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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4022/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4022/2023 R.G. promossa da
C.F. e P. Parte_1
IVA , con sede in Bologna, Via C. Masetti n. 5, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giuseppe Vallania e
Federica Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in
Bologna, Via Rialto n. 9
- ricorrente -
contro
, C.F. , nata a [...] E_ C.F._1 il 30 gennaio 1938;
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Emilia l'11 agosto 1965;
, C.F. , nata a [...] Controparte_3 C.F._3 il 26 marzo 1970;
- resistenti contumaci -
OGGETTO: accertamento della qualità di erede.
1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del giorno 11 gennaio 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19 ottobre 2023, conveniva in Parte_1 giudizio e le di lei figlie e E_ Controparte_2 [...]
per sentire accertare e dichiarare che esse avevano accettato CP_3 tacitamente l'eredità di nato a [...] il 13 Persona_1 maggio 1933 e deceduto il 26 novembre 2020.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva:
di essere creditrice nei confronti di per la E_ complessiva somma di € 90.855,82 in forza di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bologna (n. 6192/2017, n. 5054/2019 e n.
2288/2019), muniti di formula esecutiva e notificati alla debitrice;
che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 82/2023 R.G.E., Tribunale di Reggio Emilia) promossa sui beni immobili di cui la debitrice esecutata era comproprietaria per la quota di 4/6 e gravati da ipoteca giudiziale iscritta in forza dei suddetti provvedimenti monitori, era emerso il difetto della trascrizione dell'atto di accettazione tacita di eredità in morte di a Persona_1 favore delle eredi (coniuge), e E_ Controparte_3 [...]
(figlie). CP_2
2. Alla prima udienza dell'11 gennaio 2024, sulla dichiarata contumacia di , e , E_ Controparte_3 Controparte_2 nei cui confronti le notifiche del ricorso e pedissequo decreto si perfezionavano regolarmente, i procuratori della ricorrente, raccolto l'invito del giudice, precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano la causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
2 di 6 3. La domanda è fondata.
La domanda proposta da parte ricorrente è diretta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
26 novembre 2020, da parte del coniuge e delle figlie E_
e . Controparte_3 Controparte_2
Parte ricorrente, infatti, in assenza di atti di accettazione tacita di eredità trascrivibili, ha interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti l'accettazione dell'eredità, sì da poter trascrivere l'acquisto mortis causa della quota indivisa sugli immobili oggetto dell'incoata azione esecutiva e, conseguentemente, ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2650 c.c., al fine di procedere alla vendita del compendio immobiliare.
A riguardo, giova ricordare che qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente può richiedere,
a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che però risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se – come nel caso di specie – l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass.
11638/2014).
Dalla documentazione in atti si ricava che:
gli immobili pignorati (siti in Reggio Emilia, Via Vittorio Alfieri
n. 29, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 184, part. 283, sub 3 e 11) sono di proprietà della debitrice esecutata
, per la quota di 4/6, e di e E_ Controparte_3 [...]
, per la quota di 1/6 ciascuna;
CP_2
3 di 6 detti immobili sono ad esse pervenuti, quanto a E_
(unitamente a in parte in forza di compravendita Persona_1 anteriore al ventennio ed in parte in forza di successione legittima in morte del coniuge e, quanto a e Persona_1 Controparte_2
, in forza della successione legittima in morte del padre CP_3 [...]
Per_1
Come noto, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
È altrettanto noto, poi, che l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
Dunque, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass.
10796/2009 e Cass. 22317/2014).
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia
4 di 6 l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (cfr. Cass. 4843/2019).
La S.C., con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass. 10796/2009 e Cass.
22317/2014), il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (Cass. 5275/1986),
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. 11478/2021, Cass.
1438/2020 e Cass. 10796/2009 cit.), nella considerazione che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso.
Nella specie, la volontà di , e E_ Controparte_2
di accettare tacitamente l'eredità, rispettivamente, del Controparte_3 coniuge e del padre si desume, in via del tutto Persona_1 univoca, dall'avvenuta volturazione catastale della quota degli immobili in questione e dalla loro mancata costituzione nel presente procedimento (cfr. Cass. 13384/2007 e Cass. 13384/2011).
4. Stante la condotta non oppositiva delle resistenti e la natura della controversia caratterizzata dall'assenza di un obbligo in capo alle stesse di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accerta e dichiara che i chiamati all'eredità , E_ nata a [...] il [...], , nata a Controparte_2
5 di 6 Reggio Emilia l'11 agosto 1965, e , nata a [...] Controparte_3
Emilia il 26 marzo 1970, hanno accettato l'eredità di Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 26 novembre
2020, e che le stesse sono eredi del predetto de cuius;
2. autorizza le trascrizioni e volture di legge;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente e tutte le resistenti.
Così deciso in Reggio Emilia l'11 gennaio 2024.
IL GIUDICE
Stefano Rago
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4022/2023 R.G. promossa da
C.F. e P. Parte_1
IVA , con sede in Bologna, Via C. Masetti n. 5, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giuseppe Vallania e
Federica Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in
Bologna, Via Rialto n. 9
- ricorrente -
contro
, C.F. , nata a [...] E_ C.F._1 il 30 gennaio 1938;
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Emilia l'11 agosto 1965;
, C.F. , nata a [...] Controparte_3 C.F._3 il 26 marzo 1970;
- resistenti contumaci -
OGGETTO: accertamento della qualità di erede.
1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del giorno 11 gennaio 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19 ottobre 2023, conveniva in Parte_1 giudizio e le di lei figlie e E_ Controparte_2 [...]
per sentire accertare e dichiarare che esse avevano accettato CP_3 tacitamente l'eredità di nato a [...] il 13 Persona_1 maggio 1933 e deceduto il 26 novembre 2020.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva:
di essere creditrice nei confronti di per la E_ complessiva somma di € 90.855,82 in forza di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bologna (n. 6192/2017, n. 5054/2019 e n.
2288/2019), muniti di formula esecutiva e notificati alla debitrice;
che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 82/2023 R.G.E., Tribunale di Reggio Emilia) promossa sui beni immobili di cui la debitrice esecutata era comproprietaria per la quota di 4/6 e gravati da ipoteca giudiziale iscritta in forza dei suddetti provvedimenti monitori, era emerso il difetto della trascrizione dell'atto di accettazione tacita di eredità in morte di a Persona_1 favore delle eredi (coniuge), e E_ Controparte_3 [...]
(figlie). CP_2
2. Alla prima udienza dell'11 gennaio 2024, sulla dichiarata contumacia di , e , E_ Controparte_3 Controparte_2 nei cui confronti le notifiche del ricorso e pedissequo decreto si perfezionavano regolarmente, i procuratori della ricorrente, raccolto l'invito del giudice, precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano la causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
2 di 6 3. La domanda è fondata.
La domanda proposta da parte ricorrente è diretta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
26 novembre 2020, da parte del coniuge e delle figlie E_
e . Controparte_3 Controparte_2
Parte ricorrente, infatti, in assenza di atti di accettazione tacita di eredità trascrivibili, ha interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti l'accettazione dell'eredità, sì da poter trascrivere l'acquisto mortis causa della quota indivisa sugli immobili oggetto dell'incoata azione esecutiva e, conseguentemente, ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2650 c.c., al fine di procedere alla vendita del compendio immobiliare.
A riguardo, giova ricordare che qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente può richiedere,
a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che però risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se – come nel caso di specie – l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege agli effetti degli artt. 485 o 527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass.
11638/2014).
Dalla documentazione in atti si ricava che:
gli immobili pignorati (siti in Reggio Emilia, Via Vittorio Alfieri
n. 29, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 184, part. 283, sub 3 e 11) sono di proprietà della debitrice esecutata
, per la quota di 4/6, e di e E_ Controparte_3 [...]
, per la quota di 1/6 ciascuna;
CP_2
3 di 6 detti immobili sono ad esse pervenuti, quanto a E_
(unitamente a in parte in forza di compravendita Persona_1 anteriore al ventennio ed in parte in forza di successione legittima in morte del coniuge e, quanto a e Persona_1 Controparte_2
, in forza della successione legittima in morte del padre CP_3 [...]
Per_1
Come noto, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
È altrettanto noto, poi, che l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
Dunque, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass.
10796/2009 e Cass. 22317/2014).
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia
4 di 6 l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (cfr. Cass. 4843/2019).
La S.C., con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass. 10796/2009 e Cass.
22317/2014), il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (Cass. 5275/1986),
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. 11478/2021, Cass.
1438/2020 e Cass. 10796/2009 cit.), nella considerazione che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso.
Nella specie, la volontà di , e E_ Controparte_2
di accettare tacitamente l'eredità, rispettivamente, del Controparte_3 coniuge e del padre si desume, in via del tutto Persona_1 univoca, dall'avvenuta volturazione catastale della quota degli immobili in questione e dalla loro mancata costituzione nel presente procedimento (cfr. Cass. 13384/2007 e Cass. 13384/2011).
4. Stante la condotta non oppositiva delle resistenti e la natura della controversia caratterizzata dall'assenza di un obbligo in capo alle stesse di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accerta e dichiara che i chiamati all'eredità , E_ nata a [...] il [...], , nata a Controparte_2
5 di 6 Reggio Emilia l'11 agosto 1965, e , nata a [...] Controparte_3
Emilia il 26 marzo 1970, hanno accettato l'eredità di Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 26 novembre
2020, e che le stesse sono eredi del predetto de cuius;
2. autorizza le trascrizioni e volture di legge;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente e tutte le resistenti.
Così deciso in Reggio Emilia l'11 gennaio 2024.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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