TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2122 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonia Cantore e Felix Garzelli, appellante E (c.f. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Controparte_3 Altomano, appellata NONCHE' (c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._3 Controparte_5
), C.F._4 altri appellati – non costituiti All'udienza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano un appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 1994/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 30.09.2021, con la quale erano state accolte parzialmente le domande risarcitorie, rispettivamente del danno all'autovettura e del danno alla salute, conseguenti al medesimo sinistro stradale, proposte in primo grado dagli odierni appellanti;
questi ultimi lamentavano sostanzialmente l'errata valutazione da parte del primo giudice degli elementi istruttori raccolti e l'errata applicazione delle disposizioni normative in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale ed in particolare l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 145 del codice della strada, ritenendo che il sinistro per cui è causa fosse da imputare alla responsabilità esclusiva della conducente della Fiat CP_4
AN, vettura antagonista rispetto alla condotta dal e di proprietà della CP_6 Pt_2
, con ogni conseguenza anche in tema di liquidazione delle somme a titolo di Pt_1 risarcimento del danno;
con l'atto di appello ci si doleva, inoltre, della stima del valore antesinistro della vettura Opel di proprietà della , effettuata dal primo giudice sulla scorta Pt_1 delle risultanze della disposta c.t.u..; gli veniva rilevata, inoltre, l'errata valutazione del primo giudice in ordine alla liquidazione del danno alla salute lamentato dal ritenendo la difesa Pt_2 di quest'ultimo che la percentuale di inabilità permanente da riconoscere dovesse essere più alta di quella valutata dal c.t.u. nominato in primo grado e fatta propria dal giudice di pace e che errato fosse il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della componente relativa alla sofferenza morale conseguente al danno alla salute riportato sempre dal Pt_2 rilevato la compagnia appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
rilevato che gli altri appellati non si costituivano;
ritenuto che
l'appello proposto non possa trovare accoglimento, in quanto la valutazione degli elementi istruttori e l'applicazione dei principi giuridici vigenti in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale, compiute dal primo giudice e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono corrette così come appare corretta la stima della vettura della Pt_1 effettuata dal primo giudice sulla scorta degli esiti della espletata c.t.u., in particolare osservandosi che: a) il conducente della Opel Corsa, pur godendo del diritto di Pt_2 precedenza, non ha adeguatamente dimostrato di avere moderato la propria velocità nell'approssimarsi all'incrocio (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012, la quale ha affermato che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza”); e detta prova di avere moderato la velocità approssimandosi all'incrocio, così da essere in grado di arrestare il veicolo di fronte ad ogni pericolo prevedibile (ex art. 141 c.d.s.), in applicazione di quanto dispone l'art. 2054 c.p.c., avrebbe dovuto essere offerta proprio da detto conducente;
inoltre, secondo quanto è dato evincere dagli elementi istruttori offerti nel giudizio di primo grado (raffigurazioni fotografiche e schizzo planimetrico allegati al rapporto dei Carabinieri della Stazione di Castellaneta, fotografie prodotte dalla parte attrice e c.t.u.), pur risultando acclarato il mancato rispetto da parte della conducente della Fiat AN del segnale di stop, non è possibile affermare con un sufficiente grado di certezza la responsabilità esclusiva di quest'ultima, emergendo di converso, come pure osservato dal primo giudice, come il alla guida dell'Opel, non viaggiasse ad una velocità prudenziale, tenuto Pt_2 conto del fatto che si approssimava ad un incrocio, che viaggiava in un centro abitato in orario notturno e che la visuale all'incrocio risultava alquanto limitata, come si evince dalle fotografie prodotte dagli attori e da quelle allegate alla c.t.u. ed al rapporto dei C.C.; tanto appare riscontrato dagli ingenti danni riportati dalla Fiat AN e soprattutto dalla che, CP_6 CP_ impattando con la propria parte anteriore la fiancata destra della riportava l'introflessione della traversa paraurti, piegata a “V”, il dissestamento del cofano motore sollevato ed
“ingobbato” sul lato destro unitamente al danneggiamento degli organi meccanici restrostanti, ubicati sulla stessa linea d'urto (cfr. relazione del c.t.u., ing. , che trova riscontro Persona_1 nelle fotografie in atti, anche prodotte dagli attori;
