Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 142/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Bruzzese Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.2.2024 e depositato il
9.2.2024 da
nato a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
nato a [...] Parte_3
, nata Velo Veronese (VR) il 16.06.1945 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso del Foro di Verona presso il cui studio hanno eletto domicilio appellanti nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea CP_1
Antonelli e Barbara Raschi del Foro di Mantova con domicilio eletto presso lo studio dell'ultima appellato
oggetto: appello avverso la sentenza n. 977/2023 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 31.12.2023 resa nel procedimento n. RG 1504/2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTI: in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza nella causa R.G. 1504/2019 resa dal Tribunale di Mantova, Sezione Civile, in composizione Collegiale, Presidente dott. Stagno Michele, e per l'effetto rigettarsi le richieste formulate da parte della attrice in quanto inammissibile e comunque infondate in fatto e in diritto CP_1 per i motivi tutti esposti dando completa esecuzione alla volontà testamentaria espressa con il testamento dal signor , dichiarare eredi testamentari gli odierni appellanti in luogo del padre Persona_1
1
convenuto premorto , con conseguente riconoscimento delle spese e compensi di Persona_2 entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese di CTU.
In via istruttoria: insistendo, altresì, sulle indicazioni testimoniali già formulate e capitolate nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 numero 2 e 3, non ammesse.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre 15% Rimb.Forf., CPA e IVA di legge se dovuta.
APPELLATO: in principalità rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Mantova n. 977/2023, pubblicata il 31/12/2023, repertorio n. 7/2024 del 2/1/2024, notificata il giorno 3.1.2024; con vittoria di spese e compensi ex lege. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di escussione testi sui capitoli di prova non ammessi in primo grado per le medesime ragioni esposte con memoria 183 VI comma n. 3
c.p.c. del 19/12/2019 e con nota di trattazione scritta dell'udienza del 18/5/2020, fermo quanto statuito dal Giudice di primo grado con l'ordinanza del 31/5/2020. In ogni caso i testimoni indicati all'epoca dei fatti sono oggi parti, conseguentemente incapaci a testimoniare ex articolo 246 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.4.2019 , erede universale in forza di testamento CP_1 olografo datato 8.7.2010 e pubblicato il 25.9.2016 della zia paterna deceduta in data Persona_3
17.9.2016, conveniva in giudizio il padre , fratello di esponendo quanto Persona_2 R_ segue: nel 2010, precedentemente alla morte di era morto lo zio che con un R_ Persona_1 primo testamento olografo datato 15.2.1994 aveva così disposto: “Lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a mio fratello e sorella ”; il 27.6.2003 era morto CP_2 Persona_3 CP_2 senza lasciare figli né testamento sicché la quota di si era accresciuta e la stessa era divenuta R_ PE PE erede universale del fratello;
successivamente, il 1.5.2007, aveva redatto un altro testamento olografo col quale così aveva disposto: “Lascio tutti i miei beni mobili e immobili posti nel Comune di RB strada Sei vie n. 4B a mio fratello . L'ereditario suddetto si impegna a Persona_2 PE portare i fiori sulla tomba per tutta la vita”; era deceduto il 7.5.2010; con dichiarazione di successione del 28.4.2011 il padre era divenuto possessore non solo dei beni espressamente PE2 indicati nel testamento del 1.5.2007 (ossia di tutti i beni mobili ed immobili posti a RB strada Sei
Vie n. 4B) ma anche delle quote mobiliari1 e dei fabbricati rurali ed appezzamenti di terreno siti a
RB2 non rientranti nel predetto testamento e che erano entrati a far parte per accrescimento ex 1 -quota di 1/1 del deposito a risparmio nominativo n. 902004.01 presso Monte dei Paschi di Siena filiale n. 2335 di RB (Mn) del valore di euro 116.015,92; - quota di 1/1 del Deposito a risparmio al portatore n.
105783.01 presso Monte dei Paschi di Siena filiale n. 2335 di RB (Mn) del valore di euro 121,64; - quota di 1/1 del libretto di deposito a risparmio n. 725880303 presso Cariparma Agenzia 254 di RB del valore di euro 69.986,12; - quota di ½ del Libretto di n. 23733163 aperto il 18.05.2005 presso Poste italiane Ufficio di
Malavicina del valore di euro 16.229,15; - quota di ½ del conto corrente n. 10/762 presso Credem filiale di
RB (Mn) per il valore di euro 8.958,37; - quota di ½ del conto corrente n. 010/763 presso Credem filiale di RB (Mn) per il valore di euro 10.962,29; per un valore complessivo di Euro 222,273,49. 2 immobili in Comune di RB ed individuati al Catasto al: - Foglio 6 particella 190 - seminativo di classe
1 Ha are ca - 49 15. Foglio 6 particella 191 - seminativo di classe 1 Ha are ca - 30 31. Foglio 6 particella 194 - seminativo di classe 1 Ha are ca - 30 38. Foglio 6 particella 197 - porz. AA e porz. AB attualmente soppresso da cui sono derivate due particelle al foglio 6 mapp. 244 e mapp. 245; il mapp 244 è intestato a e Persona_2 il mapp. 245 è stato soppresso ed unito alla particella 202 ora accatastata come 202 sub 1. Foglio 6 particella
2 n. 142/2024 RG
art. 674 CC del patrimonio di di cui l'attore era divenuto erede universale;
con il secondo R_ PE testamento non aveva inteso revocare il primo sicché erano rimaste valide anche le disposizioni del PE testamento del 1997 in favore di con il secondo testamento aveva voluto istituire un R_ legato in favore di avente ad oggetto i soli beni mobili e immobili presenti nel Comune di PE2
RB strada Sei Vie n. 4B. Tutto ciò premesso, chiedeva ai sensi dell'art. 533 CC CP_1 che gli fosse riconosciuta la qualità di erede universale rispetto ai beni mobili ed immobili non rientranti tra quelli siti in RB strada Sei Vie 4B e gli fosse disposta la restituzione di detti beni.
Si costituiva in giudizio il 28.9.2019 chiedendo nel merito in via principale, accertato Persona_2
e dichiarato che il testamento olografo di era alla stessa attribuibile solo per le righe 5 e 6, R_ dichiararne la nullità e per l'effetto dichiarare la carenza della qualità di erede dell'attore e dichiararne quindi la carenza di legittimazione attiva. In subordine, accertato e dichiarato che il testamento di era stato dalla stessa redatto solo nelle righe 5 e 6, dichiararne la nullità. In via ulteriormente R_ subordinata, nel caso di non accoglimento delle domande precedenti, accertato e dichiarato che la volontà di contenuta nel testamento del 20.5.2010 era di attribuire a tutti i beni mobili e Persona_1 PE2 tutti gli immobili presenti a RB, rigettare la domanda attorea. In via di ulteriore subordine, accertato e dichiarato che il testamento olografo di era stato redatto in stato di incapacità della R_ testatrice, dichiararne la nullità. Infine, in via ulteriormente subordinata, respingersi la domanda attorea in quanto infondata. Osservava che l'interpretazione fornita dall'attore si poneva in contrasto con la reale PE volontà di il quale, redigendo un secondo testamento nel 2007, aveva inteso revocare implicitamente il primo, con la conseguenza che quello successivo si era sostituito al primo. Innanzitutto il testatore aveva distinto tra beni mobili, che aveva destinato tutti a , e i beni immobili, che PE2 erano stati destinati a limitatamente a quelli in RB strada Sei Vie 4B; tuttavia a tale PE2 PE ultimo proposito andava precisato che la proprietà di a RB era composta da un'unica corte agricola sulla quale insisteva l'abitazione principale con una serie di pertinenze ed alcuni terreni ed era PE impensabile che avesse voluto frazionare i beni che gli appartenevano;
del resto nel testamento PE
aveva usato l'espressione “tutti i miei beni immobili siti a RB alla strada Sei Vie 4/B” e, se avesse voluto lasciare a solo l'abitazione, come interpretava l'attore, non avrebbe usato PE2
l'espressione “tutti i beni mobili ed immobili” ma avrebbe indicato “la casa dove abito” o la sola PE abitazione di strada Sei Vie 4B. In realtà aveva voluto lasciare a l'intero complesso PE2 immobiliare di RB sia perché non via era altro numero civico in tutta l'area che identificasse i beni di Strada Sei Vie, sia perché le pertinenze (stalla e deposito attrezzi) non erano abitabili e i campi PE erano senza numero civico. Inoltre l'espressione “l'ereditario” utilizzata da nel testamento nella parte in cui aveva onerato di portare i fiori sulla sua tomba era stata usata proprio per far capire PE2 che era l'unico erede. Pertanto il secondo testamento era da intendere comprensivo di tutto il PE2 complesso immobiliare in RB. Quanto al testamento di lo si disconosceva e se ne R_ deduceva la nullità rilevando che il convenuto aveva incaricato la dott.ssa di Mantova, PE4 grafologa perito del Tribunale, la quale era giunta alla conclusione che erano riconducibili alla mano di n. 142/2024 RG
solo le righe 5 e 6 di tale testamento mentre il resto era stato redatto da mano aliena. Inoltre R_ si deduceva l'incapacità di testare di alla quale il 27.10.2010 il Giudice Tutelare, su richiesta R_ di del 17.6.2010, aveva nominato un amministratore di sostegno;
e, ammesso e non concesso PE2 che la redazione di un testamento esulasse dal compimento degli atti che richiedevano l'assistenza dell'amministratore di sostegno, al momento della redazione del testamento poteva essere R_ stata indotta da terze persone avendo 96 anni e nessuna contezza aveva del valore economico dei beni che le appartenevano, come si ricavava dal verbale di audizione della stessa del 12.10.2010 dal quale si evinceva che era stata manipolata dal nipote (“fa sempre tutto Renato. Mi fido di . E' lui CP_1 CP_1 ad aiutarmi e a portare le mie cose”).
Alla prima udienza dell'1.10.2019 l'attore eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte da parte convenuta in comparsa di costituzione in merito alla nullità del testamento di trattandosi di R_ domande riconvenzionali formulate oltre i termini di legge. Parte convenuta contestava l'eccezione sostenendo trattarsi semplicemente di una difesa nel merito e non di domanda riconvenzionale ribadendo il disconoscimento del testamento di Il Giudice istruttore riservava la decisione sulla Persona_3 questione alla decisione di merito.
La causa veniva istruita mediante prova orale (venivano ammessi solo i capitoli 3,4,5 della memoria ex art. 183, VI comma n.2 CPC di parte convenuta e non gli altri dedotti da parte attrice e convenuta in quanto superflui); veniva disposta CTU grafologica sul testamento di e la dott.ssa Persona_3
, all'esito dell'indagine peritale, così concludeva “si ritiene che il testamento a nome Persona_5
, agli atti del notaio dott. Rep. nr. 36008 Racc. nr. 22380, pubblicato Persona_3 Persona_6 il 29.09.2016, sia stato scritto e sottoscritto dalla sig.ra autrice delle autografe Persona_3 esaminate”.
All'udienza del 4.11.2020 venivano escussi i testi di parte convenuta , e Parte_2 Parte_1
, fratelli di e figli di . Parte_3 CP_1 PE2
Il giudizio veniva interrotto una prima volta per la nomina di un amministratore di sostegno in capo a e successivamente per la morte dello stesso. Persona_2
Parte attrice riassumeva la causa e si costituivano in giudizio, in qualità di eredi di , la moglie PE2
e i figli , e riportandosi alle conclusioni e alle difese di Parte_4 Parte_3 Pt_1 Pt_2
. PE2
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, con sentenza pubblicata il 31.12.2023, qui oggetto di appello, così disponeva:
. accertato che è erede di , condanna , , CP_1 Persona_1 Parte_4 Parte_3 Pt_1
, , a restituire pro quota, a
[...] Parte_2 CP_1
1)i beni immobili in Comune di RB ed individuati al catasto al:
Foglio 6 Particella 190 –seminativo di classe 1 Ha are ca -49 15 –
Foglio 6 Particella 191 –seminativo di classe 1 Ha are ca -30 31
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Foglio 6 Particella 194 –seminativo di classe 1 Ha are ca –30 38
Foglio 6 Particella 200 –seminativo di classe 1 Ha are ca –15 18 –
Foglio 6 Particella 206 –seminativo di classe 2 Ha are ca –05 58 - Co Foglio 6 Particella 210 –Porz. prato irrig classe 2 Ha are ca –00 52
Foglio 6 Particella 210 -Porz. AB seminativo classe 1 Ha are ca –01 00
2) la somma di euro 222,273,49.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di , , , Parte_4 Parte_3 Parte_1 Pt_2
.
[...]
Osservava:
. le questioni relative alla nullità del testamento di avanzate nella comparsa di costituzione del R_
28.9.2019 da parte convenuta non erano rilevabili d'ufficio sicché le relative eccezioni avrebbero dovuto essere proposte almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 166 CPC: nel caso in esame l'udienza di comparizione era stata il 1.10.2019 e la costituzione era intervenuta il 28.9.2019 sicché le eccezioni erano tardive e quindi inammissibili.
. in ordine all'interpretazione dei testamenti di del 15.2.1994 e del 1.5.2007, doveva ritenersi Persona_1 che il secondo non avesse revocato il primo atteso che, in presenza di più testamenti successivi e in mancanza di una revoca espressa dei precedenti contenuta nell'ultimo, ai sensi dell'art. 682 CC devono ritenersi annullate solo quelle disposizioni precedenti inconciliabili con il contenuto dell'ultimo PE testamento;
nel caso in esame tra i due testamenti di non vi era alcuna incompatibilità né oggettiva PE né soggettiva: infatti con il secondo testamento aveva voluto conferire al fratello in legato PE2 solo determinati beni mobili ed immobili, ossia quelli “posti” a RB Strada Sei Vie 4B mentre con il testamento del 1994 aveva istituito eredi universali i fratelli e senza distinzione CP_2 R_ di quota alcuna.
. per effetto della morte di la quota di si era accresciuta e era divenuta unica CP_2 R_ R_ PE erede di;
a seguito del decesso di che aveva nominato erede universale il nipote , R_ CP_1
l'attore era divenuto unico erede di . CP_1 Persona_1
. ne conseguiva che i convenuti pro quota dovevano restituire all'attore la somma di euro 222.273,49
(somma portata dai vari libretti e conti indicati da nella dichiarazione di successione di PE2 _1
) dovendosi ritenere tardiva l'affermazione dei convenuti secondo i quali tali libretti si trovavano
[...] nell'immobile di Strade Sei Vie 4/b in quanto formulata solo in seno alla comparsa conclusionale e tra l'altro non provata.
. in merito ai beni immobili, il testatore era stato chiaro nel limitare il lascito a dei soli immobili PE2 PE posti a RB Strada Sei Vie 4B perché, se avesse voluto lasciare al fratello tutti gli PE2 immobili a RB, lo avrebbe scritto ed invece era stata data una limitazione precisa a quali fossero gli immobili oggetto del legato. Il dato letterale e logico non consentiva l'interpretazione data dai convenuti: si trattava quindi di un legato, essendo i beni attribuiti a indicati con precisione e PE2 non essendogli stata lasciata una quota di patrimonio.
. dovendosi poi identificare gli immobili siti in RB, strada Sei Vie 4B, dalla relazione del geom.
e dalle visure catastali non risultava l'indirizzo di RB strada Sei Vie 4B mentre dalla CP_4 relazione del geom. risultava che per alcuni mappali era indicato l'indirizzo di Strada Sei Vie CP_4
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“c.m.” (e non 4B), pacificamente residenza del de cuius, come risultava anche dalla dichiarazione di successione firmata da . Il convenuto nella comparsa di costituzione aveva scritto che “non vi PE2 era altro numero civico in tutta l'area che potesse identificare compiutamente i beni di Strada Sei Vie” PE ma non era contestato che l'immobile dove aveva abitato fosse posto sul mapp. 202 e parte convenuta in memoria di replica aveva sottolineato come dalle dichiarazioni testimoniali fosse emerso che tutti i fondi erano contigui al mapp. 202. Parte attrice aveva chiesto la restituzione anche Con dell'immobile al foglio 6 part. 197 porz. e AB (attualmente il mapp. 244 e parte mapp. 202 sub 1) ma dalla relazione del Geom. risultava che il mapp. 197 era stato soppresso e aveva generato le CP_4 particelle 244 e 245, la 244 era rimasta a catasto terreni quale prato irriguo e il mapp. 245 era stato soppresso e unito alla particella 202. La part. 202, ora 202 sub. 1, identificava la casa ad uso abitazione e al momento della sua costituzione risultava avere una superficie di 940 mq, il 18.7.2016 era stata modificata e aveva generato due particelle, la prima aveva mantenuto il numero di mapp. 202 la seconda aveva preso il numero 246. Questa particella di 340 mq era stata unita alla particella 224 sub 3 che identificava una casa civile. Dalla mappa in atti il mapp. 224 era adiacente al 202 e le unità immobiliari poste al mapp. 224 erano tutte in Strada Sei Vie “c.m.”: quindi l'immobile riferito alla particella 202, pacificamente già abitazione del de cuius, era stato in parte assorbito, per le modifiche ricostruite dal geom. nel mapp. 224, anch'esso in strada Sei vie “cm”. L'attore peraltro non aveva provato che CP_4 solo l'immobile ora al mappale 202 fosse l'unico ad avere il civico 4/b in quanto nelle visure non vi erano numeri civici. Quindi, valorizzando anche il fatto che nel testamento si parlava di immobili al PE plurale e non al singolare, doveva ritenersi che avesse voluto lasciare a non solo PE2
l'immobile ora identificato al mapp. 202 ma anche il mapp. 224, anche con riguardo al magazzino deposito in quanto evidentemente pertinenza dell'abitazione civile posta al mapp. 224, nonché quello Con indicato come foglio 6 particella 197 porz. e AB (attualmente mapp. 244 e parte mapp. 202 sub 1) e ciò perché era stato generato da o ricomprendeva anche parte del mapp. 202.
. le spese di lite andavano compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti mentre le spese di CTU andavano poste a carico dei convenuti considerato l'accoglimento dell'eccezione attorea nonché l'esito della stessa CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 2.2.2024 , , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza chiedendone preliminarmente la sospensione di Parte_3 efficacia e nel merito chiedendo il rigetto della domanda formulata in primo grado da , CP_1 PE dare quindi esecuzione alla volontà testamentaria espressa da nel secondo testamento, dichiarando eredi gli odierni appellanti in luogo del premorto , con conseguente rifusione delle Persona_2 spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese di CTU;
in via istruttoria chiedevano l'ammissione dei capitoli di prova formulati in seno alle memorie ex art. 183 CPC non ammessi in primo grado.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame con rifusione delle spese di appello. CP_1
All'udienza del 19.6.2024 tenutasi davanti al Cons istr. i difensori manifestavano la disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione delegata al fine di tentare una soluzione conciliativa, il CP_5 emetteva il 19.6.2024 ordinanza di invio in mediazione ma la mediazione non aveva esito positivo.
[...]
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All'udienza del 6.11.2024, preso atto, il Cons. istr. si riservava di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensiva sulla quale gli appellanti insistevano e fissava per la rimessione in decisione l'udienza del
15.4.2025 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC.
Con ordinanza 19.11.2024 il Collegio rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 15.4.2025, svoltasi con le forme di cui all'art. 127 ter CPC, il Cons. istr., verificato il deposito di note scritte di udienza e delle memorie di cui all'art. 352 CPC, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le domanda formulata da CP_1
in primo grado dando esecuzione al secondo testamento di e dichiarando gli
[...] Persona_1 PE appellanti, quali figli di , eredi testamentari di . In particolare osservano: Persona_2
1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto la natura riconvenzionale della domanda di nullità del testamento di in quanto redatto da mano aliena e perché comunque redatto da persona incapace: in realtà R_ le conclusioni dei convenuti odierni appellanti miravano solo ad ottenere il rigetto delle domande attoree rimanendo quindi nell'ambito di attività strettamente difensiva senza ampliare il thema decidendum e quindi erano non soggette a preclusioni. Infatti i convenuti avevano disconosciuto l'autenticità del testamento olografo di producendo perizia grafologica senza proporre una querela di falso, R_ proposizione che avrebbe appesantito e allungato il giudizio e che avrebbe potuto essere avanzata in qualsiasi stato e grado del giudizio, a conferma di come le domande di nullità, per come formulate, non rappresentavano domanda nuova. Si chiede quindi che la Corte dichiari l'incapacità di Persona_3
a testare e/o che il testamento era stato redatto da mano aliena, respingendo per l'effetto la domanda proposta da;
CP_1
2) circa il testamento di innanzitutto il participio “posti” che si rinviene nel secondo Persona_1
PE testamento di è riferito ai solo beni immobili e non ai mobili che spettano pertanto tutti a , PE2 ovunque si trovino. Secondariamente erroneamente il Tribunale ha ritenuto non essersi in presenza di
PE una revoca implicita del primo testamento di ex art. 682 CC: infatti tra il primo testamento e il
PE secondo vi è incompatibilità soggettiva in quanto con la prima scheda aveva istituito eredi due soggetti (la sorella e il fratello ) e con la seconda scheda aveva istituito erede solo il R_ CP_2 fratello;
risulta quindi evidente la volontà del testatore, seppur implicita, di revocare il primo PE2 testamento e attribuire, con il secondo, il suo patrimonio nella quasi totalità al fratello;
PE2
PE diversamente, se avesse voluto mantenere ferme anche le disposizioni del precedente testamento,
PE avrebbe fatto espresso riferimento nel secondo testamento anche al primo. La volontà di di istituire solo un erede, il fratello , può evincersi altresì dal fatto nel corpo della seconda scheda PE2 testamentaria è stato qualificato come “ereditario suddetto” ed è stato incaricato di portare i PE2
PE fiori sulla tomba del testatore;
tale formula, al singolare, ancora volta conferma la volontà di di nominare un unico erede, con conseguente incompatibilità della designazione di altri coeredi. Al riguardo inoltre era improbabile che il testatore avesse posto a carico del fratello tale onere se avesse voluto al contempo far rivivere il primo testamento che destinava la maggior parte delle sue sostanze alla sorella.
7 n. 142/2024 RG
PE E la distinzione tra erede e legatario operata dal Tribunale è errata perché , con scolarizzazione elementare, non era certo in grado di distinguere tra lasciti effettuati a titolo di erede o di legato.
PE 3) l'appellante ripropone l'interpretazione del secondo testamento per effetto della quale aveva istituito erede di tutti i beni mobili e di tutti gli immobili siti in RB, escludendo quindi PE2 solo gli immobili di Rovere Veronese che erano stati attribuiti alla sorella;
quindi era a dovere R_
PE essere considerata legataria in quanto beneficiaria di un'attribuzione a titolo particolare. infatti non poteva avere conoscenza dei singoli mappali né del frazionamento che era stato effettuato solo in seguito, nel 2019, 12 anni dopo la redazione della scheda testamentaria sicché, quando aveva redatto il testamento
PE
aveva nell'immaginario un unico compendio (casa rurale, rustici annessi e campagna circostante) non frazionabile, con un unico accesso per tutte le proprietà, come si rileva dai fotogrammi allegati all'atto di appello e come confermato pure dai testi escussi i quali all'epoca dei fatti non erano portatori di alcun interesse. Del resto i campi erano contigui all'abitazione e non avevano un numero civico che li identificasse e il de cuius aveva usato l'espressione “tutti gli immobili siti in RB strada Sei Vie 4b”, espressione con la quale non intendeva certamente escludere i diversi mappali ma, indicando il suo indirizzo, intendeva comprendere casa, magazzino e campi. Pertanto l'espressione usata al plurale “tutti i beni immobili” era riferita ai beni individuati nella loro totalità, con l'esclusione dei soli beni di
[...]
Si chiede quindi che la Corte accerti e dichiari che il testamento posteriore di è Pt_5 Persona_1 PE incompatibile con quello redatto 13 anni prima e che ha voluto, col secondo testamento, disporre del suo patrimonio dopo la sua morte sulla base del nuovo assetto familiare (nel frattempo era infatti morto l'altro fratello , beneficiario del primo testamento assieme alla sorella) istituendo il fratello CP_2
unico erede testamentario;
con conseguente rigetto della domanda attorea in primo grado. PE2
4) erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva, perché effettuata solo con la comparsa conclusionale,
l'allegazione del fatto, notorio e non contestato da controparte, che i libretti di risparmio al portatore PE indicati da nella dichiarazione di successione si trovavano presso la casa di , ovvero in PE2
RB alla Strada Sei Vie 4b: infatti la prova contraria avrebbe dovuto giungere da controparte, invece il fatto non era mai stato contestato. Pertanto tali libretti al portatore erano stati ereditati da essendo beni mobili posti in RB alla Strada Sei Vie 4b. Quindi il Tribunale avrebbe PE2 dovuto respingere le domande di in quanto i titoli erano nella disponibilità del testatore. CP_1
Di contro parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando:
- il Tribunale ha correttamente qualificato le domande dei convenuti come domande riconvenzionali atteso che la richiesta di accertamento del difetto della titolarità sostanziale rientra tra quelle in capo al convenuto dirette a sollevare l'assenza di un elemento costitutivo della domanda formulata dall'attore non rilevabili d'ufficio e da rilevarsi nei termini di cui all'art. 166 CPC (v. Cass. S.U. 12307/15). In caso di disconoscimento del testamento olografo la parte deve proporre una vera e propria azione di accertamento negativo e il disconoscimento può entrare nel giudizio tramite la proposizione di una vera e propria domanda giudiziale da qualificare come riconvenzionale e non può definirsi una mera difesa.
Inoltre, anche volendo ammettere la domanda di nullità del testamento di la stessa sarebbe R_ comunque infondata atteso che la CTU esperita in corso di causa ha confermato l'autenticità del testamento, in questa sede gli appellanti nulla hanno eccepito in merito all'elaborato peritale e quindi la richiesta riforma manca dell'interesse ad agire.
8 n. 142/2024 RG
- in merito alla revoca implicita del testamento, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 682
PE CC: con la seconda scheda testamentaria non ha revocato espressamente il primo testamento e tra
PE le due schede non vi è alcuna incompatibilità perché aveva solo voluto includere come erede nel
PE secondo testamento anche il fratello , escluso nella prima scheda. Inoltre, se la volontà di PE2
PE fosse stata quella di lasciare come erede solo , gli avrebbe semplicemente attribuito i PE2 propri beni a titolo universale, così come aveva fatto con la prima scheda testamentaria nella quale aveva espressamente devoluto la sua eredità a titolo universale alla sorella e al fratello . CP_2
- dalla dichiarazione di successione fatta da risulta che lo stesso era entrato in possesso della PE2 PE somma di euro 222.273,49 del fratello proveniente da depositi a risparmio nominativo, depositi a risparmio al portatore, libretto di deposito a risparmio, libretto postale e somme depositate su due conti correnti. Tuttavia non è mai stato provato che i libretti al portatore fossero presso la residenza del de cuius in RB potendo essere anche custoditi in banca;
e comunque l'allegazione di controparte era avvenuta solo in seno alla comparsa conclusionale, quindi era tardiva, come aveva correttamente motivato il Tribunale;
e comunque l'eccezione non riguardava i depositi a risparmio e i conti correnti ma solo i libretti al portatore. PE
- gli appellanti muovono nuove considerazioni personali non provate sul fatto che , a seguito della morte di , volesse ridisporre dei suoi beni per il periodo successivo alla sua morte lasciando tutto CP_2 PE unicamente al fratello , completamente escluso nel 1994, né si vede perché avrebbe PE2 dovuto escludere completamente atteso che neppure aveva allegato che i rapporti R_ PE2 PE tra e la sorella fossero peggiorati.
- ancora, non aveva senso né era stata mai avanzata in primo grado la tesi degli appellanti secondo cui PE l'unico bene non ricompreso nel secondo testamento di era quello di che andava Parte_5 quindi attribuito a a titolo di legato;
invero, come si leggeva dalla dichiarazione di R_ successione, aveva ereditato ex lege con la sorella quote di proprietà degli immobili siti in PE2 ai sensi dell'art. 570 CC e, se fosse stata corretta l'ipotesi contenuta nell'atto di appello, Parte_5
Giocondo non avrebbe dichiarato nulla a proprio favore nella relativa dichiarazione di successione. PE Inoltre, se avesse inteso lasciare casa, pertinenze e terreni di RB a , avrebbe scritto PE2
“lascio tutti i miei beni mobili e immobili posti nel Comune di RB” mentre aveva indicato anche via e civico, il che escludeva categoricamente i campi posti anche a molta distanza da detta via, che non costituiva tra l'altro l'unica strada di accesso ai terreni.
