Art. 1. - Per il periodo che decorre dal 1 gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.
Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennita' di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilita' temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalita' fissate dall' articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attivita' professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo".
Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennita' di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilita' temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalita' fissate dall' articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attivita' professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo".