Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 25/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. parte nata a CROTONE (KR) in [...] Parte_1 C.F._1
21/12/1955, rappresentata e difesa dall'avv. DE ROSIS MARCO, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) in data 10/03/1957, rappresentata e difesa dall'avv. MALOMO VINCENZO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 05/01/2024 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie CP_1 esponendo che:
[...]
− le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone, in data 04.12.1977, trascritto al n. 235, parte II, Serie A, anno 1977 nei registri dello stato civile del Comune di Crotone;
− con atto del 28.10.1987 per Notar Dott. i coniugi hanno scelto il Persona_1 regime patrimoniale della separazione dei beni;
− dall'unione coniugale sono nati figli e oramai maggiorenni e Per_2 Persona_3 autosufficienti;
− nell'anno 2008, venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, è stato proposto, innanzi al Tribunale di Castrovillari, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, iscritto al n. 564/2008 R.G.;
− con decreto di omologa del 22.05.2008, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione dei coniugi e Pt_1 CP_1
− tra i coniugi non si è ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale e sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con regime di separazione dei beni celebrato il 04.12.1997, regolarmente trascritto al n. 235 parte II Serie A anno 1977 nei registri dello stato civile del Comune di Crotone, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui alla separazione;
3) dichiarare che le parti non hanno più nulla reciprocamente da chiedere e pretendere;
4) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata il 29.4.2025 si è costituita la parte resistente, esponendo che:
− la domanda giudiziale è improponibile e/o improcedibile per carenza dei presupposti di legge;
− dopo un periodo iniziale di separazione successivo alla pronuncia di separazione giudiziale, i coniugi si riconciliavano e tornavano a vivere sotto il tetto coniugale, in piena armonia e di fatto annullando gli effetti della separazione pronunciata dal
Tribunale;
− questo nuovo stato di cose è perdurato fino alla proposizione dell'irrituale ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui al presente giudizio;
− nel caso di specie, difatti, dopo la pronuncia della separazione giudiziale, vi è stata una piena riconciliazione dei coniugi che ha riportato il matrimonio allo stato originario. Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare improponibile e improcedibile il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e per la mancanza del requisito Parte_1 Controparte_1 della separazione coniugale, per tutti i motivi suesposti;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in Parte_1 favore del sottoscritto difensore, con distrazione come per legge”. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza di domande di contributo economico e l'autosufficienza dei figli maggiorenni, non sono stati adottati provvedimenti provvisori. Non è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte resistente e la causa è stata rinviata per discussione. All'udienza del 14.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La resistente ha chiesto il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio eccependo l'intervenuta riconciliazione dei coniugi. Giova osservare che nei giudizi di divorzio, la L. 1 dicembre 1970, art. 3, comma 2, lett. b), stabilisce che: “L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla pare convenuta”. L'eccezione di sopravvenuta riconciliazione, dunque, deve essere proposta ad istanza di parte;
pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione (tra le altre, si veda Cass., sez. VI, n.2360 del 2016). L'espressa proponibilità ad istanza di parte fa sì che la riconciliazione – nell'ambito del giudizio di divorzio – costituisca, espressamente, una eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente proposta e provata ad istanza della parte sola convenuta nel rispetto dei tempi e dei modi processualmente previsti (sull'inammissibilità dell'eccezione formulata in appello si veda Cass., Sez. 1, n. 23510 del 2010). Pag. 3 di 4
Nella specie, invero, parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, sicchè l'eccezione deve considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile. Giova osservare, infatti, che a seguito del D. Lgs. n. 149/2022, i giudizi di divorzio sono regolati dal nuovo titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile (artt. 473-bis c.p.c.
e ss.). Per quel che rileva in questa sede, è necessario sottolineare che la modifica normativa innovando la precedente disciplina, scandita dalla fase presidenziale e dal prosieguo del giudizio dinanzi al giudice istruttore, ha assegnato alle parti termini ben delineati per fissare il thema decidendum ed il thema probandum. Il convenuto, in particolare, ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, c.p.c., deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata. La costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., come espressamente disposto dal comma 4 dell'art. 473-bis.14. Le successive disposizioni, infatti, consentono al convenuto di depositare un'ulteriore memoria dieci giorni prima della data dell'udienza con cui, a pena di decadenza, può solo precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni che siano già state proposte, nonché proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma dell'art. 473-bis. 17 c.p.c.. Nello stesso termine, il convenuto deve indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Si deve ritenere, pertanto, che il convenuto debba formulare, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine previsto per la costituzione tempestiva. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi / sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n.
2526/2008 di questo Tribunale del 22.5.2008 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di tempestiva e provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, giova evidenziare che non essendo state formulate domande di assegno divorzile, né di contributo economico la prole maggiorenne ed autosufficiente (alcuna contestazione al riguardo è sorta), il Tribunale deve pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per l'effetto, la domanda promossa dal ricorrente e volta alla conferma delle condizioni della separazione non può essere accolta.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio, della risoluzione delle questioni controverse in via interpretativa e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in
Crotone in data 04/12/1977 TRA e come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati (atto n.° 235, parte II, serie A, registro atti matrimonio dell'anno 1977);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.1.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò