Art. 13.
Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente articolo 10, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.
Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente articolo 10.
Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalita' previste dall'ultimo comma dell' articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente articolo 10, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.
Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente articolo 10.
Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalita' previste dall'ultimo comma dell' articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.