Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione SIna-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica-Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, Assessorato Territorio e Ambiente- Comando del Corpo Forestale della Regione SIna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento,
previa sospensione:
-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione SIna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato», nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
-dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 30 ottobre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
-del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo;
-della graduatoria della prova scritta selettiva, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 30 ottobre u.s., tramite accesso alla piattaforma “Concorsi smart” gestita da Formez PA, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante, nonché a causa della rideterminazione dei punteggi da parte dell'Amministrazione;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,55 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante, nonché dalla rideterminazione dei punteggi da parte dell'Amministrazione;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 38 e 59, del correttore e del foglio risposte;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 38 e 59, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-dei verbali, di estremi non conosciuti, con cui la p.a. intimata ha proceduto ad annullare il quesito n. 38 del questionario prova dell'odierno ricorrente;
-dei verbali, di estremi non conosciuti, con cui la p.a. intimata ha proceduto a ricalibrare i punteggi da attribuire alle singole domande contenute nel questionario prova dell'odierno ricorrente;
-del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
-ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove selettive del concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del concorso;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’elenco dei candidati idonei alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione SIna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato», nella parte in cui non vi è incluso, nonché la comunicazione del mancato superamento della prova scritta, con condanna dell’amministrazione a rettificare in aumento il punteggio conseguito da parte ricorrente ai fini della relativa inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alle successive fasi selettive del concorso.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 59 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ;
II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 38 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CANDIDATI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO .
Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione al «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione SIna, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato» indetto con D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021, contesta l’attribuzione a opera della Commissione del punteggio di 20,55 punti, insufficiente ai fini del superamento della prova scritta. Infatti, in base all’art. 6 del bando, la prova scritta selettiva consiste nella somministrazione di una batteria di 60 quiz a risposta multipla e si intende superata con il punteggio minimo di 21/30.
Ciò è dipeso, secondo parte ricorrente, dalla presenza di un quesito (il n. 59) manifestamente erroneo e/o fuorviante nel questionario della prova scritta e dalle operazioni di riparametrazione dei punteggi da assegnare alle singole domande, effettuate dalla p.a. a seguito dell’annullamento del quesito n. 38.
Il quesito n. 59 era così formulato:
“ 59. In quale, tra i seguenti casi, l’elisione è obbligatoria?
A) Lo ammiraglio
B) La amministratrice
C) Lo ho trovato ”.
Il ricorrente ha risposto “ Lo ho trovato ” invece di “ Lo ammiraglio ” e la sua risposta è stata giudicata errata, nonostante – come confermato dall’Accademia della Crusca nei chiarimenti a cura di RA TI apparsi su LaCruscapervoi (n°35, ottobre2007, p.10) – quello indicato nella risposta A) non sarebbe un caso di elisione obbligatoria, non essendo in alcun modo ipotizzabile un caso di elisione “obbligatoria” nella lingua italiana. Pertanto, a causa della presenza di tale quesito, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto solo 20,55 punti a fronte di 21,21 punti spettanti (motivo I).
Col secondo motivo il ricorrente censura poi la mancata attribuzione del punteggio pieno di 0,5 punti per la domanda n. 38, che è stata annullata dalla Commissione per l’inesattezza delle alternative di risposta somministrate. Infatti, dopo l’annullamento del quesito n. 38, la p.a. ha stabilito di attribuire i seguenti punteggi, diversi da quelli previsti dal bando, ricalibrandoli rispetto a una batteria di n. 59 quesiti (quelli a cui il ricorrente ha in effetti risposto se non si considera il quesito n. 38 che veniva “sterilizzato” dalla Commissione):
“ risposta esatta: +0,5085 punti
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti
risposta sbagliata: - 0,152 ”.
Laddove la p.a. avesse proceduto nel senso indicato dal ricorrente, quest’ultimo avrebbe ottenuto 20,70 punti e, con l’attribuzione del punteggio legittimamente spettante per la domanda errata n. 59, il punteggio complessivo di 21,35 punti (20,7 punti base + 0,50 per la risposta corretta + 0,15 per la penalità ingiustamente attribuita).
La Regione SIna-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si è costituita in giudizio con atto depositato il 26.01.2024, affidando a una successiva memoria le proprie difese.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa, previo deposito di memoria di replica da parte del ricorrente, è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Col primo motivo il ricorrente contesta l’univocità del quesito n. 59, assumendo, sulla base dei chiarimenti dell’Accademia della Crusca sopra ricordati, che, nel caso dei monosillabi “ti”, “lo/la”, “vi”, “si”, l’elisione non è mai obbligatoria ma sempre facoltativa. Quindi, in tesi del ricorrente, il quesito in questione andrebbe “sterilizzato” non consentendo di individuare una sola risposta corretta, con conseguente attribuzione del relativo punteggio ed eliminazione della decurtazione conseguente alla risposta giudicata errata dalla Commissione.
Il motivo è palesemente infondato.
A dire il vero, secondo il parere unanime dei linguisti, l’elisione è obbligatoria quando l’articolo singolare maschile “lo” è seguito da una parola che comincia per vocale (es., l’amico, l’esercito, l’inizio; non si scrive invece né si dice nel parlato “lo amico, lo esercito, lo inizio”), mentre l’elisione è solamente normale (ancorché non obbligatoria) quando gli articoli singolari femminili “la” e “una” sono seguiti da una parola che cominci per vocale (es., l’amica, un’amica, ma è corretto anche dire “la amica”, “una amica”); allo stesso modo è facoltativa l’elisione con i pronomi personali atoni “lo”, “la”, “mi”, “ci” “si”, “vi”, “ne”, “ve” (es., “l’ho vista”, “l’ho cercata”, ma in tal caso solo se non sussiste dubbio circa il genere maschile o femminile del pronome eliso) [cfr. Enciclopedia Treccani, La grammatica italiana (2012), voce “Elisione”].
Quindi, la risposta corretta al quesito n. 59 (che richiedeva al candidato di individuare il solo caso di elisione obbligatoria tra quelli proposti) era certamente la A) (“Lo ammiraglio”), visto che con l’articolo maschile “lo” seguito da vocale l’elisione è obbligatoria (L’ammiraglio); viceversa, ove la particella “lo” venga usata con valore pronominale (come nella risposta C “Lo ho trovato”), l’elisione è facoltativa e addirittura da evitare se possano sorgere dubbi sul genere del complemento oggetto.
Tale conclusione non trova smentita nell’invocato parere dell’Accademia della Crusca, la quale, rispondendo specificamente ad alcuni quesiti relativi all’obbligo di elidere i monosillabi di cui sopra ove utilizzati con valore pronominale, afferma che l’elisione è in questi casi ritenuta facoltativa (come confermato del resto anche dall’Enciclopedia Treccani). Infatti, solo con riferimento a tali specifiche situazioni e non al diverso caso in cui le particelle lo/la siano impiegate con funzione di articolo determinativo, la Crusca ha dichiarato: “ Siamo nell'ambito del possibile, non c'è nessun obbligo di elidere, ma è opportuno valutare caso per caso. Se infatti con di l'elisione continua a essere applicata spesso e ci sono casi in cui è ritenuta obbligatoria (ad esempio RI DE VA e EP AT nel loro Salvaitaliano indicano le forme d'accordo , d'oro , d'argento , d'epoca ), con mi , come con gli altri monosillabi ti , la , vi , si , l'apostrofo è del tutto facoltativo e la sua introduzione sarà soggetta al ritmo e all'evidenza che lo scrivente intende attribuire alle singole parole del suo testo, siano anche monosillabi e apparentemente poco rilevanti. La scelta di elidere il monosillabo lo richiede riflessioni un po' più sottili perché, in alcuni casi, l'eliminazione della vocale potrebbe generare ambiguità. In particolare sarà opportuno evitare la possibile sovrapposizione tra verbo e sostantivo nei casi del tipo "lo uso" e "l'uso" e non trascurare la distinzione di genere dove risulti determinante per la comprensione del testo: un enunciato come "l'aspettiamo", proposto dalla nostra lettrice, è praticabile solo dove sia deducibile dal contesto se quel l' stia per lo o per la , altrimenti l'elisione va evitata ”. Dalla lettura del predetto parere non si evince del resto neanche che, secondo l’Accademia della Crusca, nella lingua italiana attuale non vi sarebbero più casi di elisione obbligatoria, come suggestivamente prospettato da parte ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’erroneità del modo di procedere della p.a. dopo l’annullamento del quesito n. 38.
Secondo il ricorrente, la resistente ha stabilito di annullare il citato quesito e, contestualmente, avrebbe arbitrariamente deciso di ricalibrare tutti i punteggi attribuiti ai singoli quesiti. In particolare, infatti, se da un lato il bando di concorso ha previsto i seguenti punteggi:
“ A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,50 punti
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti
risposta sbagliata: - 0,15 ”
a seguito dell'annullamento del richiamato quesito, la procedente ha stabilito di attribuire i seguenti (e diversi) punteggi:
“ risposta esatta: +0,5085 punti
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti
risposta sbagliata: - 0,152 ”.
Tale operazione, tuttavia, avrebbe nei fatti comportato che il punteggio finale conseguito dall’odierno ricorrente fosse inferiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe ottenuto applicando i punteggi stabiliti ex ante dalla Commissione e attribuendo alla domanda n. 38 (annullata) il punteggio pieno, secondo il seguente calcolo:
-tot. risposte esatte: 45x0,50 punti = 22,5 punti
-tot. risposte errate: 12x0,15 punti = 1,8 punti
-tot. mancate risposte non date = 0 punti -22,5 punti - 1,8 punti = 20,7 punti (a fronte dei 20,55 punti attribuiti).
Come è evidente, la censura non soddisfa la c.d. “prova di resistenza”, poiché senza la dedotta irregolarità il ricorrente avrebbe ottenuto 20,70 punti, comunque insufficienti per il superamento della prova scritta (il punteggio minimo per superare la prova scritta, in base all’art. 6 del bando, è infatti di 21/30), e può essere pertanto dichiarata assorbita per ragioni di economia processuale, non avendo il ricorrente interesse alla sua autonoma enunciazione una volta disatteso il primo motivo di censura.
Costituisce, infatti, jus receptum il principio secondo cui il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis , un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (per tutte, Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2569).
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO