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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3152/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3152/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1 Per l'avv. SARCHI ANTONELLA Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 9.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 10 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Sarchi si riporta al contenuto dei rispettivi scritti e precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ESPOSITO MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARCHI Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIALE APPIO CLAUDIO 208 00174 ROMA presso il difensore avv. SARCHI ANTONELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 convenendo in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via Controparte_2 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali impugnate, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente in caso di esecuzione diretta ad ottenere le somme che risultano, già ictu oculi prescritte;
accertare la nullità, l'illegittimità,
l'inesistenza, l'erroneità, l'infondatezza e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito richiesto dalle cartelle esattoriali di cui in premessa nonché l'iscrizione a ruolo della stessa alla stregua delle considerazioni innanzi esposte;
-in via gradata, qualora l'Autorità Giudicante dovesse ritenere sussistere comunque una forma di notificazione delle suddette cartelle esattoriali,
pagina 3 di 10 dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione e decadenza delle somme in essa contenute per il decorso del termine di cinque anni (prescrizione); - CONDANNARE, in ogni caso, la parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorario di avvocato oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se le cartelle non siano prescritte.”.
L'opponente esponeva che volendo verificare la propria posizione debitoria al fine di valutare l'opportunità di richiedere una rateazione dei debiti maturati con l'Agente della Riscossione, chiedeva ed otteneva, estratti relativi a presunte posizioni debitorie. Per effetto di tale autonoma iniziativa, veniva a conoscenza di essere stato destinatario di numerose cartelle di pagamento e dei relativi ruoli.
L'opponente quindi impugnava le cartelle di pagamento (Cartella di pagamento num.
08520140017785182000, ruolo anno 2014, notificata il 30/10/14, per un debito di euro 298,40 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520140020055089000, ruolo anno 2014, notificata il 12/01/15, per un debito di euro 43,62 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520150017512839000, ruolo anno 2015, notificata il 05/11/15, per un debito di euro 288,99 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520150021203929000, ruolo anno 2015, notificata il 22/02/16, per un debito di euro 41,29 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520160020182629000, ruolo anno 2016, notificata il 25/02/17, per un debito di euro 193,48 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520170003173720000, ruolo anno 2017, notificata il 05/03/18, per un debito di euro 799,15 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520170020171688000, ruolo anno 2017, notificata il 05/03/18, per un debito di euro 193,04 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520180000538866000, ruolo anno 2018, notificata il 19/01/19, per un debito di euro 259,18 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520180021446680000, ruolo anno 2018, notificata il 18/04/19, per un debito di euro 115,48 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
Cartella di pagamento num.
08520190019638019000, ruolo anno 2019, notificata il 29/02/20, per un debito di euro 107,17 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
pagina 4 di 10 13720110007751573000, ruolo anno 2011, notificata il 29/12/11, per un debito di euro 143,68 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720120003801480000, ruolo anno 2012, notificata il 31/10/12, per un debito di euro 293,16 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720130003119230000, ruolo anno 2013, notificata il 07/01/14, per un debito di euro 317,50 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720140001567022000, ruolo anno 2014, notificata il 14/04/14, per un debito di euro 3.651,65 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione) e i relativi ruoli perchè del tutto illegittime e destituite di fondamento. In particolare eccepiva la violazione dei termini prescrizionali nonché la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate essendo carenti dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidonee a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli in quanto notificate in maniera non conforme ai dettami di legge.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'invalidità della Controparte_1
procura notificata unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, la carenza di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente tutte le cartelle di pagamento opposte tranne la cartella n.08520170003173720 000 (ANNO 2017 NR.
0001154) nella parte in cui ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative;
vista l'avvenuta notificazione di detta cartella n. 08520170003173720 000 e di successivi atti interruttivi della prescrizione, non concedere la sospensione;
nel merito respingere l'opposizione perché infondata, con vittoria di compenso e spese del giudizio in favore della scrivente che si dichiara procuratore antistatario, e condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.”.
Deve in primis essere analizzata la questione preliminare relativa all'eccepita carenza di giurisdizione del tribunale ordinario.
L'attore ha prospettato l'illegittimità della pretesa fiscale mediante un'azione che investe l'esistenza di fatti estintivi della pretesa fiscale stessa.
Ora, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della pagina 5 di 10 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
È poi l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 a contenere l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, le Sezioni
Unite hanno di recente affrontato la questione relativa al procedimento nel quale il contribuente abbia prospettato l'invalidità della notifica delle cartelle, deducendo cumulativamente il maturarsi della prescrizione in epoca anteriore alle cartelle stesse. In particolare, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema “potestà-soggezione” che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile
2020, n. 7822-.A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria
è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, queste Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si pagina 6 di 10 reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U.,
n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale pagina 7 di 10 dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento. Analogamente, Cass. S.U., n.1394/2022 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario rispetto ad un contenzioso nel quale la doglianza proposta riguardava la legittimità e validità della cartella di pagamento e la questione relativa alla prescrizione del credito tributario asseritamente maturata anteriormente all'emissione della cartella. Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa
Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.” Esaurita la disamina del panorama interpretativo consolidatosi innanzi alle Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio
pagina 8 di 10 in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n.8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite
l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati. Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (Cass. SS.UU. 16986/2022).
