Articolo 4 della Legge 26 maggio 2000, n. 147
Articolo 3Articolo 5
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10 giugno 2000
Art. 4. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo 1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89 .
A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- Il decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, nomina i membri facenti parte della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo; l' art. 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89 , concernente la proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, e' il seguente:
"Art. 1 (Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo). - 1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro dagli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell' art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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