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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2108/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2108/2020 promossa da:
(C.F.: P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara P.IVA_2
1 Marchiori e dall'avv. Enrico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo Mazza in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto n.53
APPELLANTE
contro
(P.IVA: ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_3
dall'avv. Sabrina Breda, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via G.B. Ricci n.6
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_4
dall'avv. Giuliano Pavan, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco in Venezia, San Polo n.2580
Oggetto: Bancari – Appello avverso la sentenza non definitiva
n.1431/2019 del 21/06/2019 e della sentenza definitiva n.1405/2020 del 12/10/2020 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
2 per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE 1. accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in capo ad Parte_1
e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da
[...]
nei suoi confronti;
CP_1
NEL MERITO
2. rigettare tutte le domande formulate da CP_1
3. accertare la valida previsione della CMS con il contratto di conto corrente n. 0148065 del 7.04.2003, riformando anche la conseguente statuizione restitutoria di condanna;
4. dichiarare la nullità parziale della sentenza n. 1405/2020 per violazione degli artt. 101 e 99 c.p.c., nella parte in cui, senza attuare un preventivo contraddittorio e in assenza di domande di parte, accerta una nullità ed emette una condanna restitutoria fondate su una questione rilevata d'ufficio che esula dal thema decidendum;
5. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui al punto 4, riformare la sentenza nella parte in cui è incorsa in una violazione dell'art. 116 ovvero rideterminarsi in ogni caso l'importo della condanna relativa al rapporto di mutuo del 25.01.2005.
In ogni caso:
3
6. Spese e compensi di lite di entrambi di gradi di giudizio interamente rifusi.
In via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono, si ripropongono le ulteriori conclusioni già rassegnate in primo grado:
7. rigettarsi le domande restitutorie proposte, anche per la mancata individuazione e prova dei pagamenti indebiti di cui chiede CP_1
la restituzione;
8. in ogni caso, rigettarsi le domande relative a diritti prescritti e, in particolare, le domande di ripetizione/risarcimento relative a somme indebitamente addebitate e/o riscosse anteriormente al 22.10.2005;
9. accertarsi l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, co. 1,
n. 4), c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori con decorrenza anteriore al 22.10.2010;
10. rigettarsi la domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
11. dichiararsi in ogni caso la compensazione tra gli eventuali crediti accertati in favore dell'attrice e crediti vantati dalla anche in CP_2
base ai rapporti dedotti in giudizio;
In via subordinata:
4 12. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi ai rapporti dedotti o di clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, per il periodo di accertata carenza di idonee previsioni contrattuali, applicarsi le condizioni sostitutive previste dalla legge e, in ogni caso, applicare sulle somme a debito per
l'attrice il tasso nominale massimo dei Bot annuali.
per CP_1
IN VIA PRELIMINARE − confermare la legittimazione passiva di
e la titolarità della stessa relativamente al Parte_1
rapporto di conto corrente n. 0148065 e di mutuo fondiario del
25.01.2005, conseguentemente rigettarsi l'impugnazione proposta dall'appellante per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di
Treviso n. 143/2019 pubblicata il 21.06.2019 e n. 1405/2020 pubblicata il 12.10.2020
NEL MERITO - rigettarsi l'appello proposto avverso le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di Treviso n. 143/2019 pubblicata il 21.06.2019 e n. 1405/2020 pubblicata il 12.10.2020, emessa dal
Tribunale di Treviso nella causa civile R.G. 73/2017, e per l'effetto
5 confermarsi integralmente i provvedimenti impugnati. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini dell'art. 346
c.p.c., la scrivente difesa precisa che le domande svolte in primo grado si intendono riproposte e di seguito si trascrivono:
IN VIA PRELIMINARE - accertarsi e dichiararsi la legittimazione passiva di n relazione ai rapporti oggetto Parte_1
di causa, dovendosi ritenere compresi nel contratto di cessione tra
in LCA e i contenziosi CP_2 Parte_1
civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, anche se aventi ad oggetto rapporti contrattuali già cessati. L'art.
3.1.2. lett. b) vii) del contratto di cessione annovera tra le passività incluse i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione per i quali era ricostruibile un costo già al momento della cessione
(vedasi sent. Trib. Treviso 22.10.2018 dott. ). Quanto a Per_1
Contr
in LCA, la riassunzione è stata notificata alla CP_2
al solo fine di prevenire una facile eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti del soggetto originario. Per queste ragioni, la scrivente difesa dichiara che la riassunzione nei confronti di questo soggetto è stata effettuata ai soli fini della Contr integrazione del contraddittorio, ma che nei confronti della non
è stata presentata alcuna domanda di accertamento, né di condanna.
Si chiede pertanto che l'eventuale l'estromissione dal giudizio o
6 dichiarazione di improcedibilità nei confronti di in CP_2
LCA venga disposta a spese compensate.
NEL MERITO: - accertarsi e dichiararsi la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente n.
0148065 in data 07.04.2003 e per l'effetto disporsi il ricalcolo del conto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 0148065 oggetto del rapporto intercorso tra CP_1
e ora Controparte_2 Controparte_4
particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare
l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia
(Legge n. 108/96) per un totale di € 63.571,25 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni
7 patrimoniali, non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;
- di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'accertato inadempimento pari
a tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse e relative al c/c in oggetto, ammontanti ad un totale di €
63.571,25 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal fatto al saldo in favore dell'attore; - accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola che prevede la pattuizione degli interessi debitori del contratto di mutuo ipotecario n.
