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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/08/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott. Enrico Legnini Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 41/2025 r.g.
promosso da in persona del legale rappresentante sig. nato a Parte_1 Parte_2
TT (RG) il 19.03.1957, con sede in Acate (RG) C.da Pezza di Rizzo – S.S. 115 Bivio Acate Km
0,800 (P.IVA: ), rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Ignazio P.IVA_1
Amato (c.f. ), pec: fax C.F._1 Email_1
0932/517859), con elezione di domicilio presso il di lui studio in Ragusa Via Roma n. 200.;
RICORRENTE
e da
(P.I. ), nella Persona del Leg. Rappr. P.T. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(Niscemi 16/11/1976), corrente in Niscemi nella Via Umberto I n.38, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Claudio Di Benedetto ( - C.F._2 Email_2 – . ) presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliata, come da procura in CP_3 P.IVA_3
calce al ricorso;
nei confronti di
(P.IVA: ) con sede in Licata (AG) Via Gela Controparte_4 P.IVA_4
n.144, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig.ra nata a Controparte_5
Licata (AG) il 22.10.1966 (C.F.: ) ed ivi residente in [...]; C.F._3
DEBITRICE
Letti i ricorsi proposti per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ; Controparte_4
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza ; la notificazione si è infatti perfezionata ex art. 40 comma 7 CCI, in data 16/6/2025, dopo tre giorni dall'inserimento del ricorso e del decreto di convocazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia,
come da certificazione depositata dalla Cancelleria in parti data;
la notificazione a mezzo PEC, infatti,
non si è perfezionata per causa imputabile al debitore come si ricava dall'avviso di mancata consegna da cui risulta che il mancato recapito è dovuto alla seguente ragione: “errore 5.1.1 - ARUBA PEC
S.p.A. - indirizzo non valido”; si è pertanto verificato il presupposto applicativo del menzionato art. 40 comma 7 CCI ai fini della notifica mediante inserimento nel predetto portale telematico;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Licata, nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI; si tratta infatti di società di capitali, esercente attività d'impresa prevalente nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura (v. visura camerale, dep. tel.
16/6/2025); la società debitrice, inoltre, non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali per essere qualificata impresa minore, requisiti che non risultano neppure ricavabili aliunde non venendo depositati i bilanci presso il Registro delle imprese sin dall'anno 2021;
rilevato che il creditore istante è munito di legittimazione attiva in quanto vanta un Parte_1
credito derivante da fornitura di merci per di 22.269,75 portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 1150/2024 (2627/2024 R.G.), emesso il 03/05.11.2024 dal Tribunale
di Ragusa, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc in data 21/5/2025 (cfr. decreto ingiuntivo e decreto ex art. 647 cpc, fascicolo di parte ricorrente);
ritenuto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- l'inadempimento dell'obbligazione vantata dalla società ricorrente, trattandosi peraltro di un credito derivante da rapporto di fornitura e dunque di un costo fisiologicamente connesso all'esercizio dell'attività d'impresa;
- l'esistenza di un indebitamento verso l'Erario iscritto al ruolo dell'Agente della Riscossione
per € 125.050,73 (v. doc. dep. tel. 11/7/2025);
- il mancato deposito dei bilanci al Registro delle imprese sin dall'anno 2021 (visura camerale,
dep. tel. 16/6/2025);
- la mancata dimostrazione, da parte della società debitrice in liquidazione, dell'esistenza di un patrimonio sociale che consenta il soddisfacimento dei creditori, in difetto, peraltro, di deposito presso il RI dei bilanci della fase di liquidazione;
rilevato, inoltre, che è intervenuto in giudizio aderendo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale anche il creditore che ha documentato di essere titolare di un Controparte_1
credito di € 41.792,00 oltre interessi di legge sino al soddisfo e spese successive, come da Decreto
Ingiuntivo n.863/2023 del 20/11/2023 (RG 2810/2023-all.3, fascicolo di parte intervenuta) emesso dal Tribunale di Agrigento che - con Provvedimento del giorno 4/7/2025 nel procedimento di
Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.863/2023 (RG 42/2024) - ha concesso la provvisoria esecutorietà
(all.4, fascicolo di parte intervenuta); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
(CF/P.IVA: ) con sede in Licata (AG) Via Gela n.144; P.IVA_4
nomina
il dott. Enrico Legnini Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore il dott. (nato a [...], il [...]; CF;
Persona_1 C.F._4
iscritto all'Elenco dei Gestori della crisi di impresa al N. 8114 del 13/04/2023), con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 4/12/2025, ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enrico Legnini Marco Salvatori