Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 372/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Trieste, alla Via del Coroneo n. 32, presso lo studio dell'avv.
ROARZI ANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Trieste, alla Via del Coroneo n. 32, presso lo studio dell'avv. ROARZI ANNA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Il difensore delle parti ha chiesto la rimessione della causa al
Collegio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
1
Con ricorso depositato in data 01/02/2024, i ricorrenti in epigrafe adivano il
Tribunale di Gorizia per la pronuncia della loro separazione personale, chiedendo, altresì, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, contratto il
20.11.1998 a San Pietroburgo, trascritto nel Registrato degli atti di matrimonio del Comune di Gorizia, alle condizioni concordate.
I coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 13.02.2025 dinanzi al
Giudice relatore, hanno confermato la volontà di divorziare, chiedendo il recepimento del seguente accordo, a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti, a modifica di quello di cui al ricorso congiunto:
1. il sig. verserà alla moglie, sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. qualora la sig.ra trovasse lavoro con uno stipendio a partire da € 800 Pt_1
netti, il sig. verserà alla stessa, a titolo di assegno divorzile, l'importo Parte_2 mensile di € 700. Qualora lo stipendio fosse superiore ad € 1.000 netti,
l'assegno dovuto sarà di € 500. Nel caso in cui lo stipendio fosse superiore ad €
1.200 netti, l'assegno dovuto sarà di € 300 e, infine, qualora lo stipendio dovesse superare gli € 1.500, il sig. verserà alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di assegno divorzile, l'importo mensile di € 100.
La sig.ra si impegna a comunicare entro 60 giorni dalla stipula del Pt_1
contratto di lavoro, tramite comunicazione scritta a mezzo mail, la durata del contratto stesso e l'ammontare dello stipendio previsto;
3. a regolamentazione e definizione dei rapporti economici tra le parti: la sig.ra cede e trasferisce al sig. che Parte_1 Parte_2 accetta, la proprietà della propria quota di ½ (un mezzo) dell'immobile destinato a casa coniugale, attualmente in comproprietà tra i sigg.ri e Parte_2
sito a Gorizia, in via Lasciac n. 4, così censito all'Ufficio Tavolare di Pt_1
Gorizia Comune Censuario di Gorizia:
- Alla Partita Tavolare 12.773, c.t. 1°, Ente Indipendente “5”, colorato in giallo nel Piano Tavolare sub G.T. n. 1477/00, costituito da abitazione sita al secondo piano, nonché cantina al piano seminterrato;
con le congiunte 150/1000 indivise parti delle proprietà comuni della p.ed 1349/2, fabbricato e corte in condominio di complessivi mq 297, contraddistinte come Ente “0”, lasciate incolori o
2 colorate in nero stampa nel Piano Tavolare su citato e comprendenti quanto previsto dall'art. 1117 del codice civile, iscritte nel copro tavolare 1° della P.T.
12.770 di Gorizia;
al N.C.E.U. del Comune di Gorizia:- Sez. B, foglio 22, mappale n. 1349/2, sub 5, Via Lasciac n. 4 (SI-P2), Zona Censuaria 1,
Categoria A/3, Classe 4, Vani 4,5, Rendita Catastale Euro 278,89;
- il sig. già titolare della quota di ½ (un mezzo) p.i. Parte_2 dell'immobile in oggetto, a seguito del presente atto diviene unico ed esclusivo proprietario del già menzionato compendio immobiliare;
- gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, comma 14, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. GO0133527 in data 27.10.2010 (doc. 14);
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la
3 documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 18.07.2024 dal Soggetto certificatore
, che si allega, in originale, al presente atto, formandone Controparte_1
parte integrante (doc. 15).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto;
la parte cedente dichiara e garantisce:
• che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore di “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.”, sub G.N. 813/2004, in base al contratto di mutuo dd.
28.04.2004, Notaio rep. 113560 (doc. 5), con annotazione della Per_1
rinnovazione sub G.N. 696/2024;
• che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: contratto di compravendita dd 28.04.2004, del Notaio Persona_2
Rep n. 113559, registrato a Gorizia in data 06.05.2004 al n. 340/V, mod 2V, intavolato a Gorizia, sub. Pres. 14.05.2004, G.T.N. 813/04 (doc. 4);
-le parti convengono che il sig. a fronte del trasferimento, si accolli Parte_2 in via esclusiva l'intero residuo mutuo derivante dal contratto di mutuo originario stipulato tra i sigg.ri e e la “Banca Parte_1 Parte_2
Nazionale del Lavoro S.p.A.” in data 28.04.2004, dal Notaio rep. Per_1
113560, garantito da ipoteca iscritta sub G.N. 813/2004 la cui rinnovazione è stata annotata sub G.N. 696/2024, liberando così la sig.ra da Parte_1
ogni e qualsiasi obbligo derivante dal citato mutuo.
4 Il sig. si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole Parte_2
contrattuali che regolano il mutuo in parola;
- la parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero di tutti gli uffici competenti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- il cessionario, sig. resta autorizzato ad eseguire a proprio Parte_2
favore voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di trasferimento di cui al presente atto;
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, in materia edilizia e urbanistica, la parte cedente, edotta delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 della medesima legge, dichiara che le opere relative alla costruzione dell'edificio di cui fa parte il compendio immobiliare oggetto del trasferimento risultano iniziate in data antecedente all'1 settembre 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
- le sopra indicate cessioni, che saranno effettuate in adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi in sede di divorzio ed a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra di loro, beneficeranno dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa sull'atto di trasferimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 così come chiarito dalle sentenze della Corte
Costituzionale nn.154/1999 e 202/2003, nonché dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, n.18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21 febbraio 2014 oltre alla risoluzione n.65/E del 16.07.2015;
4. la sig.ra avendo già ricevuto il versamento da parte del sig. Pt_1 Parte_2
del 20% della liquidazione del trattamento di fine rapporto totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio di quest'ultimo, rinuncia al restante 20%, così come per legge stabilito;
5. la sig.ra avendo provveduto all'apertura di un conto corrente a suo Pt_1 esclusivo nome, mantiene l'impegno a non compiere alcuna operazione sul conto corrente n. 7343/10037 comune ai due coniugi, che resterà in comunione tra le parti sino alla data del rogito e accollo del mutuo da parte del sig.
il quale provvederà a sue spese a modificare l'intestazione di detto Parte_2
5 conto a suo esclusivo nome;
6. la sig.ra continuerà regolarmente ad abitare l'immobile sito a Gorizia, Pt_1
in via Lasciac n. 4 sino alla stipula della cessione di cui al precedente punto n. 4
e il sig. si impegna a non richiedere e/o eseguire il rilascio Parte_2 dell'immobile sopra descritto alla sig.ra per sessanta giorni successivi CP_2
alla stipula della cessione, così consentendo alla sig.ra di continuare ad CP_2
abitare detto immobile, ex casa coniugale, fino a detta data;
7. Le parti dichiarano di essere state informate e di essere a conoscenza che, trattandosi di un'udienza relativa ad un procedimento di divorzio, a domanda congiunta, e non di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o all'eventuale costituzione di diritti reali.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia ai conservatori dei libri fondiari e al giudice tavolare, impegnandosi sin, da ora, a manifestare nuovamente la volontà dinanzi al notaio, ove, per qualsiasi motivo, sorgano successivamente problemi al trasferimento o in caso di rigetto della domanda da parte del Giudice tavolare.
8. Le parti danno, inoltre, atto sotto la loro personale responsabilità di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento, esonerando il cancelliere (nel caso di specie il funzionario giudiziario addetto all'Ufficio del Processo) da ogni responsabilità
e da ogni successivo adempimento.
9. il sig. sino alla definitiva cessione dell'immobile di via Lasciac n. Parte_2
4, si farà carico di tutte le spese condominiali, straordinarie e ordinarie relative all'alloggio ad oggi deliberate e da deliberarsi, oltre al pagamento delle spese relative a tasse, imposte mentre le utenze inerenti all'appartamento maturate e maturande sino alla data della cessione verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
10. il sig. acconsente a che la sig.ra continui liberamente ad Parte_2 Pt_1 utilizzare l'automobile Citroen FCHFXC, targata DZ274TV, di sua esclusiva proprietà, sino a che la stessa lascerà l'immobile, ex casa coniugale, o
6 comunque entro 60 giorni alla stipula della cessione di cui al precedente punto n. 4;
11. i coniugi si danno altresì atto, di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo avendo già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
12. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 17/2024, pubblicata in data 28.3.2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Tenuto conto della natura del presente procedimento, su ricorso congiunto, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a San
Pietroburgo il 20/11/1998 (atto n. 122, parte 2, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 1998 del Comune di Gorizia);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gorizia gli incombenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 15/04/2025.
7 Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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