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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1927/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore
Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi
Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 28.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1927/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Jader Ritrovato e Stefania Golinelli
contro
:
e (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Avv.ti Mauro e Giovanni Pacilio
Fatti di causa
conveniva davanti al Tribunale di Bologna , proprietario e Parte_1 Controparte_1 conducente dell'autovettura Skoda Fabia tg FB451WG, nonché assicuratore della Controparte_3
r.c.a., esponendo che in data 24.9.2016, alle ore 16.25 circa, mentre percorreva la strada provinciale
Bordona di Castel del Rio in sella al motociclo di sua proprietà, Honda cc 1000 tg DR29193, all'altezza del numero civico 1882, nell'affrontare una curva a visuale chiusa, era stato travolto dall'autovettura del convenuto, proveniente in senso contrario, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia. Per non interrompere la circolazione stradale, erano stati spostati e messi a lato della strada vari pezzi dei veicoli incidentati e la vettura era stata spostata all'indietro, come da dichiarazioni scritte di
[...]
e (doc. 1), e i Carabinieri avevano spostato dal centro della strada detriti Tes_1 Testimone_2 appartenenti ai mezzi coinvolti ed una scarpa dell'attore, come da dichiarazione scritta di Tes_3 pagina 1 di 7 (doc. 2). Pt_1
L'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro CP_1 stradale, con conseguente condanna del medesimo, in solido con l'assicuratore, al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti contestando sia l'an che il quantum debeatur sulla base di una prospettazione della dinamica del sinistro diametralmente opposta a quella di parte attrice, per cui il al momento del sinistro, viaggiava attenendosi rigorosamente al margine destro della CP_1
carreggiata, mentre era stata la motocicletta ad invadere la carreggiata opposta così determinando l'impatto.
La causa veniva istruita attraverso documenti e una CTU cinematica.
Con sentenza n. 2617/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda attorea.
In via preliminare, confermava il rigetto della prova per testi dedotta dall'attore, in quanto inerente alla conferma di dichiarazioni rese da persone assenti al momento dell'incidente e perciò irrilevanti al fine della decisione e superate dalla documentazione in atti.
Nel merito, il giudice di prime cure riteneva la dinamica dell'incidente, così come prospettata dall'attore, smentita sia dalla relazione dell'autorità intervenuta, sia dalle risultanze della CTU cinematica con la seguente motivazione: “La relazione dei carabinieri di Castel Del Rio, attestava che
i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che non vi erano testimoni del sinistro. La dinamica del sinistro ricostruita dai CC era la seguente:
“La posizione statica dell'autovettura, i segni di frenata lasciati sul manto stradale dalla stessa fanno desumere che il [melius: ] procedesse mantenendo la propria destra e che Per_1 CP_1
l'impatto sia avvenuto a causa della condotta del motociclista.”
Dinamica confermata dalla CTU cinematica. L'ing. ha accertato che il sinistro de quo è Per_2 avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore che, andando in contromano Parte_1 entrava in collisione con l'auto, mentre nessuna responsabilità è ascrivibile al Sig. . A pag. CP_1
26 della perizia il CTU dichiara: “Dallo studio della cinematica è emerso che i mezzi, per via della geometria stradale curvilinea e a visuale chiusa a causa del versante roccioso nella parte interna della curva, non erano reciprocamente visibili se non nell'istante precedente l'urto, a circa 1 secondo dall'impatto. Stante la posizione all'urto, all'interno della semicarreggiata percorsa dalla vettura
Skoda, l'evitabilità del sinistro era demandata alla condotta del motociclista ed in particolare al mantenimento della propria destra”. A pag. 27 della perizia: “Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre alla violazione dell'art. 143 del C.d.S. (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) da parte del conducente del motociclo, . Nulla è ascrivile al conducente della vettura, Parte_1
pagina 2 di 7 , la cui posizione all'urto documenta il mantenimento della destra rigorosa Controparte_1 nell'affrontare la curva ove si è verificato l'impatto”.
Nel caso di specie quindi è stata accertata la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro stradale e la regolare condotta di guida dell'altro conducente che teneva la sua destra e procedeva ad una velocità limitata stimata in circa 30,00 km/h, mentre il motociclo giungeva all'urto ad una velocità di circa 70,00 km/h.(pag. 26 perizia)”.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
proponeva appello alla sentenza cui resistevano e Parte_1 Controparte_1 CP_2
(già chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_3
Con ordinanza del 9.5.2023, la Corte rigettava le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.5.2024 e la Corte assegnava loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Vizio di motivazione - Travisamento prova legale - norme violate: art. 2700 c.c. art. 2054/ 2° co., art. 116 c.p.c.
Il motivo contesta l'idoneità probatoria del rapporto degli agenti verbalizzanti a smentire la tesi attorea, in quanto gli agenti si sono espressi in termini probabilistici circa la dinamica dell'evento, affermando che il probabilmente non manteneva la destra rigorosa. Peraltro, non è stata elevata nei Pt_1
confronti del alcuna contravvenzione. Pt_1
Il giudice doveva attenersi al contenuto del verbale, in quanto atto pubblico che costituisce piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., i cui termini dubitativi circa la dinamica del sinistro non consentono di superare la presunzione concorsuale di cui all'art. 2054, 2° comma.
2) Vizio di motivazione - omessa ammissione prova testimoniale - norme violate art. 184/7 c.p.c. -115
c.p.c.
Il giudice di prime cure erroneamente non ha ammesso la prova testimoniale che, invece, è rilevante perché dimostrerebbe circostanze tali da invalidare il rapporto dei Carabinieri, inficiato, sostiene l'appellante, da una modifica dello stato dei luoghi avvenuta prima dell'arrivo degli agenti verbalizzanti e che ne minerebbe l'attendibilità.
3) Vizio di motivazione errata valutazione delle prove - norme violate art. 115 c.p.c. art. 116 c.p.c.
La CTU cinematica è errata per via del completo travisamento delle risultanze del rapporto dell'autorità
e il giudice, che vi ha aderito acriticamente, ha basato la propria decisione su due circostanze inveritiere ovverosia che il rapporto fosse stato redatto in base alla posizione statica dai veicoli assunta nella fase pagina 3 di 7 terminale dell'evento e che le tracce di frenata rilevate riguardassero gli pneumatici dell'autovettura.
***
I motivi si prestano alla trattazione congiunta e sono tutti infondati.
Preliminarmente, quanto alla richiesta ammissione delle prove testimoniali, reiterata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, deve qui confermarsi l'ordinanza di rigetto, poiché i capitoli vertono esclusivamente sulla conferma di dichiarazioni scritte e non su capitoli separati e fatti specifici e sono pertanto inammissibili;
quanto alle prove documentali, le dichiarazioni scritte di cui ai documenti 1 e 2 depositati da in primo grado non hanno alcuna valenza probatoria, Pt_1
trattandosi di prova atipica in luogo della prova tipica di cui agli art. 244 e 257 bis c.p.c.
A tanto consegue la totale infondatezza delle censure sub 2).
Tanto precisato, il gravame si connota per contraddittorietà: se con il primo motivo d'impugnazione,
l'appellante rimprovera al giudice di essersi discostato dalle risultanze del verbale di incidente stradale che in quanto atto pubblico ha “valore di piena prova dell'art. 2700 c.c.”, nel secondo e nel terzo motivo, lamenta l'inattendibilità del medesimo verbale che asserisce essere “inficiato da una modifica dello stato dei luoghi avvenuto prima dell'arrivo degli agenti verbalizzanti” invocando, a riprova di quest'ultima circostanza, la prova per testi ritenuta inammissibile.
Ad ogni modo, quanto sostenuto dall'appellante è che il rapporto dei Carabinieri non si sarebbe espresso con certezza sul determinismo dell'evento dannoso, bensì in termini probabilistici e pertanto inidonei a vincere la presunzione concorsuale di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma.
L'argomento è infondato, perché, in primo luogo, la decisione è basata sull'esame e la valutazione di tutti gli atti delle parti, di tutte le prove acquisite e della CTU dinamica espletata e non sulle sole risultanze del rapporto dei Carabinieri.
