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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.2.2024
da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Faustini del foro di Roma (PEC
) presso il cui studio in Roma ha eletto Email_1
domicilio giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NO DI del foro di Udine (PEC: presso il cui Email_2
studio in Udine ha eletto domicilio, giusta mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del processo appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 662/2023 del Tribunale di Udine
pubblicata il 17.7.2023.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
accogliere tutte le conclusioni avanzate dal convenuto in prime cure che qui si riportano per le motivazioni esposte: “respingere la domanda spiegata da parte attrice in quanto palesemente infondata, in fatto ed in diritto.” - Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
per l'appellato:
Nel merito: confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese,
competenze ed accessori. In istruttoria: si offrono in comunicazione: - fascicolo di parte atti e documenti relativo al 1° Grado di giudizio;
- sentenza impugnata n. 662/2023 del
Tribunale di Udine di data 14.07.2023, depositata il 17.07.2023 nel procedimento civile n. R.G. 2222/202; - citazione in appello notificata a mezzo PEC in data 14.02.2024; -
relazione del CTU di data 04.05.2024 (DOC 22). In via subordinata istruttoria:
Ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nell'anno 2003 il sig. acquistava il progetto dei disegni CP_1 costruttivi dell'aeromobile de quo. 2) Vero che il sig. con la consulenza dei CP_1
signori e , acquistava il legname atto alla costruzione Persona_1 Persona_2
dell'aeromobile. 3) Vero che nella casa-laboratorio del sig. vennero Persona_2
costruiti i primi elementi dell'aeromobile portati dal sig. , esperto costruttore Per_1
di aeromobili ultraleggeri autocostruiti, come da foto che mi si rammostrano (DOC 4).
4) Vero che terminato l'assemblaggio dei componenti dell'aeromobile, il sig. CP_1
decideva di affidarlo al sig. per integrare le parti mancanti e Testimone_1
portarlo alla capacità di volo. 5) Vero che l'aeromobile fu lasciato fermo dal sig.
per alcuni anni. 6) Vero che le cause della sospensione dell'attività di Tes_1
assemblaggio furono causate da un incidente occorso in Rivoli in cui erano stati coinvolti due amici dell'attore e per un lutto familiare che colpì lo stesso sig. CP_1
7) Vero che il sig. riprendeva in mano il progetto e che l'aeromobile veniva CP_1
trasportato con un camion dal sig. alla ditta Fly NT di Mortegliano Parte_2
per renderlo operativo al volo. 8) Vero che la ditta Fly NT, oberata da troppo lavoro, non era in grado di effettuare la commessa, veniva deciso di trasportare l'aeromobile presso la ditta Fly Evolution di Selvuzzis, dove l'aeromobile venne finalmente reso operativo al volo. 9) Vero che l'aeromobile effettuava il primo volo con il sig. comandante Alitalia in servizio, con la dichiarazione del Parte_1
sig. di manleva per sollevarlo da goni responsabilità durante il volo di collaudo. CP_1
10) Vero che l'assemblaggio dell'aeromobile da parte del sig. venne eseguito Per_1
in base al contratto 28/07/2004, che mi si esibisce come documento 6) 11)Vero che in data 01/12/2016 l'aeromobile si trovava presso l'Officina Fly Evolution in località Selvuzzis, via Centrale n. 13 di Pavia di Udine pronto al volo, dopo che erano stati effettuati numerosi lavori. 12)Vero che il volo di prova, una volta assicurato provvisoriamente il velivolo presso la veniva effettuato su richiesta CP_2
dell'attore dall'odierno convenuto in qualità di esperto, in quanto ex membro della pattuglia acrobatica nazionale ed ex comandante Alitalia. 13)Vero che il sig. Pt_1
durante il volo di prova, riscontrava alcune anomalie all'impianto di raffreddamento del motore e, successivamente, si proponeva per sostituire, a sue spese, il motore,
l'elica e altri accessori in quanto era sorto in lui un forte interesse per il velivolo.
14)Vero che a tale richiesta il sig. aderiva 15)Vero che le parti pattuivano che, CP_1
in conseguenza dei lavori che il sig. avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo Pt_1
sarebbe divenuto di proprietà per la metà del sig. e per l'altra metà del sig. CP_1
16) Vero che l'accettazione del sig. e del sig. avveniva in Pt_1 CP_1 Pt_1
presenza di tre testimoni, i signori , e Testimone_2 Testimone_3 Parte_3
. 17)Vero che le parti affidavano congiuntamente alla Officina Fly Evolution
[...]
l'incarico di eseguire i lavori di cui al preventivo che mi si esibisce quale documento
7) dal quale risulta che i clienti erano il sig. ed il sig. 18)Vero che CP_1 Pt_1
l'importo di €. 4.320,00= di cui al preventivo che mi si esibisce come documento 8),
venne corrisposto alla Fly Evolution dal sig. 19)Vero che l'importo di €. CP_1
2.063,63 di cui al preventivo Alisport Srl intestato al sig. , che mi si Testimone_2
esibisce come documento 9) venne pagato dal sig. 20)Vero che le spese di cui CP_1
agli scontrini prodotti come documento 10) della Speed Com, Parte_4
che mi si esibiscono, sono stati pagati dal sig. 21)Vero che l'assegno di €. CP_1 5.000,00= di data 10/02/2016 all'ordine Fly Evolution venne emesso dal sig. e CP_1
fu regolarmente incassato dalla Fly Evolution. 22)Vero che la somma di €. 16.877,48=
di cui al preventivo Fly Evolution che mi si esibisce come documento 12) venne pagata dal sig. 23)Vero che il pezzo di ricambio di cui al documento 13) acquistato CP_1
dall'ing. venne pagato dal sig. 24)Vero che la polizza di Persona_3 CP_1
Assicurazione che mi si esibisce come documento 14) era relativa al velivolo de quo e venne pagata in data 24/01/2017 dal sig. 25)Vero che la fornitura di cui al fax CP_1
di data 18/02/2003 che mi si esibisce come documento 15) venne eseguita a favore del sig. ed era relativa a fogli betulla tipo avio per la costruzione del velivolo<; 26) CP_1
Vero che l'importo di €. 16.567,60 di cui al D.D.T. 2017_125 e relativa fattura n.
2017.170 di data 22/11/2017 della ditta Fly NT (DOC 20) relativa all'acquisto di un motore Rotax e un vaso di troppo pieno per motori Rotax, venne pagato dal sig.
Si indicano a testimoni: Si indicano altresì a testimoni: -Titolare della ditta Fly CP_1
Evolution corrente in Pavia di Udine, località Selvuzzis, via Centrale n. 13, sui capitoli
17-18-21-22; -Titolare ditta Fly NT con sede in 33050 Mortegliano (UD), Strada
Provinciale n. 78 Km 12,150, sul capitolo 26; -Titolare della ditta Alisport Srl, corrente in 23894 Cremella (lecco), via Confalonieri n. 22, sul capitolo 19; -Titolare della corrente in 35020 Tribano (PD), via Stortoletta n. 9, sul capitolo Parte_4
20; -Titolare della ditta MNT Srl corrente in 33047 Remanzacco, Strada di Oselin n.
16/23, sul capitolo 25. , residente in [...]
Civitella n. 10/a , residente in [...] , Testimone_2 Parte_3
residente in [...], Viuzza dei Luvi n. 9 residente in [...]Testimone_3 di Strada (UD), via Venezia n. 91/1 resid. in Cornino di Forgaria Testimone_1
(UD), Via Napoleonica n. 24 , residente in S. Giorgio di Nogaro (UD) Persona_2
via Famula n. 55.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Udine CP_1 Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertarsi e dichiararsi la comproprietà in capo all'attore, sig. per la CP_1
quota indivisa del 50% del velivolo iscritto nel marzo 2018 all'AERO CLUB
D'ITALIA, Modello ASSO V, struttura biposto, marca e modello del motore Rotax 912
ULS2-01, potenza CV 100, delle dimensioni di mt. 6,10 di lunghezza, mt. 8,30 di
larghezza, mt. 2,15 di altezza, con peso massimo al decollo di 450, anno di costruzione
2018, dotato di paracadute balistico, privo di gancio di traino, come meglio descritto
al punto 2) di narrativa.
Ordinarsi conseguentemente la divisione del suddetto bene mobile, mediante vendita
dello stesso non essendo divisibile in natura.
Nominarsi a tal fine un perito che ne confermi l'indivisibilità e provveda alla stima
dello stesso.
Deduceva, in sintesi:
di aver acquistato nel 2003 il progetto del velivolo ed il legname necessario per la sua costruzione e di averne completato l'assemblaggio nel 2004; che, dopo un lungo periodo di inattività dovuto a ragioni personali, nel 2015 l'aeromobile era reso operativo per il volo e nel 2017 veniva effettuato il volo di collaudo ai comandi di che sino a quel momento tutti i costi per l'assemblaggio e la messa Parte_1
a punto dell'aeromobile erano stati da lui sostenuti;
che il dopo il volo di prova, Pt_1
avendo riscontrato alcune anomalie nel funzionamento del motore ed avendo maturato interesse al velivolo, proponeva di sostituire a proprie spese, il motore, l'elica e altri accessori;
che egli aderiva alla proposta sicchè le parti pattuivano che, in conseguenza dei lavori che il avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo sarebbe divenuto di Pt_1
proprietà di entrambi per metà ciascuno;
che tuttavia aveva successivamente appreso che il nel marzo 2018 aveva iscritto il velivolo all'Aero Club d'Italia, come di Pt_1
sua esclusiva proprietà.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sulla Parte_1
scorta della ricostruzione in fatto della vicenda di seguito in sintesi esposta:
in data 20 novembre 2017 egli aveva acquistato dall'attore la carcassa incompleta (Kit)
del velivolo Asso V, verso corrispettivo di euro 15.000,00, pagato a mezzo di bonifico bancario;
successivamente all'acquisto, aveva dedicato diversi mesi di lavoro sul kit,
conducendo a termine, a proprie esclusive spese, il progetto di costruzione del velivolo;
si era quindi rivolto ad un tecnico specializzato autorizzato ENAV per la redazione di apposita relazione di costruzione del velivolo, lo aveva assicurato ed aveva infine ottenuto il rilascio dall'Aeroclub d'Italia del certificato di immatricolazione.
2. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.7.2023 il tribunale di Udine
accoglieva la domanda del accertando la comproprietà in capo al per CP_1 CP_1
la quota indivisa del 50%, del velivolo biposto modello ASSO V immatricolato dal nel 2018 impartendo impartiva i provvedimenti per la prosecuzione del Pt_1
giudizio.
Il primo giudicante ravvisava la sussistenza di molteplici elementi, gravi precisi e concordanti, che ne comprovavano la comproprietà in capo ai litiganti, segnatamente:
-) la evidente somiglianza tra alcune riproduzioni fotografiche ed un video prodotti dal ed il velivolo descritto nella relazione tecnica e nel certificato di CP_1
immatricolazione; -) l'assenza di specifica contestazione da parte del del fatto Pt_1
che l'assemblaggio e la costruzione del velivolo erano avvenute a cura e spese del
-) il bonifico di euro 15.000,00 eseguito dal in favore del nel CP_1 Pt_1 CP_1
novembre 2017 con la causale “Acquisto ULM Asso V”, che corroborava la tesi secondo cui tra le parti era intervenuto un accordo in base al quale il avrebbe Pt_1
sostenuto l'esborso per l'acquisto del motore – il cui costo, pressochè equivalente all'importo del bonifico, era stato inizialmente sostenuto dal - a fronte della CP_1
cessione della metà del velivolo, non essendo di ostacolo alla validità dell'accordo la sua conclusione in forma orale, trattandosi di velivolo non ancora registrato.
