TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1884/2024 promossa da: (C.F.: , con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BURANI VAINER e BENATI FABIO ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti RIGHI ROBERTA e Controparte_1 P.IVA_1
GRECO RAFFAELLA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
458/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo, in via solidale con Parte_2
e , di pagare in favore di la somma di € 27.344,94, oltre Parte_3 Controparte_1 interessi e spese di lite, in forza di una fideiussione omnibus e una fideiussione specifica prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla S.r.l. con (che ha Controparte_2 poi ceduto il proprio credito a . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- la carenza di ius postulandi in capo al difensore dell'opposta, atteso che la procura alle liti risulta rilasciata da parte dei soli e;
Parte_2 Parte_3
- la nullità della clausola, contenuta in tutte e 2 le fideiussioni, che prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta secondo lo schema ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, e conseguente decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale entro il termine predetto, atteso che ha inviato la lettera di Controparte_2 recesso dai rapporti e di intimazione di pagamento in data 8.04.14 e, nei sei mesi successivi, non ha svolto alcuna azione/istanza nei confronti della debitrice, con la conseguenza che i garanti risultano liberati dall'obbligo fideiussorio. Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che, nelle more, è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale ha però avuto esito negativo.
2. La prima eccezione sollevata dall'opponente è infondata, in quanto a Controparte_1 allegato alla comparsa costitutiva (prima difesa utile a seguito dell'eccezione avversaria) la procura alle liti regolarmente rilasciata da , la quale, benché successiva Parte_1 al deposito del ricorso per ingiunzione, sana con efficacia ex tunc il relativo difetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 182 comma 2, c.p.c. nel testo novellato dalla Riforma RT (cfr. C. 28251/23).
3. Passando al merito, è documentato che l'odierno opponente abbia concesso 2 fideiussioni in favore di Controparte_2
- una fideiussione omnibus sino all'importo di € 25.000,00 in data 5.05.2011, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte con la banca dalla Parte_4
- una fideiussione specifica per l'importo di € 60.000,00 in data 3.05.2011, a garanzia di un prestito convenzionato artigiani. E', inoltre, documentato che, con comunicazione dell'8.08.2014, l'istituto di credito abbia manifestato il proprio recesso dai rapporti in essere e revocato gli affidamenti concessi alla CP_1 diffidando quest'ultima e i garanti a rientrare della esposizione debitoria. Ciò premesso, ha agito in questa sede quale cessionaria di CP_1 Controparte_2 nei confronti di , quale garante di in
[...] Parte_1 Parte_4 forza dei contratti di fideiussione sopra indicati. Come anticipato in premessa, ha eccepito la nullità parziale Parte_1 delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c. Si osserva:
- l'art. 7 della fideiussione specifica e l'art. 6 della fideiussione omnibus prevedono testualmente: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che, pertanto, si intende derogato”;
- si tratta, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di escutere la garanzia anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla disposizione citata;
- il testo ricalca pedissequamente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di concerto con alcune associazioni a tutela dei consumatori per regolare in modo uniforme il contenuto delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha ritenuto che alcune
2 clausole contenute nello schema ABI, tra cui l'art. 6 poc'anzi citato, siano lesive della concorrenza in quanto contrastanti con l'art. 2 L. 287/90 (normativa antitrust) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati;
- ne è seguito un ampio e articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alle sorti della fideiussione a valle, stipulata tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI a monte;
- è sufficiente in questa sede (semplificando di molto la questione) ricordare sinteticamente che, secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta dell'intero contratto;
secondo altro orientamento, invece, la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust colpisce le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ma non travolge l'intero contratto di garanzia, che rimane dunque valido ed efficace;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno risolto il contrasto aderendo a questo secondo orientamento (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- va rilevato che effettivamente il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte sino all'emissione del provvedimento stesso;
- nel caso di specie, invece, l'obbligo del deriverebbe da una fideiussione Parte_1 omnibus e una fideiussione specifica risalenti al 2011, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza (essendo trascorsi 6 anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non è possibile ritenere che le garanzie oggi in esame si pongano “a valle” delle intese dichiarate nulle dall'autorità garante, come richiesto da C. 27243/24, citata dalla difesa dell'opponente);
- l'opponente, tuttavia, pur essendo gravato del relativo onere, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, si è limitato ad allegare il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia;
- egli avrebbe potuto (e dovuto) produrre, ad esempio, moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;
- in assenza di tale documentazione, in questa sede non è possibile ritenere che nel 2011 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo
3 apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- la clausola in esame non è quindi nulla e, pertanto, non opera l'art. 1957 c.c.;
- conseguentemente, l'eccezione di decadenza dell'opposta dalle garanzie per non avere intrapreso iniziative nei confronti della debitrice principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni non può essere accolta. 4. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato nei confronti di . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 458/24 nei confronti di , Parte_1 dichiarandolo esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 15/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
4
BURANI VAINER e BENATI FABIO ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti RIGHI ROBERTA e Controparte_1 P.IVA_1
GRECO RAFFAELLA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
458/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo, in via solidale con Parte_2
e , di pagare in favore di la somma di € 27.344,94, oltre Parte_3 Controparte_1 interessi e spese di lite, in forza di una fideiussione omnibus e una fideiussione specifica prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla S.r.l. con (che ha Controparte_2 poi ceduto il proprio credito a . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- la carenza di ius postulandi in capo al difensore dell'opposta, atteso che la procura alle liti risulta rilasciata da parte dei soli e;
Parte_2 Parte_3
- la nullità della clausola, contenuta in tutte e 2 le fideiussioni, che prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta secondo lo schema ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, e conseguente decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale entro il termine predetto, atteso che ha inviato la lettera di Controparte_2 recesso dai rapporti e di intimazione di pagamento in data 8.04.14 e, nei sei mesi successivi, non ha svolto alcuna azione/istanza nei confronti della debitrice, con la conseguenza che i garanti risultano liberati dall'obbligo fideiussorio. Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che, nelle more, è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale ha però avuto esito negativo.