In merito alla fede privilegiata del verbale d'accertamento, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”. (Cass. civ. sez. VI, n. 9037/2019)
“I verbali amministrativi sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
fanno fede
pagina 4 di 7 fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità” (Cass. civ. sez. II, n. 28149/2022).
Nella fattispecie in decisione, il verbale non è assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, dai militi descritta in termini probabilistici, non essendo fondata su circostanze di fatto avvenute alla presenza del pubblico ufficiale;
pertanto, la ricostruzione del fatto è rimessa, sulla base di prove idonee, all'apprezzamento del giudice di merito.
Le censure che l'appellante muove in ordine all'asserita alterazione dei luoghi da parte dei Carabinieri, poi, avrebbero richiesto la procedura per querela di falso, in quanto attinenti alla manipolazione della realtà degli accadimenti, dovuta all'asserita irregolarità dei rilievi svolti, leggendosi nella relazione del
Maresciallo che giunse sul posto solo cinque minuti dopo il sinistro e che “Il riferente Testimone_4
veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
Pertanto, le contestazioni di parte attrice, riproposte in questa sede, che involgono la pretesa alterazione dell'effettivo stato dei luoghi, quale lo spostamento dei detriti, ovvero l'alterazione della posizione della moto (che sarebbe stata spostata, per poi essere rimessa in posizione, lasciando segni sull'asfalto), esigevano la proposizione della querela di falso.
Ciò chiarito, il giudice di prime cure sulla base della relazione dell'autorità intervenuta, nonché delle risultanze della CTU cinematica, ha correttamente ricostruito la dinamica dell'incidente con valutazioni in nulla superate dalle censure dell'appellante.
Alle logiche, congrue ed esaustive considerazioni svolte dal CTU sulla base degli elementi oggettivi raccolti dai Carabinieri, dal Tribunale condivise, si aggiunge come dall'osservazione del materiale fotografico allegato alla relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri di Castel del Rio del 24.9.2016
e, segnatamente nelle foto n. 5 e n. 7, ove è ritratta la posizione statica dell'autovettura nell'immediatezza dell'incidente, emerga con ogni evidenza non solo che l'automezzo si trovava all'estremità destra della carreggiata, praticamente addossato alla montagna, ma come solo in quella pagina 5 di 7 posizione si potesse trovare al momento dello scontro, dato che i detriti dei mezzi incidentati caduti sul manto stradale, ben evidenti, si trovano per la più parte esattamente ai piedi e nelle immediate vicinanze della parte anteriore sinistra della vettura, quella colpita dal motociclo, abbondantemente all'interno della carreggiata percorsa dalla stessa (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione parte convenuta primo grado).
Tale evidenza conferma quanto emerge dalle rilevazioni tecniche effettuate nel corso del giudizio di primo grado, e cioè che l'urto sia avvenuto ampiamente all'interno della semicarreggiata percorsa dalla vettura Skoda.
L'automobilista, poi, ha prontamente frenato e si è arrestato immediatamente, così confermandosi la correttezza della ricostruzione dell'incidente effettuata dal giudice di prime cure.
La motocicletta, in ragione della sostenuta velocità di marcia, si è impennata andando a fermarsi a cavallo del guard-rail sul lato opposto.
Accertata, al momento dell'impatto, la velocità dell'automobile in 30 km/h e quella del motociclo in 70 km/h, il Tribunale ha dunque correttamente accertato in concreto la dinamica del sinistro, escluso ogni addebito all'automobilista ed attribuito al motociclista l'esclusiva responsabilità dell'impatto, avendo questi invaso l'opposta corsia di marcia – in violazione dell'obbligo ex art. 143 c.d.s. di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima – nelle condizioni di maggior pericolo, data la reciproca non avvistabilità dei veicoli in quel tratto di strada curvilineo.
