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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 114/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n.3405/2024 in data 30 settembre 2024, nei confronti di Controparte_1
[... nonché sull'appello incidentale avanzato da quest'ultima, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso (Indennità di presenza art. 5 A) Acc. 21.5.1981, di disponibilità, di condotta, aziendale, fuori nastro 12°, 13°14° 15° ora, diaria e trasferta per intero nella base di calcolo per la retribuzione goduta nel periodo di ferie nei limiti di 24 giorni all'anno da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti, a far data dal 18.07.2007 e fino al 30 giugno 2022 e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese processuali del doppio grado del giudizio, in distrazione, che liquida per l'intero in euro 1.100,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il restante terzo. Così deciso in Bari, il 15 maggio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n.3405/2024 in data 30 settembre 2024, nei confronti di Controparte_1
[... nonché sull'appello incidentale avanzato da quest'ultima, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso (Indennità di presenza art. 5 A) Acc. 21.5.1981, di disponibilità, di condotta, aziendale, fuori nastro 12°, 13°14° 15° ora, diaria e trasferta per intero nella base di calcolo per la retribuzione goduta nel periodo di ferie nei limiti di 24 giorni all'anno da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti, a far data dal 18.07.2007 e fino al 30 giugno 2022 e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese processuali del doppio grado del giudizio, in distrazione, che liquida per l'intero in euro 1.100,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il restante terzo. Così deciso in Bari, il 15 maggio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando