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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13827/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Giacomo Matteotti, Crevalcore presso lo studio dell'Avv. Martellacci Daniele che la rappresenta e difende e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
Giacomo Matteotti, Crevalcore presso lo studio dell'Avv. Martellacci Daniele che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/11/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...] il figlio in data 10/10/2016; Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Persiceto (BO), il 17/12/1986, e nato a [...], il [...], uniti Parte_2
in matrimonio celebrato a Sant'Agata Bolognese il 27/04/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata Bolognese al n. 2 parte I anno 2019;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente Per_1
presso la madre nell'attuale abitazione coniugale;
3) prende atto che la signora resterà nell'attuale abitazione coniugale, di proprietà Parte_1
della stessa, mentre il signor si trasferirà altrove, come già nei fatti, variando Parte_2
anche la propria residenza anagrafica;
4) dispone che i coniugi provvedano al mantenimento ed alla cura di assicurandogli il Per_1
diritto di vivere in un ambiente sereno nel preminente interesse del suo armonioso sviluppo, psichico e fisico;
la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione di saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità del Per_1
bambino, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Entrambi i genitori dovranno adoperarsi affinché possa conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di Per_1
ciascun ramo genitoriale;
5) dispone che il signor potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario: Parte_2
- dal mercoledì, all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, nonché dalla domenica mattina sino al lunedì, quando lo riaccompagnerà sempre a scuola;
- il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio anche in altre occasioni, previo accordo telefonico con pagina 2 di 4 l'altro genitore, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- durante i periodi festivi, sette giorni nel periodo Natalizio, consentendo che possa Per_1
trascorrere ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale e Santo ST con l'altro, il 31 dicembre e l'epifania con l'uno ed il primo gennaio con l'altro. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- per tre giorni durante le festività pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e Pasquetta (indicativamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di
Pasquetta al mercoledì successivo);
- per quindici giorni (in settimane anche non consecutive) durante le vacanze estive, concordando quest'ultimo periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto delle reciproche disponibilità; in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli altri anni alla madre;
- per ogni eventualità (malattia, infortunio, viaggio turistico e quant'altro) in cui ad un genitore sia di fatto impossibile esercitare i diritti e le facoltà connesse all'affidamento, sarà l'altro genitore ad occuparsene;
6) obbliga il signor a versare alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento annuale ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie sostenute, così come tutto il vestiario relativo a verrà Per_1
ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno, con equa suddivisione della relativa spesa;
le spese straordinarie sono individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Bologna, noto alle stesse, che qui integralmente si richiama;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli erogato dall verrà percepito nella misura CP_1
del 50% ciascuno tra i coniugi;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente e pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi sempre gli spostamenti del figlio, così da poter essere reciprocamente a conoscenza;
11) prende atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di pagina 3 di 4 identità valida anche per l'espatrio.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sant'Agata Bolognese di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13827/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Giacomo Matteotti, Crevalcore presso lo studio dell'Avv. Martellacci Daniele che la rappresenta e difende e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
Giacomo Matteotti, Crevalcore presso lo studio dell'Avv. Martellacci Daniele che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/11/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...] il figlio in data 10/10/2016; Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Persiceto (BO), il 17/12/1986, e nato a [...], il [...], uniti Parte_2
in matrimonio celebrato a Sant'Agata Bolognese il 27/04/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata Bolognese al n. 2 parte I anno 2019;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente Per_1
presso la madre nell'attuale abitazione coniugale;
3) prende atto che la signora resterà nell'attuale abitazione coniugale, di proprietà Parte_1
della stessa, mentre il signor si trasferirà altrove, come già nei fatti, variando Parte_2
anche la propria residenza anagrafica;
4) dispone che i coniugi provvedano al mantenimento ed alla cura di assicurandogli il Per_1
diritto di vivere in un ambiente sereno nel preminente interesse del suo armonioso sviluppo, psichico e fisico;
la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione di saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità del Per_1
bambino, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Entrambi i genitori dovranno adoperarsi affinché possa conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di Per_1
ciascun ramo genitoriale;
5) dispone che il signor potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario: Parte_2
- dal mercoledì, all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, nonché dalla domenica mattina sino al lunedì, quando lo riaccompagnerà sempre a scuola;
- il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio anche in altre occasioni, previo accordo telefonico con pagina 2 di 4 l'altro genitore, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- durante i periodi festivi, sette giorni nel periodo Natalizio, consentendo che possa Per_1
trascorrere ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale e Santo ST con l'altro, il 31 dicembre e l'epifania con l'uno ed il primo gennaio con l'altro. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- per tre giorni durante le festività pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e Pasquetta (indicativamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal giorno di
Pasquetta al mercoledì successivo);
- per quindici giorni (in settimane anche non consecutive) durante le vacanze estive, concordando quest'ultimo periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto delle reciproche disponibilità; in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli altri anni alla madre;
- per ogni eventualità (malattia, infortunio, viaggio turistico e quant'altro) in cui ad un genitore sia di fatto impossibile esercitare i diritti e le facoltà connesse all'affidamento, sarà l'altro genitore ad occuparsene;
6) obbliga il signor a versare alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento annuale ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie sostenute, così come tutto il vestiario relativo a verrà Per_1
ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno, con equa suddivisione della relativa spesa;
le spese straordinarie sono individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Bologna, noto alle stesse, che qui integralmente si richiama;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli erogato dall verrà percepito nella misura CP_1
del 50% ciascuno tra i coniugi;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente e pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi sempre gli spostamenti del figlio, così da poter essere reciprocamente a conoscenza;
11) prende atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di pagina 3 di 4 identità valida anche per l'espatrio.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sant'Agata Bolognese di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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