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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 538/2024 promossa da:
nata a [...] Parte_1
CONGO il 29/06/1976
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Tomasetti ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro nato nella REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL Controparte_1
CONGO il 12/01/1979
(C.F. ) C.F._2 parte resistente - contumace e con l'intervento della Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 01/12/2017 è nata in [...] la minore Persona_1
Venuta meno la loro relazione, con ricorso del 29/03/2024 la ha Pt_1 adito il presente Tribunale per una prima regolamentazione dell'affido, del collocamento, del diritto di vista e il contributo paterno al mantenimento di chiedendo in particolare l'affido cd superesclusivo di a sé, Per_1 Per_1 stante il persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della piccola.
Il non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso, ma, CP_1 dopo avere preso contatti con la ricorrente ed avere raggiunto con essa un accordo sull'oggetto del contendere, è comparso personalmente in udienza ed ha dichiarato di accettare di disporsi l'affido cd superesclusivo di alla Per_1
rappresentando le proprie difficoltà a mettersi in contatto e ad essere Pt_1 prontamente reperibile dalla moglie e ancora di più a raggiungere il Cremonese in caso di necessità per la figlia, stante la propria residenza -la località di
Setteville (BL)-.
All'udienza del 19.12.2024 la ha quindi precisato le conclusioni in Pt_1 modo conforme all'accordo raggiunto nelle more con il CP_1
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti e richieste infine dalla ricorrente siano conformi a legge e rispondano all'interesse della prole, sicché le stesse possano essere fatte proprie da questo Tribunale.
In particolare, va disposto l'affidamento cd superesclusivo di alla madre Per_1 perché conforme all'interesse morale e materiale della minore: la stessa è affetta da un ritardo globale dello sviluppo, con grave limitazione della capacità di deambulazione;
stante la distanza materiale del padre dalla figlia, e le difficoltà di comunicazione fra madre e padre, vi sarebbero serie difficoltà per la ricorrente ad avere tempestivamente il consenso del padre riguardo le scelte sociosanitarie da prendersi a favore di l'affidamento cd superesclusivo Per_1 appare pertanto il regine più opportuno per permettere alla ricorrente di assumere appieno ogni responsabilità nei confronti della minore e occuparsi del suo benessere psicofisico. L'ascolto di è da ritenersi superfluo, stante la sua età. Per_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 538/2024,
1) dispone che la minore nata a [...] il [...] sia Persona_1 affidata in modo cd superesclusivo alla madre Parte_1 presso la quale manterrà la sua residenza abituale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte dalla madre medesima tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
al padre spetta il diritto di vigilare sulle scelte della madre, ex art. 337quater c. III cod. civ.;
2) dispone che i genitori decidano di comune accordo i momenti di esercizio del diritto di visita paterno;
3) dispone che la casa familiare sita in Castelleone Via Mazzini n. 6, di proprietà della ricorrente, sia assegnata alla medesima, con ogni arredo
e pertinenza;
4) dispone che il sig. provveda al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante il versamento alla sig.ra Pt_1 dell'importo di Euro 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2024, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
5) dispone il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1 mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
6) dà atto il sig. ha rinunciato alla quota di assegno unico che gli CP_1 spetterebbe per la figlia;
che le parti si sono accordate nel senso che
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra che il sig. Pt_1 ha provveduto a restituire gli importi dell'assegno unico da lui CP_1 percepiti sino alla data di sottoscrizione dell'accordo.
7) dichiara le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 21.2.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
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