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bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre
2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-
33/76, Rewe-Zentralfinanz eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-
45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-497/13, Froukje Faber;
CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Agencia
Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla CA d'IA e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola 10, che Co prevede “In caso di Prestito Personale anche Flessibile ha la facoltà di addebitare al cliente, in caso di mancato, inesattoo ritardato pagamento, un importo pari all'1,5% mensile (18% annuale) sulla quota capitale dell'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
Resta inteso che, se al momento della conclusione del Contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art.
2. L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta
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legge. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici nella misura di € 15,49 per ogni intervento e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura di € 50,00 per € 500,00 o frazione di € 500,00 di importo dovuto, Co nonché per eventuali spese legali sostenute da . […]” (pag. 2).
Tenuto conto che, nel trimestre aprile-giugno 2018, il tasso convenzionale medio per le operazioni di “credito personale” era pari ad 9,94% e la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento di 3,1% (come rilevato al punto 5 del del d.m.) ne deriva che, il valore degli interessi moratori per operazioni similari fosse pari circa a 13,04%, di molto inferiore al valore contrattualmente stabilito (18%). A ciò si aggiungono le spese per solleciti, spese per interventi di esazione e la previsione secondo cui gli interessi di mora, ove superiori al tasso soglia, saranno applicati nella misura ad esso corrispondente. Le condizioni richiamate non consentono di ritenere che
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11,
. Persona_4
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito vantato dall'opposta nei confronti del debitore, come emergente dagli atti (doc.
3 fasc. monitorio) deve essere epurato dalle conseguenze legate all'inadempimento; con la conseguenza che il valore del credito è pari ad € 13.708,90, importo sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della domanda con ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
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In conclusione, l'opposizione è infondata ma sulla scorta dell'abusività della clausola rilevata d'ufficio il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato al pagamento della diversa somma Pt_1
emersa in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza reciproca, esse sono quantificate e poste a carico dell'opponente per euro € 1.701,00, per compensi oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
6859/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.11.23, nei confronti di;
Parte_1
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 10 del contratto di prestito flessibile n. 058714829 stipulato in data
16.4.18;
- condanna al pagamento dell'importo di € Parte_1
13.708,90, sul quale decorrono gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo in favore di Controparte_1
- condanna altresì parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura di € 1.701,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
- Napoli 21.3.25
Il Giudice
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Diego Ragozini
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