tanto vero che, come affermato dalla stessa difesa della nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “[…] In seguito Pt_1 all'occorso sinistro, il veicolo attoreo riportava ingenti danni tanto da ritenersi antieconomica la riparazione […]”; valutazione quest'ultima che ha trovato riscontro nella stima dei danni effettuata dal predetto c.t.u., che valutava in € 9.008,96 l'importo occorrente per le riparazioni (comprensivo di iva) a fronte di una stima del valore antesinistro del mezzo pari ad € 4.700,00; lo stesso c.t.u. in tema di gravità dei danni riportati dalla Opel rispondeva in maniera convincente alle osservazioni del tecnico di parte attrice, osservando, tra l'altro, correttamente che “[…] l'Opel dell'attore nonostante la struttura robusta, ha riportato gravi danni, con la quasi totalità dei ricambi da sostituire, non solo ai lamierati esterni;
ma anche agli organi meccanici e ai lamierati interni presenti sulla stessa linea d'urto tra i quali i longheroni anteriori del lato sinistro e destro, elementi portanti della struttura del veicolo, che per le deformazioni e conseguenti alterazioni delle quote dimensionali, oltre alla risagomatura degli stessi, si è resa necessaria prevedere l'ancoraggio scocca con morsettiere. […]”; ed effettivamente il coinvolgimento di dette parti interne emerge dalla visione delle fotografie prodotte dalla stessa parte attrice in primo grado;
si aggiunga che sempre dalle fotografie offerte in primo grado appaiono evidenti anche i rilevanti pregiudizi subiti dalla AN alla propria fiancata destra (con il danneggiamento anche della ruota anteriore il cui asse appare essere stato deformato, tanto che la stessa ruota ha assunto una posizione anomala); e va aggiunto che occorreva che la parte attrice in primo grado offrisse la prova non solo di essersi uniformata al limite di velocità vigente nei centri abitati (che la stessa indica in 50 Km/h), ma piuttosto di avere ridotto particolarmente la velocità anche molto al di sotto di detto limite, proprio in ragione del fatto che stava affrontando un'intersezione con scarsa visuale delle vetture che provenivano dalla strada che stava incrociando, in orario notturno ed in centro abitato;
e detta prova non appare essere stata offerta con il teste ascoltato in primo grado ( ), la cui deposizione è Testimone_1 oggettivamente apparsa inattendibile, sia perché l'affermazione (nel confermare la circostanza sub. 2), secondo cui il rallentava ancor più la marcia in prossimità dell'incrocio, se intesa Pt_2 nel senso che il viaggiava a velocità già moderata, poi ancor più rallentata, si pone in Pt_2 contrasto con il dato oggettivo relativo alle conseguenze del sinistro innanzi descritte;
sia perché non vi sono sufficienti riscontri in ordine alla effettiva presenza di detto teste sul luogo del sinistro, se si considera che i C.C. intervenuti subito dopo l'incidente riportavano nel loro rapporto che tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare;
le conseguenze dell'impatto innanzi descritte appaiono, quindi, difficilmente compatibili con una condotta di guida prudente ed in particolare con una velocità moderata da parte del conducente della Opel nell'approssimarsi all'incrocio; pertanto, seppure la conducente della Fiat abbia violato il segnale di stop posto sulla sua direttrice di marcia all'incrocio con la strada percorsa dal deve ritenersi che la valutazione del primo giudice di imputare la Pt_2 responsabilità del sinistro nella misura dell'80% a carico della e nella misura del 20% a CP_4 carico del conducente della Opel appaia corretta, in considerazione, si ribadisce, di una dinamica e di pregiudizi da cui non è possibile desumere con sufficiente certezza una responsabilità CP_ esclusiva della conducente della e della mancata dimostrazione da parte del di avere Pt_2 tenuto una condotta prudente approssimandosi all'incrocio, condotta prudente che, si ribadisce, appare, di contro, da escludere in considerazione di quanto innanzi evidenziato;
infatti, anche chi, come il conducente della Opel, godeva del diritto di precedenza, avrebbe dovuto regolare la velocità, se del caso riducendola al minimo, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per cose e persone e così da potere mantenere il controllo del mezzo e compiere in sicurezza ogni manovra, compreso l'arresto tempestivo del veicolo di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile, in ossequio al disposto dell'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, secondo cui “
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”, e dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, stesso decreto, che prevedono che “