Deve pertanto essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente commissione tributaria provinciale avendo parte opponente precisato di avere contestato unicamente la presunta prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle di pagamento e di non contestare invece nulla riguardo a dette notificazioni.
Ha infatti dedotto con la memoria integrativa ex art. 171 ter cpc che “l'attore non ha mai eccepito la mancata notifica delle cartelle ma ha semplicemente richiesto l'eliminazione dalla propria sfera giuridica di cartelle oramai prescritte, ancora di più in ragione che dal prospetto informativo della rottamazione tali cartelle rientravano tra quelle che la stessa avrebbe dovuto pagare” richiamando la menzionata decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 30666/2022, nella parte in cui “ha chiarito che è riservata alla competenza del giudice tributario la prescrizione che si è verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente,
pagina 9 di 10 diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica”.
In tale memoria ha poi affermato che la sospensione disposta dal Legislatore nel periodo emergenziale si applicherebbe solo ai carichi (cioè ai debiti dei cittadini) che sono stati affidati per la riscossione all'ex Equitalia nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 mentre i carichi di cui è causa sarebbero anteriori. Infine ha ribadito di non aver eccepito nulla sulle notifiche delle cartelle, volendo accertare il decorso del termine prescrizionale dalla notifica della cartella ad oggi, termine ritenuto essere pari a anni 5.
Orbene non essendovi contestazioni sulla notificazione delle cartelle occorre accertare se abbia CP_3
compiuto atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta ha dimostrato la valida notificazione di successivi atti di intimazione e soprattutto ha dimostrato che parte opposta ha chiesto la rateizzazione ed effettuato pagamenti parziali di talune cartelle, e in data 18.4.2023 ha addirittura presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
La prescrizione quindi non può dirsi maturata con conseguente rigetto della opposizione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sui profili inerenti la giurisdizione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3152/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1 Per l'avv. SARCHI ANTONELLA Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 9.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 10 L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Sarchi si riporta al contenuto dei rispettivi scritti e precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ESPOSITO MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARCHI Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIALE APPIO CLAUDIO 208 00174 ROMA presso il difensore avv. SARCHI ANTONELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 convenendo in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via Controparte_2 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali impugnate, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente in caso di esecuzione diretta ad ottenere le somme che risultano, già ictu oculi prescritte;
accertare la nullità, l'illegittimità,
l'inesistenza, l'erroneità, l'infondatezza e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito richiesto dalle cartelle esattoriali di cui in premessa nonché l'iscrizione a ruolo della stessa alla stregua delle considerazioni innanzi esposte;
-in via gradata, qualora l'Autorità Giudicante dovesse ritenere sussistere comunque una forma di notificazione delle suddette cartelle esattoriali,
pagina 3 di 10 dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione e decadenza delle somme in essa contenute per il decorso del termine di cinque anni (prescrizione); - CONDANNARE, in ogni caso, la parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorario di avvocato oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se le cartelle non siano prescritte.”.
L'opponente esponeva che volendo verificare la propria posizione debitoria al fine di valutare l'opportunità di richiedere una rateazione dei debiti maturati con l'Agente della Riscossione, chiedeva ed otteneva, estratti relativi a presunte posizioni debitorie. Per effetto di tale autonoma iniziativa, veniva a conoscenza di essere stato destinatario di numerose cartelle di pagamento e dei relativi ruoli.
L'opponente quindi impugnava le cartelle di pagamento (Cartella di pagamento num.
08520140017785182000, ruolo anno 2014, notificata il 30/10/14, per un debito di euro 298,40 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520140020055089000, ruolo anno 2014, notificata il 12/01/15, per un debito di euro 43,62 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520150017512839000, ruolo anno 2015, notificata il 05/11/15, per un debito di euro 288,99 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520150021203929000, ruolo anno 2015, notificata il 22/02/16, per un debito di euro 41,29 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520160020182629000, ruolo anno 2016, notificata il 25/02/17, per un debito di euro 193,48 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520170003173720000, ruolo anno 2017, notificata il 05/03/18, per un debito di euro 799,15 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520170020171688000, ruolo anno 2017, notificata il 05/03/18, per un debito di euro 193,04 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520180000538866000, ruolo anno 2018, notificata il 19/01/19, per un debito di euro 259,18 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
08520180021446680000, ruolo anno 2018, notificata il 18/04/19, per un debito di euro 115,48 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
Cartella di pagamento num.
08520190019638019000, ruolo anno 2019, notificata il 29/02/20, per un debito di euro 107,17 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
pagina 4 di 10 13720110007751573000, ruolo anno 2011, notificata il 29/12/11, per un debito di euro 143,68 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720120003801480000, ruolo anno 2012, notificata il 31/10/12, per un debito di euro 293,16 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720130003119230000, ruolo anno 2013, notificata il 07/01/14, per un debito di euro 317,50 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione;
- Cartella di pagamento num.
13720140001567022000, ruolo anno 2014, notificata il 14/04/14, per un debito di euro 3.651,65 compreso sanzioni, interessi moratori e compensi per la riscossione) e i relativi ruoli perchè del tutto illegittime e destituite di fondamento. In particolare eccepiva la violazione dei termini prescrizionali nonché la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate essendo carenti dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidonee a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli in quanto notificate in maniera non conforme ai dettami di legge.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'invalidità della Controparte_1
procura notificata unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, la carenza di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente tutte le cartelle di pagamento opposte tranne la cartella n.08520170003173720 000 (ANNO 2017 NR.
0001154) nella parte in cui ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative;
vista l'avvenuta notificazione di detta cartella n. 08520170003173720 000 e di successivi atti interruttivi della prescrizione, non concedere la sospensione;
nel merito respingere l'opposizione perché infondata, con vittoria di compenso e spese del giudizio in favore della scrivente che si dichiara procuratore antistatario, e condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.”.
Deve in primis essere analizzata la questione preliminare relativa all'eccepita carenza di giurisdizione del tribunale ordinario.
L'attore ha prospettato l'illegittimità della pretesa fiscale mediante un'azione che investe l'esistenza di fatti estintivi della pretesa fiscale stessa.
Ora, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della pagina 5 di 10 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
È poi l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 a contenere l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, le Sezioni
Unite hanno di recente affrontato la questione relativa al procedimento nel quale il contribuente abbia prospettato l'invalidità della notifica delle cartelle, deducendo cumulativamente il maturarsi della prescrizione in epoca anteriore alle cartelle stesse. In particolare, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema “potestà-soggezione” che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile
2020, n. 7822-.A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria
è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, queste Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si pagina 6 di 10 reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U.,
n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale pagina 7 di 10 dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento. Analogamente, Cass. S.U., n.1394/2022 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario rispetto ad un contenzioso nel quale la doglianza proposta riguardava la legittimità e validità della cartella di pagamento e la questione relativa alla prescrizione del credito tributario asseritamente maturata anteriormente all'emissione della cartella. Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa
Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.” Esaurita la disamina del panorama interpretativo consolidatosi innanzi alle Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio
pagina 8 di 10 in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n.8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite
l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati. Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (Cass. SS.UU. 16986/2022).
Deve pertanto essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente commissione tributaria provinciale avendo parte opponente precisato di avere contestato unicamente la presunta prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle di pagamento e di non contestare invece nulla riguardo a dette notificazioni.
Ha infatti dedotto con la memoria integrativa ex art. 171 ter cpc che “l'attore non ha mai eccepito la mancata notifica delle cartelle ma ha semplicemente richiesto l'eliminazione dalla propria sfera giuridica di cartelle oramai prescritte, ancora di più in ragione che dal prospetto informativo della rottamazione tali cartelle rientravano tra quelle che la stessa avrebbe dovuto pagare” richiamando la menzionata decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 30666/2022, nella parte in cui “ha chiarito che è riservata alla competenza del giudice tributario la prescrizione che si è verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente,
pagina 9 di 10 diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica”.
In tale memoria ha poi affermato che la sospensione disposta dal Legislatore nel periodo emergenziale si applicherebbe solo ai carichi (cioè ai debiti dei cittadini) che sono stati affidati per la riscossione all'ex Equitalia nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 mentre i carichi di cui è causa sarebbero anteriori. Infine ha ribadito di non aver eccepito nulla sulle notifiche delle cartelle, volendo accertare il decorso del termine prescrizionale dalla notifica della cartella ad oggi, termine ritenuto essere pari a anni 5.
Orbene non essendovi contestazioni sulla notificazione delle cartelle occorre accertare se abbia CP_3
compiuto atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta ha dimostrato la valida notificazione di successivi atti di intimazione e soprattutto ha dimostrato che parte opposta ha chiesto la rateizzazione ed effettuato pagamenti parziali di talune cartelle, e in data 18.4.2023 ha addirittura presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
La prescrizione quindi non può dirsi maturata con conseguente rigetto della opposizione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sui profili inerenti la giurisdizione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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