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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6361/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in FICARAZZI, CORSO UMBERTO I N. 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO LOREDANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in in FICARAZZI, CORSO UMBERTO I N. 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto e verbale dell'udienza del 14/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che all'udienza del 14/10/2025 le parti Parte_1 hanno formalizzato un accordo per la pronuncia del divorzio alle condizioni ivi indicate, e a seguito di ciò il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n.4241/2024, pubblicata il 25/7/2024 e si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nell'ambito dell'accordo sottoscritto in data
6/10/2025 e depositato telematicamente, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi economicamente indipendenti vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quella attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3. i figli , ed verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre nella casa familiare in Palermo in Largo Cammarreri Scurti n. 1; il figlio minore Per_4 verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Bagheria via Secondo Santa Caterina n. 25;
4. entrambi i genitori garantiranno il diritto di visita costante all'altro genitore non collocatario, con regime di visita libero, in caso di disaccordi entrambi i genitori garantiranno il diritto di visita non ifneriore ai tre giorni settimanali dopo la scuola, i fine settimana, le festività Natalizie, Pasquali e le vacanze estive ad anni alterni.
5. il sig. verserà € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio minore oltre l'assegno unico al 100% in favore della madre Per_4
. La signora verserà al sig. Parte_2 Parte_3 CP_1 l'importo di € 300,00 complessivi per il mantenimento dei figli minori , Per_1
ed oltre il 50% dell'assegno unico e le spese straordinarie Per_2 Per_3 nella misura del 50% per ciascun genitore”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
26/03/2010, da nata a LE (PA) in [...] Parte_1
24/02/1992 e da , nato a LE (PA) in [...] CP_1
13/04/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente FF e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6361/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in FICARAZZI, CORSO UMBERTO I N. 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO LOREDANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in in FICARAZZI, CORSO UMBERTO I N. 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto e verbale dell'udienza del 14/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che all'udienza del 14/10/2025 le parti Parte_1 hanno formalizzato un accordo per la pronuncia del divorzio alle condizioni ivi indicate, e a seguito di ciò il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n.4241/2024, pubblicata il 25/7/2024 e si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nell'ambito dell'accordo sottoscritto in data
6/10/2025 e depositato telematicamente, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi economicamente indipendenti vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quella attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3. i figli , ed verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre nella casa familiare in Palermo in Largo Cammarreri Scurti n. 1; il figlio minore Per_4 verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Bagheria via Secondo Santa Caterina n. 25;
4. entrambi i genitori garantiranno il diritto di visita costante all'altro genitore non collocatario, con regime di visita libero, in caso di disaccordi entrambi i genitori garantiranno il diritto di visita non ifneriore ai tre giorni settimanali dopo la scuola, i fine settimana, le festività Natalizie, Pasquali e le vacanze estive ad anni alterni.
5. il sig. verserà € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio minore oltre l'assegno unico al 100% in favore della madre Per_4
. La signora verserà al sig. Parte_2 Parte_3 CP_1 l'importo di € 300,00 complessivi per il mantenimento dei figli minori , Per_1
ed oltre il 50% dell'assegno unico e le spese straordinarie Per_2 Per_3 nella misura del 50% per ciascun genitore”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
26/03/2010, da nata a LE (PA) in [...] Parte_1
24/02/1992 e da , nato a LE (PA) in [...] CP_1
13/04/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente FF e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.