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”; in proposito si osserva che anche eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, come il mancato arresto al segnale di stop o una velocita non adeguata, devono essere presi in considerazione nel valutare la condotta di guida prudenziale da tenere, proprio perché tutt'altro che imprevedibili (cfr. Cass. n. 8289/2016); si osserva, inoltre, che la Corte Suprema ha affermato che “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass. n. 20173/2004); b) anche la doglianza relativa alla stima del valore antesinistro dell' non può essere condivisa, CP_6 posto che il c.t.u. nominato in primo grado ha anche in tal caso risposto in maniera convincente alle osservazioni del tecnico della parte attrice, osservando che l'errata indicazione dei kw in 78, invece che in 70, è stato frutto di un mero errore materiale nella digitazione del predetto numero, che non ha inciso sulla valutazione, effettuata comunque sempre tenendo conto del corretto valore di 70 kw;
lo stesso c.t.u. allegava la quotazione della vettura riportata da “Quattroruote” e va osservato che dalla carta di circolazione dell'Opel, così come dalle raffigurazioni fotografiche prodotte, non emerge che il modello dell'attrice fosse denominato “Cosmo” (e con tutte le caratteristiche indicate nelle osservazioni alla c.t.u.), circostanza, pertanto, non adeguatamente dimostrata;
c) con riferimento alla percentuale di inabilità permanente riconosciuta al la Pt_2 doglianza dell'appellante non può essere condivisa, in considerazione del fatto che la conseguenza rappresentata da “acufene” non appare sufficientemente riscontrata;
va, infatti considerato che il c.t.u. nominato in primo grado, pur affermando che “[…] Il quadro clinico attualmente rilevato, che consiste in ipoacusia e acufene in Au destro, è compatibile con il trauma e questo, così come descritto, è idoneo e sufficiente a determinarlo;
[…]”, riporta detta conseguenza esclusivamente come riferita dal paziente (“…riferisce acufene persistente omolaterale…”), mentre l'ipoacusia neurosensoriale a destra viene riportata dallo stesso consulente quale esito dell'esame audiometrico eseguito;
e dalla documentazione sanitaria prodotta in primo grado dal si evince che le diverse diagnosi eseguite dopo il sinistro per Pt_2 cui è causa non sempre fanno cenno ad acufene;
in particolare, nella lettera di dimissione del 05.01.2019, in esito al ricovero presso l'Unità Operativa Otorinolaringoiatria Universitaria del Policlinico di Bari, mentre si attesta che “…Dall'anamnesi si rilevava: in data 25.12.2018 il paziente riferisce scoppio di Airbag in incidente stradale a seguito del quale riportava ipoacusia AD accompagnata da acufene continuo e fullness in AD…”, risulta che lo stesso paziente, evidentemente dopo gli accertamenti e le cure eseguite nella medesima struttura, veniva dimesso il 05.01.2019 con la diagnosi di “ipoacusia in AD post traumatica”, senza alcun riferimento all'acufene; ancora, nel certificato del dott. è riportato che il paziente Persona_2
“…Riferisce anche acufene dall'inizio che, a suo dire è modesto ma stabile (“se ci penso c'è”)…”; di contro, nel certificato del 28.02.2019, rilasciato dal dott. non vi è Persona_3 alcun riferimento all'acufene;d) quanto alla componente della sofferenza morale assertivamente conseguente alle lesioni subite dal si osserva che la giurisprudenza ha affermato che “in Pt_2 caso di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Infatti il danno morale prescinde del tutto dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato” (Trib. Napoli 31/03/2023, n. 3388); nel caso di specie, detta voce di pregiudizio non è apparsa adeguatamente dimostrata, anche considerata l'entità non grave delle lesioni subite dal in conseguenza del sinistro Pt_2 per cui è causa e la durata relativamente breve dell'inabilità temporanea riportata, cosicché ai fini del riconoscimento di detta componente del danno non patrimoniale non si ravvisano nemmeno elementi presuntivi dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza;
ritenuto, pertanto, che l'appello proposto da e debba essere rigettato Parte_1 Parte_2 e che le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, debbano essere poste a carico degli appellanti, in applicazione del principio di soccombenza;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti degli appellanti, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , lo rigetta e condanna gli appellanti, in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere alla le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti degli appellanti, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 08.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2122 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonia Cantore e Felix Garzelli, appellante E (c.f. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Controparte_3 Altomano, appellata NONCHE' (c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._3 Controparte_5
), C.F._4 altri appellati – non costituiti All'udienza del 17.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano un appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 1994/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 30.09.2021, con la quale erano state accolte parzialmente le domande risarcitorie, rispettivamente del danno all'autovettura e del danno alla salute, conseguenti al medesimo sinistro stradale, proposte in primo grado dagli odierni appellanti;
questi ultimi lamentavano sostanzialmente l'errata valutazione da parte del primo giudice degli elementi istruttori raccolti e l'errata applicazione delle disposizioni normative in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale ed in particolare l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 145 del codice della strada, ritenendo che il sinistro per cui è causa fosse da imputare alla responsabilità esclusiva della conducente della Fiat CP_4
AN, vettura antagonista rispetto alla condotta dal e di proprietà della CP_6 Pt_2
, con ogni conseguenza anche in tema di liquidazione delle somme a titolo di Pt_1 risarcimento del danno;
con l'atto di appello ci si doleva, inoltre, della stima del valore antesinistro della vettura Opel di proprietà della , effettuata dal primo giudice sulla scorta Pt_1 delle risultanze della disposta c.t.u..; gli veniva rilevata, inoltre, l'errata valutazione del primo giudice in ordine alla liquidazione del danno alla salute lamentato dal ritenendo la difesa Pt_2 di quest'ultimo che la percentuale di inabilità permanente da riconoscere dovesse essere più alta di quella valutata dal c.t.u. nominato in primo grado e fatta propria dal giudice di pace e che errato fosse il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della componente relativa alla sofferenza morale conseguente al danno alla salute riportato sempre dal Pt_2 rilevato la compagnia appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
rilevato che gli altri appellati non si costituivano;
ritenuto che
l'appello proposto non possa trovare accoglimento, in quanto la valutazione degli elementi istruttori e l'applicazione dei principi giuridici vigenti in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale, compiute dal primo giudice e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono corrette così come appare corretta la stima della vettura della Pt_1 effettuata dal primo giudice sulla scorta degli esiti della espletata c.t.u., in particolare osservandosi che: a) il conducente della Opel Corsa, pur godendo del diritto di Pt_2 precedenza, non ha adeguatamente dimostrato di avere moderato la propria velocità nell'approssimarsi all'incrocio (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012, la quale ha affermato che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza”); e detta prova di avere moderato la velocità approssimandosi all'incrocio, così da essere in grado di arrestare il veicolo di fronte ad ogni pericolo prevedibile (ex art. 141 c.d.s.), in applicazione di quanto dispone l'art. 2054 c.p.c., avrebbe dovuto essere offerta proprio da detto conducente;
inoltre, secondo quanto è dato evincere dagli elementi istruttori offerti nel giudizio di primo grado (raffigurazioni fotografiche e schizzo planimetrico allegati al rapporto dei Carabinieri della Stazione di Castellaneta, fotografie prodotte dalla parte attrice e c.t.u.), pur risultando acclarato il mancato rispetto da parte della conducente della Fiat AN del segnale di stop, non è possibile affermare con un sufficiente grado di certezza la responsabilità esclusiva di quest'ultima, emergendo di converso, come pure osservato dal primo giudice, come il alla guida dell'Opel, non viaggiasse ad una velocità prudenziale, tenuto Pt_2 conto del fatto che si approssimava ad un incrocio, che viaggiava in un centro abitato in orario notturno e che la visuale all'incrocio risultava alquanto limitata, come si evince dalle fotografie prodotte dagli attori e da quelle allegate alla c.t.u. ed al rapporto dei C.C.; tanto appare riscontrato dagli ingenti danni riportati dalla Fiat AN e soprattutto dalla che, CP_6 CP_ impattando con la propria parte anteriore la fiancata destra della riportava l'introflessione della traversa paraurti, piegata a “V”, il dissestamento del cofano motore sollevato ed
“ingobbato” sul lato destro unitamente al danneggiamento degli organi meccanici restrostanti, ubicati sulla stessa linea d'urto (cfr. relazione del c.t.u., ing. , che trova riscontro Persona_1 nelle fotografie in atti, anche prodotte dagli attori;
