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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LA Lo RO Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7854 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. MONTANA Parte_1
NC PAOLO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20 giugno
2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 26 aprile 2024, notificato all'interessato il 21 maggio 2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere un cittadino nigeriano, presente in Italia dal 2016 e di non ritornare nel suo Paese di origine da allora;
- che sostiene economicamente la madre e i fratelli i quali vivono ancora in Nigeria;
- di essersi integrato sul territorio italiano e di temere di patire gravi pregiudizi in caso di rimpatrio forzato in Nigeria;
- di avere formalizzato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al Questore di Palermo il 30 marzo 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 6 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
*******
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali in quanto, si ritiene, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, ha intrapreso un valido e concreto percorso di integrazione nel nostro Paese.
Ha documentato in questo senso di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ con sede legale a Termini Imerese in via Belvedere p.pe CP_2 di Piemonte n. 48 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav, lettera di assunzione e buste paga dei mesi da aprile a settembre 2025, in atti).
Inoltre, ha documentato tramite Certificazione Unica relativa all'anno fiscale 2024 di avere prodotto redditi da lavoro dipendente tra il 15 giugno e il 15 settembre per circa duemila e quattrocento euro (cfr. CUD relativo all'anno 2024, in atti). A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa nove anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Infine, non si può ignorare che il ricorrente è giunto in Italia giovanissimo, appena maggiorenne, ed ha trascorso in questo Paese una considerevole parte della propria vita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, e la integrazione della documentazione, successiva al provvedimento impugnato, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15/10/2025.
IL GIUDICE EST. LA Lo RO
IL PRESIDENTE
ES MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LA Lo RO Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7854 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. MONTANA Parte_1
NC PAOLO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20 giugno
2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 26 aprile 2024, notificato all'interessato il 21 maggio 2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere un cittadino nigeriano, presente in Italia dal 2016 e di non ritornare nel suo Paese di origine da allora;
- che sostiene economicamente la madre e i fratelli i quali vivono ancora in Nigeria;
- di essersi integrato sul territorio italiano e di temere di patire gravi pregiudizi in caso di rimpatrio forzato in Nigeria;
- di avere formalizzato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al Questore di Palermo il 30 marzo 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 6 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
*******
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali in quanto, si ritiene, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, ha intrapreso un valido e concreto percorso di integrazione nel nostro Paese.
Ha documentato in questo senso di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ con sede legale a Termini Imerese in via Belvedere p.pe CP_2 di Piemonte n. 48 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav, lettera di assunzione e buste paga dei mesi da aprile a settembre 2025, in atti).
Inoltre, ha documentato tramite Certificazione Unica relativa all'anno fiscale 2024 di avere prodotto redditi da lavoro dipendente tra il 15 giugno e il 15 settembre per circa duemila e quattrocento euro (cfr. CUD relativo all'anno 2024, in atti). A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa nove anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Infine, non si può ignorare che il ricorrente è giunto in Italia giovanissimo, appena maggiorenne, ed ha trascorso in questo Paese una considerevole parte della propria vita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, e la integrazione della documentazione, successiva al provvedimento impugnato, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15/10/2025.
IL GIUDICE EST. LA Lo RO
IL PRESIDENTE
ES MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.