10428 Rep. e n. 576 Racc. stipulato in data 25/01/2005, a motivo della indeterminatezza e/o usurarietà della pattuizione e comunque per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui al mutuo oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di interessi indeterminati e/o usurari e di condizioni contrattuali indeterminate, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di € 53.889,42 o per la maggiore o diversa somma che emergerà dall'istruttoria oltre ad interessi dalla data di
8 corresponsione alla data di restituzione;
- di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'accertato inadempimento pari a tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse sul contratto di mutuo ammontanti ad un totale di € 53.889,42 o per la minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal fatto al saldo in favore dell'attore; - infine, ove previsto, condannare le banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si reiterano le richieste di integrazione peritale formulate all'udienza del 16.1.2020; - Si reitera anche la richiesta al G.I. – pure formulata all'udienza del 16.1.2020- di ordinare alla ex art. 210 c.p.c. di esibire quanto mancante, CP_2
considerato che la richiesta ex art. 119 Tub è stata fatta da parte attrice ancor prima di incardinare il presente giudizio ( cfr. doc. 14,15 di controparte) e la Banca vi ha solo parzialmente adempiuto come già chiarito nella memoria di precisazione depositata in atti di data
18.12.2018. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi.
9 per Controparte_2
ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso,
- accogliersi il gravame proposto da con Pt_1 Parte_1
conseguente riforma delle Sentenze n. 1431/2019 e n. 1405/2020 sui capi impugnati e con espressa conferma della declaratoria di improcedibilità di ogni domanda nei confronti della LCA di CP_2
ai sensi dell'articolo 83 TUB;
[...]
- in ogni caso, l'esponente ribadisce le conclusioni già formulate in primo grado qui ritrascritte: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione Con passiva della LCA comparente (e conseguente estromissione di ), in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice per tutti i motivi di cui in atti;
in via principale: rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice, per le motivazioni esposte in narrativa;
rigettarsi le domande restitutorie proposte, anche per la mancata individuazione e prova dei pagamenti indebiti di cui si chiede la restituzione;
in ogni caso, rigettarsi le domande relative ai diritti prescritti ed, in particolare, le domande di ripetizione/risarcimento relative a somme
10 indebitamente addebitate e/o riscosse anteriormente al 22.10.2005; accertarsi l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 2948, comma 1, n. 4), c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori con decorrenza anteriore al 22.10.2010; rigettarsi la domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'articolo 2034 c.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi ai rapporti dedotti o di clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, per il periodo di accertata carenza di idonee previsione contrattuali, applicarsi le condizioni sostitutive previste dalla legge e, in ogni caso, applicare sulle somme a debito dell'attrice il tasso nominale massimo dei BOT annuali;
nella denegata ipotesi di accertamento del superamento del tasso soglia usura, sostituire al tasso convenzionale applicato il tasso soglia corrispondente, nei periodi onerati di interessi usurari”.
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
11 In fatto conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso CP_1 [...]
chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le Parte_2
somme che asseriva essere state illecitamente addebitate sul conto corrente n.0148065 (estinto in data 31 dicembre 2012) ed in relazione al mutuo fondiario del 25 gennaio 2005, dell'importo di euro 250.000
(estinto in data 12 novembre 2014); l'attrice, in particolare, lamentava l'addebito di interessi superiori ai tassi soglia, costi e commissioni non dovuti e pattuizioni di condizioni contrattuali indeterminate.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
attoree; successivamente alla messa in liquidazione della predetta e del conseguente atto di cessione, il Giudice, su istanza di parte attrice, autorizzava la chiamata in causa di Parte_1
A seguito della notifica di atto di citazione per chiamata di terzo, si costituiva in giudizio eccependo il proprio Parte_1
difetto di titolarità passiva rispetto ai rapporti dedotti in giudizio chiedendo di essere estromessa dalla causa e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva altresì eccependo, in via Parte_3
preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità nei suoi confronti delle domande svolte da parte attrice e, nel merito, il rigetto delle
12 domande attoree con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1431/2019 il Giudice dichiarava improcedibili le domande azionate dall'attrice nei confronti di
[...]
ex art. 83, comma 3, Controparte_2
TUB, estromettendo quest'ultima dal giudizio e dichiarava la sussistenza della legittimazione passiva di in Controparte_4
relazione alle domande proposte.
Rimessa la causa in istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica contabile, all'esito della quale le parti precisavano nuovamente le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza definitiva n.1405/2020, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, il Tribunale di Treviso così decideva:
1. Condanna a corrispondere a parte attrice la Parte_1
somma di € 57.923,83 oltre interessi legali dal maturato al saldo.
2. Condanna la banca convenuta a rifondere ad le spese legali CP_1
che liquida in € 13.430, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. 3.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate.
Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva ha proposto tempestivo appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata previa sospensione della provvisoria esecutività
13 della stessa;
l'appellante ha notificato l'impugnazione anche a
[...]
. Controparte_2
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza non definitiva per avere il primo
Giudice ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo ad
Parte_1
2. erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto la nullità delle clausole che prevedono l'applicazione della
CMS, ai sensi dell'art.1346 c.c. (“Il contratto di conto corrente, qui in esame, non specifica né la periodicità di addebito, né le modalità di calcolo”);
3. nullità della decisione per avere dichiarato d'ufficio la nullità della variazione apportata alla periodicità di rimborso del mutuo per difetto di forma scritta dell'accordo intervenuto dopo la stipula del contratto, con conseguente pronuncia restitutoria, in difetto di domanda attorea e senza attivare alcun contraddittorio delle parti sul punto;
in subordine l'appellante denuncia la violazione della regola di giudizio di cui all'art.116 c.p.c..
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
riproponendo, ex art.346 c.p.c., le domande già proposte in primo grado.
14 Si è costituita anche Controparte_2
chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, ribadendo le conclusioni già formulate in primo Parte_1
grado.
Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza;
con ordinanza del 21 gennaio 2021 il decreto di sospensione è stato confermato.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del
4 aprile 2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto rapporti contrattuali tra e CP_1
cessati ben prima che quest'ultima fosse messa in CP_2
liquidazione coatta amministrativa (conto corrente n.0148065 estinto in data 31 dicembre 2012; mutuo fondiario estinto in data 12 novembre
15 2014); il contenzioso è stato avviato dalla società attrice – odierna appellata – anteriormente a tale data (ricorso in riassunzione ex art.50
c.p.c. iscritto a ruolo in data 3 gennaio 2017).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza non definitiva impugnata per avere dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva di in relazione alle domande proposte;
Parte_1
in particolare, sostiene l'erroneità della la seguente parte della decisione: “Tali norme e disposizioni, confermano che il debito in esame è 'espressamente ricompreso' tra le Passività Incluse nel perimetro della cessione aziendale. Tanto si evince, in particolare: sia dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 99/2017, sia dall'art. 4, comma 1, lett. c), dello stesso decreto;
sia dalla previsione di cui all'art. 3.1.2., lettera b), punto vii del Contratto di Cessione;
sia, infine, dalle disposizioni generali che regolano, nel nostro ordinamento, le operazioni di trasferimento di azienda”, in quanto identifica il contenzioso trasferito con quello già pendente alla data di operatività della cessione, sulla base di un mero criterio temporale.
Deduce l'appellante che: “a) l'inclusione nella cessione della situazione di soggezione ad azioni relative a rapporti estinti è inconciliabile con le finalità esplicitate nel d.l. 99/2017 e con la volontà delle Parti, che hanno inteso chiaramente ed evidentemente escludere ogni rischio che non fosse strettamente funzionale alla prosecuzione dell'operatività bancaria;
b) una volta che si escluda
16 che i rapporti estinti siano “funzionali” all'azienda, non si può sostenere che sia trasferito il contenzioso ad essi relativo, non solo perché il contratto non prevede che sia trasferito “tutto il contenzioso pendente”, a prescindere dal suo oggetto (ovvero anche se abbia ad oggetto rapporti non ceduti, in quanto non funzionali), ma anche perché tale lettura dell'atto di cessione implicherebbe la nullità della relativa clausola contrattuale, per contrasto con l'art. 81 c.p.c.”.
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Collegio che, come già chiarito da questa Corte (cfr. sentenza n. 2223/2019), l'espressione “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria” è volta ad individuare le categorie di rapporti che hanno generato le passività che fanno parte dell'insieme aggregato (es. mutui bancari o rapporti di conto corrente, con esclusione, ad esempio, dei rapporti relativi alle utenze).
Il criterio della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti di rappresenta, CP_2
proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato dall'appellata con i Commissari liquidatori, un elemento di generale
(anche se non esclusiva) distinzione tra il contenzioso ceduto a
[...]
e quello rimasto in capo alle LCA (cui va fatto riferimento, Pt_1
pertanto, salve eventuali specifiche disposizioni derogatorie come nel diverso caso dei crediti deteriorati).
17 Va sul punto osservato che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma
1 della L. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di CP_2
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. l'art. 2, comma 1, CP_2
lett. c) del citato D.L. prevede “che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”. L'art. 3, al comma 1 prevede inoltre che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività
e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prevede che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo
52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle
18 operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Al comma 2 stabilisce poi che “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia della notizia della cessione” e che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, sopra riportati, la LCA di CP_2
in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. in
[...] Persona_2
LA ha quindi stipulato con il “Contratto di Controparte_4
Cessione di Azienda” (prodotto, in estratto, quale doc.2, da
[...]
in primo grado) in conformità alla “Offerta vincolata” Pt_1
formulata da quest'ultima. In tale contratto, all'art. 3 (rubricato
“Perimetro dell'insieme aggregato”), vengono individuate, al 3.1.2 b) le “Passività Incluse” e al 3.1.4 b) le “Passività Escluse” dalla cessione e vengono definite come “Passività Incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di che derivano da rapporti CP_2
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente
19 evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e precisamente indicati per categoria nell'Allegato D).
In particolare – per quello che qui interessa – l'art. 3.1.2, lett. b cap.
(vii) del contratto di cessione indica quali “Passività Incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle
Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare”. Devono pertanto ritenersi incluse nella cessione – sempre salve specifiche ipotesi derogatorie, che nella specie non ricorrono –le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa.
Vale rimarcare, al fine di superare le difese di , che Parte_1
ritiene che il rapporto per cui è lite sarebbe riconducibile al c.d.
“Contenzioso Escluso”, che il “Contenzioso Pregresso”, ossia relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato tra le “Passività
Incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti). Il “Contenzioso Pregresso” risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente
20 indicato tra le “Passività Incluse” e contrapposto rispetto al
“Contenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le Passività
Escluse in base all'art. 3.1.4., lett. b).
Del tutto irrilevante risulta l' “atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
Banca Popolare di Vicenza S.p.a in L.C.A. e in Controparte_2
L.C.A.” , valorizzato da;
si tratta, infatti, di un accordo Parte_1
non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente, valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi (v. art. 3, comma 2, del D.L. n.99/2017, convertito in L.n.121/2017).
In definitiva, ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale;
perciò il contenzioso ed il rapporto sottostante – sempre che non siano specificamente esclusi in base ad altre disposizioni del contratto – vanno ricompresi nella cessione ad . Parte_1
Nel caso in esame, il conto corrente, acceso in data 7 aprile 2003, è stato estinto con saldo a zero in data 25 novembre 2014; il contratto di mutuo, stipulato il 25 gennaio 2005, è stato estinto in data per effetto del pagamento delle rate da parte della società mutuataria. Non si tratta
21 pertanto di rapporti deteriorati, né, come già detto, ricorre altra causa di esclusione prevista dal contratto di cessione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere dichiarato la nullità delle clausole che prevedono l'applicazione della CMS.
A sostegno del motivo afferma che, contrariamente a Parte_1
quanto ritenuto al primo Giudice nella sentenza definitiva (“Il contratto di conto corrente, qui in esame, non specifica né la periodicità dell'addebito, né le modalità di calcolo”), il contratto del
7 aprile 2003 “contempla non solo la percentuale della commissione di massimo scoperto (1,250), ma anche la periodicità di liquidazione in conto (che è trimestrale, al pari di tutte le commissioni, in base all'art.7, comma 2)”.
Il motivo è infondato.
Il CTU dott. , incaricato nel giudizio di primo grado Per_3
dell'indagine peritale, ha evidenziato, quanto al conto corrente in oggetto, che il contratto di apertura del conto (doc. 2 fascicolo di parte prevede unicamente l'aliquota della CMS e che la CP_2
stessa risulta “indeterminata in quanto mancano le indicazioni delle modalità di calcolo”). Il contratto di affidamento del 30 giugno 2005
(doc. 4) contiene la pattuizione di Commissione di Servizio
Affidamento (CSA) a scaglioni ed il contratto di affidamento del 14
22 ottobre 2009 (doc. 11) prevede la CSA in percentuale (“nel contratto mancano le indicazioni delle modalità di calcolo, ma con comunicazione al cliente della banca del 15.5.2009 era stata specificata la modalità di calcolo nella misura dell'1%, poi aumentata al 2% con comunicazione della banca del 31.3.2010”) (doc. 8).
Il CTU, pertanto, nel ricalcolare il corretto saldo, sulla base della documentazione contrattuale esaminata, ha escluso la CMS per tutta la durata del rapporto, mantenuto invece, la CSA.
A tale ricostruzione si è correttamente attenuto il primo Giudice.
Il motivo, come articolato dall'appellante, non si confronta con le criticità evidenziate dalla motivazione impugnata che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, ha rilevato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare la periodicità di addebito e le modalità di calcolo della stessa.
L'appellante si limita infatti ad affermare che il contratto di conto corrente prevedeva, oltre alla percentuale della CMS, anche la periodicità di liquidazione in conto, che, in base all'art.7, comma 2, era trimestrale, al pari di tutte le commissioni;
non affronta, tuttavia, la questione della modalità di calcolo della CMS, che ovviamente incide sulla quantificazione della commissione stessa.
23 Anche ad ammettere che l'art.7, comma 2, del contratto di conto corrente possa considerarsi valida previsione della periodicità di liquidazione in conto della CMS, non vi è alcuna pattuizione che espliciti le modalità di calcolo della stessa.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento, in adesione al consolidato indirizzo sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, per cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto senza specificarne le modalità di calcolo e di quantificazione, omettendo il riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata la percentuale pattuita, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza Parte_1
definitiva per avere il primo Giudice dichiarato d'ufficio la nullità della variazione apportata alla periodicità di rimborso del mutuo per difetto di forma scritta dell'accordo intervenuto dopo la stipula del contratto, con conseguente pronuncia restitutoria, in difetto di domanda attorea e senza instaurare il contraddittorio delle parti sul punto.
Il motivo è infondato.
24 Nel corso delle operazioni peritali il CTU dott. ha Per_3
riscontrato l'avvenuto rimborso del mutuo in 120 rate mensili, anziché in 40 rate trimestrali come pattuito, il che ha comportato delle conseguenze finanziarie completamente diverse rispetto a quanto convenuto contrattualmente.
Il CTU ha quindi ricalcolato il mutuo applicando il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, del TUB (calcolato alla fine del mese di addebito di ciascuna rata) in sostituzione di ogni addebito per interessi e spese (con mantenimento della sola imposta sostitutiva dovuta per legge), tenendo conto dei pagamenti eseguiti dall'attore come da prospetto allegato (allegato n. 12).
Con la rata n. 108 del 31.3.2014 l'attore ha estinto completamente il mutuo corrispondendo nel complesso euro 30.278,37 in più di quanto avrebbe dovuto applicando al mutuo il tasso ex art. 117 TUB.
Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia incorsa nella violazione del principio della domanda, considerato che la rilevabilità
d'ufficio delle nullità negoziali si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo
25 formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 24242 e 26243).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma
2, TUB (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385).
Nel caso di specie, in presenza di una pattuizione documentale che prevedeva il rimborso delle rate del mutuo in 40 rate mensili e l'avvenuto rimborso, invece, in 120 rate mensili in difetto di modifica contrattuale per iscritto è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice di ritenere intervenuta, inter partes, una modifica verbale del contratto relativamente alla periodicità di pagamento delle rate di rimborso, affetta da nullità per difetto di forma scritta ex art.117
TUB, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (v., ex plurimis, Cass. n.22385/2019).
Con la decisione impugnata il primo Giudice non ha neppure violato il principio del contraddittorio, in ragione sia del riscontro, in sede endoprocedimentale, da parte del CTU, delle osservazioni svolte sul punto dal CTP di (v. pag. 30 dell'elaborato peritale), Parte_1
sia della verbalizzazione all'udienza successiva al deposito della
26 consulenza, il 16 gennaio 2020, nel corso della quale il difensore di deduceva nei seguenti termini: “Si richiama, quanto Parte_1
alla CTU depositata, alle osservazioni del CTP di parte, dott. , Per_4
rilevando che parte attrice non ha svolto alcuna contestazione in merito alla periodicità di addebito/pagamento delle rate del mutuo stipulato il 25.1.2025, sicché gli accertamenti espletati dal CTU sul punto e le relative conclusioni (sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico) sono inficiate da nullità.”.
Infine, non merita accoglimento la richiesta di parte appellante di modifica dell'importo della condanna emessa nei confronti di
[...]
alla restituzione di euro 30.278,37 – derivante Pt_1
dall'applicazione al mutuo in oggetto del tasso sostitutivo ex art.117
TUB – piuttosto che dell'importo di euro 1.539,32 – quale maggiore importo versato per effetto del pagamento in 120 rate mensili anziché in 40 rate trimestrali (per effetto della modifica ritenuta nulla).
Vale in proposito richiamare quanto statuito dal primo Giudice col rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza avanzata da , versandosi in ipotesi di modifica Parte_1
contrattuale nulla per difetto di forma scritta ad substantiam e non semplicemente di non conforme adempimento rispetto a quanto originariamente pattuito.
27 Per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va Parte_1
rigettato.
A ciò consegue la conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Considerato che la costituzione e le difese di in LCA CP_2
non hanno comportato alcun appesantimento allo svolgimento del processo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P. Q. M.
