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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 725/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. LAURA BARONE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CARMEN ARCHINÀ, Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
, CP_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabra, la società appellata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 09420199012871790000, comunicata via PEC da
[...]
il 10.10.2019, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. Parte_1
39420140004627838, asseritamente notificato il 20.02.2017, per un ammontare di € 53,303,03, a titolo di contributi IVS dovuti alla gestione aziende con dipendenti, eccependo: l'inesistenza e la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto priva dell'attestazione della conformità all'originale, nonché privo della firma digitale;
nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito e degli atti presupposti;
la decadenza dei termini di notifica in violazione dell'art. 25, co.1, lett. c), del D.P.R. 602/73.
Nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335 del 1995, nonché l'illegittimità dell'aggio di riscossione senza la prova della effettiva attività svolta per il recupero delle imposte.
CP_ Nella resistenza dell' e dell' , il Giudice di prime cure dopo Parte_1
aver qualificato come opposizione agli atti esecutivi i motivi relativi a presunti vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti all'omessa notifica dell'atto sotteso a quello impugnato, dichiarava gli stessi inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Accoglieva invece l'eccezione di prescrizione in quanto l' non aveva assolto l'onere CP_2 probatorio in ordine alla regolare notifica dell'avviso di addebito presuntivamente avvenuta il
20.2.2017 a mezzo PEC.
Ha proposto appello eccependo l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di CP_3
legittimazione passiva già proposta in primo grado e censurando la sentenza, nella parte in cui aveva posto le spese di lite a carico dei convenuti in solido, atteso che le stesse avrebbero dovuto, nei suoi confronti, essere compensate, sia in forza del difetto di legittimazione passiva sollevata,
CP_ sia poiché l'accoglimento del ricorso era derivato da una negligenza dell' che non aveva prodotto prova della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ L' pur ritualmente citato non si è costituito, rimanendo contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel 3 aprile 2025 termine del fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In effetti se era legittimata passiva rispetto alle eccezioni relative ai vizi formali CP_3
qualificate come opposizione agli atti esecutivi, era priva di legittimazione passiva rispetto all'unica eccezione accolta: quella di prescrzione.
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia CP_2
fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con
l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del
19/06/2019).
Di conseguenza le spese di lite dovevano essere poste carico del solo ente creditore, unico legittimato passivo rispetto all'unica eccezione accolta e compensate nei confronti di visto CP_3
il contrasto giurisprudenziale esistente.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate per il medesimo motivo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
CP_ E avverso la sentenza n. 1666/2022 del Giudice del lavoro di Reggio CP_1
Calabria, pubblicata in data 04/10/2022 , in accoglimento dell'appello parziale e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma così provvede:
pone a carico del solo le spese di lite di primo grado, così come già determinate;
CP_2
compensa nei confronti di le spese di entrambi i gradi di giudizi. CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 725/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. LAURA BARONE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CARMEN ARCHINÀ, Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
, CP_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabra, la società appellata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 09420199012871790000, comunicata via PEC da
[...]
il 10.10.2019, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. Parte_1
39420140004627838, asseritamente notificato il 20.02.2017, per un ammontare di € 53,303,03, a titolo di contributi IVS dovuti alla gestione aziende con dipendenti, eccependo: l'inesistenza e la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto priva dell'attestazione della conformità all'originale, nonché privo della firma digitale;
nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito e degli atti presupposti;
la decadenza dei termini di notifica in violazione dell'art. 25, co.1, lett. c), del D.P.R. 602/73.
Nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335 del 1995, nonché l'illegittimità dell'aggio di riscossione senza la prova della effettiva attività svolta per il recupero delle imposte.
CP_ Nella resistenza dell' e dell' , il Giudice di prime cure dopo Parte_1
aver qualificato come opposizione agli atti esecutivi i motivi relativi a presunti vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti all'omessa notifica dell'atto sotteso a quello impugnato, dichiarava gli stessi inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Accoglieva invece l'eccezione di prescrizione in quanto l' non aveva assolto l'onere CP_2 probatorio in ordine alla regolare notifica dell'avviso di addebito presuntivamente avvenuta il
20.2.2017 a mezzo PEC.
Ha proposto appello eccependo l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di CP_3
legittimazione passiva già proposta in primo grado e censurando la sentenza, nella parte in cui aveva posto le spese di lite a carico dei convenuti in solido, atteso che le stesse avrebbero dovuto, nei suoi confronti, essere compensate, sia in forza del difetto di legittimazione passiva sollevata,
CP_ sia poiché l'accoglimento del ricorso era derivato da una negligenza dell' che non aveva prodotto prova della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ L' pur ritualmente citato non si è costituito, rimanendo contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel 3 aprile 2025 termine del fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In effetti se era legittimata passiva rispetto alle eccezioni relative ai vizi formali CP_3
qualificate come opposizione agli atti esecutivi, era priva di legittimazione passiva rispetto all'unica eccezione accolta: quella di prescrzione.
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia CP_2
fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con
l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del
19/06/2019).
Di conseguenza le spese di lite dovevano essere poste carico del solo ente creditore, unico legittimato passivo rispetto all'unica eccezione accolta e compensate nei confronti di visto CP_3
il contrasto giurisprudenziale esistente.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate per il medesimo motivo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
CP_ E avverso la sentenza n. 1666/2022 del Giudice del lavoro di Reggio CP_1
Calabria, pubblicata in data 04/10/2022 , in accoglimento dell'appello parziale e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma così provvede:
pone a carico del solo le spese di lite di primo grado, così come già determinate;
CP_2
compensa nei confronti di le spese di entrambi i gradi di giudizi. CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Marialuisa Crucitti)