Per tali ragioni l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale con liquidazione di un solo compenso, dato che gli appellati sono costituiti con distinte comparse, ma sono assistiti dai medesimi difensori ed hanno svolto identiche difese.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. Parte_1
2617/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di e delle spese CP_3 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 11.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagina 6 di 7 pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore
Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi
Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 28.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1927/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Jader Ritrovato e Stefania Golinelli
contro
:
e (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Avv.ti Mauro e Giovanni Pacilio
Fatti di causa
conveniva davanti al Tribunale di Bologna , proprietario e Parte_1 Controparte_1 conducente dell'autovettura Skoda Fabia tg FB451WG, nonché assicuratore della Controparte_3
r.c.a., esponendo che in data 24.9.2016, alle ore 16.25 circa, mentre percorreva la strada provinciale
Bordona di Castel del Rio in sella al motociclo di sua proprietà, Honda cc 1000 tg DR29193, all'altezza del numero civico 1882, nell'affrontare una curva a visuale chiusa, era stato travolto dall'autovettura del convenuto, proveniente in senso contrario, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia. Per non interrompere la circolazione stradale, erano stati spostati e messi a lato della strada vari pezzi dei veicoli incidentati e la vettura era stata spostata all'indietro, come da dichiarazioni scritte di
[...]
e (doc. 1), e i Carabinieri avevano spostato dal centro della strada detriti Tes_1 Testimone_2 appartenenti ai mezzi coinvolti ed una scarpa dell'attore, come da dichiarazione scritta di Tes_3 pagina 1 di 7 (doc. 2). Pt_1
L'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro CP_1 stradale, con conseguente condanna del medesimo, in solido con l'assicuratore, al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti contestando sia l'an che il quantum debeatur sulla base di una prospettazione della dinamica del sinistro diametralmente opposta a quella di parte attrice, per cui il al momento del sinistro, viaggiava attenendosi rigorosamente al margine destro della CP_1
carreggiata, mentre era stata la motocicletta ad invadere la carreggiata opposta così determinando l'impatto.
La causa veniva istruita attraverso documenti e una CTU cinematica.
Con sentenza n. 2617/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda attorea.
In via preliminare, confermava il rigetto della prova per testi dedotta dall'attore, in quanto inerente alla conferma di dichiarazioni rese da persone assenti al momento dell'incidente e perciò irrilevanti al fine della decisione e superate dalla documentazione in atti.
Nel merito, il giudice di prime cure riteneva la dinamica dell'incidente, così come prospettata dall'attore, smentita sia dalla relazione dell'autorità intervenuta, sia dalle risultanze della CTU cinematica con la seguente motivazione: “La relazione dei carabinieri di Castel Del Rio, attestava che
i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che non vi erano testimoni del sinistro. La dinamica del sinistro ricostruita dai CC era la seguente:
“La posizione statica dell'autovettura, i segni di frenata lasciati sul manto stradale dalla stessa fanno desumere che il [melius: ] procedesse mantenendo la propria destra e che Per_1 CP_1
l'impatto sia avvenuto a causa della condotta del motociclista.”
Dinamica confermata dalla CTU cinematica. L'ing. ha accertato che il sinistro de quo è Per_2 avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore che, andando in contromano Parte_1 entrava in collisione con l'auto, mentre nessuna responsabilità è ascrivibile al Sig. . A pag. CP_1
26 della perizia il CTU dichiara: “Dallo studio della cinematica è emerso che i mezzi, per via della geometria stradale curvilinea e a visuale chiusa a causa del versante roccioso nella parte interna della curva, non erano reciprocamente visibili se non nell'istante precedente l'urto, a circa 1 secondo dall'impatto. Stante la posizione all'urto, all'interno della semicarreggiata percorsa dalla vettura
Skoda, l'evitabilità del sinistro era demandata alla condotta del motociclista ed in particolare al mantenimento della propria destra”. A pag. 27 della perizia: “Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre alla violazione dell'art. 143 del C.d.S. (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) da parte del conducente del motociclo, . Nulla è ascrivile al conducente della vettura, Parte_1
pagina 2 di 7 , la cui posizione all'urto documenta il mantenimento della destra rigorosa Controparte_1 nell'affrontare la curva ove si è verificato l'impatto”.