28 La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze n.2910/2019 e n.3368/2020 del Tribunale di Treviso;
2. Condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 14.000,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
3. Compensa le spese di lite tra in e le altre CP_2
parti del giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 30 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2108/2020 promossa da:
(C.F.: P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara P.IVA_2
1 Marchiori e dall'avv. Enrico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo Mazza in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto n.53
APPELLANTE
contro
(P.IVA: ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_3
dall'avv. Sabrina Breda, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via G.B. Ricci n.6
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_4
dall'avv. Giuliano Pavan, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco in Venezia, San Polo n.2580
Oggetto: Bancari – Appello avverso la sentenza non definitiva
n.1431/2019 del 21/06/2019 e della sentenza definitiva n.1405/2020 del 12/10/2020 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
2 per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE 1. accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in capo ad Parte_1
e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da
[...]
nei suoi confronti;
CP_1
NEL MERITO
2. rigettare tutte le domande formulate da CP_1
3. accertare la valida previsione della CMS con il contratto di conto corrente n. 0148065 del 7.04.2003, riformando anche la conseguente statuizione restitutoria di condanna;
4. dichiarare la nullità parziale della sentenza n. 1405/2020 per violazione degli artt. 101 e 99 c.p.c., nella parte in cui, senza attuare un preventivo contraddittorio e in assenza di domande di parte, accerta una nullità ed emette una condanna restitutoria fondate su una questione rilevata d'ufficio che esula dal thema decidendum;
5. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui al punto 4, riformare la sentenza nella parte in cui è incorsa in una violazione dell'art. 116 ovvero rideterminarsi in ogni caso l'importo della condanna relativa al rapporto di mutuo del 25.01.2005.
In ogni caso:
3
6. Spese e compensi di lite di entrambi di gradi di giudizio interamente rifusi.
In via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono, si ripropongono le ulteriori conclusioni già rassegnate in primo grado:
7. rigettarsi le domande restitutorie proposte, anche per la mancata individuazione e prova dei pagamenti indebiti di cui chiede CP_1
la restituzione;
8. in ogni caso, rigettarsi le domande relative a diritti prescritti e, in particolare, le domande di ripetizione/risarcimento relative a somme indebitamente addebitate e/o riscosse anteriormente al 22.10.2005;
9. accertarsi l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, co. 1,
n. 4), c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori con decorrenza anteriore al 22.10.2010;
10. rigettarsi la domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
11. dichiararsi in ogni caso la compensazione tra gli eventuali crediti accertati in favore dell'attrice e crediti vantati dalla anche in CP_2
base ai rapporti dedotti in giudizio;
In via subordinata:
4 12. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi ai rapporti dedotti o di clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, per il periodo di accertata carenza di idonee previsioni contrattuali, applicarsi le condizioni sostitutive previste dalla legge e, in ogni caso, applicare sulle somme a debito per
l'attrice il tasso nominale massimo dei Bot annuali.
per CP_1
IN VIA PRELIMINARE − confermare la legittimazione passiva di
e la titolarità della stessa relativamente al Parte_1
rapporto di conto corrente n. 0148065 e di mutuo fondiario del
25.01.2005, conseguentemente rigettarsi l'impugnazione proposta dall'appellante per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di
Treviso n. 143/2019 pubblicata il 21.06.2019 e n. 1405/2020 pubblicata il 12.10.2020
NEL MERITO - rigettarsi l'appello proposto avverso le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di Treviso n. 143/2019 pubblicata il 21.06.2019 e n. 1405/2020 pubblicata il 12.10.2020, emessa dal
Tribunale di Treviso nella causa civile R.G. 73/2017, e per l'effetto
5 confermarsi integralmente i provvedimenti impugnati. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini dell'art. 346
c.p.c., la scrivente difesa precisa che le domande svolte in primo grado si intendono riproposte e di seguito si trascrivono:
IN VIA PRELIMINARE - accertarsi e dichiararsi la legittimazione passiva di n relazione ai rapporti oggetto Parte_1
di causa, dovendosi ritenere compresi nel contratto di cessione tra
in LCA e i contenziosi CP_2 Parte_1
civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, anche se aventi ad oggetto rapporti contrattuali già cessati. L'art.
3.1.2. lett. b) vii) del contratto di cessione annovera tra le passività incluse i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione per i quali era ricostruibile un costo già al momento della cessione
(vedasi sent. Trib. Treviso 22.10.2018 dott. ). Quanto a Per_1
Contr
in LCA, la riassunzione è stata notificata alla CP_2
al solo fine di prevenire una facile eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti del soggetto originario. Per queste ragioni, la scrivente difesa dichiara che la riassunzione nei confronti di questo soggetto è stata effettuata ai soli fini della Contr integrazione del contraddittorio, ma che nei confronti della non
è stata presentata alcuna domanda di accertamento, né di condanna.
Si chiede pertanto che l'eventuale l'estromissione dal giudizio o
6 dichiarazione di improcedibilità nei confronti di in CP_2
LCA venga disposta a spese compensate.
NEL MERITO: - accertarsi e dichiararsi la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente n.
0148065 in data 07.04.2003 e per l'effetto disporsi il ricalcolo del conto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 0148065 oggetto del rapporto intercorso tra CP_1
e ora Controparte_2 Controparte_4
particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare
l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia
(Legge n. 108/96) per un totale di € 63.571,25 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni
7 patrimoniali, non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;
- di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'accertato inadempimento pari
a tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse e relative al c/c in oggetto, ammontanti ad un totale di €
63.571,25 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal fatto al saldo in favore dell'attore; - accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola che prevede la pattuizione degli interessi debitori del contratto di mutuo ipotecario n.
10428 Rep. e n. 576 Racc. stipulato in data 25/01/2005, a motivo della indeterminatezza e/o usurarietà della pattuizione e comunque per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui al mutuo oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di interessi indeterminati e/o usurari e di condizioni contrattuali indeterminate, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di € 53.889,42 o per la maggiore o diversa somma che emergerà dall'istruttoria oltre ad interessi dalla data di
8 corresponsione alla data di restituzione;
- di conseguenza, condannarsi la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante dall'accertato inadempimento pari a tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse sul contratto di mutuo ammontanti ad un totale di € 53.889,42 o per la minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal fatto al saldo in favore dell'attore; - infine, ove previsto, condannare le banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si reiterano le richieste di integrazione peritale formulate all'udienza del 16.1.2020; - Si reitera anche la richiesta al G.I. – pure formulata all'udienza del 16.1.2020- di ordinare alla ex art. 210 c.p.c. di esibire quanto mancante, CP_2
considerato che la richiesta ex art. 119 Tub è stata fatta da parte attrice ancor prima di incardinare il presente giudizio ( cfr. doc. 14,15 di controparte) e la Banca vi ha solo parzialmente adempiuto come già chiarito nella memoria di precisazione depositata in atti di data
18.12.2018. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi.
9 per Controparte_2
ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso,
- accogliersi il gravame proposto da con Pt_1 Parte_1
conseguente riforma delle Sentenze n. 1431/2019 e n. 1405/2020 sui capi impugnati e con espressa conferma della declaratoria di improcedibilità di ogni domanda nei confronti della LCA di CP_2
ai sensi dell'articolo 83 TUB;
[...]
- in ogni caso, l'esponente ribadisce le conclusioni già formulate in primo grado qui ritrascritte: “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione Con passiva della LCA comparente (e conseguente estromissione di ), in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice per tutti i motivi di cui in atti;
in via principale: rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice, per le motivazioni esposte in narrativa;
rigettarsi le domande restitutorie proposte, anche per la mancata individuazione e prova dei pagamenti indebiti di cui si chiede la restituzione;
in ogni caso, rigettarsi le domande relative ai diritti prescritti ed, in particolare, le domande di ripetizione/risarcimento relative a somme
10 indebitamente addebitate e/o riscosse anteriormente al 22.10.2005; accertarsi l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 2948, comma 1, n. 4), c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori con decorrenza anteriore al 22.10.2010; rigettarsi la domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'articolo 2034 c.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi ai rapporti dedotti o di clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, per il periodo di accertata carenza di idonee previsione contrattuali, applicarsi le condizioni sostitutive previste dalla legge e, in ogni caso, applicare sulle somme a debito dell'attrice il tasso nominale massimo dei BOT annuali;
nella denegata ipotesi di accertamento del superamento del tasso soglia usura, sostituire al tasso convenzionale applicato il tasso soglia corrispondente, nei periodi onerati di interessi usurari”.
in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
11 In fatto conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso CP_1 [...]
chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le Parte_2
somme che asseriva essere state illecitamente addebitate sul conto corrente n.0148065 (estinto in data 31 dicembre 2012) ed in relazione al mutuo fondiario del 25 gennaio 2005, dell'importo di euro 250.000
(estinto in data 12 novembre 2014); l'attrice, in particolare, lamentava l'addebito di interessi superiori ai tassi soglia, costi e commissioni non dovuti e pattuizioni di condizioni contrattuali indeterminate.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
attoree; successivamente alla messa in liquidazione della predetta e del conseguente atto di cessione, il Giudice, su istanza di parte attrice, autorizzava la chiamata in causa di Parte_1
A seguito della notifica di atto di citazione per chiamata di terzo, si costituiva in giudizio eccependo il proprio Parte_1
difetto di titolarità passiva rispetto ai rapporti dedotti in giudizio chiedendo di essere estromessa dalla causa e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva altresì eccependo, in via Parte_3
preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità nei suoi confronti delle domande svolte da parte attrice e, nel merito, il rigetto delle
12 domande attoree con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1431/2019 il Giudice dichiarava improcedibili le domande azionate dall'attrice nei confronti di
[...]
ex art. 83, comma 3, Controparte_2
TUB, estromettendo quest'ultima dal giudizio e dichiarava la sussistenza della legittimazione passiva di in Controparte_4
relazione alle domande proposte.
Rimessa la causa in istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica contabile, all'esito della quale le parti precisavano nuovamente le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza definitiva n.1405/2020, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, il Tribunale di Treviso così decideva:
1. Condanna a corrispondere a parte attrice la Parte_1
somma di € 57.923,83 oltre interessi legali dal maturato al saldo.
2. Condanna la banca convenuta a rifondere ad le spese legali CP_1
che liquida in € 13.430, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. 3.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate.
Avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva ha proposto tempestivo appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata previa sospensione della provvisoria esecutività
13 della stessa;
l'appellante ha notificato l'impugnazione anche a
[...]
. Controparte_2
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza non definitiva per avere il primo
Giudice ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo ad
Parte_1
2. erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto la nullità delle clausole che prevedono l'applicazione della
CMS, ai sensi dell'art.1346 c.c. (“Il contratto di conto corrente, qui in esame, non specifica né la periodicità di addebito, né le modalità di calcolo”);
3. nullità della decisione per avere dichiarato d'ufficio la nullità della variazione apportata alla periodicità di rimborso del mutuo per difetto di forma scritta dell'accordo intervenuto dopo la stipula del contratto, con conseguente pronuncia restitutoria, in difetto di domanda attorea e senza attivare alcun contraddittorio delle parti sul punto;
in subordine l'appellante denuncia la violazione della regola di giudizio di cui all'art.116 c.p.c..
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
riproponendo, ex art.346 c.p.c., le domande già proposte in primo grado.
14 Si è costituita anche Controparte_2
chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, ribadendo le conclusioni già formulate in primo Parte_1
grado.
Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza;
con ordinanza del 21 gennaio 2021 il decreto di sospensione è stato confermato.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del
4 aprile 2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto rapporti contrattuali tra e CP_1
cessati ben prima che quest'ultima fosse messa in CP_2
liquidazione coatta amministrativa (conto corrente n.0148065 estinto in data 31 dicembre 2012; mutuo fondiario estinto in data 12 novembre
15 2014); il contenzioso è stato avviato dalla società attrice – odierna appellata – anteriormente a tale data (ricorso in riassunzione ex art.50
c.p.c. iscritto a ruolo in data 3 gennaio 2017).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza non definitiva impugnata per avere dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva di in relazione alle domande proposte;
Parte_1
in particolare, sostiene l'erroneità della la seguente parte della decisione: “Tali norme e disposizioni, confermano che il debito in esame è 'espressamente ricompreso' tra le Passività Incluse nel perimetro della cessione aziendale. Tanto si evince, in particolare: sia dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 99/2017, sia dall'art. 4, comma 1, lett. c), dello stesso decreto;
sia dalla previsione di cui all'art. 3.1.2., lettera b), punto vii del Contratto di Cessione;
sia, infine, dalle disposizioni generali che regolano, nel nostro ordinamento, le operazioni di trasferimento di azienda”, in quanto identifica il contenzioso trasferito con quello già pendente alla data di operatività della cessione, sulla base di un mero criterio temporale.
Deduce l'appellante che: “a) l'inclusione nella cessione della situazione di soggezione ad azioni relative a rapporti estinti è inconciliabile con le finalità esplicitate nel d.l. 99/2017 e con la volontà delle Parti, che hanno inteso chiaramente ed evidentemente escludere ogni rischio che non fosse strettamente funzionale alla prosecuzione dell'operatività bancaria;
b) una volta che si escluda
16 che i rapporti estinti siano “funzionali” all'azienda, non si può sostenere che sia trasferito il contenzioso ad essi relativo, non solo perché il contratto non prevede che sia trasferito “tutto il contenzioso pendente”, a prescindere dal suo oggetto (ovvero anche se abbia ad oggetto rapporti non ceduti, in quanto non funzionali), ma anche perché tale lettura dell'atto di cessione implicherebbe la nullità della relativa clausola contrattuale, per contrasto con l'art. 81 c.p.c.”.
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Collegio che, come già chiarito da questa Corte (cfr. sentenza n. 2223/2019), l'espressione “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria” è volta ad individuare le categorie di rapporti che hanno generato le passività che fanno parte dell'insieme aggregato (es. mutui bancari o rapporti di conto corrente, con esclusione, ad esempio, dei rapporti relativi alle utenze).
Il criterio della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti di rappresenta, CP_2
proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato dall'appellata con i Commissari liquidatori, un elemento di generale
(anche se non esclusiva) distinzione tra il contenzioso ceduto a
[...]
e quello rimasto in capo alle LCA (cui va fatto riferimento, Pt_1
pertanto, salve eventuali specifiche disposizioni derogatorie come nel diverso caso dei crediti deteriorati).
17 Va sul punto osservato che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma
1 della L. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di CP_2
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. l'art. 2, comma 1, CP_2
lett. c) del citato D.L. prevede “che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”. L'art. 3, al comma 1 prevede inoltre che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività
e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prevede che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo
52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle
18 operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Al comma 2 stabilisce poi che “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia della notizia della cessione” e che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, sopra riportati, la LCA di CP_2
in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. in
[...] Persona_2
LA ha quindi stipulato con il “Contratto di Controparte_4
Cessione di Azienda” (prodotto, in estratto, quale doc.2, da
[...]
in primo grado) in conformità alla “Offerta vincolata” Pt_1
formulata da quest'ultima. In tale contratto, all'art. 3 (rubricato
“Perimetro dell'insieme aggregato”), vengono individuate, al 3.1.2 b) le “Passività Incluse” e al 3.1.4 b) le “Passività Escluse” dalla cessione e vengono definite come “Passività Incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di che derivano da rapporti CP_2
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente
19 evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e precisamente indicati per categoria nell'Allegato D).
In particolare – per quello che qui interessa – l'art. 3.1.2, lett. b cap.
(vii) del contratto di cessione indica quali “Passività Incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle
Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare”. Devono pertanto ritenersi incluse nella cessione – sempre salve specifiche ipotesi derogatorie, che nella specie non ricorrono –le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa.
Vale rimarcare, al fine di superare le difese di , che Parte_1
ritiene che il rapporto per cui è lite sarebbe riconducibile al c.d.
“Contenzioso Escluso”, che il “Contenzioso Pregresso”, ossia relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato tra le “Passività
Incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti). Il “Contenzioso Pregresso” risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente
20 indicato tra le “Passività Incluse” e contrapposto rispetto al
“Contenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le Passività
Escluse in base all'art. 3.1.4., lett. b).
Del tutto irrilevante risulta l' “atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
Banca Popolare di Vicenza S.p.a in L.C.A. e in Controparte_2
L.C.A.” , valorizzato da;
si tratta, infatti, di un accordo Parte_1
non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente, valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi (v. art. 3, comma 2, del D.L. n.99/2017, convertito in L.n.121/2017).
In definitiva, ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale;
perciò il contenzioso ed il rapporto sottostante – sempre che non siano specificamente esclusi in base ad altre disposizioni del contratto – vanno ricompresi nella cessione ad . Parte_1
Nel caso in esame, il conto corrente, acceso in data 7 aprile 2003, è stato estinto con saldo a zero in data 25 novembre 2014; il contratto di mutuo, stipulato il 25 gennaio 2005, è stato estinto in data per effetto del pagamento delle rate da parte della società mutuataria. Non si tratta
21 pertanto di rapporti deteriorati, né, come già detto, ricorre altra causa di esclusione prevista dal contratto di cessione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere dichiarato la nullità delle clausole che prevedono l'applicazione della CMS.
A sostegno del motivo afferma che, contrariamente a Parte_1
quanto ritenuto al primo Giudice nella sentenza definitiva (“Il contratto di conto corrente, qui in esame, non specifica né la periodicità dell'addebito, né le modalità di calcolo”), il contratto del
7 aprile 2003 “contempla non solo la percentuale della commissione di massimo scoperto (1,250), ma anche la periodicità di liquidazione in conto (che è trimestrale, al pari di tutte le commissioni, in base all'art.7, comma 2)”.
Il motivo è infondato.