2. La prima eccezione sollevata dall'opponente è infondata, in quanto a Controparte_1 allegato alla comparsa costitutiva (prima difesa utile a seguito dell'eccezione avversaria) la procura alle liti regolarmente rilasciata da , la quale, benché successiva Parte_1 al deposito del ricorso per ingiunzione, sana con efficacia ex tunc il relativo difetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 182 comma 2, c.p.c. nel testo novellato dalla Riforma RT (cfr. C. 28251/23).
3. Passando al merito, è documentato che l'odierno opponente abbia concesso 2 fideiussioni in favore di Controparte_2
- una fideiussione omnibus sino all'importo di € 25.000,00 in data 5.05.2011, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte con la banca dalla Parte_4
- una fideiussione specifica per l'importo di € 60.000,00 in data 3.05.2011, a garanzia di un prestito convenzionato artigiani. E', inoltre, documentato che, con comunicazione dell'8.08.2014, l'istituto di credito abbia manifestato il proprio recesso dai rapporti in essere e revocato gli affidamenti concessi alla CP_1 diffidando quest'ultima e i garanti a rientrare della esposizione debitoria. Ciò premesso, ha agito in questa sede quale cessionaria di CP_1 Controparte_2 nei confronti di , quale garante di in
[...] Parte_1 Parte_4 forza dei contratti di fideiussione sopra indicati. Come anticipato in premessa, ha eccepito la nullità parziale Parte_1 delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c. Si osserva:
- l'art. 7 della fideiussione specifica e l'art. 6 della fideiussione omnibus prevedono testualmente: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che, pertanto, si intende derogato”;
- si tratta, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di escutere la garanzia anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla disposizione citata;
- il testo ricalca pedissequamente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di concerto con alcune associazioni a tutela dei consumatori per regolare in modo uniforme il contenuto delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha ritenuto che alcune
2 clausole contenute nello schema ABI, tra cui l'art. 6 poc'anzi citato, siano lesive della concorrenza in quanto contrastanti con l'art. 2 L. 287/90 (normativa antitrust) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati;
- ne è seguito un ampio e articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alle sorti della fideiussione a valle, stipulata tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI a monte;
- è sufficiente in questa sede (semplificando di molto la questione) ricordare sinteticamente che, secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta dell'intero contratto;
secondo altro orientamento, invece, la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust colpisce le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ma non travolge l'intero contratto di garanzia, che rimane dunque valido ed efficace;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno risolto il contrasto aderendo a questo secondo orientamento (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- va rilevato che effettivamente il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte sino all'emissione del provvedimento stesso;
- nel caso di specie, invece, l'obbligo del deriverebbe da una fideiussione Parte_1 omnibus e una fideiussione specifica risalenti al 2011, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza (essendo trascorsi 6 anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non è possibile ritenere che le garanzie oggi in esame si pongano “a valle” delle intese dichiarate nulle dall'autorità garante, come richiesto da C. 27243/24, citata dalla difesa dell'opponente);
- l'opponente, tuttavia, pur essendo gravato del relativo onere, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, si è limitato ad allegare il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia;
- egli avrebbe potuto (e dovuto) produrre, ad esempio, moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;
- in assenza di tale documentazione, in questa sede non è possibile ritenere che nel 2011 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo
3 apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- la clausola in esame non è quindi nulla e, pertanto, non opera l'art. 1957 c.c.;
- conseguentemente, l'eccezione di decadenza dell'opposta dalle garanzie per non avere intrapreso iniziative nei confronti della debitrice principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni non può essere accolta. 4. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato nei confronti di . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 458/24 nei confronti di , Parte_1 dichiarandolo esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 15/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
4