La Corte osserva:
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente si rammenta che la domanda riconvenzionale postula che il convenuto, oltre alla richiesta di rigetto della domanda principale, chieda un'estensione dell'oggetto del giudizio facendo sorgere in capo al giudice un dovere decisorio che supera i limiti fissati dalla domanda principale e che richiede al giudice di pronunciarsi anche sul diritto azionato in via riconvenzionale;
il convenuto che propone una domanda riconvenzionale avanza quindi una “controdomanda” chiedendo un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all'attore e nel farlo deve attenersi ai termini di cui all'art. 166 CPC a pena di inammissibilità. Dalla domanda riconvenzionale si distingue la cd. “eccezione riconvenzionale” con la quale il convenuto deduce fatti modificativi, estintivi o impeditivi che potrebbero costituire oggetto di autonoma domanda in un giudizio separato ma che il convenuto si limita a
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prospettare per chiedere la reiezione della pretesa attorea e non per chiedere l'accoglimento di una domanda diversa da quella attorea;
anche l'eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt. 166 e 167 CPC va proposta entro il termine di decadenza di 20 giorni prima dell'udienza. Vi sono infine le mere difese che invece non sono soggette a decadenza. Ebbene, nel caso in esame in primo grado Persona_2 in comparsa di risposta ha chiesto in via principale di merito che, accertato e dichiarato che il testamento di era privo del requisito di autografia o, in subordine, che la testatrice era in stato di R_ incapacità, fosse dichiarata la nullità del testamento con conseguente carenza della qualità di erede dell'attore e difetto di legittimazione attiva. Con tale prospettazione e domanda ha Persona_2 sollevato una questione, non rilevabile d'ufficio, che ha determinato un ampliamento dell'oggetto del giudizio: infatti aveva agito, quale erede della zia sulla base di un testamento CP_1 R_ della zia pubblicato e mai contestato, chiedendo che si desse esecuzione al testamento dello zio _1
; , nel costituirsi, ha dedotto preliminarmente, per sostenere il difetto di
[...] Persona_2 legittimazione attiva di , la declaratoria di nullità o di annullamento di un testamento – quello di CP_1
– che lui stesso non aveva mai contestato prima. E tale questione è stata esaminata R_ separatamente dalla domanda attorea - che aveva ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione di un testamento diverso, quello di -, ha comportato un ampliamento dell'oggetto del giudizio e Persona_1 sul punto è stata svolta specifica istruttoria (è stata fatta CTU grafologica, come richiesto dallo stesso convenuto in comparsa di costituzione). Del resto “la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (così Cass. S.U. 12307/15). Non si può quindi sostenere che la questione sollevata dal convenuto in primo grado avente ad oggetto la nullità/annullabilità del testamento di possa R_ rientrare nel concetto di mera difesa né poteva essere considerata un'eccezione rilevabile d'ufficio: correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto la questione inammissibile in quanto tardiva.
Si osserva che comunque, anche a ritenere non tardiva la questione sollevata in primo grado da
[...]
, la prospettazione dallo stesso sostenuta è infondata: in primo grado è stata espletata CTU PE2 grafologica – le cui conclusioni risultano frutto di un lavoro condotto con metodo rigoroso e corretto e le cui risultanze, ad avviso di questa Corte, non si prestano a critiche – che aveva concluso nel senso che il testamento di è stato dallo stessa redatto e sottoscritto. Quanto all'incapacità di intendere e R_ volere di ai sensi dell'art. 591 CC, l'onere della prova gravava ovviamente su R_ [...]
: ebbene, in primo grado, per provare l'asserita incapacità di il convenuto ha PE2 R_ PE prodotto solo un certificato medico (doc. 3) datato 9.6.2010 redatto dal dott. , medico curante di nel quale si legge che la stessa, all'epoca di 95 anni, abbisognava di assistenza continua per R_ compiere gli atti di vita quotidiana, come prepararsi il cibo e curare l'igiene personale, e che pertanto se ne consigliava il ricovero in RSA. Nulla però si legge in tale certificato in ordine a problematiche psichiche o di declino cognitivo, che sono quelle che rilevano al fine di potere affermare che un soggetto al momento della redazione del testamento era incapace di intendere e volere. Né ha Persona_2 formulato in primo grado capitoli di prova orale rilevanti per provare che la sorella quando R_ aveva redatto il testamento (8.7.2010) era incapace di intendere e volere: le circostanze di cui ai capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC di parte convenuta vertevano solo sul fatto che avesse bisogno di assistenza medica e di aiuto per la somministrazione dei farmaci e per le R_ cure personali e l'igiene (capp. 16, 17): tali capitoli, correttamente non ammessi dal giudice di primo
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grado e ora riproposti in appello, non sono rilevanti perché la condizione di anzianità e malattia e la necessità di aiuto per compiere gli atti di vita quotidiana non comporta di per sé la prova che il soggetto sia anche incapace di intendere e volere.
Va aggiunto che invece l'attore in primo grado ha depositato alcuni documenti (docc. 12-15) dai quali si desume che non vi sono elementi per affermare che, in epoca prossima alla redazione del testamento dell'8.7.2010, fosse incapace di intendere e volere: infatti tali documenti attestano Persona_3 solo una condizione di anzianità e di incapacità materiale nel compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana ma non invece un'incapacità psichica o declini cognitivi in atto3.
