Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 174
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi normativi in materia di notificazione degli atti

    La Corte ritiene che la notifica sia avvenuta con procedura semplificata a mezzo posta, per la quale non è necessaria una successiva raccomandata informativa, applicandosi le disposizioni del servizio postale ordinario. La notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi normativi in materia di decadenza dei tributi locali

    La Corte osserva che l'art. 1 comma 163 della L. 296/2006 stabilisce che il titolo esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi locali deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie, gli accertamenti notificati nel 2018 sono diventati definitivi dopo 60 giorni, e la cartella di pagamento notificata nel 2023 è stata notificata entro il termine previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 174
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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