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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5150/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(nato in [...] il [...]), Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via della Giuliana, 32, per procura in atti;
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
1 Con la partecipazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di
Roma
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 21.9.2023, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da con cui questi aveva chiesto Parte_1
revocarsi o dichiararsi nullo o inefficace il provvedimento emesso il 4.4.2022 dalla Questura di Roma -Ufficio Immigrazione-, con cui gli era stato negato il permesso di soggiorno per coesione familiare con una cittadina italiana, Per_1
(nata il [...]), con cui aveva contratto matrimonio l'11.8.2017.
[...]
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso il Parte_1
provvedimento del Tribunale, deducendo che la Questura non aveva adempiuto l'onere di dimostrare la fittizietà del matrimonio ed ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato e l'annullamento del diniego del permesso di soggiorno, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi.
In data 17.12.2024, si è costituita l'Amministrazione appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto in data 5 giugno 2023, ha ottenuto il Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari con la figlia minore a seguito di nuova istanza depositata il 12 gennaio 2023”.
La Procura Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere.
2 Sulle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.2.2025, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio che non ha aderito alle Parte_1
conclusioni formulate dal appellato -che ha sostenuto l'avvenuta CP_1
cessazione della materia del contendere- e, piuttosto, nella comparsa conclusionale depositata il 18.4.2025, ha ribadito il proprio perdurante interesse al rilascio della carta di soggiorno -“più favorevole” rispetto al permesso di soggiorno già ottenuto- d a una pronuncia che non confermi la fittizietà del matrimonio contratto, come ritenuta dal Tribunale nella sentenza oggetto di impugnazione.
Anche a prescindere dal fatto che l'appellante non ha minimamente dedotto le ragioni per cui il titolo già in suo possesso sarebbe meno “favorevole” rispetto a quello oggetto del presente giudizio, occorre, quindi, in ogni caso, che la Corte valuti la fondatezza della domanda proposta da Parte_1
Nel merito, dunque, si osserva che la materia del contendere è disciplinata dall'art. 28, co. 1, lett. b) del D.P.R. 394/99 che prevede che il Questore rilasci il permesso di soggiorno “per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico” e da tale ultima disposizione normativa, secondo cui non è consentita l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Osserva, inoltre, la Corte che l'art. 35 della direttiva 2004/38/CE prevede che
“gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, 3 quale ad esempio un matrimonio fittizio” e nella Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (del 26.9.2014), titolata
“Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione:
Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE”, al capitolo 4.1., sono indicati una serie di indizi che possono connotare la fittizietà del matrimonio.
Nel caso di specie, il Tribunale, richiamando il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno adottato dalla Questura nei confronti dell'istante il
4.4.2022, ha evidenziato, da un lato, la circostanza che i coniugi non avessero mai avuto un domicilio comune (tanto che, a breve distanza dal matrimonio, ra stato identificato tra gli occupanti abusivi di un immobile Parte_1
demaniale utilizzato come “bivacco notturno”) e, dall'altro, la brevissima durata del rapporto matrimoniale (avendo ntrodotto un giudizio di Parte_1
separazione giudiziale il 18.2.2019, circa un anno e mezzo dopo le nozze).
Ritiene la Corte di dover condividere la decisione assunta dal Tribunale.
Se è pur vero che l'onere della prova in ordine alla fittizietà del matrimonio in virtù del quale a chiesto il rilascio del permesso di soggiorno Parte_1
grava sull'Amministrazione appellata, è altrettanto certo che, invece, l'istante sia onerato di un dovere di collaborazione in tal senso, anche in virtù del principio di vicinanza della prova.
Tuttavia, l'appellante non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere che, con il matrimonio, abbia realmente inteso costituire con - con Persona_1
la quale non risulta aver mai convissuto- un nuovo nucleo familiare.
Nel caso di specie, infatti, non vi è prova di una relazione, nemmeno a distanza, assidua e costante tra e la moglie, né prima, né dopo il Parte_1
4 matrimonio, né ancora della circostanza che costoro abbiano maturato un'effettiva volontà di costituire una comunione di vita materiare e spirituale.
Piuttosto, dalla documentazione in atti, emergono una serie di indizi idonei a fondare una presunzione di fittizietà del coniugio.
In particolare, a prescindere dalla differenza di età tra gli sposi (essendo Per_1
più anziana di di circa 15 anni) e dalla brevissima
[...] Parte_1
durata del vincolo coniugale (circa un anno e mezzo), benchè il certificato di matrimonio indichi quale domicilio della coppia la città di Ladispoli -in via
Cristoforo Colombo, 47-, non solo, circa un anno dopo le nozze, gli Operanti che avevano proceduto ad un controllo non avevano rinvenuto il nominativo dei coniugi sul campanello, né avevano rinvenuto qualcuno dei condomini che li conoscesse, ma addirittura, da un ulteriore accertamento, era risultato che la moglie era stata cancellata dall'elenco dei residenti a [...]circa cinque anni prima del matrimonio, per essere emigrata a Roma.
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza, già rilevata dal Tribunale, che, dopo soli due mesi dalle nozze, era stato identificato tra gli Parte_1
occupanti abusivi di un immobile demaniale, utilizzato come un “bivacco notturno”.
Infine, risulta quanto meno contraddittorio che da un lato, il Parte_1
18.2.2019 abbia introdotto il giudizio di separazione dalla moglie;
dall'altro, più o meno contestualmente, abbia richiesto il permesso di soggiorno (oggetto del presente giudizio), per poter regolarmente continuare la convivenza con la medesima consorte.
5 Né, in ogni caso, l'appellante, né nel precedente, né in questo grado del giudizio, ha fornito il benchè minimo elemento dal quale poter desumere la non fittizietà dell'unione contratta con Persona_1
In conclusione, ritiene la Corte che nessun'unione familiare, intesa come comunione di vita morale e materiale, si sia mai costituita tra i coniugi e che, quindi, correttamente sia stato rifiutato il rilascio a del Parte_1
permesso di soggiorno.
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da (nato in [...] il [...]), avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 21.9.2023 dal Tribunale di Roma:
- respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado del giudizio liquidate in € 4.400,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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