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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 969/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRANGI ROCCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Indebito oggettivo
CONCLUSIONI per la parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto di credito, pari ad €5.005,79, vantato dalla sig.ra
nei confronti della sig.ra in relazione ai fatti di causa e pertanto Parte_1 Controparte_1 condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra di detto Controparte_1 Parte_1 importo, o di quello diverso accertato in corso di giudizio oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese legali ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2021 ex art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentirla condannare alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Controparte_1 dell'importo di €5.005,79 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari al 50% della somma complessivamente corrisposta, tra l'anno 2015 e l'anno 2017, dall'attrice al sig. padre Persona_1 della stessa, oggi deceduto, ed alla convenuta, legata al primo da relazione affettiva. Deduceva l'attrice che pagina 1 di 4 tali somme, pari a complessivi €10.011,56, per quanto di sua conoscenza, furono utilizzate dai percettori per l'estinzione di un mutuo cointestato di importo pari ad €120.000,00 contratto per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo. Pertanto, essendosi entrambi i percettori avvalsi di tali somme in egual misura, ricevute tramite accredito su conto cointestato ai beneficiari, l'attrice faceva valere l'obbligo restitutorio, gravante sulla convenuta, della metà degli importi corrisposti in loro favore, pari ad €5.005,79 stante che, in mancanza di alcun titolo giustificativo, la dazione di denaro risultava indebita e quindi soggetta a restituzione ex art. 2033 cc.
All'udienza del 14.07.2021, in assenza di costituzione della convenuta, l'attrice chiedeva concedersi termine per la rinnovazione della notificazione della citazione, non risultando rispettato il termine di comparizione ex art. 163 c.p.c., pertanto, all'uopo autorizzata, in data 23.09.2021 rinnovava la notificazione dell'atto introduttivo, ancora una volta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 16.02.2022 nessuno si costituiva per parte convenuta. Il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Ammesso, su istanza attorea, l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del
18.10.2023 la stessa, destinataria della notifica della memoria istruttoria e dell'ordinanza del GI di ammissione dei mezzi istruttori, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, non compariva pertanto la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 02.04.2025, precisate le conclusioni di parte attrice, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione di termini ridotti (30 giorni) ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata. La notificazione dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., infatti appare regolare, stante l'irreperibilità, presso la certificata residenza anagrafica, della convenuta che, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario notificante recatosi in loco, sarebbe risultata trasferita “da molto tempo per ignota destinazione” (cfr. Cass, civ. n. 12526/2014). Irreperibilità confermata anche in occasione del tentativo di notifica della memoria istruttoria, sia dall'ufficiale giudiziario (“non ho potuto notificare perché è sconosciuta all'indirizzo indicato, come da informazioni assunte all'indirizzo indicato e non esiste il cognome e nome della destinataria nei campanelli e manca nella cassetta della posta”) che dalla dichiarazione di irreperibilità dal 9.09.2021 (data anteriore al perfezionamento della notificazione della citazione) rilasciata dall'ufficiale di anagrafe del Comune di Comiso (ultima residenza nota).
Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata.
L'azione di ripetizione di indebito si fonda su due presupposti: l'avvenuta esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. Secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore pagina 2 di 4 che agisce in ripetizione dimostrare (nel caso di obbligazione pecuniaria) sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una valida causa che lo giustifichi (Cass. civ. n. 30713/2018). Presupposto per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. è, infatti, l'inesistenza o l'invalidità (cui è equiparata la risoluzione o la rescissione) del rapporto che con il pagamento si intendeva soddisfare.
Nel caso in esame, la domanda è carente, sul piano probatorio, ma ancor prima sul piano assertivo, in relazione ad entrambi i profili.
L'attrice, infatti, deduce di aver eseguito delle rimesse per un importo complessivo pari ad €10.011,56 su un conto cointestato al proprio padre, ed alla di lui compagna, odierna convenuta. Tuttavia, è Persona_1 depositato in atti solo l'estratto di conto corrente della stessa attrice (cfr doc. n. 2) da cui, per vero, si evince che le rimesse sono state eseguite in favore di più soggetti (il padre Mps, Consum.it) ed Persona_1 uno solo, dell'importo di €500,00, nei confronti dell'odierna convenuta. Né si evince alcuna contitolarità, in capo all'odierna convenuta, del conto intestato al padre dell'attrice (destinatario di alcune delle rimesse oggetto di causa). Manca pertanto la prova della dazione di denaro nei confronti della sig.ra CP_1
ad eccezione dell'importo di €500,00, non essendole in alcun modo riferibili le ulteriori dazioni
[...] documentate.
Difetta altresì la prova della mancanza di causa della dazione di danaro. L'attrice, invero, non ha nemmeno dedotto quale fosse il rapporto che con il pagamento si intendeva soddisfare e che sarebbe in realtà venuto a mancare, legittimando l'azione di ripetizione di indebito. La mancanza di causa, infatti, non può considerarsi come un elemento che sussiste a prescindere dalla stessa deduzione della natura giuridica del rapporto che aveva dato origine al pagamento. Solo in seno all'articolato n. 2 dell'interrogatorio formale di cui alla seconda memoria istruttoria si fa riferimento ad una dazione a titolo di prestito. In disparte la tardività dell'allegazione, successiva allo spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cpc, in ogni caso, l'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio.
Invero, è insegnamento della corte nomofilattica che “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass civ. 3258/2007). Nel caso di specie, occorre riconoscere opportuno rilievo alla circostanza che la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale deferitole dall'attrice è una conseguenza della contumacia della stessa, raggiunta dalla notifica solo ex art. 143 cpc.
Vieppiù non si ritiene che tale omessa comparizione possa costituire prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo sottostante alla dazione considerato che il rapporto di filiazione tra l'attrice e il sig. Per_1
(che nelle causali dei bonifici veniva indicato come destinatario diretto e/o beneficiario delle
[...]
pagina 3 di 4 rimesse) rende quantomeno incerta la causa di tali rimesse di denaro in favore dello stesso e/o della di lui compagna, odierna convenuta, potendosi altresì rinvenire detta causa in un mero atto di liberalità o nell'adempimento di un'obbligazione naturale (di per sé non ripetibile ex art. 2034 c.c.). Oltretutto, in relazione all' unica rimessa in favore della convenuta, nell'estratto di conto corrente allegato si legge una causale del tutto diversa da quella (tardivamente) dedotta, id est: “mantenimento”, oggettivamente estranea al presunto rapporto di mutuo tra il solvens e le parti accipienti.
Del tutto non provata è infine la dedotta circostanza che le rimesse sarebbero state destinate all'estinzione del mutuo cointestato al sig. ed alla convenuta. Persona_1
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Nulla a disporre sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta (Cass. civ. 10445/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Ragusa, 25/06/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 969/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRANGI ROCCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Indebito oggettivo
CONCLUSIONI per la parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto di credito, pari ad €5.005,79, vantato dalla sig.ra
nei confronti della sig.ra in relazione ai fatti di causa e pertanto Parte_1 Controparte_1 condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra di detto Controparte_1 Parte_1 importo, o di quello diverso accertato in corso di giudizio oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese legali ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2021 ex art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentirla condannare alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Controparte_1 dell'importo di €5.005,79 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari al 50% della somma complessivamente corrisposta, tra l'anno 2015 e l'anno 2017, dall'attrice al sig. padre Persona_1 della stessa, oggi deceduto, ed alla convenuta, legata al primo da relazione affettiva. Deduceva l'attrice che pagina 1 di 4 tali somme, pari a complessivi €10.011,56, per quanto di sua conoscenza, furono utilizzate dai percettori per l'estinzione di un mutuo cointestato di importo pari ad €120.000,00 contratto per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo. Pertanto, essendosi entrambi i percettori avvalsi di tali somme in egual misura, ricevute tramite accredito su conto cointestato ai beneficiari, l'attrice faceva valere l'obbligo restitutorio, gravante sulla convenuta, della metà degli importi corrisposti in loro favore, pari ad €5.005,79 stante che, in mancanza di alcun titolo giustificativo, la dazione di denaro risultava indebita e quindi soggetta a restituzione ex art. 2033 cc.
All'udienza del 14.07.2021, in assenza di costituzione della convenuta, l'attrice chiedeva concedersi termine per la rinnovazione della notificazione della citazione, non risultando rispettato il termine di comparizione ex art. 163 c.p.c., pertanto, all'uopo autorizzata, in data 23.09.2021 rinnovava la notificazione dell'atto introduttivo, ancora una volta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 16.02.2022 nessuno si costituiva per parte convenuta. Il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Ammesso, su istanza attorea, l'interrogatorio formale della convenuta, all'udienza del
18.10.2023 la stessa, destinataria della notifica della memoria istruttoria e dell'ordinanza del GI di ammissione dei mezzi istruttori, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, non compariva pertanto la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 02.04.2025, precisate le conclusioni di parte attrice, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione di termini ridotti (30 giorni) ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
***
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata. La notificazione dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., infatti appare regolare, stante l'irreperibilità, presso la certificata residenza anagrafica, della convenuta che, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario notificante recatosi in loco, sarebbe risultata trasferita “da molto tempo per ignota destinazione” (cfr. Cass, civ. n. 12526/2014). Irreperibilità confermata anche in occasione del tentativo di notifica della memoria istruttoria, sia dall'ufficiale giudiziario (“non ho potuto notificare perché è sconosciuta all'indirizzo indicato, come da informazioni assunte all'indirizzo indicato e non esiste il cognome e nome della destinataria nei campanelli e manca nella cassetta della posta”) che dalla dichiarazione di irreperibilità dal 9.09.2021 (data anteriore al perfezionamento della notificazione della citazione) rilasciata dall'ufficiale di anagrafe del Comune di Comiso (ultima residenza nota).
Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata.
L'azione di ripetizione di indebito si fonda su due presupposti: l'avvenuta esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. Secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore pagina 2 di 4 che agisce in ripetizione dimostrare (nel caso di obbligazione pecuniaria) sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una valida causa che lo giustifichi (Cass. civ. n. 30713/2018). Presupposto per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. è, infatti, l'inesistenza o l'invalidità (cui è equiparata la risoluzione o la rescissione) del rapporto che con il pagamento si intendeva soddisfare.
Nel caso in esame, la domanda è carente, sul piano probatorio, ma ancor prima sul piano assertivo, in relazione ad entrambi i profili.
L'attrice, infatti, deduce di aver eseguito delle rimesse per un importo complessivo pari ad €10.011,56 su un conto cointestato al proprio padre, ed alla di lui compagna, odierna convenuta. Tuttavia, è Persona_1 depositato in atti solo l'estratto di conto corrente della stessa attrice (cfr doc. n. 2) da cui, per vero, si evince che le rimesse sono state eseguite in favore di più soggetti (il padre Mps, Consum.it) ed Persona_1 uno solo, dell'importo di €500,00, nei confronti dell'odierna convenuta. Né si evince alcuna contitolarità, in capo all'odierna convenuta, del conto intestato al padre dell'attrice (destinatario di alcune delle rimesse oggetto di causa). Manca pertanto la prova della dazione di denaro nei confronti della sig.ra CP_1
ad eccezione dell'importo di €500,00, non essendole in alcun modo riferibili le ulteriori dazioni
[...] documentate.
Difetta altresì la prova della mancanza di causa della dazione di danaro. L'attrice, invero, non ha nemmeno dedotto quale fosse il rapporto che con il pagamento si intendeva soddisfare e che sarebbe in realtà venuto a mancare, legittimando l'azione di ripetizione di indebito. La mancanza di causa, infatti, non può considerarsi come un elemento che sussiste a prescindere dalla stessa deduzione della natura giuridica del rapporto che aveva dato origine al pagamento. Solo in seno all'articolato n. 2 dell'interrogatorio formale di cui alla seconda memoria istruttoria si fa riferimento ad una dazione a titolo di prestito. In disparte la tardività dell'allegazione, successiva allo spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cpc, in ogni caso, l'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio.
Invero, è insegnamento della corte nomofilattica che “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass civ. 3258/2007). Nel caso di specie, occorre riconoscere opportuno rilievo alla circostanza che la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale deferitole dall'attrice è una conseguenza della contumacia della stessa, raggiunta dalla notifica solo ex art. 143 cpc.
Vieppiù non si ritiene che tale omessa comparizione possa costituire prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo sottostante alla dazione considerato che il rapporto di filiazione tra l'attrice e il sig. Per_1
(che nelle causali dei bonifici veniva indicato come destinatario diretto e/o beneficiario delle
[...]
pagina 3 di 4 rimesse) rende quantomeno incerta la causa di tali rimesse di denaro in favore dello stesso e/o della di lui compagna, odierna convenuta, potendosi altresì rinvenire detta causa in un mero atto di liberalità o nell'adempimento di un'obbligazione naturale (di per sé non ripetibile ex art. 2034 c.c.). Oltretutto, in relazione all' unica rimessa in favore della convenuta, nell'estratto di conto corrente allegato si legge una causale del tutto diversa da quella (tardivamente) dedotta, id est: “mantenimento”, oggettivamente estranea al presunto rapporto di mutuo tra il solvens e le parti accipienti.
Del tutto non provata è infine la dedotta circostanza che le rimesse sarebbero state destinate all'estinzione del mutuo cointestato al sig. ed alla convenuta. Persona_1
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Nulla a disporre sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta (Cass. civ. 10445/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Ragusa, 25/06/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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