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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/08/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 143 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Cosenza (CS), via del Tembien n. 18, presso lo studio dell'avv. Rossana Coppolino, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), Controparte_1 C.F._1 va Luigi Angrisani n. 50, presso lo studio degli avv.ti Andrea Scarano e Livia Iannicelli, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 890/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 25.5.2022, depositata in data 21.6.2022 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Lamezia Terme la per sentirla condannare alla restituzione della somma Parte_1 complessiva di euro 913,53, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale, a titolo di costi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il tutto entro il limite di valore del giudice adito e con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 1.1. Nel libello introduttivo della lite, l'attrice esponeva: che, in data 3.11.2015, concludeva con la
[...] un contratto di prestito, recante il n. 333748 e avente ad oggetto l'importo complessivo di euro Parte_1
20.040,00, rimborsabile - mediante cessione, pro solvendo, del quinto della pensione – nel numero di 120 rate mensili da euro 167,00 cadauna;
che, in data 28.1.2020, allorché residuavano ulteriori 69 rate alla scadenza programmata del predetto contratto, l'attrice estingueva anticipatamente il finanziamento in questione;
che, a seguito dell'estinzione avvenuta anzitempo, l'attrice maturava il diritto a vedersi rimborsati
– secondo il criterio “pro rata temporis” – alcuni costi contrattuali connessi al finanziamento, corrisposti al momento dell'erogazione dello stesso e calcolati in previsione dell'originaria durata del contratto stipulato, ma non goduti per effetto dell'estinzione anticipata;
che il contratto di prestito concluso sanciva, all'art. 8, la non rimborsabilità dei costi anzidetti nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, ponendosi pertanto in aperto contrasto con i principi di tutela propri della normativa consumeristica, oltreché con gli artt. 125 sexies e 127 TUB ed infine con la sentenza LE della Corte di Giustizia;
che la legittimazione passiva rispetto all'azione restitutoria esperita era da individuarsi in capo alla banca convenuta, avendo applicato, 1 quest'ultima, i costi e incassato tutte le somme indicate in contratto;
che risultava senza esito la richiesta di rimborso come prospettata nel quantum dall'attrice e, pertanto, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, si era reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti in oggetto. 1.2. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di risposta, la
[...]
la quale deduceva: che il contratto di finanziamento in discussione veniva stipulato Parte_1 dall'attrice, in data 28.10.2015, non già con essa convenuta, bensì con per mezzo Controparte_2 dell'intermediazione prestata da NA di;
che, solo in epoca successiva, il credito sorto Persona_1 dall'anzidetto contratto veniva ceduto dalla società alla che, pertanto, CP_2 Parte_1 quest'ultima era carente di titolarità passiva rispetto alle voci di spesa domandate in restituzione (tenuto conto dello scomputo già operato da sul quantum del debito residuo e pari ad euro Parte_1
1.386,96, quale quota di interessi non maturati, oltre ad euro 979,53 quale costo non goduto delle commissioni), essendo piuttosto legittimata l'originaria controparte contrattuale, che, per Controparte_2 effetto della modifica intervenuta sul testo dell'art. 125 sexies TUB, approvata con il decreto “sostegni bis”, convertito in legge n. 106/2021, e volta a introdurre nella normativa di settore i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza LE, i principi sanciti dalla predetta Corte potevano essere applicati soltanto ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di modifica, non anche ai precedenti (tra i quali rientrava, appunto, quello concluso dall'attrice); che, pertanto, era da intendersi come pienamente valido ed efficace l'art. 8 inserito nel contratto di finanziamento concluso, volto ad escludere la rimborsabilità dei costi c.d. “up-front”; che, per le ragioni esposte, la convenuta, oltre ad opporsi all'ulteriore domanda di condanna alla rivalutazione monetaria degli importi chiesti in restituzione, chiedeva il rigetto dell'azione esperita poiché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.3. Con sentenza n. 890/2022, emessa il 25.5.2022 e depositata in data 21.6.2022, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, rigettata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, accoglieva la domanda attorea e condannava la alla restituzione della Parte_1 complessiva somma di euro 913,53, oltre interessi legali dal giorno di estinzione del finanziamento sino all'effettivo soddisfo;
condannava, inoltre, l'istituto di credito al pagamento delle spese processuali con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 1.4. Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello la lamentando, Parte_1 preliminarmente, l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace per avere questi ritenuto sussistente, rispetto alla pretesa avversaria, la legittimazione passiva in capo ad essa convenuta, ribadendo di non poter essere destinataria di richieste restitutorie afferenti ai costi c.d. “up-front”, trattandosi di costi incassati dalla cedente quanto, invece, alla ripetizione delle c.d. commissioni di rete esterna di intermediazione, Controparte_2 trattandosi di costi destinati al soggetto intermediario del credito, la relativa richiesta doveva essere rivolta alla NA di;
specificava di aver integralmente restituito l'importo corrispondente ai costi Persona_1
c.d. “recurring”, connessi alla durata del contratto;
sottolineava la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto, affermando di essere subentrata soltanto nel credito, non anche nella posizione contrattuale della Banca mutuante, l'unica a dover rispondere di eventuali irregolarità contrattuali. In via subordinata e nel merito, la parte appellante denunciava l'applicazione fatta dal Giudice di Pace impugnato dell'art. 125 sexies TUB interpretato in maniera conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella richiamata sentenza LE, in disaccordo con quanto prescritto dall'art. 125 sexies TUB come modificato dall'art. 11-octies del decreto “sostegni bis”; quanto al giudizio di vessatorietà espresso dal giudice a quo rispetto alla clausola di non rimborsabilità di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento in discussione, ne denunciava l'erroneità e ne ribadiva la sottoscrizione separata e doppia da parte della , con vittoria CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2 1.5. Si costituiva nel giudizio d'appello , la quale rilevava preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., per essersi la parte appellante limitata a riproporre i motivi già enunciati nel giudizio precedente senza motivare puntualmente sull'erroneità della sentenza impugnata, oltre che ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. perché carente sotto il profilo della ragionevole probabilità di accoglimento delle doglianze proposte. Nel merito, ribadiva le ragioni di diritto già enunciate dinanzi al Giudice di Pace: chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma integrale della sentenza gravata, oltre alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. 1.6. La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, dopo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di prime cure, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025, svoltasi secondo la modalità cartolare prevista dagli artt. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. In via preliminare, va evidenziato che le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate dalla difesa della parte appellata devono essere rigettate in ragione delle seguenti argomentazioni. 2.1. Invero, rileva questo Giudice, che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamente impugnata, avendo parte appellante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. 2.2. L'impugnazione inoltre non aveva una non ragionevole probabilità di essere accolta, dal momento che, almeno in via di prima approssimazione, i rilievi delineati non sembravano manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate dall'appellata . CP_1
3. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale della decisione del Giudice di Pace. 3.1. La parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure anzitutto sotto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione– da essa proposta con riferimento alla sua stessa posizione processuale - di carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria avanzata da controparte. In particolare, la ha denunciato il proprio difetto di titolarità passiva facendo valere la Parte_1 sua qualità di cessionaria del credito: ha affermato di essere subentrata alla contraente originaria, ovverosia solo relativamente al credito derivante dal contratto, non anche al contratto stesso, con la Controparte_2 conseguenza che, essendo il regolamento contrattuale la fonte generatrice del credito di rimborso (e non il credito stesso), la pretesa avrebbe dovuto essere rivolta non già nei suoi confronti, bensì nei riguardi dell'originario contraente. A dire dell'appellante, è l'istituto di credito legittimato attivo, Controparte_2
3 essendo questi il soggetto che ha predisposto la clausola contrattuale – di cui l'odierna appellata ha contestato la validità e l'efficacia - che sancisce la non rimborsabilità dei costi domandati in ripetizione, nonché il soggetto che ha ricevuto il pagamento dei medesimi. Tale doglianza, tuttavia, è priva di fondamento e non può che andare reietta con conseguente conferma di quanto statuito sul punto dal Giudice di Pace. Vero è che, come evidenziato dall'appellante, sussiste una differenza sostanziale tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale e quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. n. 17727/2018). A fronte di ciò, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come
“in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”. Secondo autorevole giurisprudenza, “benché il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle” (cfr. Tribunale Milano 4053/2025 del 19.5.2025). Come pure sostenuto dalla recente sentenza del Tribunale di Milano n. 2696 del 2025 “L'interpretazione letterale dell'art. 125 septies TUB, tuttavia, cede a fronte di un canone ermeneutico superiore, necessariamente prevalente. L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il d.lgs. 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”. In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni, la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente. Pertanto, l'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario. A riguardo, occorre peraltro citare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, e c. ). Persona_2 Controparte_3
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata
4 per l'attuazione di una direttiva, il giudice ha l'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine
“eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto (cfr. Tribunale Milano n. 4053/2025). Solo in tal modo, infatti, può considerarsi conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento. Tale discorso, ovviamente, vale anche per i compensi per l'intermediazione; l'attrice, infatti, al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, ha agito legittimamente nei confronti del soggetto titolare dell'interesse a lui contrapposto. Infatti, va evidenziato che i costi relativi all'attività di intermediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla società appellante. Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la eventuale circostanza che la banca finanziatrice abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025 nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023). Pertanto, concludendo sulla reiterata eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna appellante, è corretta e quindi meritevole di conferma la decisione del Giudice di Pace che, in applicazione dell'art. 125 septies TUB, interpretato in maniera conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, ha ritenuto di doverla rigettare, confermando la piena titolarità passiva in capo all'odierna appellante. Oltretutto, occorre rilevare che la qualità di mera cessionaria del credito, e non del contratto, è stata soltanto dichiarata dalla banca odierna appellante, ma mai dimostrata attraverso il deposito della relativa documentazione;
inoltre, la da un lato ha formulato l'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva, dall'altro si è difesa nel merito, svolgendo quindi difese incompatibili con la negazione della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (cfr. Cass. civ. n. 20625/2021; v. anche Cass. civ. n. 24952/2016). 3.2. Passando all'esame degli ulteriori motivi di impugnazione, ragioni espositive ne impongono l'esame contestuale. La banca appellante ha censurato la sentenza, in quanto erroneamente motivata, nella parte in cui il giudice avrebbe accertato la natura vessatoria della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto di finanziamento;
ha dedotto, altresì, l'erroneo accertamento del carattere non rimborsabile di alcune commissioni (c.d. up front) e ha lamentato l'errata rilevanza assegnata alla sentenza cd. “LE” e la non corretta interpretazione dell'art 125 sexies T.U.B. (alla luce della modifica operata dall'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021), con conseguente violazione dell'art. 288 TFUE. 3.3. Ciò posto, va in primo luogo individuata la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Nel caso in esame trova applicazione l'art. 125 sexies TUB (secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il
5 consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto), trattandosi di norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi in epoca antecedente alla conclusione del contratto de quo. Merita quindi precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. La Banca d'Italia, con riferimento sia alla disciplina previgente sia a quella di cui all'attuale art. 125 sexies cit., ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (come nel caso di specie), è stato più volte ribadito che
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”. A seguito però della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza “LE”) è stato chiarito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “LE”). Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “LE”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è venuta perciò meno la distinzione tra costi up front e costi recurring su cui la banca appellante ha fondato il suo atto di appello. Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza LE ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento
6 comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza LE. Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (ex multis, Cassazione n. 2468/2016), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo. Pertanto, si è escluso che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “LE”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E. Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr. Cassazione n. 15348/2019 in motivazione). In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti. Poiché, dunque, la C.G.U.E. ha ritenuto di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena. Di recente, inoltre, la Suprema Corte (ordinanza n. 25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati, allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 (v. anche ancor più recentemente Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza LE all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”). In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui è stato chiesto il rimborso (commissioni accessorie e spese fisse contrattuali) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, va affermato che il problema relativo alla distinzione delle singole voci di costo è superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, con conseguente rigetto del motivo di appello formulato dalla che ha Parte_1 chiesto la riforma della decisione impugnata sostenendo di avere già rimborsato i costi c.d. recurring e di non essere tenuta al rimborso dei costi up front. Tale censura, pertanto, è priva di pregio, in considerazione della illustrata evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rimborsabilità dei costi recurring e up front, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento. Questo Tribunale, infatti, ritiene che le recenti coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, a completamento delle linee interpretative delineate dalla Corte Costituzionale, siano pienamente condivisibili, in quanto fondate su una lettura evolutiva del sistema interno e sovranazionale, in forza della quale si tende a garantire in misura crescente il consumatore, in virtù della sua evidente posizione di “debolezza” rispetto al professionista.
7 Va dichiarata, peraltro, la nullità ex art. 33 Codice del Consumo dell'invocata clausola contrattuale che escludeva la rimborsabilità di alcuni costi (cfr. art. 8 del contratto per cui è causa). La clausola in questione è da ritenersi vessatoria in quanto determina, a carico del consumatore- parte debole del contratto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto e, pertanto, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”. Pronunciandosi su un caso analogo, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n. 25977 del 6.9.2023, ha sancito il seguente principio di diritto: “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Di conseguenza, a fronte della natura abusiva della suddetta clausola, spetta al giudice accertare se essa sia stata oggetto di espressa trattativa tra le parti, e in difetto di rilevarne, anche d'ufficio, la nullità. Ebbene, a riprova dell'asserita specifica trattativa intercorsa con il cliente in merito a tale clausola la banca appellante ha fatto riferimento soltanto alla doppia sottoscrizione in calce al contratto (redatto in forma standardizzata mediante un formulario), inidonea a comprovare l'assolvimento di adeguati doveri informativi e di una negoziazione consapevole. Va rilevato, infatti, che nella normativa del codice civile le clausole vessatorie per essere valide devono essere semplicemente sottoscritte specificatamente dalla parte mediante la cd. doppia sottoscrizione (art. 1341, co. 2 c.c.), mentre nel codice del consumo, le clausole vessatorie sono nulle in ogni caso, anche se dotate di doppia sottoscrizione qualora non sia provato che siano state oggetto di trattativa individuale, contraddistinta dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità. Ne consegue la nullità della clausola di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento di che trattasi che escludeva la rimborsabilità di alcuni costi. Anche sotto tale aspetto, quindi, l'appello della è destituito di pregio giuridico e Parte_1 argomentativo dovendo andare reietto. 3.4. In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi che anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle sole imposte. 3.5. È inconferente, del resto, il richiamo di parte resistente alla sentenza della Corte di Giustizia del 9.2.2023, emessa nella causa C-555/21 (cosiddetta causa Unicredit Bank Austria), con cui la Corte ha stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE va interpretato nel senso che esso non è ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia, infatti, nel dire ciò ha precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza è diversa
8 da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata con la sentenza Unicredit Bank Austria. In altri termini, secondo la Corte i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non sono applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permangono i principi sanciti della sentenza LE. Conseguentemente deve essere rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dalla società appellante, tramite le note conclusionali, per effetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollevato dal Giudice di Pace di Palermo (e non solo) per il presunto contrasto giurisprudenziale che si sarebbe creato con le sentenze rese nei giudizi C-383/2018 (LE) e C-555/2021 (Unicredit Bank Austria), non sussistendo alcun contrasto tra tali decisioni. Infatti, la definizione della presente controversia non dipende dalla decisione che verrà pronunciata in sede sovranazionale: in particolare, non può dirsi che le coordinate ermeneutiche tracciate in precedenza nella sentenza LE risultino in contrasto con la più recente sentenza del 9.2.2023 nella causa C-555/21, pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea. Come anticipato, con tale decisione, la Corte di Giustizia Europea ha tracciato linee interpretative peculiari, che non si prestano a essere estese anche all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto. La stessa Corte di Giustizia ha tenuto a tracciare un preciso discrimen tra le coordinate interpretative tracciate in riferimento alla direttiva 2014/17 sui mutui ipotecari, e quelle delineate con la sentenza “LE” al fine di giustificare il diverso trattamento riservato all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto. Secondo la Corte di giustizia europea, infatti, “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata” (CGUE, sentenza del 09.02.2023 nella causa C-555/21). Ne consegue che il diverso trattamento che potrebbe in ipotesi essere riservato alla estinzione dei mutui ipotecari da una legge nazionale, la quale includesse soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, sarebbe giustificato dalla esclusione del rischio di un comportamento abusivo del creditore, che invece è molto elevato nel caso dell'ipotesi di concessione di un credito al consumo. Tale rischio vuole essere contenuto nella concessione del credito al consumo, proprio attraverso il rimborso in proporzione di tutti i costi (anche up front) sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto. Come già detto, la stessa corte di legittimità, con recente ordinanza ha confermato che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza “LE” è orientata a una elevata tutela del consumatore, che previene il rischio di abusi, “in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836) e in un ambito, quello del credito al consumo con cessione del quinto, in cui la tutela del consumatore si pone quale obiettivo primario e ineludibile, considerata la particolare posizione di “debolezza” in cui è posto il consumatore. I principi suesposti, che trovano ampio riscontro nell'ordinamento nazionale letto in un'ottica evolutiva e orientata al rispetto dei principi espressi in sede
9 sovranazionale, costituiscono, invero, punti fermi, idonei a orientare l'interprete nella sua opera di applicazione del dato normativo al caso concreto. Va respinta, pertanto, la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla società appellante conformemente, peraltro, a quanto deciso sul punto dalle corti di merito (v. Tribunale Nola n. 1591/2025; Tribunale Lodi n. 277/2025; Tribunale Santa Maria Capua a Vetere n. 1926/2025). 3.6. Nessuna censura è stata sollevata da parte appellante in ordine al calcolo del quantum debeatur della restituzione. D'altronde, accogliendo integralmente le richieste di restituzione dell'attrice in primo grado, il Giudice di Pace appellato ha applicato il criterio proporzionale (cd. pro rata temporis), cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza LE (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023). Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, recependo il calcolo della fondato sul criterio CP_1 proporzionale, ha ritenuto applicabile al caso di specie il criterio “pro-rata temporis”, fornendo un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo, tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata (cfr. Tribunale di Torino, 13.2.2023). 4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 890/2022 resa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data Parte_1
25.5.2022, che, per l'effetto, deve essere integralmente confermata.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità a seguito della pronuncia di primo grado (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali sui costi rimborsabili e quelli non rimborsabili). 5.1. Tuttavia, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 890/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Lamezia Terme, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 890/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 21.6.2022 e non notificata;
2) compensa per intero le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto
10 dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228; 4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Così deciso in Lamezia Terme in data 9.8.2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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