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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10099/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01899124 23 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3776/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Roma Capitale e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 10099/2024, depositata in data 26.7.2024, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento
TARI 2013-2018 e la successiva cartella di pagamento n. 09720220189912423, notificata in data
30.1.2023, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Corte aveva preso atto che gli avvisi erano stati regolarmente notificati al contribuente, mediante compiuta giacenza, presso l'ufficio postale, non avendo l'agente postale trovato persone idonee al ritiro all'indirizzo di residenza del ricorrente, ed avendo poi immesso nella cassetta postale la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito;
che non si era verificata la decadenza della pretesa fiscale e che gli importi iscritti a ruolo erano stati oggetto di sgravio totale, per avvenuto integrale pagamento;
aveva conseguentemente ritenuto di compensare fra le parti le spese di giudizio.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 eccepiva la violazione e falsa applicazione dei principi normativi previsti sia in relazione alla notificazione degli atti che, soprattutto, in relazione alla decadenza dei tributi locali.
Sotto il primo profilo, rilevava che dalla documentazione prodotta da Roma Capitale non risultava l'invio della raccomandata informativa in relazione alla notifica per compiuta giacenza a seguito dell'invio del plico postale contenente gli avvisi di accertamento, e richiamava giurisprudenza della Corte di
Cassazione con la quale era stato affermato il principio secondo cui la prova della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Sotto il secondo profilo rilevava che, avendo l'Ufficio scelto il sistema di riscossione tramite ruolo, occorreva dare applicazione al termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione dall'art. 72 del D.Lgs. 507 del 1993.
Sulla base di tali considerazioni, eccepiva l'infondatezza dell'unica ragione posta dai Giudici di I grado alla base della decisione di compensazione delle spese di lite.
Concludeva chiedendo pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse riconosciuto il suo diritto alla rifusione delle spese di lite di I grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Gli Uffici non si costituivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con la sentenza impugnata i giudici di I grado hanno dato atto che dalla documentazione acquisita nel giudizio era risultato che in data 14.11.2018 l'agente postale, in sede di notifica degli avvisi di accertamento, non avendo trovato persone idonee al ritiro del plico presso l'indirizzo di residenza del contribuente, aveva di conseguenza depositato l'atto presso l'Ufficio postale ed aveva immesso nella cassetta postale la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito. Il plico non era stato ritirato ed era tornato al mittente per compiuta giacenza.
La notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata con la procedura semplificata a mezzo posta, e non era necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna di plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della L. 890 del 1982. In tale procedimento semplificato la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (v. Cass. n. 21789 del 2025).
Relativamente al secondo profilo, va osservato che l'art. 1 comma 163 della legge 27.12.206 n. 296 ha stabilito che per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso in esame, gli accertamenti, notificati il 14 novembre 2018, sono divenuti definitivi dopo il decorso del termine di 60 giorni, perché non impugnati;
la cartella di pagamento è stata notificata il
30.1.2023 e pertanto entro il termine di cui al citato art. 1 comma 163 L. n. 296 del 2006 citata.
In considerazione dell'esito della presente controversia le spese di giudizio restano a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10099/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01899124 23 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3776/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Roma Capitale e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 10099/2024, depositata in data 26.7.2024, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento
TARI 2013-2018 e la successiva cartella di pagamento n. 09720220189912423, notificata in data
30.1.2023, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Corte aveva preso atto che gli avvisi erano stati regolarmente notificati al contribuente, mediante compiuta giacenza, presso l'ufficio postale, non avendo l'agente postale trovato persone idonee al ritiro all'indirizzo di residenza del ricorrente, ed avendo poi immesso nella cassetta postale la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito;
che non si era verificata la decadenza della pretesa fiscale e che gli importi iscritti a ruolo erano stati oggetto di sgravio totale, per avvenuto integrale pagamento;
aveva conseguentemente ritenuto di compensare fra le parti le spese di giudizio.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 eccepiva la violazione e falsa applicazione dei principi normativi previsti sia in relazione alla notificazione degli atti che, soprattutto, in relazione alla decadenza dei tributi locali.
Sotto il primo profilo, rilevava che dalla documentazione prodotta da Roma Capitale non risultava l'invio della raccomandata informativa in relazione alla notifica per compiuta giacenza a seguito dell'invio del plico postale contenente gli avvisi di accertamento, e richiamava giurisprudenza della Corte di
Cassazione con la quale era stato affermato il principio secondo cui la prova della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Sotto il secondo profilo rilevava che, avendo l'Ufficio scelto il sistema di riscossione tramite ruolo, occorreva dare applicazione al termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione dall'art. 72 del D.Lgs. 507 del 1993.
Sulla base di tali considerazioni, eccepiva l'infondatezza dell'unica ragione posta dai Giudici di I grado alla base della decisione di compensazione delle spese di lite.
Concludeva chiedendo pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse riconosciuto il suo diritto alla rifusione delle spese di lite di I grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Gli Uffici non si costituivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con la sentenza impugnata i giudici di I grado hanno dato atto che dalla documentazione acquisita nel giudizio era risultato che in data 14.11.2018 l'agente postale, in sede di notifica degli avvisi di accertamento, non avendo trovato persone idonee al ritiro del plico presso l'indirizzo di residenza del contribuente, aveva di conseguenza depositato l'atto presso l'Ufficio postale ed aveva immesso nella cassetta postale la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito. Il plico non era stato ritirato ed era tornato al mittente per compiuta giacenza.
La notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata con la procedura semplificata a mezzo posta, e non era necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna di plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della L. 890 del 1982. In tale procedimento semplificato la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (v. Cass. n. 21789 del 2025).
Relativamente al secondo profilo, va osservato che l'art. 1 comma 163 della legge 27.12.206 n. 296 ha stabilito che per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso in esame, gli accertamenti, notificati il 14 novembre 2018, sono divenuti definitivi dopo il decorso del termine di 60 giorni, perché non impugnati;
la cartella di pagamento è stata notificata il
30.1.2023 e pertanto entro il termine di cui al citato art. 1 comma 163 L. n. 296 del 2006 citata.
In considerazione dell'esito della presente controversia le spese di giudizio restano a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.