Nel caso di specie quindi è stata accertata la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro stradale e la regolare condotta di guida dell'altro conducente che teneva la sua destra e procedeva ad una velocità limitata stimata in circa 30,00 km/h, mentre il motociclo giungeva all'urto ad una velocità di circa 70,00 km/h.(pag. 26 perizia)”.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
proponeva appello alla sentenza cui resistevano e Parte_1 Controparte_1 CP_2
(già chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_3
Con ordinanza del 9.5.2023, la Corte rigettava le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.5.2024 e la Corte assegnava loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Vizio di motivazione - Travisamento prova legale - norme violate: art. 2700 c.c. art. 2054/ 2° co., art. 116 c.p.c.
Il motivo contesta l'idoneità probatoria del rapporto degli agenti verbalizzanti a smentire la tesi attorea, in quanto gli agenti si sono espressi in termini probabilistici circa la dinamica dell'evento, affermando che il probabilmente non manteneva la destra rigorosa. Peraltro, non è stata elevata nei Pt_1
confronti del alcuna contravvenzione. Pt_1
Il giudice doveva attenersi al contenuto del verbale, in quanto atto pubblico che costituisce piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., i cui termini dubitativi circa la dinamica del sinistro non consentono di superare la presunzione concorsuale di cui all'art. 2054, 2° comma.
2) Vizio di motivazione - omessa ammissione prova testimoniale - norme violate art. 184/7 c.p.c. -115
c.p.c.
Il giudice di prime cure erroneamente non ha ammesso la prova testimoniale che, invece, è rilevante perché dimostrerebbe circostanze tali da invalidare il rapporto dei Carabinieri, inficiato, sostiene l'appellante, da una modifica dello stato dei luoghi avvenuta prima dell'arrivo degli agenti verbalizzanti e che ne minerebbe l'attendibilità.
3) Vizio di motivazione errata valutazione delle prove - norme violate art. 115 c.p.c. art. 116 c.p.c.
La CTU cinematica è errata per via del completo travisamento delle risultanze del rapporto dell'autorità
e il giudice, che vi ha aderito acriticamente, ha basato la propria decisione su due circostanze inveritiere ovverosia che il rapporto fosse stato redatto in base alla posizione statica dai veicoli assunta nella fase pagina 3 di 7 terminale dell'evento e che le tracce di frenata rilevate riguardassero gli pneumatici dell'autovettura.
***
I motivi si prestano alla trattazione congiunta e sono tutti infondati.
Preliminarmente, quanto alla richiesta ammissione delle prove testimoniali, reiterata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, deve qui confermarsi l'ordinanza di rigetto, poiché i capitoli vertono esclusivamente sulla conferma di dichiarazioni scritte e non su capitoli separati e fatti specifici e sono pertanto inammissibili;
quanto alle prove documentali, le dichiarazioni scritte di cui ai documenti 1 e 2 depositati da in primo grado non hanno alcuna valenza probatoria, Pt_1
trattandosi di prova atipica in luogo della prova tipica di cui agli art. 244 e 257 bis c.p.c.
A tanto consegue la totale infondatezza delle censure sub 2).
Tanto precisato, il gravame si connota per contraddittorietà: se con il primo motivo d'impugnazione,
l'appellante rimprovera al giudice di essersi discostato dalle risultanze del verbale di incidente stradale che in quanto atto pubblico ha “valore di piena prova dell'art. 2700 c.c.”, nel secondo e nel terzo motivo, lamenta l'inattendibilità del medesimo verbale che asserisce essere “inficiato da una modifica dello stato dei luoghi avvenuto prima dell'arrivo degli agenti verbalizzanti” invocando, a riprova di quest'ultima circostanza, la prova per testi ritenuta inammissibile.
Ad ogni modo, quanto sostenuto dall'appellante è che il rapporto dei Carabinieri non si sarebbe espresso con certezza sul determinismo dell'evento dannoso, bensì in termini probabilistici e pertanto inidonei a vincere la presunzione concorsuale di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma.
L'argomento è infondato, perché, in primo luogo, la decisione è basata sull'esame e la valutazione di tutti gli atti delle parti, di tutte le prove acquisite e della CTU dinamica espletata e non sulle sole risultanze del rapporto dei Carabinieri.
