Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 14.05.2025 dall'opposta Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore n. 2 ed in data 19.05.2025 dall'opponente
Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale e decisione,
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2024 R.G.A.C. vertente tra in persona del l.r.p.t. Parte_1
, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_1
Botricello alla Via Nazionale 292, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Iannone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Opponente- contro
, elettivamente domiciliata in Siderno, alla via G. Savonarola P.IVA_2
n. 8, presso lo studio dell'avv. Pamela Tiziana Aroi, e rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva, giusta procura in atti;
-Opposta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusione delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con ricorso in opposizione, depositato in data 16.07.2024 e regolarmente notificato, la soggetto Parte_1 gestore dell'impianto di depurazione del Comune di Samo, instava per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 392748 del 13.06.2024, notificata in data 21/22.06.2024, con la quale la Regione Calabria,
“Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore n. 2”, aveva ordinato ed ingiunto, alla ricorrente in qualità di trasgressore, di pagare la sanzione complessiva di € 3.007,95; in esecuzione e per le violazioni di legge di cui al Verbale d'Accertamento n. 2987/2019/CP del 30.07.2019, redatto Pt_3 dalla delegazione di spiaggia-Guardia Costiera Bianco, per il superamento valori-limite di emissione previsti dalla Tabella 3 - All.
5 - del D.Lgs n. 152/06, in violazione degli artt. 101 e 133 c,1 del citato D.lgs, accertato con il certificato delle analisi batteriologiche rapporto di prova n. 19RC5117C/01 e n. 19RC5104BC/01 ottenuti a seguito del campionamento di acque reflue urbane prelevate presso il pozzetto di ispezione dell'impianto di depurazione sito in loc. Scinà del comune di Samo.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente rilevava preliminarmente l'illegittimità del provvedimento impugnato, dolendosi per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Legge 241/90 e 18 Legge 689/81, disciplinanti la motivazione dei provvedimenti amministrativi;
nel merito eccepiva che il processo verbale redatto dalla guardia costiera era affetto da eccesso di potere poiché non avevano considerato il caso fortuito atteso che, in data 24.06.2019 era stata costretta a sostituire l'elettrosoffiante di Kw 7,5 con uno di potenza inferiore per alcuni giorni avvertendo della circostanza il Comune di Samo e nel suddetto periodo, in considerazione delle verifiche colorimetriche effettuate (kit istantanei) - dalle quali era risultato che il
2 valore di azoto ammoniacale in uscita era aumentato - aveva informato e contestualmente chiesto al Comune di Samo l'autorizzazione ad installare un elettrosoffiatore di sua proprietà, in attesa della riparazione di quello che si era rotto;
che nel lasso di tempo necessario per effettuare i lavori di sostituzione, venivano effettuati i controlli della CC di , ovvero in Pt_3 data 01 e 02 luglio 019, per cui era impossibile per le parti auspicare un risultato diverso rispetto a quello accertato, visto il breve tempo intercorso fra l'accaduto e le verifiche effettuate da parte dei verbalizzanti.
Ha dedotto che deve essere considerato illegittimo conseguentemente anche il provvedimento emesso dalla Regione Calabria con il quale la Regione Calabria ha omesso di acquisire elementi nuovi e ritenuto di non ascoltare il trasgressore, il quale aveva fatto richiesta di essere sentito a sommarie informazioni. Ciò premesso, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare che venga disposta la sospensione dell'efficacia giuridica dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la natura non dilatoria dell'opposizione e la fondatezza delle ragioni di fatto e di diritto argomentate, ed in quanto sussiste il danno irreparabile consistente nei certi danni derivanti dall'altrettanto certa azione esecutiva esattoriale tenuto conto che si verte di ordinanza ingiunzione;
b) in via principale, accolte le ragioni del Ricorso, accertata la illegittimità dell'iter anche procedurale che ha comportato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione e pertanto annullarla con ogni consequenziale effetto di legge. Con rifusione di spese ed onorari di causa.”
I.
2- Ha resistito alla domanda l'Amministrazione, contestando il dedotto avversario e rilevando la correttezza dell'iter sotteso al provvedimento sanzionatorio impugnato chiedendo, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto difensivo, di accogliere le seguenti conclusioni. “che il Giudice adito, rigetti preliminarmente, la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione;
rigettare l'opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione oggi discussa e, comunque, confermi in toto la sanzione comminata all'odierno ricorrente- opponente perché pienamente legittima, valida ed efficace sotto ogni profilo, formale e sostanziale. Con espressa riserva di meglio dedurre, controdedurre e presentare documentazione idonea a dimostrare quanto sopra dedotto ed eccepito. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio.”
I.
3- Instaurato il contraddittorio e successivamente alla prima udienza il Giudice, esaminata la documentazione, con ordinanza del 6.11.2024 è stata rigettata sia l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-
3 ingiunzione impugnata che quella di ammissione delle richieste istruttorie e rinviato la causa all'udienza del 22.5.2025, da svolgersi in modalità cartolare, per la discussione e decisione concedendo alle parti termini sino a dieci giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusive.
II.- L'opposizione proposta non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
II.
1- Preme precisare in primo luogo, stante la richiesta di revoca dell'ordinanza del 6.11.2024 formulata in sede di note conclusive dalla difesa di parte opponente, che non vi sono ragioni per modificarne il contenuto che si condivide atteso che, per come sarà meglio chiarito in prosieguo, non è stata raggiunta la prova della fondatezza dell'opposizione.
II.2.1- Preliminarmente, va rammentato che nel giudizio di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative davanti al Giudice del Tribunale competente l'oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, bensì la pretesa sanzionatoria. In sostanza il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio dall'amministrazione che, pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007). Incombe, dunque, sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, ma per contro spetta all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza dei vizi procedurali, l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione ecc.) fornire la prova del proprio assunto.
II.2.2.- Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente, a fronte della documentazione attestante la violazione cui sarebbe incorso, contesta la violazione e falsa applicazione dell'art 3 della legge 241/1990 in combinato disposto con l'art 18 della l. 689/1981. L'opponente ha dedotto, infatti, la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto priva di motivazione sulle considerazioni difensive esposte negli scritti difensivi presentati ex art 18 della l. 689/1981. Tale motivo è infondato.
Giova ricordare, al riguardo, che “in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni
4 difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass. 2018 n. 12503; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786; Cass., Sez. 1, 7 agosto 2014, n. 17799 e Cass. 2015 n 25.141). Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, il presente giudice ritiene che l'ordinanza impugnata appare, completa di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione e, quindi, congruamente motivata (tenendo conto anche dell'espresso richiamo al verbale di accertamento dov'è riportata la data corretta e sono corretti tutti i riferimenti relativi al protocollo, al verbale di sopralluogo e prelievo ed ai rapporti di prova.)
Parimenti, risulta inconferente il motivo di opposizione relativo alla mancata audizione dell'opponente ai sensi dell'art 18. L. n 689/1981. Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza 1786/2010 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come non possa darsi seguito all'orientamento secondo cui la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità sull'ordinanza ingiunzione. Afferma, infatti, la Suprema Corte che “Se in un'ottica quale quella affermatesi in relazione alla funzionalità dell'osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale”.
Pertanto, la mancata audizione dell'interessato non può valere di per sé ad inficiare il procedimento amministrativo da cui è scaturito l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
II.2.3- Nel merito parte opponente ha invocato l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 L. 689/1981 primo comma, della Legge 24.11.1981 n. 689
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, si ritiene che debba essere intesa nel senso "della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente" a ciò conseguendo che l'errore sulla liceità del fatto può
5 rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo che l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, n. 10607 del 4.7.2003).
Orbene, si deve osservare che caso fortuito e forza maggiore, pur non essendo espressamente contemplati per le infrazioni amministrative dalla l. n. 689 del 1981, sono ostativi all'affermazione di responsabilità, in quanto escludono l'elemento soggettivo (Cass., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9738). Non v'è dubbio che la causa di forza maggiore, che presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici, incide sulla coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva solo quando sussista la prova che l'agente abbia fatto tutto il possibile secondo la normale diligenza, con riguardo alla natura e all'organizzazione dell'attività svolta, per evitare l'accadimento. Ebbene, tali elementi non si ravvisano certamente nel caso di specie atteso che dalla documentazione allegata la comunicazione effettuata dall'opponente al Comune di Samo - con la quale si dava atto del guasto dell'elettrosoffiante di Kw 7,5 e la sostituzione dello stesso con un altro avente la stessa potenza di proprietà di parte attrice in attesa che il primo fosse riparato - è avvenuta dopo i prelievi effettuati dalla delegazione di spiaggia-guardia costiera di coadiuvati da un tecnico Pt_3 dell' di Reggio Calabria. Con maggiore impegno esplicativo si Pt_4 osserva che sono state prodotte in atti due comunicazioni trasmesse al Comune di Samo recanti la data del 03 e del 18 luglio 2019 e, dunque, entrambe successive alle verifiche effettuate in sede di sopralluogo in data 01 e 02 luglio e in forza delle quali è stato emesso il verbale di accertamento di infrazione del 30.7.2019. Di contro, non è stata allegata - ma solo riportata in narrativa - dalla difesa della società ricorrente la missiva assuntamente inviata al Comune di Samo del 24.6.2019 e che avrebbe potuto essere di ausilio per sostenere la tesi della Parte_1
Peraltro, con la missiva del 03 luglio 2019 si dava comunicazione al Comune di Samo della avvenuta sostituzione dell'elettrosoffiante di 7,5 KW avvenuta il 02.07.2019, ossia il giorno stesso del sopralluogo sebbene di tale circostanza non è stata fatta menzione nel verbale di sopralluogo.
Giova, a tal proposito, richiamare le disposizioni della normativa della fattispecie in esame, ovvero, il D.lgs. n. 152/2006, contenente "Norme in materia ambientale" che prevede all'art. 101 comma 1: “1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”
6 il comma 2 dispone che “ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto…”.
La norma sanzionatoria di cui all'art. 133 prevede: “1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014).
Invero, l'accertamento operato dalla delegazione di spiaggia- guardia costiera di con Verbale n. 2987/2019/CP Bianco del 30.07.2019, ha Pt_3 comunque evidenziato la corrispondenza dell'accertamento al paradigma legale della norma riportata e l'esigenza di dover rispettare i limiti allo scarico in qualunque condizione di funzionamento o malfunzionamento ritenendo che gli elementi dell'illecito amministrativo siano da ritenersi integrati e definitivi. Pertanto, che vi fosse una violazione della normativa a tutela dell'ambiente al momento del sopralluogo è dimostrato dalla circostanza che parte opponente a seguito dei prelievi ha rimosso lo stato antigiuridico;
di tanto se ne dà atto nella stessa ordinanza ingiunzione. Quindi, al momento dell'ispezione e del prelievo i limiti previsti dalle tabelle allegate al TU ambiente erano state superate.
Dunque, per le motivazioni su esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società ricorrente. Alla liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con
7 esclusione della fase istruttoria) tenuto conto del valore della controversia in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 740/24 r.g. come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n prot. n. 392748 del 13.06.2024, notificata in data 21/22.06.2024;
2) condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della Regione Calabria che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Locri, 12.6.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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