Il CTU dott. , incaricato nel giudizio di primo grado Per_3
dell'indagine peritale, ha evidenziato, quanto al conto corrente in oggetto, che il contratto di apertura del conto (doc. 2 fascicolo di parte prevede unicamente l'aliquota della CMS e che la CP_2
stessa risulta “indeterminata in quanto mancano le indicazioni delle modalità di calcolo”). Il contratto di affidamento del 30 giugno 2005
(doc. 4) contiene la pattuizione di Commissione di Servizio
Affidamento (CSA) a scaglioni ed il contratto di affidamento del 14
22 ottobre 2009 (doc. 11) prevede la CSA in percentuale (“nel contratto mancano le indicazioni delle modalità di calcolo, ma con comunicazione al cliente della banca del 15.5.2009 era stata specificata la modalità di calcolo nella misura dell'1%, poi aumentata al 2% con comunicazione della banca del 31.3.2010”) (doc. 8).
Il CTU, pertanto, nel ricalcolare il corretto saldo, sulla base della documentazione contrattuale esaminata, ha escluso la CMS per tutta la durata del rapporto, mantenuto invece, la CSA.
A tale ricostruzione si è correttamente attenuto il primo Giudice.
Il motivo, come articolato dall'appellante, non si confronta con le criticità evidenziate dalla motivazione impugnata che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, ha rilevato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare la periodicità di addebito e le modalità di calcolo della stessa.
L'appellante si limita infatti ad affermare che il contratto di conto corrente prevedeva, oltre alla percentuale della CMS, anche la periodicità di liquidazione in conto, che, in base all'art.7, comma 2, era trimestrale, al pari di tutte le commissioni;
non affronta, tuttavia, la questione della modalità di calcolo della CMS, che ovviamente incide sulla quantificazione della commissione stessa.
23 Anche ad ammettere che l'art.7, comma 2, del contratto di conto corrente possa considerarsi valida previsione della periodicità di liquidazione in conto della CMS, non vi è alcuna pattuizione che espliciti le modalità di calcolo della stessa.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento, in adesione al consolidato indirizzo sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, per cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto senza specificarne le modalità di calcolo e di quantificazione, omettendo il riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata la percentuale pattuita, posto che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza Parte_1
definitiva per avere il primo Giudice dichiarato d'ufficio la nullità della variazione apportata alla periodicità di rimborso del mutuo per difetto di forma scritta dell'accordo intervenuto dopo la stipula del contratto, con conseguente pronuncia restitutoria, in difetto di domanda attorea e senza instaurare il contraddittorio delle parti sul punto.
Il motivo è infondato.
24 Nel corso delle operazioni peritali il CTU dott. ha Per_3
riscontrato l'avvenuto rimborso del mutuo in 120 rate mensili, anziché in 40 rate trimestrali come pattuito, il che ha comportato delle conseguenze finanziarie completamente diverse rispetto a quanto convenuto contrattualmente.
Il CTU ha quindi ricalcolato il mutuo applicando il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, del TUB (calcolato alla fine del mese di addebito di ciascuna rata) in sostituzione di ogni addebito per interessi e spese (con mantenimento della sola imposta sostitutiva dovuta per legge), tenendo conto dei pagamenti eseguiti dall'attore come da prospetto allegato (allegato n. 12).
Con la rata n. 108 del 31.3.2014 l'attore ha estinto completamente il mutuo corrispondendo nel complesso euro 30.278,37 in più di quanto avrebbe dovuto applicando al mutuo il tasso ex art. 117 TUB.
Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia incorsa nella violazione del principio della domanda, considerato che la rilevabilità
d'ufficio delle nullità negoziali si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo
25 formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 24242 e 26243).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma
2, TUB (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385).
Nel caso di specie, in presenza di una pattuizione documentale che prevedeva il rimborso delle rate del mutuo in 40 rate mensili e l'avvenuto rimborso, invece, in 120 rate mensili in difetto di modifica contrattuale per iscritto è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice di ritenere intervenuta, inter partes, una modifica verbale del contratto relativamente alla periodicità di pagamento delle rate di rimborso, affetta da nullità per difetto di forma scritta ex art.117
TUB, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (v., ex plurimis, Cass. n.22385/2019).
Con la decisione impugnata il primo Giudice non ha neppure violato il principio del contraddittorio, in ragione sia del riscontro, in sede endoprocedimentale, da parte del CTU, delle osservazioni svolte sul punto dal CTP di (v. pag. 30 dell'elaborato peritale), Parte_1
sia della verbalizzazione all'udienza successiva al deposito della
26 consulenza, il 16 gennaio 2020, nel corso della quale il difensore di deduceva nei seguenti termini: “Si richiama, quanto Parte_1
alla CTU depositata, alle osservazioni del CTP di parte, dott. , Per_4
rilevando che parte attrice non ha svolto alcuna contestazione in merito alla periodicità di addebito/pagamento delle rate del mutuo stipulato il 25.1.2025, sicché gli accertamenti espletati dal CTU sul punto e le relative conclusioni (sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico) sono inficiate da nullità.”.
Infine, non merita accoglimento la richiesta di parte appellante di modifica dell'importo della condanna emessa nei confronti di
[...]
alla restituzione di euro 30.278,37 – derivante Pt_1
dall'applicazione al mutuo in oggetto del tasso sostitutivo ex art.117
TUB – piuttosto che dell'importo di euro 1.539,32 – quale maggiore importo versato per effetto del pagamento in 120 rate mensili anziché in 40 rate trimestrali (per effetto della modifica ritenuta nulla).
Vale in proposito richiamare quanto statuito dal primo Giudice col rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza avanzata da , versandosi in ipotesi di modifica Parte_1
contrattuale nulla per difetto di forma scritta ad substantiam e non semplicemente di non conforme adempimento rispetto a quanto originariamente pattuito.
27 Per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va Parte_1
rigettato.
A ciò consegue la conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Considerato che la costituzione e le difese di in LCA CP_2
non hanno comportato alcun appesantimento allo svolgimento del processo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P. Q. M.
28 La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze n.2910/2019 e n.3368/2020 del Tribunale di Treviso;
2. Condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 14.000,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
3. Compensa le spese di lite tra in e le altre CP_2
parti del giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 30 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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