In merito alla fede privilegiata del verbale d'accertamento, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”. (Cass. civ. sez. VI, n. 9037/2019)
“I verbali amministrativi sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
fanno fede
pagina 4 di 7 fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità” (Cass. civ. sez. II, n. 28149/2022).
Nella fattispecie in decisione, il verbale non è assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, dai militi descritta in termini probabilistici, non essendo fondata su circostanze di fatto avvenute alla presenza del pubblico ufficiale;
pertanto, la ricostruzione del fatto è rimessa, sulla base di prove idonee, all'apprezzamento del giudice di merito.
Le censure che l'appellante muove in ordine all'asserita alterazione dei luoghi da parte dei Carabinieri, poi, avrebbero richiesto la procedura per querela di falso, in quanto attinenti alla manipolazione della realtà degli accadimenti, dovuta all'asserita irregolarità dei rilievi svolti, leggendosi nella relazione del
Maresciallo che giunse sul posto solo cinque minuti dopo il sinistro e che “Il riferente Testimone_4
veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
Pertanto, le contestazioni di parte attrice, riproposte in questa sede, che involgono la pretesa alterazione dell'effettivo stato dei luoghi, quale lo spostamento dei detriti, ovvero l'alterazione della posizione della moto (che sarebbe stata spostata, per poi essere rimessa in posizione, lasciando segni sull'asfalto), esigevano la proposizione della querela di falso.
Ciò chiarito, il giudice di prime cure sulla base della relazione dell'autorità intervenuta, nonché delle risultanze della CTU cinematica, ha correttamente ricostruito la dinamica dell'incidente con valutazioni in nulla superate dalle censure dell'appellante.
Alle logiche, congrue ed esaustive considerazioni svolte dal CTU sulla base degli elementi oggettivi raccolti dai Carabinieri, dal Tribunale condivise, si aggiunge come dall'osservazione del materiale fotografico allegato alla relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri di Castel del Rio del 24.9.2016
e, segnatamente nelle foto n. 5 e n. 7, ove è ritratta la posizione statica dell'autovettura nell'immediatezza dell'incidente, emerga con ogni evidenza non solo che l'automezzo si trovava all'estremità destra della carreggiata, praticamente addossato alla montagna, ma come solo in quella pagina 5 di 7 posizione si potesse trovare al momento dello scontro, dato che i detriti dei mezzi incidentati caduti sul manto stradale, ben evidenti, si trovano per la più parte esattamente ai piedi e nelle immediate vicinanze della parte anteriore sinistra della vettura, quella colpita dal motociclo, abbondantemente all'interno della carreggiata percorsa dalla stessa (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione parte convenuta primo grado).
Tale evidenza conferma quanto emerge dalle rilevazioni tecniche effettuate nel corso del giudizio di primo grado, e cioè che l'urto sia avvenuto ampiamente all'interno della semicarreggiata percorsa dalla vettura Skoda.
L'automobilista, poi, ha prontamente frenato e si è arrestato immediatamente, così confermandosi la correttezza della ricostruzione dell'incidente effettuata dal giudice di prime cure.
La motocicletta, in ragione della sostenuta velocità di marcia, si è impennata andando a fermarsi a cavallo del guard-rail sul lato opposto.
Accertata, al momento dell'impatto, la velocità dell'automobile in 30 km/h e quella del motociclo in 70 km/h, il Tribunale ha dunque correttamente accertato in concreto la dinamica del sinistro, escluso ogni addebito all'automobilista ed attribuito al motociclista l'esclusiva responsabilità dell'impatto, avendo questi invaso l'opposta corsia di marcia – in violazione dell'obbligo ex art. 143 c.d.s. di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima – nelle condizioni di maggior pericolo, data la reciproca non avvistabilità dei veicoli in quel tratto di strada curvilineo.
Per tali ragioni l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale con liquidazione di un solo compenso, dato che gli appellati sono costituiti con distinte comparse, ma sono assistiti dai medesimi difensori ed hanno svolto identiche difese.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. Parte_1
2617/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di e delle spese CP_3 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 11.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagina 6 di 7 pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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