tanto vero che, come affermato dalla stessa difesa della nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “[…] In seguito Pt_1 all'occorso sinistro, il veicolo attoreo riportava ingenti danni tanto da ritenersi antieconomica la riparazione […]”; valutazione quest'ultima che ha trovato riscontro nella stima dei danni effettuata dal predetto c.t.u., che valutava in € 9.008,96 l'importo occorrente per le riparazioni (comprensivo di iva) a fronte di una stima del valore antesinistro del mezzo pari ad € 4.700,00; lo stesso c.t.u. in tema di gravità dei danni riportati dalla Opel rispondeva in maniera convincente alle osservazioni del tecnico di parte attrice, osservando, tra l'altro, correttamente che “[…] l'Opel dell'attore nonostante la struttura robusta, ha riportato gravi danni, con la quasi totalità dei ricambi da sostituire, non solo ai lamierati esterni;
ma anche agli organi meccanici e ai lamierati interni presenti sulla stessa linea d'urto tra i quali i longheroni anteriori del lato sinistro e destro, elementi portanti della struttura del veicolo, che per le deformazioni e conseguenti alterazioni delle quote dimensionali, oltre alla risagomatura degli stessi, si è resa necessaria prevedere l'ancoraggio scocca con morsettiere. […]”; ed effettivamente il coinvolgimento di dette parti interne emerge dalla visione delle fotografie prodotte dalla stessa parte attrice in primo grado;
si aggiunga che sempre dalle fotografie offerte in primo grado appaiono evidenti anche i rilevanti pregiudizi subiti dalla AN alla propria fiancata destra (con il danneggiamento anche della ruota anteriore il cui asse appare essere stato deformato, tanto che la stessa ruota ha assunto una posizione anomala); e va aggiunto che occorreva che la parte attrice in primo grado offrisse la prova non solo di essersi uniformata al limite di velocità vigente nei centri abitati (che la stessa indica in 50 Km/h), ma piuttosto di avere ridotto particolarmente la velocità anche molto al di sotto di detto limite, proprio in ragione del fatto che stava affrontando un'intersezione con scarsa visuale delle vetture che provenivano dalla strada che stava incrociando, in orario notturno ed in centro abitato;
e detta prova non appare essere stata offerta con il teste ascoltato in primo grado ( ), la cui deposizione è Testimone_1 oggettivamente apparsa inattendibile, sia perché l'affermazione (nel confermare la circostanza sub. 2), secondo cui il rallentava ancor più la marcia in prossimità dell'incrocio, se intesa Pt_2 nel senso che il viaggiava a velocità già moderata, poi ancor più rallentata, si pone in Pt_2 contrasto con il dato oggettivo relativo alle conseguenze del sinistro innanzi descritte;
sia perché non vi sono sufficienti riscontri in ordine alla effettiva presenza di detto teste sul luogo del sinistro, se si considera che i C.C. intervenuti subito dopo l'incidente riportavano nel loro rapporto che tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare;
le conseguenze dell'impatto innanzi descritte appaiono, quindi, difficilmente compatibili con una condotta di guida prudente ed in particolare con una velocità moderata da parte del conducente della Opel nell'approssimarsi all'incrocio; pertanto, seppure la conducente della Fiat abbia violato il segnale di stop posto sulla sua direttrice di marcia all'incrocio con la strada percorsa dal deve ritenersi che la valutazione del primo giudice di imputare la Pt_2 responsabilità del sinistro nella misura dell'80% a carico della e nella misura del 20% a CP_4 carico del conducente della Opel appaia corretta, in considerazione, si ribadisce, di una dinamica e di pregiudizi da cui non è possibile desumere con sufficiente certezza una responsabilità CP_ esclusiva della conducente della e della mancata dimostrazione da parte del di avere Pt_2 tenuto una condotta prudente approssimandosi all'incrocio, condotta prudente che, si ribadisce, appare, di contro, da escludere in considerazione di quanto innanzi evidenziato;
infatti, anche chi, come il conducente della Opel, godeva del diritto di precedenza, avrebbe dovuto regolare la velocità, se del caso riducendola al minimo, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per cose e persone e così da potere mantenere il controllo del mezzo e compiere in sicurezza ogni manovra, compreso l'arresto tempestivo del veicolo di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile, in ossequio al disposto dell'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, secondo cui “
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”, e dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, stesso decreto, che prevedono che “
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”; in proposito si osserva che anche eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, come il mancato arresto al segnale di stop o una velocita non adeguata, devono essere presi in considerazione nel valutare la condotta di guida prudenziale da tenere, proprio perché tutt'altro che imprevedibili (cfr. Cass. n. 8289/2016); si osserva, inoltre, che la Corte Suprema ha affermato che “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass. n. 20173/2004); b) anche la doglianza relativa alla stima del valore antesinistro dell' non può essere condivisa, CP_6 posto che il c.t.u. nominato in primo grado ha anche in tal caso risposto in maniera convincente alle osservazioni del tecnico della parte attrice, osservando che l'errata indicazione dei kw in 78, invece che in 70, è stato frutto di un mero errore materiale nella digitazione del predetto numero, che non ha inciso sulla valutazione, effettuata comunque sempre tenendo conto del corretto valore di 70 kw;
lo stesso c.t.u. allegava la quotazione della vettura riportata da “Quattroruote” e va osservato che dalla carta di circolazione dell'Opel, così come dalle raffigurazioni fotografiche prodotte, non emerge che il modello dell'attrice fosse denominato “Cosmo” (e con tutte le caratteristiche indicate nelle osservazioni alla c.t.u.), circostanza, pertanto, non adeguatamente dimostrata;
c) con riferimento alla percentuale di inabilità permanente riconosciuta al la Pt_2 doglianza dell'appellante non può essere condivisa, in considerazione del fatto che la conseguenza rappresentata da “acufene” non appare sufficientemente riscontrata;
va, infatti considerato che il c.t.u. nominato in primo grado, pur affermando che “[…] Il quadro clinico attualmente rilevato, che consiste in ipoacusia e acufene in Au destro, è compatibile con il trauma e questo, così come descritto, è idoneo e sufficiente a determinarlo;
[…]”, riporta detta conseguenza esclusivamente come riferita dal paziente (“…riferisce acufene persistente omolaterale…”), mentre l'ipoacusia neurosensoriale a destra viene riportata dallo stesso consulente quale esito dell'esame audiometrico eseguito;
e dalla documentazione sanitaria prodotta in primo grado dal si evince che le diverse diagnosi eseguite dopo il sinistro per Pt_2 cui è causa non sempre fanno cenno ad acufene;
in particolare, nella lettera di dimissione del 05.01.2019, in esito al ricovero presso l'Unità Operativa Otorinolaringoiatria Universitaria del Policlinico di Bari, mentre si attesta che “…Dall'anamnesi si rilevava: in data 25.12.2018 il paziente riferisce scoppio di Airbag in incidente stradale a seguito del quale riportava ipoacusia AD accompagnata da acufene continuo e fullness in AD…”, risulta che lo stesso paziente, evidentemente dopo gli accertamenti e le cure eseguite nella medesima struttura, veniva dimesso il 05.01.2019 con la diagnosi di “ipoacusia in AD post traumatica”, senza alcun riferimento all'acufene; ancora, nel certificato del dott. è riportato che il paziente Persona_2
“…Riferisce anche acufene dall'inizio che, a suo dire è modesto ma stabile (“se ci penso c'è”)…”; di contro, nel certificato del 28.02.2019, rilasciato dal dott. non vi è Persona_3 alcun riferimento all'acufene;d) quanto alla componente della sofferenza morale assertivamente conseguente alle lesioni subite dal si osserva che la giurisprudenza ha affermato che “in Pt_2 caso di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Infatti il danno morale prescinde del tutto dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato” (Trib. Napoli 31/03/2023, n. 3388); nel caso di specie, detta voce di pregiudizio non è apparsa adeguatamente dimostrata, anche considerata l'entità non grave delle lesioni subite dal in conseguenza del sinistro Pt_2 per cui è causa e la durata relativamente breve dell'inabilità temporanea riportata, cosicché ai fini del riconoscimento di detta componente del danno non patrimoniale non si ravvisano nemmeno elementi presuntivi dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza;
ritenuto, pertanto, che l'appello proposto da e debba essere rigettato Parte_1 Parte_2 e che le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, debbano essere poste a carico degli appellanti, in applicazione del principio di soccombenza;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti degli appellanti, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , lo rigetta e condanna gli appellanti, in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere alla le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti degli appellanti, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 08.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco