Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 60900/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 14.1.2025, aperto il verbale alle ore 9,30, è presente per gli attori l'Avvocato
Alessandro Romano Carratelli il quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle difese depositate in atti, chiedendo l'accoglimento delle predette conclusioni.
Per il convenuto è presente l'Avvocato Antonio Marino il quale discute la causa riportandosi agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,50.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 60900/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
60900/2022, tra i Sigg.ri ed (Avvocato Giovanni Caridi ed Avvocato Alessandro Parte_1 Parte_2
Romano Carratelli);
- attori -
ed il in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1
(Avvocato Antonio Marino);
- convenuto -
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale sulla mancanza di prova della legittimazione attiva,
sollevata dal condominio, in capo agli istanti, deve, anzitutto, distinguersi tra legitimatio ad causam
e titolarità nel rapporto sostanziale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
La prima – quale condizione dell'azione – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
essa va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è riconducibile. La seconda riguarda, invece, l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012, n.8175; Cass. civ.,
SS.UU., 9.2.2012, n.1912; Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010, n.11284; Cass.
civ., 30.5.2008, n.14468; Cass. civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005, n.15721; Cass. civ.,
1.3.2004, n.4121; Cass. civ., 3.10.1974, n.2564).
Nel caso in esame, il rilievo effettuato dal convenuto riguarda non la carenza di prova sulla coincidenza tra il modello normativamente delineato (la possibilità di impugnare le delibere condominiali da parte di uno o più condòmini) e la prospettazione degli attori (la asserita qualità di condòmini in capo agli istanti), bensì la mancata dimostrazione in ordine alla reale titolarità del rapporto sostanziale (la effettiva qualità di partecipanti alla comunione condominiale in capo agli attori medesimi).
L'eccezione, dunque, riguarda il merito della causa. 2. Premesso quanto sopra esposto, deve sottolinearsi come la stessa documentazione offerta dal condominio comprova la effettiva qualità di condòmini dei Sigg.ri e (cfr. doc.3 del Parte_1 Pt_2
fascicolo di parte convenuta), con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
3. Per quanto attiene al contenuto delle delibere impugnate, occorre ricordare che le scelte dell'assemblea condominiale non sono sindacabili, in sede giurisdizionale, esclusivamente sotto i profili di legittimità, non potendosi, invece, estendere al merito ed al controllo della discrezionalità
di cui detto organo sovrano è investito (cfr. Cass. civ., ord. 25.2.2020, n.5061; Cass. civ., ord.
17.8.2017, n.20135; Cass. civ., 20.6.2012, n.10199; Cass. civ., 20.4.2001, n.5889).
4. Ciò posto, in ordine alle decisioni assembleari oggetto di impugnazione, riferite ai singoli punti dell'ordine del giorno, si osserva quanto segue.
4a. In relazione alla delibera inerente al punto n.1), non sembra avere alcuna rilevanza la mancanza di motivazione della ratifica di una precedente decisione.
4b. Sulla decisione relativa al punto n.2), deve ritenersi che la votazione per l'approvazione del riparto sia consequenziale a quella riguardante il rendiconto consuntivo, costituendo quest'ultimo il necessario presupposto per la ripartizione. Non sembra, quindi, che la delibera presenti motivi di illegittimità, potendosi i partecipanti ragionevolmente aspettare che l'assemblea proceda all'approvazione, oltre che del consuntivo, anche del riparto.
4c. Sempre con riferimento al punto n.2) dell'ordine del giorno, la lamentata menzione di sole due fatture passive non sembra costituire motivo di illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo. Quest'ultimo, infatti, riporta specificamente le diverse voci di spesa. In caso di dubbio, pertanto, gli attori avrebbero potuto chiedere di visionare i documenti giustificativi, come previsto dall'art.1130 bis c.c., istanza che, peraltro, non è stata avanzata.
4d. In ordine alla indicazione di “due soli fornitori”, la doglianza appare inintelligibile, non essendo dato comprendere quale motivo di illegittimità della delibera possa costituire detta indicazione.
4e. In relazione al “rimborso alla , come premesso, il sindacato dell'organo Controparte_2
giurisdizionale non può estendersi al merito ed alla discrezionalità dell'assemblea. 4f. Parimenti, la previsione, nel rendiconto, di una spesa non approvata dagli attori attiene ad una decisione sovrana dell'assemblea, nella cui valutazione questo giudicante non può assolutamente entrare.
4g. Stessa considerazione investe la medesima spesa prevista nel preventivo. Anche in questo caso,
la scelta dell'organo deliberante è insindacabile.
4h. Risulta, infine, del tutto incomprensibile la doglianza relativa alla mancanza di chiarezza sulla
“ripartizione delle spese per la casa del portiere, il deposito motorette, il giardino condominiale e il
locale lavatoio”. Gli attori, in sostanza, non chiariscono le ragioni per le quali detta ripartizione non sarebbe comprensibile.
5. Da quanto fin qui esposto, appare evidente l'infondatezza della domanda attorea che, dunque,
non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Peraltro, la soccombenza sulla eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità), sollevata dal convenuto, comporta la compensazione delle spese di lite in ragione di un quinto.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità), sollevata dal convenuto;
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- compensando le spese di lite tra le parti nella misura di un quinto, condanna, infine, i Sigg.ri ed al pagamento, in solido tra loro ed in favore del Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore, della Controparte_1
somma di euro 3.840,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 14 gennaio 2025 Il G.O.P. Simone Tablò