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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 146/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 3069/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 92000274/2011 R.G., in data 29 dicembre 2021), iscritta al n. 146/2022 R.G., avente ad oggetto: Mutuo, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AT OL, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Minuti, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 20 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia (precisamente, presso l'allora sezione distaccata di Manfredonia), per sentire Controparte_2 accertare e dichiarare che il convenuto fosse debitore nei suoi confronti della somma di € 13.000,00 e per l'effetto sentirlo condannare alla restituzione di tale somma ricevuta a titolo di mutuo, oltre agli interessi legali dalla nascita dell'obbligazione al soddisfo. Deduceva, nel merito, che tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2005, il convenuto, approfittando delle di lei condizioni di salute e del rapporto di amicizia sottostante, si faceva consegnare la somma di euro 13.000,00, necessaria per l'acquisto di una automobile, obbligandosi a restituirla alla fine della stagione lavorativa. Senonché il convenuto si rendeva inadempiente ed ella era quindi costretta ad agire in giudizio. Lo si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, il Tribunale di Foggia così decideva, con la sentenza impugnata: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire a la somma di € 13.000,00 Controparte_3 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale da luglio 2005 al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.835 per compensi professionali ed € 187,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario”. In sostanza, il Giudice di prime cure:
-riteneva provata sia la dazione di denaro dalla attrice al convenuto, sia la causa sottostante, qualificata come rientrante nello schema del mutuo;
- riteneva provata la domanda sulla base delle prove orali (ossia l'escussione del testimone, ritenuto attendibile, non ravvisando margini per l'applicazione dell'art. 246 c.p.c., ed, invece, applicando l'art. 116, comma 2, c.p.c., per non avere il convenuto reso l'interrogatorio formale). Avverso la detta sentenza ha proposto appello Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, così provvedere: a) rigettare la domanda attorea di accertamento del contratto di mutuo e di restituzione della somma di € 13.000,00 per cui è causa, in quanto infondata;
b) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante”. Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pag. 2/6 Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 20 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, l'appellante, fondamentalmente, critica la decisione del Tribunale di Foggia, perché ritiene non raggiunta la prova sulla obbligazione restitutoria, fondata dal Giudice di prime cure unicamente sull'unica testimonianza assunta nel corso del giudizio, erroneamente ritenuta ammissibile ed attendibile, oltre alla errata applicazione dell'art. 232 c.p.c..
L'impugnazione è del tutto infondata e va perciò rigettata.
Innanzi tutto, non è neanche in discussione il fatto che il trasferimento di denaro da una parte all'altra avvenne per causa di mutuo. Ed infatti, è principio pacifico, e mai contestato, quello secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. Ciò posto, il Collegio ritiene abbondantemente fornita la prova del titolo causale del trasferimento di denaro, tanto desumendosi dalla deposizione del teste escusso in giudizio. Va poi detto che il primo Giudice ha fatto buon governo delle prove, documentali ed orali, assunte nel giudizio. Innanzi tutto, è acclarato che il teste escusso, , non si Testimone_1 trovava in alcuna condizione di incompatibilità per rendere la deposizione, rilevando, come è noto, solo quelle derivanti dalla presenza di un interesse pag. 3/6 giuridico, e non di fatto, che potrebbe legittimare il teste ad agire in giudizio (cfr., ex plurimis, Corte di cassazione, sezione III civile, n. 8528/2020). Nel caso di specie, non si ravvisa alcun interesse giuridico ad agire in giudizio, da parte del teste, interesse che si sarebbe potuto (e dovuto) ravvisare se, ad esempio, fosse stato quantomeno dedotta la sua posizione di co-creditore dello stesso, unitamente alla madre. La questione è, invece, rimasta allo stadio del mero interesse di fatto, connessa, cioè, al rapporto di parentela del teste con l'attrice. E sul punto, residuando, quindi, soltanto questioni che avrebbero potuto al più dare luogo ad un giudizio di inattendibilità del teste, il primo Giudice ha ben motivato in ordine alla piena credibilità del deponente il quale, va precisato anche in questa sede, ha reso risposte convincenti e particolareggiate e, soprattutto, prive di qualsivoglia contraddizione, peraltro neanche evidenziata dall'appellante che, dal canto suo, ha posto una critica meramente generica sul giudizio effettuato dal Tribunale di Foggia. Va poi aggiunto che il dato dell'interesse di mero fatto è definitivamente acclarato per avere il teste evidenziato la sua piena autonomia economica rispetto alla madre, il che esclude che egli potesse avere anche un interesse di fatto alla restituzione del denaro in favore della attrice. Non v'è poi alcun dubbio che il contratto di mutuo non necessita della forma scritta ad substantiam, il che esclude la necessità di una prova documentale dell'accordo tra le parti. Né può dirsi violato l'art. 2721 c.c., per essere stata ammessa la prova orale per la prova di un contratto. Il Collegio intende infatti dare continuità ai principi statuiti dalla Corte di cassazione in materia (sezione II civile, sentenza n. 1751/2018, e sezione 6-3, ordinanza n. 14457/2013: “non viola l'art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione”; sezione III civile, sentenza n. 23692/2004: “la prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall'art. 2721 primo comma cod. civ., abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo”).
pag. 4/6 Incontestata è infatti la relazione di carattere amicale intercorrente tra le parti, il che costituisce una valida ragione per la deroga disposta dall'art. 2721 c.c., in questo caso, quindi, correttamente applicata, in disparte la considerazione che è lo stesso appellante ad evidenziare che alcuna dichiarazione venne sottoscritta tra le parti, il che rende ancor più ammissibile la prova orale. Rimangono sullo sfondo, in quanto del tutto sovrabbondanti, oltre che non pertinenti alla controversia, le ragioni per cui la somma venne erogata dalla appellata alla appellante e lo stesso fatto che alcuna dichiarazione di impegno venne sottoscritta tra le parti. Alcuna critica poi può essere rivolta al primo Giudice per avere applicato, correttamente, quanto disposto dall'art. 116, comma 2, c.p.c., in relazione alla fictio confessio, derivante dalla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli: sul punto va detto che è evidente la ricorrenza dell'art. 232 c.p.c., posto che l'effetto della confessione deriva non solo dalla assenza dello ma anche dalla CP_2 presenza degli altri elementi di prova (ossia la deposizione del teste escusso in giudizio). L'appello va quindi ritenuto infondato e va rigettato.
Le spese di lite, calcolate secondo il valore della causa, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte ed i valori medi, vanno poste a carico della parte soccombente.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 146/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3069/2021, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 29 dicembre 2021, nel procedimento n. 92000274/2011 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_2 liquida in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura determinata dalla legge,
pag. 5/6 IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 146/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 3069/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 92000274/2011 R.G., in data 29 dicembre 2021), iscritta al n. 146/2022 R.G., avente ad oggetto: Mutuo, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AT OL, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Minuti, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 20 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia (precisamente, presso l'allora sezione distaccata di Manfredonia), per sentire Controparte_2 accertare e dichiarare che il convenuto fosse debitore nei suoi confronti della somma di € 13.000,00 e per l'effetto sentirlo condannare alla restituzione di tale somma ricevuta a titolo di mutuo, oltre agli interessi legali dalla nascita dell'obbligazione al soddisfo. Deduceva, nel merito, che tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2005, il convenuto, approfittando delle di lei condizioni di salute e del rapporto di amicizia sottostante, si faceva consegnare la somma di euro 13.000,00, necessaria per l'acquisto di una automobile, obbligandosi a restituirla alla fine della stagione lavorativa. Senonché il convenuto si rendeva inadempiente ed ella era quindi costretta ad agire in giudizio. Lo si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, il Tribunale di Foggia così decideva, con la sentenza impugnata: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire a la somma di € 13.000,00 Controparte_3 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale da luglio 2005 al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.835 per compensi professionali ed € 187,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario”. In sostanza, il Giudice di prime cure:
-riteneva provata sia la dazione di denaro dalla attrice al convenuto, sia la causa sottostante, qualificata come rientrante nello schema del mutuo;
- riteneva provata la domanda sulla base delle prove orali (ossia l'escussione del testimone, ritenuto attendibile, non ravvisando margini per l'applicazione dell'art. 246 c.p.c., ed, invece, applicando l'art. 116, comma 2, c.p.c., per non avere il convenuto reso l'interrogatorio formale). Avverso la detta sentenza ha proposto appello Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, così provvedere: a) rigettare la domanda attorea di accertamento del contratto di mutuo e di restituzione della somma di € 13.000,00 per cui è causa, in quanto infondata;
b) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante”. Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pag. 2/6 Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 20 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, l'appellante, fondamentalmente, critica la decisione del Tribunale di Foggia, perché ritiene non raggiunta la prova sulla obbligazione restitutoria, fondata dal Giudice di prime cure unicamente sull'unica testimonianza assunta nel corso del giudizio, erroneamente ritenuta ammissibile ed attendibile, oltre alla errata applicazione dell'art. 232 c.p.c..
L'impugnazione è del tutto infondata e va perciò rigettata.
Innanzi tutto, non è neanche in discussione il fatto che il trasferimento di denaro da una parte all'altra avvenne per causa di mutuo. Ed infatti, è principio pacifico, e mai contestato, quello secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. Ciò posto, il Collegio ritiene abbondantemente fornita la prova del titolo causale del trasferimento di denaro, tanto desumendosi dalla deposizione del teste escusso in giudizio. Va poi detto che il primo Giudice ha fatto buon governo delle prove, documentali ed orali, assunte nel giudizio. Innanzi tutto, è acclarato che il teste escusso, , non si Testimone_1 trovava in alcuna condizione di incompatibilità per rendere la deposizione, rilevando, come è noto, solo quelle derivanti dalla presenza di un interesse pag. 3/6 giuridico, e non di fatto, che potrebbe legittimare il teste ad agire in giudizio (cfr., ex plurimis, Corte di cassazione, sezione III civile, n. 8528/2020). Nel caso di specie, non si ravvisa alcun interesse giuridico ad agire in giudizio, da parte del teste, interesse che si sarebbe potuto (e dovuto) ravvisare se, ad esempio, fosse stato quantomeno dedotta la sua posizione di co-creditore dello stesso, unitamente alla madre. La questione è, invece, rimasta allo stadio del mero interesse di fatto, connessa, cioè, al rapporto di parentela del teste con l'attrice. E sul punto, residuando, quindi, soltanto questioni che avrebbero potuto al più dare luogo ad un giudizio di inattendibilità del teste, il primo Giudice ha ben motivato in ordine alla piena credibilità del deponente il quale, va precisato anche in questa sede, ha reso risposte convincenti e particolareggiate e, soprattutto, prive di qualsivoglia contraddizione, peraltro neanche evidenziata dall'appellante che, dal canto suo, ha posto una critica meramente generica sul giudizio effettuato dal Tribunale di Foggia. Va poi aggiunto che il dato dell'interesse di mero fatto è definitivamente acclarato per avere il teste evidenziato la sua piena autonomia economica rispetto alla madre, il che esclude che egli potesse avere anche un interesse di fatto alla restituzione del denaro in favore della attrice. Non v'è poi alcun dubbio che il contratto di mutuo non necessita della forma scritta ad substantiam, il che esclude la necessità di una prova documentale dell'accordo tra le parti. Né può dirsi violato l'art. 2721 c.c., per essere stata ammessa la prova orale per la prova di un contratto. Il Collegio intende infatti dare continuità ai principi statuiti dalla Corte di cassazione in materia (sezione II civile, sentenza n. 1751/2018, e sezione 6-3, ordinanza n. 14457/2013: “non viola l'art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione”; sezione III civile, sentenza n. 23692/2004: “la prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall'art. 2721 primo comma cod. civ., abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo”).
pag. 4/6 Incontestata è infatti la relazione di carattere amicale intercorrente tra le parti, il che costituisce una valida ragione per la deroga disposta dall'art. 2721 c.c., in questo caso, quindi, correttamente applicata, in disparte la considerazione che è lo stesso appellante ad evidenziare che alcuna dichiarazione venne sottoscritta tra le parti, il che rende ancor più ammissibile la prova orale. Rimangono sullo sfondo, in quanto del tutto sovrabbondanti, oltre che non pertinenti alla controversia, le ragioni per cui la somma venne erogata dalla appellata alla appellante e lo stesso fatto che alcuna dichiarazione di impegno venne sottoscritta tra le parti. Alcuna critica poi può essere rivolta al primo Giudice per avere applicato, correttamente, quanto disposto dall'art. 116, comma 2, c.p.c., in relazione alla fictio confessio, derivante dalla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli: sul punto va detto che è evidente la ricorrenza dell'art. 232 c.p.c., posto che l'effetto della confessione deriva non solo dalla assenza dello ma anche dalla CP_2 presenza degli altri elementi di prova (ossia la deposizione del teste escusso in giudizio). L'appello va quindi ritenuto infondato e va rigettato.
Le spese di lite, calcolate secondo il valore della causa, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte ed i valori medi, vanno poste a carico della parte soccombente.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 146/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3069/2021, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 29 dicembre 2021, nel procedimento n. 92000274/2011 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_2 liquida in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura determinata dalla legge,
pag. 5/6 IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 6/6