Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 11/10/1969, residente in [...]7/1B 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
FUNARO SERAFINA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 28/09/1978, residente in [...]7/1B 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
CANEPA MARCO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/04/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i vivranno separati con l'obbligo del pieno e vicendevole rispetto;
Per_1
2) la IG. , salvo quanto infra convenuto, continuerà a vivere nella Parte_1
casa già coniugale, sita in Genova, via Acquarone 7/1b, di proprietà esclusiva del sig. sino a quando la stessa non sarà alienata. I Coniugi Parte_2
concordano che dalla data di accettazione della proposta di vendita da parte dei futuri acquirenti, la sig.ra avrà almeno 3 mesi per rilasciare la casa già Pt_1
coniugale, in modo da permetterle un tempo adeguato per reperire altra collocazione abitativa. La moglie rilascerà l'immobile già coniugale, libero da effetti, beni personali, complementi di arredo e mobili questi ultimi che non saranno di gradimento del futuro acquirente, rimanendo definitivamente gli stessi di proprietà della stessa;
3) i Coniugi danno atto che il sig. in data 7.11.2024, ha conferito Parte_2
incarico irrevocabile ed esclusivo di vendita del suddetto immobile allo
[...]
con sede in Controparte_2
Arenzano, via Capitan Romeo 29;
4) al fine di evitare ogni questione economica intercorrente tra i le Parti Per_1
concordano quanto segue: il IGnor si impegna a corrispondere Parte_2 alla IGnora , la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00 euro) con Parte_1
le seguenti modalità: euro 15.00,000 (quindicimila/00 euro) entro il 31 gennaio
2025, ed euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al momento della sottoscrizione, senza dilazione, della stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile già coniugale, la cui data sarà comunicata dal marito alla moglie appena sarà fissata.
5) A definizione e tacitazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e nell'ambito degli accordi relativi alla loro separazione legale consensuale, i concordano che: Per_1
3 a) lo scooter, tg EL12676, già di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
rimarrà alla stessa assegnato in proprietà;
b) le autovetture rispettivamente modello Fiat 500X Sport, tg. GV859H5 e modello Fiat Uno, tg. PR580025, già intestate al signor Parte_2
rimarranno assegnati in proprietà allo stesso come il motociclo modello Vespa
PX 125 En tg. AC46665, già di sua esclusiva proprietà
Per quanto di necessità i si impegnano altresì a prestarsi reciproca Per_1
collaborazione ed assenso per le eventuali trascrizioni, presso i competenti uffici, del cambio di intestazione della proprietà dei veicoli i cui oneri rimarranno a carico esclusivo di chi beneficerà del trasferimento.
5) Le Parti dichiarano di non essere titolari di conti correnti bancari/postali cointestati.
6) Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i trasferimenti e le dazioni indicate nell'atto introduttivo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo contenuto nelle clausole dell'atto introduttivo, inscindibili l'una dall'altra e rappresentano elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. In relazione a tutti i trasferimenti ed alle dazioni di cui al presente ricorso, nell'ambito degli accordi relativi alla loro separazione legale consensuale, i sigg.ri e richiedono Parte_1 Parte_2
l'applicazione, in loro proprio favore, dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74), e, quindi, la registrazione della
Sentenza di separazione in totale esenzione, come per legge.
7) Con riferimento al cane SC, già intestato al sig. i Parte_2 Per_1
concordano che lo stesso rimarrà con la sig.ra e che il sig. Parte_1 Pt_2
lo terrà seco tutte le settimane dal martedì sera al mercoledì sera e dal
[...]
giovedì sera al venerdì sera, nonché per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda le spese sia di mantenimento sia di veterinario relative ad i Coniugi concordano che le stesse saranno a carico di ciascuno di essi Per_2
nella misura del 50% ciascuno.
7) I Coniugi dichiarano, altresì, che con l'esatto adempimento di quanto concordato saranno economicamente autosufficienti.
4 8) I si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo Per_1
dei rispettivi passaporti (o documenti validi per l'espatrio)”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 108, Parte
I , Serie 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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