CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2452/2022 R.G.A.C.
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Cacace Siriana, ( ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), alla
Corso V. Emanuele, n.106
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. con sede in Napoli alla Piazza Controparte_2
Eritrea, n.3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv.to
Riccardo Casafina ( e dall'Avv.to Giuseppe C.F._3
D'Angelo ), in forza di procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli, alla Corso Europa, n.66
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
4105/2022, pubblicata il 28/04/2022.
Conclusioni per l'appellante Parte_1
Nel merito: - accogliere il gravame e riformarlo nel seguente senso:
“Accoglie la opposizione e revoca il D.I. n. 9633/17, accoglie l'eccezione di prescrizione e rigetta la domanda di pagamento della Controparte_1
;
[...]
- in subordine, ridurre l'importo del credito espungendo le somme relative agli interessi;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1
la Corte di Appello, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
voglia così provvedere:
1. in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. in via principale, respingere l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare;
3. per l'effetto confermare la sentenza n. 4105/2022, emessa in data
27.4.2022, pubblicata in data 28.4.2022 e notificata a mezzo pec in pari data;
4. condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La , premesso di aver intrattenuto Controparte_1
tra il 2008 ed il 2009 rapporti commerciali con la ormai estinta CP_3
2 fornendole merce per la quale aveva emesso n. 10 fatture di vario importo, per un totale complessivo di € 107.613,73, rimaste insolute;
che nessun riscontro aveva ottenuto un sollecito di pagamento inoltrato alla debitrice nel dicembre 2016; tutto ciò premesso, chiese al Tribunale di
Napoli di ingiungere a in qualità di socia Parte_1
accomandataria della estinta il pagamento della somma di € CP_3
107.613,73, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria.
Il tribunale adito accolse il ricorso con decreto ingiuntivo n. 9633/2017.
§ 2. propose opposizione avverso il suddetto decreto. Parte_1
Per quel che in questo grado può ancora rilevare, l'attrice/opponente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; sostenne sul punto che il rapporto commerciale intercorso con l'opposta si era caratterizzato proprio in virtù della periodicità di entrambe le prestazioni, tanto della fornitura della merce quanto del pagamento del prezzo;
che tale periodicità risultava inequivocabilmente dimostrata dalla cadenza mensile delle fatture depositate, dalla previsione di un pagamento a scadenze periodiche
(60/180 giorni), ed a fortiori dalla necessaria natura periodica della fornitura eseguita dalla poiché relativa a materiale CP_1
indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa della CP_3
dedusse che la prescrizione era già maturata negli anni 2013 e 2014, e che, pertanto, doveva ritenersi nulla l'intimazione di pagamento del mese di dicembre del 2016, peraltro non inviata all'indirizzo della propria residenza.
Concluse per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 9633/2017 in quanto nullo ed inammissibile, e nel merito per l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione, col
3 rigetto in toto della domanda per le ragioni dedotte.
§ 2.1. Si costituì in giudizio la che, impugnando tutto Controparte_1
quanto dedotto in fatto ed in diritto, concluse per l'integrale rigetto dell'opposizione.
§ 3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, ed istruita la causa documentalmente, il tribunale di Napoli con sentenza n. 4105/2022
rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannò
l'opponente alla refusione delle spese di lite.
§ 4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...]
cui ha resistito la . Parte_1 Controparte_1
§ 4.1 La Corte, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. Il giudice di prime cure ha rilevato che l'opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale, risultato in ogni caso provato dalla produzione delle fatture e dei DDT, ma aveva fondato l'opposizione sulla natura periodica della prestazione e sulla conseguente prescrizione quinquennale del diritto al pagamento. Sul punto, però, il giudicante ha evidenziato che dalle stesse allegazioni di parte opponente poteva evincersi che, in primo luogo, gli ordini erano stati eseguiti senza una cadenza precisa, sulla base di richieste di forniture volta per volta formulate e per le quali la emetteva fattura a CP_1
fine mese;
che dalla previsione di un termine per la esigibilità del pagamento non era dato desumersi automaticamente la periodicità della fornitura;
ed in ogni caso che mancava la prova circa la sussistenza di un accordo tra le parti relativo al carattere della periodicità della prestazione, cosicché ha ritenuto applicabile al caso di
4 specie l'ordinario termine decennale di prescrizione, non spirato in virtù della lettera di messa in mora del 2.12.2016.
§ 6. ha impugnato la sentenza, ponendo a Parte_1
fondamento della richiesta di riforma della stessa la reiterazione delle eccezioni sollevate già in primo grado.
§ 6.1. Con un primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità del percorso argomentativo del giudice di prime cure, che, al fine di negare l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. al caso di specie, non aveva dato la giusta rilevanza all'accordo tra le parti relativo alla periodicità del pagamento della merce fornita, pagamento che era destinato ad intervenire, come riportato nelle fatture, entro 60/180 giorni dalla fatturazione;
e lamenta che, per converso, il giudicante aveva inteso fondare la valutazione circa la natura della prestazione incentrandosi unicamente sulla consegna del materiale. Al contrario, ad avviso della dalla cadenza bimestrale/semestrale dei pagamenti, Parte_1
sufficiente a qualificare la periodicità della prestazione, ovvero dalla circostanza che le diverse consegne di materiale fossero inserite in un'unica fattura mensile, doveva dedursi la necessaria applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. al caso di specie ed il conseguenziale accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
§ 6.2. Con il secondo motivo, l'appellante, sulla base delle medesime argomentazioni, impugna la decisione anche nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. del credito relativo agli interessi richiesti dalla CP_1
§ 6.3. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta che in ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la al pagamento Controparte_1
5 delle spese e competenze di giudizio di primo grado.
§ 7. I motivi di gravame esposti, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e non meritano accoglimento.
§ 7.1. Il nucleo principale della motivazione di primo grado, su cui si accentrano le censure reiterate dall'appellante, riguarda la mancata applicazione del termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948
co. 4 c.c.
Ad avviso di questa Corte, l'affermazione del primo giudice relativa alla necessaria applicazione del termine decennale di prescrizione risulta corretta, adeguatamente motivata ed aderente a consolidati orientamenti giurisprudenziali.
§ 7.2. In effetti, come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un
anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di
durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni,
aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo”, (Cfr. Cass. ord.
30546/2017; Sent. N.26161/2006).
La azionò con ricorso per ingiunzione monitoria la Controparte_1
pretesa creditoria ponendo a fondamento della stessa n. 10 fatture di vario importo, riferibili ad una serie di rapporti commerciali intercorsi con la
Dalla ricostruzione dei fatti e della dinamica dei suddetti rapporti,
fornita dalle parti e non contestata, emerge che la effettuava singoli ordini di fornitura, diversi per quantità e qualità della merce ordinata;
emerge, altresì, che i suddetti ordini erano privi di una
6 cadenza precisa, e talvolta ripetuti più volte nello stesso mese. Tali
singoli ordini venivano riportati ed indicati nelle fatture emesse dalla alla fine del mese, secondo una prassi Controparte_1
commerciale di fatturazione mensile.
§ 7.3. Ebbene, l'assenza di un titolo unitario posto a fondamento della pretesa creditoria implica la mancanza di un presupposto indefettibile per l'applicabilità nel caso di specie della norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
L'assenza di un contratto unitario, e della conseguente pattuizione della periodicità della prestazione emerge, del resto, anche dall'analisi dei documenti in atti.
Da un canto risulta, infatti, che nel mese di ottobre 2008 non venne emessa alcuna fattura, segno dell'assenza di ordini e di consegne di merce;
dall'altro, analizzando le fatture nn. 1075 e 1076, entrambe emesse in data 28.11.2008 e relative ad ordini di merce avvenute nel corso di quel mese, trova una documentale smentita l'assunto della di un'intesa per un'unica fatturazione a fine mese quale Parte_1
prova di una scansione periodica dei rapporti commerciali tra le parti.
§ 7.4. Ebbene, erroneamente l'appellante, nell'assenza di prove di un contratto unitario, tenta di individuare nei termini di esigibilità del pagamento delle fatture (60/180gg.) un elemento indicativo della periodicità della prestazione, invocando a sostegno un enunciato giurisprudenziale secondo cui le obbligazioni periodiche e di durata si caratterizzano proprio perché “la prestazione è suscettibile di
adempimento solo con il decorso del tempo”. E' evidente, infatti, che tale massima non può ritenersi aderente al caso di specie, facendo
7 piuttosto riferimento ad ipotesi in cui è proprio il decorso del tempo a consentire la maturazione di un'utilità della prestazione.
Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra la e la Controparte_1
invece, il termine di esigibilità previsto per l'adempimento al più
assume le vesti della concessione di un mero differimento nel pagamento, senza imporre alcuna periodicità alla natura della prestazione. Ad ogni modo, l'appellante trascura il dato normativo di cui all'art. 1184 c.c., in ossequio al quale, in mancanza di diversa pattuizione, il termine fissato per l'adempimento si presume posto a favore del debitore, e pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie il credito di cui alle fatture in questione fosse inesigibile dal creditore prima del decorso del tempo (60 o 180 gg. a seconda dei casi), e tuttavia certamente eseguibile dal debitore anche prima dello spirare del termine concesso.
Correttamente, pertanto, l'appellata individua un (insostenibile)
paradosso nel ragionamento dell'appellante, tale per cui la durata del termine di prescrizione, decennale o quinquennale, verrebbe a dipendere dalla concessione o meno di un termine di pagamento dilazionato.
§ 7.5. Per tale ordine di ragioni, alla pretesa creditoria in oggetto deve applicarsi il termine di prescrizione decennale, che non risulta spirato non solo per effetto della messa in mora del dicembre 2016
(la cui ricezione è contestata dalla , ma già in base alla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 6.4.2018, prima dunque del maturare del decennio rispetto alla prima delle fatture
(agosto 2008).
§ 7.6. Per i medesimi motivi non possono ritenersi prescritti gli
8 interessi moratori, riconosciuti nel decreto ingiuntivo ex d.lgs.
231/2002.
§ 8. Anche la regolamentazione delle spese di primo grado appare,
infine, corretta, siccome operata sul valore della lite ritenuto in sentenza.
§ 9. Le spese del presente grado devono, conseguentemente, seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte,
con riduzione nei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e di trattazione trattandosi di giudizio di appello.
§ 9.1. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli, n. 4105/2022 del 27 - 28.04.2022;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , liquidate in Controparte_1
9 complessivi € 13.673,25, di cui € 12.154,00 per compensi ed € 1.519,25 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 26.02.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2452/2022 R.G.A.C.
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Cacace Siriana, ( ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), alla
Corso V. Emanuele, n.106
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. con sede in Napoli alla Piazza Controparte_2
Eritrea, n.3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv.to
Riccardo Casafina ( e dall'Avv.to Giuseppe C.F._3
D'Angelo ), in forza di procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli, alla Corso Europa, n.66
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
4105/2022, pubblicata il 28/04/2022.
Conclusioni per l'appellante Parte_1
Nel merito: - accogliere il gravame e riformarlo nel seguente senso:
“Accoglie la opposizione e revoca il D.I. n. 9633/17, accoglie l'eccezione di prescrizione e rigetta la domanda di pagamento della Controparte_1
;
[...]
- in subordine, ridurre l'importo del credito espungendo le somme relative agli interessi;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1
la Corte di Appello, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
voglia così provvedere:
1. in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. in via principale, respingere l'appello proposto, perché inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, da rigettare;
3. per l'effetto confermare la sentenza n. 4105/2022, emessa in data
27.4.2022, pubblicata in data 28.4.2022 e notificata a mezzo pec in pari data;
4. condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La , premesso di aver intrattenuto Controparte_1
tra il 2008 ed il 2009 rapporti commerciali con la ormai estinta CP_3
2 fornendole merce per la quale aveva emesso n. 10 fatture di vario importo, per un totale complessivo di € 107.613,73, rimaste insolute;
che nessun riscontro aveva ottenuto un sollecito di pagamento inoltrato alla debitrice nel dicembre 2016; tutto ciò premesso, chiese al Tribunale di
Napoli di ingiungere a in qualità di socia Parte_1
accomandataria della estinta il pagamento della somma di € CP_3
107.613,73, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria.
Il tribunale adito accolse il ricorso con decreto ingiuntivo n. 9633/2017.
§ 2. propose opposizione avverso il suddetto decreto. Parte_1
Per quel che in questo grado può ancora rilevare, l'attrice/opponente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; sostenne sul punto che il rapporto commerciale intercorso con l'opposta si era caratterizzato proprio in virtù della periodicità di entrambe le prestazioni, tanto della fornitura della merce quanto del pagamento del prezzo;
che tale periodicità risultava inequivocabilmente dimostrata dalla cadenza mensile delle fatture depositate, dalla previsione di un pagamento a scadenze periodiche
(60/180 giorni), ed a fortiori dalla necessaria natura periodica della fornitura eseguita dalla poiché relativa a materiale CP_1
indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa della CP_3
dedusse che la prescrizione era già maturata negli anni 2013 e 2014, e che, pertanto, doveva ritenersi nulla l'intimazione di pagamento del mese di dicembre del 2016, peraltro non inviata all'indirizzo della propria residenza.
Concluse per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 9633/2017 in quanto nullo ed inammissibile, e nel merito per l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione, col
3 rigetto in toto della domanda per le ragioni dedotte.
§ 2.1. Si costituì in giudizio la che, impugnando tutto Controparte_1
quanto dedotto in fatto ed in diritto, concluse per l'integrale rigetto dell'opposizione.
§ 3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, ed istruita la causa documentalmente, il tribunale di Napoli con sentenza n. 4105/2022
rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannò
l'opponente alla refusione delle spese di lite.
§ 4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...]
cui ha resistito la . Parte_1 Controparte_1
§ 4.1 La Corte, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. Il giudice di prime cure ha rilevato che l'opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale, risultato in ogni caso provato dalla produzione delle fatture e dei DDT, ma aveva fondato l'opposizione sulla natura periodica della prestazione e sulla conseguente prescrizione quinquennale del diritto al pagamento. Sul punto, però, il giudicante ha evidenziato che dalle stesse allegazioni di parte opponente poteva evincersi che, in primo luogo, gli ordini erano stati eseguiti senza una cadenza precisa, sulla base di richieste di forniture volta per volta formulate e per le quali la emetteva fattura a CP_1
fine mese;
che dalla previsione di un termine per la esigibilità del pagamento non era dato desumersi automaticamente la periodicità della fornitura;
ed in ogni caso che mancava la prova circa la sussistenza di un accordo tra le parti relativo al carattere della periodicità della prestazione, cosicché ha ritenuto applicabile al caso di
4 specie l'ordinario termine decennale di prescrizione, non spirato in virtù della lettera di messa in mora del 2.12.2016.
§ 6. ha impugnato la sentenza, ponendo a Parte_1
fondamento della richiesta di riforma della stessa la reiterazione delle eccezioni sollevate già in primo grado.
§ 6.1. Con un primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità del percorso argomentativo del giudice di prime cure, che, al fine di negare l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. al caso di specie, non aveva dato la giusta rilevanza all'accordo tra le parti relativo alla periodicità del pagamento della merce fornita, pagamento che era destinato ad intervenire, come riportato nelle fatture, entro 60/180 giorni dalla fatturazione;
e lamenta che, per converso, il giudicante aveva inteso fondare la valutazione circa la natura della prestazione incentrandosi unicamente sulla consegna del materiale. Al contrario, ad avviso della dalla cadenza bimestrale/semestrale dei pagamenti, Parte_1
sufficiente a qualificare la periodicità della prestazione, ovvero dalla circostanza che le diverse consegne di materiale fossero inserite in un'unica fattura mensile, doveva dedursi la necessaria applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. al caso di specie ed il conseguenziale accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
§ 6.2. Con il secondo motivo, l'appellante, sulla base delle medesime argomentazioni, impugna la decisione anche nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. del credito relativo agli interessi richiesti dalla CP_1
§ 6.3. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta che in ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la al pagamento Controparte_1
5 delle spese e competenze di giudizio di primo grado.
§ 7. I motivi di gravame esposti, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e non meritano accoglimento.
§ 7.1. Il nucleo principale della motivazione di primo grado, su cui si accentrano le censure reiterate dall'appellante, riguarda la mancata applicazione del termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948
co. 4 c.c.
Ad avviso di questa Corte, l'affermazione del primo giudice relativa alla necessaria applicazione del termine decennale di prescrizione risulta corretta, adeguatamente motivata ed aderente a consolidati orientamenti giurisprudenziali.
§ 7.2. In effetti, come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un
anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di
durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni,
aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo”, (Cfr. Cass. ord.
30546/2017; Sent. N.26161/2006).
La azionò con ricorso per ingiunzione monitoria la Controparte_1
pretesa creditoria ponendo a fondamento della stessa n. 10 fatture di vario importo, riferibili ad una serie di rapporti commerciali intercorsi con la
Dalla ricostruzione dei fatti e della dinamica dei suddetti rapporti,
fornita dalle parti e non contestata, emerge che la effettuava singoli ordini di fornitura, diversi per quantità e qualità della merce ordinata;
emerge, altresì, che i suddetti ordini erano privi di una
6 cadenza precisa, e talvolta ripetuti più volte nello stesso mese. Tali
singoli ordini venivano riportati ed indicati nelle fatture emesse dalla alla fine del mese, secondo una prassi Controparte_1
commerciale di fatturazione mensile.
§ 7.3. Ebbene, l'assenza di un titolo unitario posto a fondamento della pretesa creditoria implica la mancanza di un presupposto indefettibile per l'applicabilità nel caso di specie della norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
L'assenza di un contratto unitario, e della conseguente pattuizione della periodicità della prestazione emerge, del resto, anche dall'analisi dei documenti in atti.
Da un canto risulta, infatti, che nel mese di ottobre 2008 non venne emessa alcuna fattura, segno dell'assenza di ordini e di consegne di merce;
dall'altro, analizzando le fatture nn. 1075 e 1076, entrambe emesse in data 28.11.2008 e relative ad ordini di merce avvenute nel corso di quel mese, trova una documentale smentita l'assunto della di un'intesa per un'unica fatturazione a fine mese quale Parte_1
prova di una scansione periodica dei rapporti commerciali tra le parti.
§ 7.4. Ebbene, erroneamente l'appellante, nell'assenza di prove di un contratto unitario, tenta di individuare nei termini di esigibilità del pagamento delle fatture (60/180gg.) un elemento indicativo della periodicità della prestazione, invocando a sostegno un enunciato giurisprudenziale secondo cui le obbligazioni periodiche e di durata si caratterizzano proprio perché “la prestazione è suscettibile di
adempimento solo con il decorso del tempo”. E' evidente, infatti, che tale massima non può ritenersi aderente al caso di specie, facendo
7 piuttosto riferimento ad ipotesi in cui è proprio il decorso del tempo a consentire la maturazione di un'utilità della prestazione.
Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra la e la Controparte_1
invece, il termine di esigibilità previsto per l'adempimento al più
assume le vesti della concessione di un mero differimento nel pagamento, senza imporre alcuna periodicità alla natura della prestazione. Ad ogni modo, l'appellante trascura il dato normativo di cui all'art. 1184 c.c., in ossequio al quale, in mancanza di diversa pattuizione, il termine fissato per l'adempimento si presume posto a favore del debitore, e pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie il credito di cui alle fatture in questione fosse inesigibile dal creditore prima del decorso del tempo (60 o 180 gg. a seconda dei casi), e tuttavia certamente eseguibile dal debitore anche prima dello spirare del termine concesso.
Correttamente, pertanto, l'appellata individua un (insostenibile)
paradosso nel ragionamento dell'appellante, tale per cui la durata del termine di prescrizione, decennale o quinquennale, verrebbe a dipendere dalla concessione o meno di un termine di pagamento dilazionato.
§ 7.5. Per tale ordine di ragioni, alla pretesa creditoria in oggetto deve applicarsi il termine di prescrizione decennale, che non risulta spirato non solo per effetto della messa in mora del dicembre 2016
(la cui ricezione è contestata dalla , ma già in base alla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 6.4.2018, prima dunque del maturare del decennio rispetto alla prima delle fatture
(agosto 2008).
§ 7.6. Per i medesimi motivi non possono ritenersi prescritti gli
8 interessi moratori, riconosciuti nel decreto ingiuntivo ex d.lgs.
231/2002.
§ 8. Anche la regolamentazione delle spese di primo grado appare,
infine, corretta, siccome operata sul valore della lite ritenuto in sentenza.
§ 9. Le spese del presente grado devono, conseguentemente, seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte,
con riduzione nei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e di trattazione trattandosi di giudizio di appello.
§ 9.1. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli, n. 4105/2022 del 27 - 28.04.2022;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , liquidate in Controparte_1
9 complessivi € 13.673,25, di cui € 12.154,00 per compensi ed € 1.519,25 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 26.02.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
10