2. gli altri motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché hanno tutti ad oggetto PE l'interpretazione del secondo testamento olografo di . E' necessario partire dal disposto dell'art. 682 CC secondo il quale: “il testamento posteriore che non revoca in modo espresso il precedente annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”. Nel caso in cui il secondo testamento non contenga una revoca espressa del primo la giurisprudenza ammette che si possa configurare una revoca tacita del primo nel caso in cui sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nei due testamenti
(cd. incompatibilità oggettiva), oppure quando dal secondo testamento si può ricavare, attraverso un lavoro di interpretazione della volontà del testatore, che questi intendeva implicitamente revocare in tutto o in parte la precedente disposizione (cd. incompatibilità soggettiva o intenzionale).
Nel caso in esame il secondo testamento di redatto il 1.5.2007 non contiene una revoca Persona_1 espressa del primo del 15.2.1994, tuttavia gli appellanti sostengono che una corretta ricostruzione della volontà del testatore porta a ritenere che si sia in presenza di una revoca tacita del primo testamento.
Ebbene, questa Corte condivide con il Tribunale la conclusione che tra i due testamenti di Persona_1 non è ravvisabile né un'incompatibilità oggettiva né una soggettiva dovendosi evidenziare quanto segue: PE
. secondo gli appellanti il fatto che il secondo testamento di non richiami il primo dimostrerebbe che il de cuius lo voleva porre nel nulla: tale interpretazione tuttavia non convince perché vi si può obiettare, con pari valore argomentativo, che se il primo testamento non è stato menzionato nel secondo
è perché il testatore non lo voleva revocare, diversamente lo avrebbe espressamente revocato;
. nella prima scheda testamentaria scriveva “lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a Persona_1 mio fratello e sorella ” senza specificare di quali beni si trattasse e così CP_2 Persona_3
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facendo ha inteso pacificamente nominare i due fratelli suoi eredi universali lasciando loro tutti i suoi PE beni indistintamente, ovunque si trovassero. Invece nella seconda scheda ha lasciato al fratello
“tutti i miei beni mobili ed immobili posti nel Comune di RB strada 6 Vie 4B”: in PE2 questa seconda disposizione il testatore ha quindi operato una specificazione di quali beni lasciava a PE
(“posti in via…”) sicché è logico pensare che , se avesse voluto lasciare tutta la sua eredità PE2
a , l'avrebbe esplicitato così come aveva fatto nella prima scheda. Invece nel testamento del PE2
2007 ha voluto precisare quali fossero i beni che lasciava a , dal che deriva che Persona_1 PE2 gli altri beni, di cui aveva già disposto, continuavano ad essere attribuiti a istituita coerede R_ con nel testamento precedente e ora unica erede in forza dell'accrescimento della quota di , CP_2 CP_2 PE defunto. E' quindi probabile che abbia voluto, col secondo testamento, effettuare un lascito anche al fratello al quale nel primo testamento nulla aveva lasciato, senza volere con questo escludere la sorella, erede già nominata.
. altro elemento che depone in senso contrario alla tesi secondo cui col testamento del 2007 Persona_1 PE voleva revocare il precedente si rinviene nel fatto che col secondo testamento ha disposto solo di alcuni suoi beni, nulla stabilendo circa gli immobili dei quali era titolare siti a viene Parte_5 PE quindi da chiedersi come mai , se davvero voleva porre nel nulla il precedente testamento e nominare unico erede , abbia omesso di pronunciarsi circa la destinazione di un parte del suo compendio PE2 immobiliare.
. secondo gli appellanti il fatto che volesse col secondo testamento nominare unico erede il fratello CP_2
revocando la nomina di si desume dal fatto che nella seconda scheda Giocondo PE2 R_ viene onerato di portare i fiori sulla tomba del testatore e dal fatto che viene definito PE2
l'”ereditario”: in realtà, premesso che il de cuius, un anziano con istruzione elementare, non aveva certo consapevolezza della differenza tra erede e legatario, l'utilizzo dell'espressione “l'ereditario suddetto” riferita a Giocondo, beneficiario del lascito, non può portare automaticamente a ritenere che il testatore intendesse istituire solo Giocondo erede: insomma, il de cuius ha lasciato al fratello alcuni PE2 beni specificati nel testamento e gli ha imposto l'onere di portare i fiori sulla sua tomba e tale previsione, ad avviso di questa Corte, non si presta a conseguenze interpretative ulteriori che vadano oltre il contenuto della previsione. PE
. parte appellante sostiene che voleva lasciare al fratello tutti gli immobili siti a PE2
RB, non solo quelli non posti in strada Sei Vie 4B, perché costituivano un complesso unico (casa, stalla, pertinenze e terreni): tale interpretazione urta però contro la lettera del testamento perché il de cuius, contrariamente a quanto aveva invece fatto nel precedente testamento, ha inserito proprio un indirizzo (via e civico) e, se avesse voluto lasciare a tutti gli immobili siti a RB, avrebbe PE2 potuto scrivere semplicemente che gli lasciava “i beni situati a RB”.
Insomma, premesso che manca una revoca espressa del precedente testamento e che le disposizioni dei due testamenti non sono incompatibili tra loro (come si è visto era titolare anche di immobili Persona_1 siti a che sono stati esclusi dalle disposizioni del secondo testamento e che quindi Parte_5 rientrano nei lasciti di cui al primo testamento), la Corte ritiene che non siano emersi sufficienti elementi che consentano di interpretare il testamento in modo differente dal suo contenuto letterale e che consentano con sufficiente margine di certezza di arrivare ad affermare che il de cuius voleva lasciare al fratello tutti gli immobili siti a RB: dalle testimonianze rese in primo grado da , Parte_2
e figli di e suoi eredi (dopo la morte del padre divenuti parte del giudizio e Pt_1 Pt_3 PE2
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odierni appellanti) si ricava solo che i campi che appartenevano a erano “adiacenti” Persona_1 all'abitazione che si trovava in strada Sei Vie, ma l'espressione “adiacenti” non pare risolutiva e dagli allegati alla relazione del Geom. (doc. 11 fasc. attoreo di primo grado) si ricava che nelle CP_4 PE vicinanze dell'abitazione di , pacificamente sita in strada Sei Vie, vi erano parecchi campi, alcuni PE appartenenti ad ma che dalle schede catastali non risultano su quella strada e a gran parte dei quali si accede non unicamente da quella strada. I fotogrammi inseriti nel corpo dell'atto di appello rappresentano documenti nuovi che avrebbero potuto essere prodotti in primo grado.
Ad ogni buon conto il Tribunale ha riconosciuto a non solo l'abitazione posta Persona_2 PE all'indirizzo dove abitava – pacificamente all'indirizzo di Strada Sei Vie – ma anche altri immobili
(mapp. 224 civile abitazione e mapp. 224 magazzino/deposito + attuale mapp. 244 e parte mapp. 202 sub Con
1- ex part. 197 porz. e AB-), valorizzando il fatto che nel testamento si parlasse di immobili al plurale e ritenendo tali porzioni pertinenze dell'abitazione. Statuizione che non ha costituito oggetto di appello incidentale e che non è stata censurata dagli appellanti nell'individuazione specifica dei terreni non oggetto di restituzione a avendo gli appellanti invece sostenuto che tutti gli immobili siti CP_1
a RB sono stati oggetto del lascito a , soluzione che però, come sopra evidenziato, PE2 contrasta con la lettera del testamento senza che siano emersi sufficienti elementi per sostenerla. PE Peraltro il fatto che nel testamento avesse fatto riferimento a “tutti i miei beni immobili” posti in strada Sei Vie induce a ritenere che intendesse appunto l'abitazione, posta a tale indirizzo, e le pertinenze della stessa (stalla, magazzino) mentre non vi sono elementi che portino a ritenere fondata un'interpretazione così estesa tale da comprendere nel lascito tutti i terreni posti a RB non censiti a quell'indirizzo e ai quali si accede anche da altre strade.
. quanto ai beni mobili non è sostenibile l'interpretazione seguita dagli appellanti secondo i quali _1
col secondo testamento avrebbe lasciato tutti i suoi beni mobili, dovunque posti, a;
invero
[...] PE2 il testamento del 2007 recita: “lascio tutti i miei beni mobili e immobili posti nel Comune di RB strada 6 vie 4B a mio fratello ”. Se avesse voluto lasciare tutti i suoi mobili (anche quelli non PE2 in strada Sei Vie) probabilmente avrebbe scritto “lascio tutti i miei beni mobili e gli immobili posti…”. PE Quindi l'interpretazione più plausibile è che abbia inteso lasciare a solo i beni mobili siti PE2 in RB strada Sei Vie 4B e che per mobili intendesse gli arredi e oggetti presenti in casa e nelle PE adiacenze anche perché, se avesse voluto lasciare a il denaro sul suo conto corrente o le PE2 somme portate dai suoi libretti, essendo un anziano senza nozioni in campo giuridico, avrebbe probabilmente usato l'espressione “denari” o “soldi”. L'affermazione della difesa di per cui PE2 PE i libretti al portatore si trovavano nella casa di è tardiva (è stata dedotta dagli eredi di PE2 solo in comparsa conclusionale di primo grado ed è stata subito contestata dalla difesa dell'attore nella memoria di replica) e comunque non è provata perché il fatto che i libretti siano stati indicati nella denuncia di successione - in cui peraltro si parla di libretti di deposito “presso” le rispettive banche - non prova in alcun modo che fossero stati rinvenuti nella casa del defunto: come si è detto è invece PE probabile che nel testamento del 2007 per beni mobili intendesse gli arredi e gli accessori contenuti nella sua abitazione e nei locali attigui (stalla/deposito).
In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Gli appellanti vanno condannati a rifondere a le spese del presente grado che si liquidano CP_1 in liquidano in 9.991 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri
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previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
Parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 è altresì tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da , , e avverso la Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Mantova n. 977/2023 resa nel proc. 1509/2019 RG, così decide:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. condanna gli appellanti a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che CP_1 si liquidano in euro 9.991, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 29.4.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
200 - seminativo di classe 1 Ha are ca - 15 18. Foglio 6 particella 206 - seminativo di classe 2 Ha are ca - 05 58.
Foglio 6 particella 210 - porz. AA prato irrig. Classe 2 - 00 52. Foglio 6 particella 210 - porz. AB seminativo classe 1 ha are ca 01 00. Foglio 6 particella 224 sub 1 civile abitazione (particella soppressa e sostituita dai mapp.li 224 sub 3, 246 e 224 sub 4). Foglio 6 particella 224 sub 2 magazzino/deposito.
3 3 . doc 12: certificato medico datato 16.8.2010 (quindi il mese successivo alla redazione del testamento) redatto dal dott. nel quale si legge che di anni 96, soffriva di cardiopatia e diabete mellito PE8 Persona_3 tipo 2 ma era “ben orientata e sufficientemente precisa nella descrizione dei suoi sintomi e del vissuto familiare”.
. doc. 13: certificato datato 10.3.2012 (quindi di quasi due anni successivo alla redazione del testamento olografo) PE del dott. , medico curante, nel quale si legge: “buone condizioni generali… psichicamente vigile, parziale autosufficienza nel gestire la propria persona”. PE
. doc. 14: certificato sempre del dott. del 3.7.2013 che parla di “condizioni generali discrete”.
. doc 15: provvedimento del Giudice Tutelare del 27.10.2010 di apertura per di amministrazione di R_ sostegno a seguito di ricorso proposto dal fratello il 17.6.2010: nel provvedimento si legge che nel corso PE2 dell'esame condotto all'udienza 12.10.2010 (quindi circa tre mesi dopo la redazione del testamento olografo) era “sufficientemente orientata e lucida in relazione all'età, ha comunque espresso la necessità di R_ essere affiancata da figura di riferimento specie con riferimento agli aspetti economici”.