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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, LA
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3551/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4762/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 21.7.2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate di Milano, a seguito dei controlli effettuati sul Modello 730/2024 afferente all'anno d'0imposta 2023, gli negava i benefici previsti per i lavoratori impatriati dall'art. 16 del D.Lgs. n.
147/2015 riducendo, altresì, le detrazioni per il familiare a carico in quanto la coniuge era stata erroneamente inserita in dichiarazione come figlio a carico.
Molte erano le obiezioni sollevate dal ricorrente il quale, nella sostanza, rivendicava il suo pieno diritto a fruire delle agevolazioni richieste.
Si costituiva l'ente resistente insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce ormai pacifico principio di diritto quello secondo cui, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e
111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sulla scorta di quanto precede, si entra nel merito della controversia al fine di stabilire se il contribuente abbia o meno diritto al regime favoristico riservato dall'art. 16 del D.Lgs.vo n. 147/2015 - in forza del quale
“I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del , concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare…” - ai lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni e che svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Ebbene, pur non disconoscendo in linea generale la sussistenza di entrambi i requisiti in capo al ricorrente, l'Ufficio, sul presupposto di fatto che il Ricorrente_1 si trasferì in Italia diverso tempo prima (1.10.2020: data di decorrenza del contratto di locazione) di ivi iniziare a prestare la propria attività lavorativa (18.8.2022: data di assunzione presso la Società_1 S.p.A.), ne ha escluso la contestualità - a suo giudizio imprescindibile - facendo decadere l'impatriato dal reclamato vantaggio.
La questione controversa, in buona sostanza, riguarda la necessità - per fruire del beneficio - relativa alla sussistenza di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa e al riguardo, questo Collegio, nel solco dei numerosi e condivisibili precedenti di questa stessa Corte, reputa di dover avallare l'operato dell'Ufficio perché pienamente aderente alla ratio di un regime fiscale di cui non può godere se non chi si trasferisce in Italia “a causa”, contestuale e diretta, dell'inizio di un'attività lavorativa e non chi si trasferisce in Italia "in vista" di una eventuale e futura occasione di lavoro.
Fuori discussione, da ultimo, il corretto recupero della detrazione per i familiari a carico.
Il ricorso, dunque, va rigettato e le spese, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 2.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Milano, li 17 dicembre 2025
- Il LA - - Il Presidente -
AS TT LI RE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, LA
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3551/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4762/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 21.7.2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate di Milano, a seguito dei controlli effettuati sul Modello 730/2024 afferente all'anno d'0imposta 2023, gli negava i benefici previsti per i lavoratori impatriati dall'art. 16 del D.Lgs. n.
147/2015 riducendo, altresì, le detrazioni per il familiare a carico in quanto la coniuge era stata erroneamente inserita in dichiarazione come figlio a carico.
Molte erano le obiezioni sollevate dal ricorrente il quale, nella sostanza, rivendicava il suo pieno diritto a fruire delle agevolazioni richieste.
Si costituiva l'ente resistente insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce ormai pacifico principio di diritto quello secondo cui, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e
111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sulla scorta di quanto precede, si entra nel merito della controversia al fine di stabilire se il contribuente abbia o meno diritto al regime favoristico riservato dall'art. 16 del D.Lgs.vo n. 147/2015 - in forza del quale
“I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del , concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare…” - ai lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni e che svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Ebbene, pur non disconoscendo in linea generale la sussistenza di entrambi i requisiti in capo al ricorrente, l'Ufficio, sul presupposto di fatto che il Ricorrente_1 si trasferì in Italia diverso tempo prima (1.10.2020: data di decorrenza del contratto di locazione) di ivi iniziare a prestare la propria attività lavorativa (18.8.2022: data di assunzione presso la Società_1 S.p.A.), ne ha escluso la contestualità - a suo giudizio imprescindibile - facendo decadere l'impatriato dal reclamato vantaggio.
La questione controversa, in buona sostanza, riguarda la necessità - per fruire del beneficio - relativa alla sussistenza di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa e al riguardo, questo Collegio, nel solco dei numerosi e condivisibili precedenti di questa stessa Corte, reputa di dover avallare l'operato dell'Ufficio perché pienamente aderente alla ratio di un regime fiscale di cui non può godere se non chi si trasferisce in Italia “a causa”, contestuale e diretta, dell'inizio di un'attività lavorativa e non chi si trasferisce in Italia "in vista" di una eventuale e futura occasione di lavoro.
Fuori discussione, da ultimo, il corretto recupero della detrazione per i familiari a carico.
Il ricorso, dunque, va rigettato e le spese, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 2.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Milano, li 17 dicembre 2025
- Il LA - - Il Presidente -
AS TT LI RE