Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1461/22
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 04.04.2025 con termine per il deposito di note scritte, dato atto, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1461 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
SI. , nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Erice nella Via Agrigento n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Giacalone del foro di Trapani
Attore opponente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
SI.ra , nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Sinatra del foro di Trapani
Convenuto opposto conclusioni: come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio l'attore proponeva opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 359/2022 emesso dal Tribunale di Trapani in data 25.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a favore della SI.ra , la somma di € 5.405,00 Controparte_1
come sorte capitale, oltre gli interessi legali come da domanda e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali ed oneri fiscali e contributivi. Tale somma a detta di parte creditrice era dovuta in quanto per spese affrontate per la tutela del figlio in adempimento ai doveri di cui all'art.147 cc stante la separazione consensuale omologata con Decreto del Tribunale di Trapani del 12.12.2012 e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con la Sentenza del
19.08.2019 del medesimo Tribunale;
più specificatamente tale somma nella misura del 50%
di spese che parte creditrice aveva sostenuto a causa di una gravissima dipendenza da sostanze stupefacenti del figlio per il quale aveva provveduto all'inserimento nella Per_1
Comunità di recupero “Narconon” con sede a Roma, al fine di farlo partecipare ad un percorso pedagogico- riabilitativo, con una contribuzione mensile di € 2.580,00, circa per un totale di €.10.810,00.
Deduceva l'opponente che dapprima sia il che la avevano Parte_1 CP_1
individuato, unitamente alla professionista che seguiva il proprio figlio una Per_1
struttura sita a Mazara del Vallo “Casa dei giovani” convenzionata con il servizio nazionale sanitario. Successivamente, ed a sua insaputa il veniva a conoscenza che il Parte_1
proprio figlio era stato inserito nella comunità riabilitativa in Roma, struttura non Per_1
convenzionata con il sistema sanitario nazionale, per esclusiva iniziativa della madre
, senza averne discusso prima con lui, non ritenendo necessario ascoltare il Controparte_1
suo parere ed escludendolo a priori. Salvo poi, dopo aver organizzato tutto, chiedergli il
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pagamento del 50% delle somme già anticipate. A riprova di ciò evidenziava che il Modulo
di adesione all' era stato sottoscritto in data 24.09.2021 Parte_2
dalla sola SI.ra , in qualità di genitore, non affidatario (stante la maggiore età di CP_1
né convivente (stante che in quel periodo abitava con il padre), documento Per_1 Per_1
prodotto dalla stessa . Precisava che con la Sentenza n. 807/2019 che pronunciava la CP_1
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, era stato revocato l'obbligo dell'odierno opponente di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, e . Il Per_1 Per_2
affermava, inoltre, che non si era mai sottratto alla propria responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti del figlio consapevole delle problematiche di Per_1
tossicodipendenza di quest'ultimo. Anche dopo la nascita del nipote aveva accolto il figlio e la figlia;
il Tribunale per i minorenni di Palermo, valutati i nuclei familiari di Per_1
entrambi i nonni, e , ha deciso di affidare la piccola Parte_1 Controparte_1 Per_3
alle cure del nonno paterno - odierno opponente, giusta Decreto del 10.11.2020.
[...]
Infatti, all'epoca della vicenda che ci occupa, il figlio abitava di fatto a casa del padre Per_1
proprio per stare vicino alla sua bambina.
Si costituiva la creditrice opposta deducendo il proprio figlio per CP_1 Per_1
diversi anni, ha sofferto di una gravissima dipendenza cronica da sostanze stupefacenti che oggi, rilevatosi infruttuoso ogni tentativo di recupero anche da parte del che lo aveva Pt_3
in cura, ha fortunatamente risolto grazie all'inserimento in una comunità di recupero - per l'esattezza, la “Narconon”, - ed al positivo percorso pedagogico-riabilitativo ivi svolto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, introduttiva del presente giudizio, pertanto, era da ritenersi del tutto infondata in fatto e in diritto, oltre che pretestuosa e meramente dilatoria, infatti la pretesa creditoria che ha formato oggetto del decreto ingiuntivo opposto,
lungi dal fondarsi sul regime del mantenimento dei figli adottato in sede di divorzio - su cui nulla si osserva - trova il suo fondamento giuridico nel generale dovere gravante ex art. 147 c.c. su entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, ciò , consente a ciascun genitore di contrarre obbligazioni per soddisfare le esigenze primarie dei figli,
prima fra tutte per la tutela della loro salute. Pertanto, la madre non appena avuta piena contezza della gravissima condizione di salute in cui versava il figlio a causa della cronica
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tossicodipendenza che da anni lo affliggeva, mossa dal preciso e precipuo fine di tutelare la salute, se non la vita stessa del medesimo, tempestivamente si attivata per avviare Per_1
con la massima urgenza in una comunità di recupero specializzata. Evidenziava che i tempi per l'inserimento nella struttura di Mazara del Vallo era lunghi e del tutto inconciliabili con le gravissime condizioni di salute in cui versava il figlio Per_1
Ed è proprio in relazione alle spese per il detto percorso intrapreso e portato a compimento dal figlio interamente anticipate dalla madre odierna deducente in Per_1
misura pari ad € 10.810,00, che la stessa ha agito in via monitoria nei confronti dell'ex coniuge al fine di ottenere la restituzione della metà, non avendo sortito effetto le richieste bonarie di pagamento prima di allora avanzate.
Concessi i termini ex art.183, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata ex art.281 sexies cpc, e rassegnate le rispettive conclusioni, vaniva assunta in decisone.
Ed invero si osserva che il diritto al mantenimento dei figli è garantito dall'art. 30,
comma 1, Cost. in forza del quale “Dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Nel Codice civile il diritto trova espressione nell'art. 147 c.c., che rimanda all'art. 315-bis c.c., in forza del quale del quale “Il figlio ha diritto di
essere mantenuto, educato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle
sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” (comma 1). Gli artt. 148 e 316-bis c.c.
prevedono che i genitori adempiono i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'assegno perequativo mensile, liquidato a conclusione del giudizio di famiglia per soddisfare i bisogni primari della prole, non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le necessità sopravvenute dei figli. La realtà quotidiana, infatti, fa venire in evidenza esigenze della prole imprevedibili ed eccezionali che comportano l'esborso di rilevanti somme di denaro rispetto alla misura del contributo di mantenimento. Pertanto, si manifesta sovente la necessità di sostenere spese straordinarie;
tra queste si collocano quelle legate ad esborsi medico-sanitari. In tutti questi casi l'elemento qualificante è l'impossibilità di prevedere ex ante gli eventi cui le stesse sono riferibili.
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In definitiva, se le spese ordinarie sono quelle funzionali a soddisfare i bisogni quotidiani della prole, quelle straordinarie concernono esborsi mirati a far fronte ad eventi eccezionali della vita dei figli, ovvero a soddisfare le esigenze saltuarie, imprevedibili ed imponderabili, che esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. Civ., n. 7672, del
19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre
2009). Il concetto di “spesa straordinaria” –come detto- non trova una definizione positiva nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, tanto che la giurisprudenza è
intervenuta più volte sul punto per colmare il vuoto normativo.
Il giudice di legittimità ha affermato “…Sono da ritenersi straordinarie le spese collegate ad
eventi eccezionali della vita della prole” (Cass. Sez. I, sentenza n. 7672 del 19/07/1999); ..”Sono
straordinarie le spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e
imprevedibili dei figli”( Cass, Sez. I, sentenza n. 6201 del 13/03/2009); “….. Sono da intendersi
spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la
loro…imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Cass., Sez. I, sentenza n.
9372 del 22/02/2012).
Orbene, nel caso di specie si osserva che le spese sostenute dalla hanno avuto CP_1
ad oggetto il costo del ricovero del figlio , presso una struttura Persona_4
specializzata per il recupero di soggetti tossicodipendenti.
La necessità del ricovero del figlio, a detta di entrambe le parti, si era resa necessaria a causa della gravissima dipendenza cronica da sostanze stupefacenti e della necessità di tutelare la salute dello stesso. Sul punto entrambe le parti, dalla lettura degli atti versati dalle stesse e non contestati, emerge la necessità del ricovero del figlio;
già nell'estate del
2021 i genitori di anche al fine di scongiurare il disaggio psicologico degli altri due Per_1
figli e che manifestavano criticità a causa della tossicodipendenza di Per_5 Per_6
avevano mostrato la volontà di inserire presso una struttura di recupero, Per_1 Per_1
individuandola in quella territoriale, sita nel comune di Mazara del Vallo denominata
“Casa dei giovani” e convenzionata con il S.S.N. A detta di parte opponente la madre ha di sua sponte, al contrario, ha inserito in una struttura riabilitativa sita nel comune di Per_1
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Roma e denominata “Narconon” non convenzionata con il sistema sanitario e pertanto a pagamento, il cui costo oggi la ne chiede la ripetizione. CP_1
Ciò posto si osserva che tale spesa è da qualificarsi sicuramente straordinaria, in quanto caratterizzata dagli elementi tipici individuati dal giudice di legittimità, quali imprevedibilità, rilevanza e necessità per le esigenze sanitarie della prole.
Entrambi i genitori, infatti, condividevano, anche per la tutela anche psicologica degli altri figli, la necessità di aiutare facendogli intraprendere un percorso riabilitativo Per_1
specializzato. È stata l'urgente necessità di far intraprendere al proprio figlio il percorso riabilitativo, che ha indotto la al ricovero del figlio presso la struttura a pagamento CP_1
già nel settembre 2021; ricovero che ha sortito positivi risultati a distanza di qualche mese così come risulta dalla nota del 13.11.2021 della struttura “Narconon”.
I giudici di legittimità nel corso degli ultimi anni hanno affermato …”“la mancata
preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di
rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha
anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore,
mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa
rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche
dei genitori” ( Cass. n. 16175/2015). Con un successivo arresto - Cass. n. 2467/2016- la suprema Corte ha aggiunto che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Più recentemente con la sentenza n. 4060/2017, la NE , chiarisce quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa,
occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
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In definitiva, il principio è quello per cui anche nel caso di spese straordinarie, che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, fermo restando, verificare se la scelta adottata corrisponda o meno all'interesse del figlio.
È evidente quindi che il coniuge non anticipatario convenuto in giudizio per il rimborso della spesa, debba opporre una difesa articolata su specifici motivi di dissenso valutabili quali, la non rispondenza delle spese all'interesse del figlio ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
In assenza di dette prove il genitore non anticipatario sarà soggetto alla ripetizione della somma pro quota a favore del genitore anticipatario.
Nel caso di specie l'opponente non ha fornito prova sulla non rispondenza delle spese sostenute dal genitore anticipatario all'interesse del figlio, né la propria impossibilità
finanziaria per sostenere la spesa sanitaria affrontata. Di contro parte opposta ha fornito prova documentale sul credito vantato.
L'opposizione va quindi respinta;
le spese seguono la soccombenza, e si liquidano a favore dell'Avv Maurizio Sinatra dichiaratosi distrattario, ai sensi del D.M. 55 del 2014,
aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 -
applicando i valori minimi e riconoscendo tutte le fasi del giudizio - in complessivi euro
2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
rigetta l'opposizione proposta dall'attore opponente, sig. ; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo 359/2022 emesso dal Tribunale di Trapani in data
25.05.2022, per la complessiva somma di € 5.405,00 in ogni sua parte dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc;
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Condanna l'attore opponente, il sig. al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
Maurizio Sinatra dichiaratosi distrattario, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
Così deciso in Trapani, in data 06/04/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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