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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 08.07.2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], CF. rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Emilio Concilio
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.06.2025 e , premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in data 22.10.2016 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 40 parte II serie C - anno 2016 e che dalla loro unione era nato (24.08.2018). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la Per_1 separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 8328/2022 del 30/11/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, 1 R.V.G. 1338/2025
un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del minore per € 250,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
08.07.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.10.2016 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 40 parte II serie C - anno 2016 tra nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], CF. alle condizioni di Parte_2 C.F._2 cui al ricorso;
2 R.V.G. 1338/2025
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 08.07.2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], CF. rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Emilio Concilio
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.06.2025 e , premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in data 22.10.2016 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 40 parte II serie C - anno 2016 e che dalla loro unione era nato (24.08.2018). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la Per_1 separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 8328/2022 del 30/11/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, 1 R.V.G. 1338/2025
un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del minore per € 250,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
08.07.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.10.2016 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 40 parte II serie C - anno 2016 tra nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], CF. alle condizioni di Parte_2 C.F._2 cui al ricorso;
2 R.V.G. 1338/2025
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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