Rilevato, quindi, che l'onere probatorio in capo all'attore in rivendica si attenuava a fronte dell'eccezione svolta in via riconvenzionale di un 'miglior titolo' da parte del convenuto, il primo giudicante riteneva la tesi del – secondo cui tra le parti era Pt_1
stato concluso contratto di compravendita orale della “carcassa” incompleta del velivolo - inverosimile perché: -) al momento dell'acquisto l'apparecchio non era una mera “carcassa” ed il non aveva prodotto documentazione successiva al Pt_1
novembre 2017 circa costi e spese di “assemblaggio” del mezzo;
-) il non aveva Pt_1 contestato specificamente né che il prima dell'asserita compravendita, avesse CP_1
assemblato il velivolo, né di aver eseguito, su richiesta del un volo di prova a CP_1
metà del 2017; -) la causale del bonifico 20.11.2017 si riferiva non già ad una
“carcassa” o “kit” bensì al velivolo nel suo complesso.
Il tribunale evidenziava infine la sussistenza di un complesso di circostanze a supporto della tesi di un accordo tra le parti che prevedeva l'acquisto del motore ed altri accessori da parte del in cambio della cointestazione del bene, segnatamente: -) vi era Pt_1
contestualità temporale tra l'acquisto del motore da parte del e il versamento CP_1
del prezzo di euro 15.000,00 da parte del -) era inverosimile che la somma Pt_1
versata coincidesse con il valore dell'intero velivolo, atteso il maggior costo del solo motore;
-) la riconducibilità al solo di tutte le successive pratiche di Pt_1
perfezionamento, rodaggio tecnico e manutenzione del velivolo fino all'immatricolazione era coerente con la tesi sostenuta dal secondo cui a fronte CP_1
della cessione della metà del bene al questi si sarebbe fatto carico dell'iter Pt_1
necessario per il perfezionamento tecnico necessario a consentirne l'immatricolazione.
3. ha interposto appello avverso la decisione, affidato ad un motivo Parte_1
con istanza di inibitoria, a mezzo del quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'appellante lamenta l'errore a suo dire commesso dal primo giudicante nella rappresentazione delle circostanze di fatto, per aver ritenuto che esse integrassero elementi gravi, precisi e concordanti a suffragio della tesi della comproprietà del velivolo. Secondo l'appellante, la ricostruzione operata dal tribunale sarebbe illogica,
sprovvista di riscontro probatorio ed infondata, nelle parti in cui: i) ha ritenuto di poter attribuire al la paternità dell'apparecchio, ovvero della sua 'carcassa/progetto', CP_1
non essendo comprensibile, a suo dire, il processo logico che ha condotto il tribunale ad affermare la coincidenza/somiglianza tra i velivoli ritratti nelle riproduzioni fotografiche rispettivamente prodotte dalle parti e non bastando l'allegazione di alcuni preventivi e fatture a ricondurre con certezza l'apparecchio al ii) ha ritenuto CP_1
provato un accordo che avrebbe previsto la sostituzione del motore a carico del Pt_1
in cambio della costituzione della comproprietà sul velivolo, ricostruzione non supportata da riscontro probatorio alcuno e divergente, secondo l'appellante, dalla stessa prospettazione dei fatti operata dal che mai aveva dedotto l'esistenza di CP_1
un simile accordo;
iii) ha ritenuto provata l'effettuazione di un volo di collaudo del velivolo da parte del iv) ha erroneamente assimilato la disciplina in materia di Pt_1
navigazione e trasferimenti di proprietà degli aeromobili in senso stretto a quella prevista per l'esercizio del volo da diporto con apparecchi del tipo di quello in contesa,
laddove 'il trasferimento della proprietà successivamente all'installazione dell'impianto motore non richiede la forma scritta ad substantiam' ed inoltre 'non poteva essere realizzata alcuna cessione di apparecchio destinato al volo da diporto o sportivo dato che il bene acquistato dal convenuto era pressoché inesistente in quanto non idoneo all'uso convenuto'; v) ha illogicamente concluso che oggetto della contropartita non poteva essere la sola 'carcassa' del velivolo, basandosi su 'alcune
Pa fotografie genericamente prodotte dal e sulla presunta coincidenza le CP_1 Pt_6
prodotte e di un tecnico dell'E.N.A.C., che il Parte_7 Controparte_3
velivolo che esso era stato completato dal vi) ha ritenuto che la cifra di Pt_8 Pt_1 euro 15.000,00 fosse il prezzo richiesto per l'acquisto del motore, non considerando che il versamento fu fatto direttamente al e che il bonifico recava la causale CP_1
“Acquisto ULM Asso V”, riferita all'intero apparecchio e non ad una sua componente.
4. si è costituito in giudizio producendo la ctu sul velivolo effettuata nel CP_1
giudizio di primo grado successivamente alla emissione della sentenza parziale,
sostenendo la sufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata e concludendo per la conferma della sentenza impugnata ed in via istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi già formulati e non ammessi in primo grado.
5. Respinta l'istanza di inibitoria ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
6. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Va anzitutto sgombrato il campo dalle critiche mosse dall'appellante alla decisione, nella parte in cui ha stabilito la coincidenza tra il velivolo rappresentato nella documentazione, anche fotografica, prodotta dal e quello immatricolato CP_1
dall'appellante a proprio nome;
ed inoltre, nella parte in cui ha ritenuto provato che le parti avessero raggiunto un accordo sulla comproprietà del velivolo, malgrado tale conclusione si ponesse in contrasto con la prospettazione fattuale della vicenda offerta dal CP_1
6.1.1. Quanto alla prima questione, pare bastevole rilevare che è stato lo stesso odierno appellante a rappresentare, fornendone la prova, di aver bonificato al la somma CP_1
di euro 15.000,00, sostenendo trattarsi del corrispettivo per l'acquisto della carcassa incompleta del velivolo Asso V e di averne negli anni successivi completato l'assemblaggio e la messa in opera del velivolo fino all'immatricolazione. Poiché
nessuna delle parti ha dedotto in causa che vi sia stato tra di esse commercio di altri velivoli, deve concludersi che il bene per il quale il ha pagato al la Pt_1 CP_1
somma suindicata e quello che ha successivamente immatricolato a suo nome e che è
oggetto dell'azione promossa dal è il medesimo. Ve ne è, ove occorresse, CP_1
ulteriore riscontro nell'elaborato peritale, depositato nel processo di primo grado dopo la sentenza non definitiva e prodotto dall'appellato in questo giudizio (cfr. Ctu, pagg.
6-21, in particolare pag. 17).
6.1.2. Quanto alla seconda questione, non può che rimandarsi alla lettura del punto 9 a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove è scritto: “A
tale richiesta (ndr.: la richiesta del dopo il volo di prova effettuato nel 2017, Pt_1
di sostituire a proprie spese il motore ed altri accessori del velivolo) il sig. CP_1
aderiva cosicché le parti pattuivano che, in conseguenza dei lavori che il sig. Pt_1
avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo sarebbe divenuto di proprietà per la metà del
sig. e per l'altra metà del sig. ”. CP_1 Pt_1
6.2. I rilievi dell'appellante sulla disciplina da applicarsi al trasferimento della proprietà del velivolo e sulla forma del relativo atto sono privi di rilevanza ai fini del decidere. E' stato lo stesso a sostenere di aver acquistato nel novembre 2017 Pt_1
dal la carcassa del velivolo verso il corrispettivo di euro 15.000,00, con ciò CP_1
rappresentando il perfezionamento di un accordo per lo scambio di cosa verso prezzo,
vale a dire un contratto di compravendita (art. 1470 c.c.), privo di forma scritta. Il tribunale ha ritenuto validamente concluso in forma orale l'accordo, solo riconoscendogli il diverso contenuto di 'patto di cessione pro quota del bene'.
6.3. E' inconferente anche la critica riguardante il raggiungimento della prova dell'effettuazione del volo di collaudo da parte del nel 2017. Poiché la Pt_1
definizione del diritto delle parti sul bene in contesa dipende, secondo la prospettazione di entrambe, dal contenuto dell'accordo negoziale del novembre 2017, le pregresse vicende che le hanno coinvolte sono prive di rilevanza.
6.4. Il bonifico eseguito dal in favore del (doc. 1 fascicolo di promo Pt_1 CP_1
grado appellante), per importo di euro 15.000,00 con la causale “Acquisto ULM Asso
V”, reca la data 21.11.2017. In data 22.11.2017 è stata emessa la fattura di vendita del motore Rotax 912 ULS, per l'importo di euro 16.567,60 (IV inclusa). Dal documento di trasporto risulta che la merce è stata consegnata a )i (doc. 20 fascicolo Persona_4
appellato). Vi è dunque, come rilevato dal tribunale, concomitanza temporale tra l'acquisto del motore - di tipo corrispondete a quello indicato nel certificato di immatricolazione del velivolo (doc. 5 fascicolo appellato) e che il Ctu ha rinvenuto,
smontato, tra le componenti del velivolo esaminate nel corso delle operazioni peritali
(Ctu, pag. 14) - e l'effettuazione del bonifico;
e non significativa distanza tra l'importo bonificato e il prezzo fatturato di vendita del bene (la coincidenza diviene pressochè
perfetta ove si abbia riguardo al prezzo esposto in fattura prima dello sconto del 10%
accordato all'acquirente). In aggiunta a tali positivi riscontri va ulteriormente rilevato che: non è contestato in
Parte_ causa che l'importo di cui alla fattura di vendita del motore Rotax 912 sia stato pagato dal CP_1
non risulta né è stato allegato che il in quel torno di tempo, abbia acquistato CP_1
altri motori del medesimo tipo;
non vi è alcuna evidenza che il motore installato sul velivolo Asso V fatto immatricolare dal ed esaminato dal Ctu nel corso delle Pt_1
operazioni peritali, fosse - come allegato in modo del tutto generico e privo di riscontri dal nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5, ultima alinea) - Pt_1
“totalmente diverso da quello erroneamente riportato da parte attrice”; neppure vi è
evidenza che il abbia acquistato, prima o dopo l'effettuazione del bonifico del Pt_1
novembre 2017, un motore Rotax 912 ULS, a proprie spese.
6.5. Il quadro risultante dagli elementi, positivi e negativi, sopra esposti, conduce a riconoscere la coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il tribunale, vale a dire che sarebbe inverosimile ed illogico, perché contrario a criteri elementari di economia che si riflettono nel principio comune secondo il quale nemo res suas iactare praesumitur
- ipotizzare che il abbia ceduto nel novembre 2017 la proprietà dell'intero CP_1
velivolo – di cui aveva iniziato la costruzione ancora nel 2004, sostenendone i costi -
per l'importo di 15.000,00 euro, somma addirittura inferiore all'esborso da egli appena sostenuto per l'acquisto del solo motore del velivolo;
e che, invece, l'accordo in attuazione del quale il bonifico è stato disposto, prevedesse l'attribuzione della contitolarità del bene al e l'importo bonificato ne costituisse il corrispettivo. Pt_1
6.6. Tali conclusioni sono corroborate dalle valutazioni di stima del valore del velivolo contenute nella ctu disposta in primo grado. Il Ctu ha infatti ritenuto congruo, nel 2024,
un prezzo di vendita sul libero mercato del mezzo riassemblato per l'importo di €
27.000,00 (valore che si riduce ad euro 17.500,00 per le singole parti disassemblate,
condizione nella quale il mezzo si trova attualmente ma non all'epoca dell'accordo tra le parti).
6.7. Infine, le suddette conclusioni non sono infirmate dal fatto che i costi per la successiva manutenzione del mezzo siano stati sostenuti dal trattandosi di Pt_1
circostanza che può trovare giustificazione nella disponibilità materiale del bene da parte di questi e che, ove ne ricorrano i presupposti, è destinata ad essere eventualmente regolata in esito al giudizio di primo grado.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado in capo all'appellante, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, applicati i medi dello scaglione di valore di competenza salvo che per la fase istruttoria, per la quale le competenze vengono liquidate nei minimi in considerazione dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
del Tribunale di Udine n. 662/2023 pubblicata il 17.7.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo giudizio, che liquida in euro 4.888,00 per competenze, oltre 15% spese generali forfettarie,
AS ed IV come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.2.2024
da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Faustini del foro di Roma (PEC
) presso il cui studio in Roma ha eletto Email_1
domicilio giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NO DI del foro di Udine (PEC: presso il cui Email_2
studio in Udine ha eletto domicilio, giusta mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del processo appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 662/2023 del Tribunale di Udine
pubblicata il 17.7.2023.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste: in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
accogliere tutte le conclusioni avanzate dal convenuto in prime cure che qui si riportano per le motivazioni esposte: “respingere la domanda spiegata da parte attrice in quanto palesemente infondata, in fatto ed in diritto.” - Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
per l'appellato:
Nel merito: confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese,
competenze ed accessori. In istruttoria: si offrono in comunicazione: - fascicolo di parte atti e documenti relativo al 1° Grado di giudizio;
- sentenza impugnata n. 662/2023 del
Tribunale di Udine di data 14.07.2023, depositata il 17.07.2023 nel procedimento civile n. R.G. 2222/202; - citazione in appello notificata a mezzo PEC in data 14.02.2024; -
relazione del CTU di data 04.05.2024 (DOC 22). In via subordinata istruttoria:
Ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nell'anno 2003 il sig. acquistava il progetto dei disegni CP_1 costruttivi dell'aeromobile de quo. 2) Vero che il sig. con la consulenza dei CP_1
signori e , acquistava il legname atto alla costruzione Persona_1 Persona_2
dell'aeromobile. 3) Vero che nella casa-laboratorio del sig. vennero Persona_2
costruiti i primi elementi dell'aeromobile portati dal sig. , esperto costruttore Per_1
di aeromobili ultraleggeri autocostruiti, come da foto che mi si rammostrano (DOC 4).
4) Vero che terminato l'assemblaggio dei componenti dell'aeromobile, il sig. CP_1
decideva di affidarlo al sig. per integrare le parti mancanti e Testimone_1
portarlo alla capacità di volo. 5) Vero che l'aeromobile fu lasciato fermo dal sig.
per alcuni anni. 6) Vero che le cause della sospensione dell'attività di Tes_1
assemblaggio furono causate da un incidente occorso in Rivoli in cui erano stati coinvolti due amici dell'attore e per un lutto familiare che colpì lo stesso sig. CP_1
7) Vero che il sig. riprendeva in mano il progetto e che l'aeromobile veniva CP_1
trasportato con un camion dal sig. alla ditta Fly NT di Mortegliano Parte_2
per renderlo operativo al volo. 8) Vero che la ditta Fly NT, oberata da troppo lavoro, non era in grado di effettuare la commessa, veniva deciso di trasportare l'aeromobile presso la ditta Fly Evolution di Selvuzzis, dove l'aeromobile venne finalmente reso operativo al volo. 9) Vero che l'aeromobile effettuava il primo volo con il sig. comandante Alitalia in servizio, con la dichiarazione del Parte_1
sig. di manleva per sollevarlo da goni responsabilità durante il volo di collaudo. CP_1
10) Vero che l'assemblaggio dell'aeromobile da parte del sig. venne eseguito Per_1
in base al contratto 28/07/2004, che mi si esibisce come documento 6) 11)Vero che in data 01/12/2016 l'aeromobile si trovava presso l'Officina Fly Evolution in località Selvuzzis, via Centrale n. 13 di Pavia di Udine pronto al volo, dopo che erano stati effettuati numerosi lavori. 12)Vero che il volo di prova, una volta assicurato provvisoriamente il velivolo presso la veniva effettuato su richiesta CP_2
dell'attore dall'odierno convenuto in qualità di esperto, in quanto ex membro della pattuglia acrobatica nazionale ed ex comandante Alitalia. 13)Vero che il sig. Pt_1
durante il volo di prova, riscontrava alcune anomalie all'impianto di raffreddamento del motore e, successivamente, si proponeva per sostituire, a sue spese, il motore,
l'elica e altri accessori in quanto era sorto in lui un forte interesse per il velivolo.
14)Vero che a tale richiesta il sig. aderiva 15)Vero che le parti pattuivano che, CP_1
in conseguenza dei lavori che il sig. avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo Pt_1
sarebbe divenuto di proprietà per la metà del sig. e per l'altra metà del sig. CP_1
16) Vero che l'accettazione del sig. e del sig. avveniva in Pt_1 CP_1 Pt_1
presenza di tre testimoni, i signori , e Testimone_2 Testimone_3 Parte_3
. 17)Vero che le parti affidavano congiuntamente alla Officina Fly Evolution
[...]
l'incarico di eseguire i lavori di cui al preventivo che mi si esibisce quale documento
7) dal quale risulta che i clienti erano il sig. ed il sig. 18)Vero che CP_1 Pt_1
l'importo di €. 4.320,00= di cui al preventivo che mi si esibisce come documento 8),
venne corrisposto alla Fly Evolution dal sig. 19)Vero che l'importo di €. CP_1
2.063,63 di cui al preventivo Alisport Srl intestato al sig. , che mi si Testimone_2
esibisce come documento 9) venne pagato dal sig. 20)Vero che le spese di cui CP_1
agli scontrini prodotti come documento 10) della Speed Com, Parte_4
che mi si esibiscono, sono stati pagati dal sig. 21)Vero che l'assegno di €. CP_1 5.000,00= di data 10/02/2016 all'ordine Fly Evolution venne emesso dal sig. e CP_1
fu regolarmente incassato dalla Fly Evolution. 22)Vero che la somma di €. 16.877,48=
di cui al preventivo Fly Evolution che mi si esibisce come documento 12) venne pagata dal sig. 23)Vero che il pezzo di ricambio di cui al documento 13) acquistato CP_1
dall'ing. venne pagato dal sig. 24)Vero che la polizza di Persona_3 CP_1
Assicurazione che mi si esibisce come documento 14) era relativa al velivolo de quo e venne pagata in data 24/01/2017 dal sig. 25)Vero che la fornitura di cui al fax CP_1
di data 18/02/2003 che mi si esibisce come documento 15) venne eseguita a favore del sig. ed era relativa a fogli betulla tipo avio per la costruzione del velivolo<; 26) CP_1
Vero che l'importo di €. 16.567,60 di cui al D.D.T. 2017_125 e relativa fattura n.
2017.170 di data 22/11/2017 della ditta Fly NT (DOC 20) relativa all'acquisto di un motore Rotax e un vaso di troppo pieno per motori Rotax, venne pagato dal sig.
Si indicano a testimoni: Si indicano altresì a testimoni: -Titolare della ditta Fly CP_1
Evolution corrente in Pavia di Udine, località Selvuzzis, via Centrale n. 13, sui capitoli
17-18-21-22; -Titolare ditta Fly NT con sede in 33050 Mortegliano (UD), Strada
Provinciale n. 78 Km 12,150, sul capitolo 26; -Titolare della ditta Alisport Srl, corrente in 23894 Cremella (lecco), via Confalonieri n. 22, sul capitolo 19; -Titolare della corrente in 35020 Tribano (PD), via Stortoletta n. 9, sul capitolo Parte_4
20; -Titolare della ditta MNT Srl corrente in 33047 Remanzacco, Strada di Oselin n.
16/23, sul capitolo 25. , residente in [...]
Civitella n. 10/a , residente in [...] , Testimone_2 Parte_3
residente in [...], Viuzza dei Luvi n. 9 residente in [...]Testimone_3 di Strada (UD), via Venezia n. 91/1 resid. in Cornino di Forgaria Testimone_1
(UD), Via Napoleonica n. 24 , residente in S. Giorgio di Nogaro (UD) Persona_2
via Famula n. 55.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Udine CP_1 Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertarsi e dichiararsi la comproprietà in capo all'attore, sig. per la CP_1
quota indivisa del 50% del velivolo iscritto nel marzo 2018 all'AERO CLUB
D'ITALIA, Modello ASSO V, struttura biposto, marca e modello del motore Rotax 912
ULS2-01, potenza CV 100, delle dimensioni di mt. 6,10 di lunghezza, mt. 8,30 di
larghezza, mt. 2,15 di altezza, con peso massimo al decollo di 450, anno di costruzione
2018, dotato di paracadute balistico, privo di gancio di traino, come meglio descritto
al punto 2) di narrativa.
Ordinarsi conseguentemente la divisione del suddetto bene mobile, mediante vendita
dello stesso non essendo divisibile in natura.
Nominarsi a tal fine un perito che ne confermi l'indivisibilità e provveda alla stima
dello stesso.
Deduceva, in sintesi:
di aver acquistato nel 2003 il progetto del velivolo ed il legname necessario per la sua costruzione e di averne completato l'assemblaggio nel 2004; che, dopo un lungo periodo di inattività dovuto a ragioni personali, nel 2015 l'aeromobile era reso operativo per il volo e nel 2017 veniva effettuato il volo di collaudo ai comandi di che sino a quel momento tutti i costi per l'assemblaggio e la messa Parte_1
a punto dell'aeromobile erano stati da lui sostenuti;
che il dopo il volo di prova, Pt_1
avendo riscontrato alcune anomalie nel funzionamento del motore ed avendo maturato interesse al velivolo, proponeva di sostituire a proprie spese, il motore, l'elica e altri accessori;
che egli aderiva alla proposta sicchè le parti pattuivano che, in conseguenza dei lavori che il avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo sarebbe divenuto di Pt_1
proprietà di entrambi per metà ciascuno;
che tuttavia aveva successivamente appreso che il nel marzo 2018 aveva iscritto il velivolo all'Aero Club d'Italia, come di Pt_1
sua esclusiva proprietà.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sulla Parte_1
scorta della ricostruzione in fatto della vicenda di seguito in sintesi esposta:
in data 20 novembre 2017 egli aveva acquistato dall'attore la carcassa incompleta (Kit)
del velivolo Asso V, verso corrispettivo di euro 15.000,00, pagato a mezzo di bonifico bancario;
successivamente all'acquisto, aveva dedicato diversi mesi di lavoro sul kit,
conducendo a termine, a proprie esclusive spese, il progetto di costruzione del velivolo;
si era quindi rivolto ad un tecnico specializzato autorizzato ENAV per la redazione di apposita relazione di costruzione del velivolo, lo aveva assicurato ed aveva infine ottenuto il rilascio dall'Aeroclub d'Italia del certificato di immatricolazione.
2. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.7.2023 il tribunale di Udine
accoglieva la domanda del accertando la comproprietà in capo al per CP_1 CP_1
la quota indivisa del 50%, del velivolo biposto modello ASSO V immatricolato dal nel 2018 impartendo impartiva i provvedimenti per la prosecuzione del Pt_1
giudizio.
Il primo giudicante ravvisava la sussistenza di molteplici elementi, gravi precisi e concordanti, che ne comprovavano la comproprietà in capo ai litiganti, segnatamente:
-) la evidente somiglianza tra alcune riproduzioni fotografiche ed un video prodotti dal ed il velivolo descritto nella relazione tecnica e nel certificato di CP_1
immatricolazione; -) l'assenza di specifica contestazione da parte del del fatto Pt_1
che l'assemblaggio e la costruzione del velivolo erano avvenute a cura e spese del
-) il bonifico di euro 15.000,00 eseguito dal in favore del nel CP_1 Pt_1 CP_1
novembre 2017 con la causale “Acquisto ULM Asso V”, che corroborava la tesi secondo cui tra le parti era intervenuto un accordo in base al quale il avrebbe Pt_1
sostenuto l'esborso per l'acquisto del motore – il cui costo, pressochè equivalente all'importo del bonifico, era stato inizialmente sostenuto dal - a fronte della CP_1
cessione della metà del velivolo, non essendo di ostacolo alla validità dell'accordo la sua conclusione in forma orale, trattandosi di velivolo non ancora registrato.
Rilevato, quindi, che l'onere probatorio in capo all'attore in rivendica si attenuava a fronte dell'eccezione svolta in via riconvenzionale di un 'miglior titolo' da parte del convenuto, il primo giudicante riteneva la tesi del – secondo cui tra le parti era Pt_1
stato concluso contratto di compravendita orale della “carcassa” incompleta del velivolo - inverosimile perché: -) al momento dell'acquisto l'apparecchio non era una mera “carcassa” ed il non aveva prodotto documentazione successiva al Pt_1
novembre 2017 circa costi e spese di “assemblaggio” del mezzo;
-) il non aveva Pt_1 contestato specificamente né che il prima dell'asserita compravendita, avesse CP_1
assemblato il velivolo, né di aver eseguito, su richiesta del un volo di prova a CP_1
metà del 2017; -) la causale del bonifico 20.11.2017 si riferiva non già ad una
“carcassa” o “kit” bensì al velivolo nel suo complesso.
Il tribunale evidenziava infine la sussistenza di un complesso di circostanze a supporto della tesi di un accordo tra le parti che prevedeva l'acquisto del motore ed altri accessori da parte del in cambio della cointestazione del bene, segnatamente: -) vi era Pt_1
contestualità temporale tra l'acquisto del motore da parte del e il versamento CP_1
del prezzo di euro 15.000,00 da parte del -) era inverosimile che la somma Pt_1
versata coincidesse con il valore dell'intero velivolo, atteso il maggior costo del solo motore;
-) la riconducibilità al solo di tutte le successive pratiche di Pt_1
perfezionamento, rodaggio tecnico e manutenzione del velivolo fino all'immatricolazione era coerente con la tesi sostenuta dal secondo cui a fronte CP_1
della cessione della metà del bene al questi si sarebbe fatto carico dell'iter Pt_1
necessario per il perfezionamento tecnico necessario a consentirne l'immatricolazione.
3. ha interposto appello avverso la decisione, affidato ad un motivo Parte_1
con istanza di inibitoria, a mezzo del quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'appellante lamenta l'errore a suo dire commesso dal primo giudicante nella rappresentazione delle circostanze di fatto, per aver ritenuto che esse integrassero elementi gravi, precisi e concordanti a suffragio della tesi della comproprietà del velivolo. Secondo l'appellante, la ricostruzione operata dal tribunale sarebbe illogica,
sprovvista di riscontro probatorio ed infondata, nelle parti in cui: i) ha ritenuto di poter attribuire al la paternità dell'apparecchio, ovvero della sua 'carcassa/progetto', CP_1
non essendo comprensibile, a suo dire, il processo logico che ha condotto il tribunale ad affermare la coincidenza/somiglianza tra i velivoli ritratti nelle riproduzioni fotografiche rispettivamente prodotte dalle parti e non bastando l'allegazione di alcuni preventivi e fatture a ricondurre con certezza l'apparecchio al ii) ha ritenuto CP_1
provato un accordo che avrebbe previsto la sostituzione del motore a carico del Pt_1
in cambio della costituzione della comproprietà sul velivolo, ricostruzione non supportata da riscontro probatorio alcuno e divergente, secondo l'appellante, dalla stessa prospettazione dei fatti operata dal che mai aveva dedotto l'esistenza di CP_1
un simile accordo;
iii) ha ritenuto provata l'effettuazione di un volo di collaudo del velivolo da parte del iv) ha erroneamente assimilato la disciplina in materia di Pt_1
navigazione e trasferimenti di proprietà degli aeromobili in senso stretto a quella prevista per l'esercizio del volo da diporto con apparecchi del tipo di quello in contesa,
laddove 'il trasferimento della proprietà successivamente all'installazione dell'impianto motore non richiede la forma scritta ad substantiam' ed inoltre 'non poteva essere realizzata alcuna cessione di apparecchio destinato al volo da diporto o sportivo dato che il bene acquistato dal convenuto era pressoché inesistente in quanto non idoneo all'uso convenuto'; v) ha illogicamente concluso che oggetto della contropartita non poteva essere la sola 'carcassa' del velivolo, basandosi su 'alcune
Pa fotografie genericamente prodotte dal e sulla presunta coincidenza le CP_1 Pt_6
prodotte e di un tecnico dell'E.N.A.C., che il Parte_7 Controparte_3
velivolo che esso era stato completato dal vi) ha ritenuto che la cifra di Pt_8 Pt_1 euro 15.000,00 fosse il prezzo richiesto per l'acquisto del motore, non considerando che il versamento fu fatto direttamente al e che il bonifico recava la causale CP_1
“Acquisto ULM Asso V”, riferita all'intero apparecchio e non ad una sua componente.
4. si è costituito in giudizio producendo la ctu sul velivolo effettuata nel CP_1
giudizio di primo grado successivamente alla emissione della sentenza parziale,
sostenendo la sufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata e concludendo per la conferma della sentenza impugnata ed in via istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi già formulati e non ammessi in primo grado.
5. Respinta l'istanza di inibitoria ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
6. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Va anzitutto sgombrato il campo dalle critiche mosse dall'appellante alla decisione, nella parte in cui ha stabilito la coincidenza tra il velivolo rappresentato nella documentazione, anche fotografica, prodotta dal e quello immatricolato CP_1
dall'appellante a proprio nome;
ed inoltre, nella parte in cui ha ritenuto provato che le parti avessero raggiunto un accordo sulla comproprietà del velivolo, malgrado tale conclusione si ponesse in contrasto con la prospettazione fattuale della vicenda offerta dal CP_1
6.1.1. Quanto alla prima questione, pare bastevole rilevare che è stato lo stesso odierno appellante a rappresentare, fornendone la prova, di aver bonificato al la somma CP_1
di euro 15.000,00, sostenendo trattarsi del corrispettivo per l'acquisto della carcassa incompleta del velivolo Asso V e di averne negli anni successivi completato l'assemblaggio e la messa in opera del velivolo fino all'immatricolazione. Poiché
nessuna delle parti ha dedotto in causa che vi sia stato tra di esse commercio di altri velivoli, deve concludersi che il bene per il quale il ha pagato al la Pt_1 CP_1
somma suindicata e quello che ha successivamente immatricolato a suo nome e che è
oggetto dell'azione promossa dal è il medesimo. Ve ne è, ove occorresse, CP_1
ulteriore riscontro nell'elaborato peritale, depositato nel processo di primo grado dopo la sentenza non definitiva e prodotto dall'appellato in questo giudizio (cfr. Ctu, pagg.
6-21, in particolare pag. 17).
6.1.2. Quanto alla seconda questione, non può che rimandarsi alla lettura del punto 9 a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove è scritto: “A
tale richiesta (ndr.: la richiesta del dopo il volo di prova effettuato nel 2017, Pt_1
di sostituire a proprie spese il motore ed altri accessori del velivolo) il sig. CP_1
aderiva cosicché le parti pattuivano che, in conseguenza dei lavori che il sig. Pt_1
avrebbe eseguito a sue spese, l'aereo sarebbe divenuto di proprietà per la metà del
sig. e per l'altra metà del sig. ”. CP_1 Pt_1
6.2. I rilievi dell'appellante sulla disciplina da applicarsi al trasferimento della proprietà del velivolo e sulla forma del relativo atto sono privi di rilevanza ai fini del decidere. E' stato lo stesso a sostenere di aver acquistato nel novembre 2017 Pt_1
dal la carcassa del velivolo verso il corrispettivo di euro 15.000,00, con ciò CP_1
rappresentando il perfezionamento di un accordo per lo scambio di cosa verso prezzo,
vale a dire un contratto di compravendita (art. 1470 c.c.), privo di forma scritta. Il tribunale ha ritenuto validamente concluso in forma orale l'accordo, solo riconoscendogli il diverso contenuto di 'patto di cessione pro quota del bene'.
6.3. E' inconferente anche la critica riguardante il raggiungimento della prova dell'effettuazione del volo di collaudo da parte del nel 2017. Poiché la Pt_1
definizione del diritto delle parti sul bene in contesa dipende, secondo la prospettazione di entrambe, dal contenuto dell'accordo negoziale del novembre 2017, le pregresse vicende che le hanno coinvolte sono prive di rilevanza.
6.4. Il bonifico eseguito dal in favore del (doc. 1 fascicolo di promo Pt_1 CP_1
grado appellante), per importo di euro 15.000,00 con la causale “Acquisto ULM Asso
V”, reca la data 21.11.2017. In data 22.11.2017 è stata emessa la fattura di vendita del motore Rotax 912 ULS, per l'importo di euro 16.567,60 (IV inclusa). Dal documento di trasporto risulta che la merce è stata consegnata a )i (doc. 20 fascicolo Persona_4
appellato). Vi è dunque, come rilevato dal tribunale, concomitanza temporale tra l'acquisto del motore - di tipo corrispondete a quello indicato nel certificato di immatricolazione del velivolo (doc. 5 fascicolo appellato) e che il Ctu ha rinvenuto,
smontato, tra le componenti del velivolo esaminate nel corso delle operazioni peritali
(Ctu, pag. 14) - e l'effettuazione del bonifico;
e non significativa distanza tra l'importo bonificato e il prezzo fatturato di vendita del bene (la coincidenza diviene pressochè
perfetta ove si abbia riguardo al prezzo esposto in fattura prima dello sconto del 10%
accordato all'acquirente). In aggiunta a tali positivi riscontri va ulteriormente rilevato che: non è contestato in
Parte_ causa che l'importo di cui alla fattura di vendita del motore Rotax 912 sia stato pagato dal CP_1
non risulta né è stato allegato che il in quel torno di tempo, abbia acquistato CP_1
altri motori del medesimo tipo;
non vi è alcuna evidenza che il motore installato sul velivolo Asso V fatto immatricolare dal ed esaminato dal Ctu nel corso delle Pt_1
operazioni peritali, fosse - come allegato in modo del tutto generico e privo di riscontri dal nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5, ultima alinea) - Pt_1
“totalmente diverso da quello erroneamente riportato da parte attrice”; neppure vi è
evidenza che il abbia acquistato, prima o dopo l'effettuazione del bonifico del Pt_1
novembre 2017, un motore Rotax 912 ULS, a proprie spese.
6.5. Il quadro risultante dagli elementi, positivi e negativi, sopra esposti, conduce a riconoscere la coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il tribunale, vale a dire che sarebbe inverosimile ed illogico, perché contrario a criteri elementari di economia che si riflettono nel principio comune secondo il quale nemo res suas iactare praesumitur
- ipotizzare che il abbia ceduto nel novembre 2017 la proprietà dell'intero CP_1
velivolo – di cui aveva iniziato la costruzione ancora nel 2004, sostenendone i costi -
per l'importo di 15.000,00 euro, somma addirittura inferiore all'esborso da egli appena sostenuto per l'acquisto del solo motore del velivolo;
e che, invece, l'accordo in attuazione del quale il bonifico è stato disposto, prevedesse l'attribuzione della contitolarità del bene al e l'importo bonificato ne costituisse il corrispettivo. Pt_1
6.6. Tali conclusioni sono corroborate dalle valutazioni di stima del valore del velivolo contenute nella ctu disposta in primo grado. Il Ctu ha infatti ritenuto congruo, nel 2024,
un prezzo di vendita sul libero mercato del mezzo riassemblato per l'importo di €
27.000,00 (valore che si riduce ad euro 17.500,00 per le singole parti disassemblate,
condizione nella quale il mezzo si trova attualmente ma non all'epoca dell'accordo tra le parti).
6.7. Infine, le suddette conclusioni non sono infirmate dal fatto che i costi per la successiva manutenzione del mezzo siano stati sostenuti dal trattandosi di Pt_1
circostanza che può trovare giustificazione nella disponibilità materiale del bene da parte di questi e che, ove ne ricorrano i presupposti, è destinata ad essere eventualmente regolata in esito al giudizio di primo grado.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado in capo all'appellante, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, applicati i medi dello scaglione di valore di competenza salvo che per la fase istruttoria, per la quale le competenze vengono liquidate nei minimi in considerazione dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
del Tribunale di Udine n. 662/2023 pubblicata il 17.7.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo giudizio, che liquida in euro 4.888,00 per competenze, oltre 15% spese generali forfettarie,
AS ed IV come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle