Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17.4.2025, alle ore 13:00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. GAGGI Francesca per la parte ricorrente e la Dr.ssa CATINARI Francesca per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 13.05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 571/2022 promossa da:
Controparte_1
[...]
1
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
Controparte_3
[...]
Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
, Parte_7
tutti assistiti dall'Avv. GAGGI Francesca Parte_8
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.10.2022 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_5
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo
2 indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente ricorso ed attese le causali di cui sopra: In via principale: Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della carta elettronica del docente in favore di tutte le parti ricorrenti con conseguente condanna del convenuto al pagamento quanto a CP_4 CP_1
della somma di €.3.000,00,oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in premessa (€
[...] 500,00 l'anno per 6 anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a della somma di €.2500 oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in CP_1 premessa (€.500,00 l'anno per 5 anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021); quanto a della somma di €.1000,00 oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in CP_2 premessa (€.500,00 l'anno per 2 anni 2020/2021 e 2021/2022); quanto a della somma Parte_1 di €.3000,00 oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in premessa (€500,00 l'anno per 6 anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a Parte_2 della somma di €.2000,00 oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in premessa (€.500,00 l'anno per 4 anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a della somma Parte_2 di €.1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, come quantificata in premessa (€.500,00 l'anno per 3 annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a della somma di Parte_2
€.1000,00 oltre interessi e rivalutazione come quantificata in premessa (€.500,00 l'anno per 2 anni 2015/2016 e 2016/2017); quanto a della somma di €.1500,00 oltre interessi e Controparte_3 rivalutazione come quantificata in premessa (€.500,00 l'anno per 3 anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022); quanto a della somma di €.2500,00 oltre interessi e rivalutazione come Controparte_3 quantificata in premessa (€.500,00 l'anno per 5 anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a della somma di €.2000,00 oltre interessi e rivalutazione come Parte_3 indicata in premesa (€.500,00 l'anno per 4 anni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022); quanto a della somma di €.1500,00 olre interessi e rivalutazione, come indicata in Parte_9 premessa (€.500,00 l'anno per 3 anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a Parte_5 della somma di €.2.500,00oltre interessi e rivalutazione, come indicata in premessa (€.500,00
[...] l'anno per 5 anni dal 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a Pt_6
della somma di €.2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, come indicata in premessa (€.500,00
[...] l'anno per 5 anni dal 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); quanto a
[...]
della somma di€.500,00 oltre interessi e rivalutazione come in premessa indicato (€.500,00 Pt_7 per l'anno 2021/2022) e quanto a della somma di €.3000,00 oltre interessi e Parte_8 rivalutazione e come in premessa indicato (€.500,00 l'anno per 6 anni 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 In via subordinata: Accertare il diritto in capo alle parti ricorrenti all'utilizzazione della carta elettronica del docente mediante concessione di accesso alla piattaforma web e al relativo applicativo per l'importo per ciascun ricorrente indicato nelle conclusioni rassegnate in via principale. Vinte le spese ed i compensi di avvocato da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Il si costituiva in data 7.2.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_4 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che
3 tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) Di valutare la validità della costituzione in giudizio per la ricorrente stante la mancata allegazione della Pt_6 procura alle liti nella copia del ricorso notificata al convenuto;
CP_4
2) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
3) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
4) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e purchè riferita ad incarichi svolti nel profilo docente.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_4 eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso e dunque ai giorni di supplenza concretamente svolti, secondo la proporzione €
500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 23.2.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 17.4.2025.
Occorre preliminarmente evidenziare che, relativamente alla ricorrente Parte_6 il ha chiesto che sia pronunciata l'improcedibilità del ricorso per mancata CP_4 allegazione di procura alle liti nella copia del ricorso notificato al . CP_4
La procura, effettivamente mancante alla data di deposito del ricorso, è stata tuttavia prodotta da parte ricorrente in data 22.2.2023.
Ebbene, l'art. 182 c.p.c. come modificato dal D.lvo 149/2022, prevede che il giudice anche in caso di mancanza della procura al difensore, debba assegnare termine per la produzione e che l'osservanza del termine sani i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano fin dal momento della prima notificazione.
4 Avendo il difensore parte ricorrente provveduto a depositare la procura prima della decisione della causa, l'eccezione di improcedibilità deve essere respinta.
Venendo al merito, occorre evidenziare che i docenti di cui al ricorso hanno prestato servizio sulla base dei seguenti contratti a termine:
1) : Parte_7
a)a.s. 2021/2022: dal 12/10/2021 al 31/08/2022 presso Gentileschi di Carrara.
2) Parte_3
a)a.s. 2017/2018: dal 19/10/2017 al 19/4/2018 presso Alberghiero di Massa;
b)a.s. 2018/2019: dal 17/10/2018 al 30/09/2019 presso Alberghiero di Massa;
c)a.s. 2020/2021: dal 11/09/2020 al 30/06/2021 presso Alberghiero di Massa;
d)a.s. 2021/2022: dal 19/09/2021 al 30/06/2022 presso Alberghiero di Massa.
3)ATTUONI : Pt_6
a)a.s. 2017/2018: dal 16/11/2017 al 30/6/2018 presso Scuola Dazzi di Bonascola;
b)a.s. 2018/2019: dal 09/10/2018 al 30/06/2019 presso Gentileschi di Carrara;
c)a.s. 2019/2020: dal 07/11/2019 al 04/06/2020 presso Scuola Dazzi di Bonascola;
d)a.s. 2020/2021: dal 07/09/2020 al 30/06/2021 presso Bonomi di Fosdinovo;
e)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso Bonomi di Fosdinovo.
Parte 4) SZ WA:
a)a.s. 2017/2018: dal 29/09/2017 al 30/6/2018 presso Scuola Carrara;
b)a.s. 2018/2019: dal 25/09/2018 al 30/06/2019 presso Alighieri di Aulla;
c)a.s. 2019/2020: dal 17/09/2019 al 30/06/2020 presso Buonarroti M. d Carrara;
d)a.s. 2020/2021: dal 07/09/2020 al 30/06/2021 presso Buonarroti M. d Carrara;
e)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso Buonarroti M. d Carrara.
5) Parte_2
a)a.s. 2018/2019: dal 24/10/2018 al 14/06/2019 presso Gentileschi di Carrara;
b)a.s. 2019/2020: dal 20/09/2019 al 30/06/2020 presso Gentileschi di Carrara;
c)a.s. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso Gentileschi di Carrara;
5 d)a.s. 2021/2022: dal 2/10/2021 al 30/06/2022 presso Da CI di Villafranca.
6) Parte_2
a)a.s. 2015/2016: ha lavorato dal 29/09/2015 al 30/6/2016 presso IO di
Montignoso e Da CI di Carrara
b)a.s. 2016/2017: dal 28/9/2016 al 30/6/2017 presso Scuola Gentileschi di Carrara;
7) Controparte_1
a)a.s. 2016/2017: dal 15/12/2016 al 30/6/2017 presso Scuola Buonarroti M. di Carrara;
b)a.s. 2017/2018: dal 05/10/2017 al 30/6/2018 presso Scuola Buonarroti M. di Carrara;
c)a.s. 2018/2019: dal 05/10/2018 al 30/06/2019 presso I.S. E. Barsanti;
d)a.s. 2019/2020: dal 18/09/2019 al 30/06/2020 presso Buonarroti M. d Carrara;
e)a.s. 2020/2021: dal 11/09/2020 al 30/06/2021 presso NA LI Carrara.
8) Parte_4
a)a.s. 2019/2020: dal 2/10/2019 al 30/06/2020 presso Don Milani di Massa;
b)a.s. 2020/2021: dal 6/10/2020 al 10/06/2021 presso Don Milani di Massa e Alfieri
Bertagnini;
c)a.s. 2021/2022: dal 27/09/2021 al 15/06/2022 presso Alfieri Bertagnini.
9) Controparte_3
a)a.s. 2019/2020: dal 20/11/2019 al 28/02/2020 presso Massa 3;
b)a.s. 2020/2021: dal 21/01/2021 al 11/06/2021 presso Alighieri di Aulla;
c)a.s. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso Buonarroti M. d Carrara.
10) CP_2
a)a.s. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso NA LI Carrara.
b)a.s. 2021/2022: dal 10/09/2021 al 30/06/2022 presso NA LI Carrara.
11) Controparte_3
a)a.s. 2017/2018: dal 03/11/2017 al 30/06/2018 presso Belmesseri di Pontremoli;
b)a.s. 2018/2019: dal 04/10/2018 al 30/06/2019 presso NA LI Carrara;
6 c)a.s. 2019/2020: dal 21/09/2019 al 30/06/2020 presso NA LI Carrara;
d)a.s. 2020/2021: dal 11/09/2020 al 30/06/2021 presso Montessori Repetti;
e)a.s. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso Montessori Repetti.
12) Parte_1
a)a.s. 2016/2017: dal 23/9/2016 al 30/6/2017 presso Scuola Gentileschi di Carrara;
b)a.s. 2017/2018: dal 02/10/2017 al 30/6/2018 presso Scuola Gentileschi di Carrara;
c)a.s. 2018/2019: dal 01/10/2018 al 30/06/2019 presso Gentileschi di Carrara;
d)a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso Gentileschi di Carrara;
e)a.s. 2020/2021: dal 14/09/2020 al 30/06/2021 presso Gentileschi di Carrara;
f)a.s. 2021/2022: dal 15/09/2021 al 30/06/2022 presso Gentileschi di Carrara.
13) : Parte_8
a)a.s. 2016/2017: dal 12/12/2016 al 30/6/2017 presso Istituto Salvetti di Massa;
b)a.s. 2017/2018: dal 29/09/2017 al 30/6/2018 presso LO RR di Massa;
c)a.s. 2018/2019: dal 25/09/2018 al 31/08/2019 presso Barsanti di Massa;
d)a.s. 2019/2020: dal 14/09/2019 al 31/08/2020 presso Barsanti di Massa;
e)a.s. 2020/2021: dal 08/10/2020 al 31/08/2021 presso Barsanti di Massa;
f)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022 presso Barsanti di Massa.
14) CP_1
a)a.s. 2016/2017: dal 28/10/2016 al 7/12/2016 presso Scuola Pacinotti e dall'11/01/2017 al 14/06/2017 presso Minuto di Massa;
b)a.s. 2017/2018: dal 06/10/2017 al 4/11/2017 presso Scuola presso Scuola Pacinotti e dal 4/11/2017 al 30/06/2018 presso Montessori di Carrara;
c)a.s. 2018/2019: dal 03/10/2018 al 30/06/2019 presso Minuto di Massa;
d)a.s. 2020/2021: dal 14/09/2020 al 31/08/2021 presso NA LI Carrara.
e)a.s. 2021/2022: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso NA LI Carrara.
15) Parte_2
a)a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 31/08/2020 presso Gentileschi di Carrara;
b)a.s. 2020/2021: dal 24/09/2020 al 31/08/2021 presso Gentileschi di Carrara;
7 c)a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022 presso Rossi Pascoli di Massa.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_4 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente “il diritto può essere fatto valere”.
Pacifica l'intervenuta prescrizione relativamente all' a.s. 2015/2016 già maturata all'atto del deposito del ricorso e dunque relativamente alla docente Parte_2
Relativamente all'a.s. 2016/2017 il relativo diritto poteva essere fatto valere il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016): le parti ricorrente , , Pt_2 CP_1
, -che lo domandano con il ricorso-, quindi, nell'anno 2016/2017 Pt_1 Pt_8 CP_1 avrebbero potuto richiedere il beneficio a partire dal 30.11.2016, con qualsiasi atto stragiudiziale, considerato che la registrazione nel sistema non le era consentita.
Poiché il ricorso è stato notificato il 20.10.2022 (da precisare non è sufficiente il deposito del ricorso, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022), deve concludersi che esso non è idoneo ad interrompere la prescrizione che risultava già interamente maturata al 30.11.2021. Parte Per l'a.s. 2017/2018 -domandato dai ricorrenti , Pt_3 Pt_6
, e -, per il quale i docenti beneficiari CP_1 CP_3 Pt_1 Pt_8 CP_1 avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui i docenti potevano esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso al 20.10.2022 dunque non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
Dunque, non risultando del pari altri atti interruttivi della prescrizione, risultano estinti per prescrizione i diritti reclamati dalla ricorrente in toto, solo relativamente Pt_2 agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 i diritti domandati dai ricorrenti Pt_3
Parte
, , e Pt_6 CP_1 CP_3 Pt_1 CP_1 Pt_8
8 Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi dopo la notifica del ricorso.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
9 può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_5 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_4 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
10 Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre
e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo
11 chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
12 ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020,
n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con esclusione, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
13 Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Dunque possono considerarsi senz'altro gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore settimanali per la scuola primaria), considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che relativamente a
(cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. 23) il Parte_7 beneficio -richiesto solo riguardo all'a.s. 2021/2022- trattandosi di supplenza annuale ad orario completo, è senz'altro attribuibile.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_3 resistente sub. 19) il beneficio è richiesto relativamente agli aa.ss. 2019/2019 (non
2019/2020), 2020/2021 e 2021/2022, tutte supplenze fino al termine delle attività scolastiche ad orario pari a 9 ore presso istituto secondario superiore (pari alla metà dell'orario previsto per il part-time sull'orario settimanale nella scuola secondaria superiore pari a 18 ore).
Ebbene, trattandosi di spezzone orario corrispondente al part-time degli insegnanti di ruolo a cui il beneficio viene riconosciuto, infatti il DPCM 28.11.2016 recante la
“Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio, il beneficio richiesto può essere riconosciuto.
14 Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_6 resistente sub. 22) il beneficio può essere riconosciuto per l'a.s. 2018/2019 in quanto supplenza fino al termine delle attività scolastiche ad orario completo. Può essere tuttavia riconosciuto anche relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze fino al termine delle attività scolastiche, ad orario settimanale pari rispettivamente a 13 ore e a 12 ore presso istituto secondario di primo grado e dunque ad orario superiore alla metà di quello previsto per il part time in detta categoria di scuola
(orario settimanale di 18 ore).
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_5 resistente sub. 21) il beneficio richiesto può essere riconosciuto riguardo agli aa.ss.
2018/2019 e 2021/2022 in quanto supplenze fino al termine delle attività scolastiche, ad orario settimanale pari rispettivamente a 9 ore e a 12 ore presso istituto secondario di primo grado e dunque con orario pari o superiore alla metà di quello previsto per il part time in detta categoria di scuola (orario settimanale di 18 ore).
Può essere ugualmente riconosciuto relativamente all'a.s. 2020/2021 in quanto supplenze conferenti spezzoni orari fino al termine delle attività scolastiche, presso il medesimo istituto, pari cumulativamente a 12 ore e pertanto oltre la metà di quello previsto per il part time in detta categoria di scuola (orario settimanale di 18 ore).
Può essere riconosciuto anche con riguardo all'a.s. 2019/2020 in cui la docente ha avuto due supplenze fino al termine delle attività scolastiche ma per 6 ore +1 ora settimanali - sulla medesima scuola secondaria di primo grado- e dunque in misura inferiore all'orario previsto per il part-time (le è stata assegnata anche nel medesimo anno scolastico un'ulteriore supplenza per 4 ore settimanali ma ciò è avvenuto presso un istituto scolastico differente, sì che non si rileva sussistente in questo caso il presupposto della partecipazione alla programmazione didattica annuale e non può essere considerata). Ma ciò può avvenire parametrando, come suggerito dal Ministero, il beneficio all'orario effettivamente prestato secondo la seguente proporzione:
500:18=X:7 e dunque può riconoscersi il beneficio per l'importo di €.194,44.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_2 resistente sub. 14) il beneficio è richiesto anzitutto per l'a.s. 2018/2019: trattasi di un anno
15 in cui la docente ha svolto, ad orario completo, una serie di supplenze brevi sul medesimo istituto scolastico (Istituto artistico superiore Gentileschi) in sostanziale continuità fino a termine delle attività didattiche (e precisamente dal 24/10/2018 al 21/12/2018, dal
22/12/2018 al 22/02/2019, dal 23/02/2019 al 12/04/2019, dal 13/04/2019 al
10/06/2019 e infine dal 11/06/2019 al 14/06/2019) sì che deve riconoscersi anche continuità didattica: il beneficio può essere pertanto riconosciuto.
Relativamente all'a.s. 2019/2020: in questo anno la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività scolastiche e ad orario completo: il beneficio può essere riconosciuto.
Relativamente all'a.s. 2020/2021 invece, trattandosi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ma solo per uno spezzone orario di 2 ore settimanali (su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore), ben al di sotto dell'orario previsto per il part time, il beneficio non può essere riconosciuto.
Relativamente all'a.s. 2021/2022 la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche per uno spezzone orario di 13 ore su scuola secondaria di primo grado.
Poiché si tratta di spezzone orario superiore alla metà dell'orario previsto per il part time
(essendo pari a 18 ore settimanali l'orario completo), il beneficio può essere riconosciuto.
(cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. Controparte_1
10) il beneficio è senz'altro erogabile relativamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze ad orario completo, la prima fino al termine delle attività scolastiche e la seconda in quanto supplenza annuale.
Tuttavia può essere riconosciuto anche relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 in quanto supplenze entrambe fino al termine dell'attività didattica e con spezzoni orari nel primo caso pari di 9 ore settimanali su scuola secondaria superiore (pari all'orario previsto per il part-time) e nel secondo caso di 11 ore settimanali (superiore all'orario previsto per il part-time) su scuola secondaria inferiore: e dunque entrambe con orario settimanale di 18 ore.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_4 resistente sub. 20) il beneficio è senz'altro erogabile relativamente all'a.s. 2019/2020 in quanto supplenza ad orario completo, fino al termine delle attività scolastiche.
16 Per ciò che concerne gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nei quali la docente è stato assunta in ragione di plurime supplenze c.d. brevi e saltuarie, occorre distinguere.
Infatti relativamente all'a.s. 2021/2022 le uniche interruzioni hanno riguardato i periodi delle festività natalizie (dal 24/12/21 al 9/01/22) e di quelle pasquali (dal 14/04/2022 al
19/04/2022), oltre ad alcune giornate di interruzione (12 e 13 febbraio, 26,27 febbraio - tutte giornate che cadevano nel sabato e domenica- 1 marzo, 5 e 6 marzo -sabato e domenica- 12 e 13 marzo -sabato e domenica- 19 e 20 marzo -sabato e domenica- 26 e 27 marzo -sabato e domenica- 2 e 3 aprile -sabato e domenica- 9 e 10 aprile -sabato e domenica- 23,24 e 25 aprile -sabato e domenica e festività nazionale- 30 aprile e 1 maggio
-sabato e domenica- 2,3,4,5 giugno -sabato e domenica e festività nazionale-) in cui le lezioni sono sospese.
La ricorrente ha garantito quindi la continuità didattica ed ha svolto un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
La misura va quindi riconosciuta ma riparametrata alla durata del servizio prestato secondo la seguente proporzione:
€ 500: 300 gg. (durata delle attività didattiche) = X: 223 gg. (servizio effettivo); X = €
371,66.
Viceversa il beneficio non può essere riconosciuto relativamente all'a.s. 2020/2021 la docente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ad orario completo ma solo fino al 17.2.2021 presso il medesimo istituto scolastico: oltre ad un ulteriore incarico dal 22.2.2021 al
10.6.2021 presso altro istituto scolastico dovendosi escludere che tali supplenze abbiano consentito la programmazione di un'effettiva formazione e un apporto didattico rilevante comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Controparte_3 resistente sub. 17) il beneficio può essere riconosciuto relativamente all'a.s. 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine delle attività scolastiche per un orario settimanale di 9 ore e dunque pari alla metà dell'orario completo e dunque in equiparazione a quanto previsto per i docenti che operano in regime di part-time.
Relativamente viceversa all'a.s. 2019/2020 il beneficio non può essere riconosciuto in quanto supplenze brevi, ad orario settimanale di 9 ore su 18 ma soltanto dal 20.11.2019 al
28.2.2020 e dunque con un servizio prestato di soli 100 giorni nell'intero anno scolastico.
17 Infine relativamente all'a.s. 2020/2021 il beneficio può essere riconosciuto in quanto su orario settimanale di 9 ore e dunque pari alla metà dell'orario completo nel medesimo istituto, in equiparazione a quanto previsto per i docenti che operano in regime di part- time ma deve essere riparametrato al numero di giorni di servizio (inizio il 21.2.2021 – fine 11.6.2021) effettivamente prestato. Dunque secondo la seguente proporzione:
€ 500:300 gg. (durata delle attività didattiche) = X : 111 gg. (servizio effettivo); X = €
185,00.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte CP_2 resistente sub. 12) il beneficio è richiesto per l'a.s. 2020/2021 in cui la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche per uno spezzone orario di 12 ore
(su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore).
Poiché si tratta di spezzone orario superiore alla metà dell'orario previsto per il part time, il beneficio può essere riconosciuto.
Ed è ugualmente riconosciuto relativamente all'a.s. 2021/2022, trattandosi di supplenza fino al termine delle attività didattiche ad orario completo.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Controparte_3 resistente sub. 18) il beneficio richiesto è riconoscibile relativamente agli aa.ss. 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze ad orario completo e fino al termine delle attività scolastiche.
Il beneficio è comunque riconoscibile anche relativamente all'a.s. 2019/2020 in quanto supplenza fino al termine delle attività scolastiche e ad orario settimanale di 9 ore su scuola superiore di II grado, corrispondente alla metà dell'orario completo su tale ordine di scuola e dunque in equiparazione a quanto previsto per i docenti che operano in regime di part-time.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_1 resistente sub. 13) il beneficio è richiesto per l'a.s. 2018/2019 in cui la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche ma solo per uno spezzone orario di
6 ore settimanali (su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore).
18 Trattandosi di spezzone orario inferiore alla metà dell'orario previsto per il part time, il beneficio non può essere riconosciuto.
Relativamente all'a.s. 2019/2020 la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche ma solo per uno spezzone orario di 5 ore settimanali (su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore).
Trattandosi di spezzone orario inferiore alla metà dell'orario previsto per il part time, il beneficio non può essere riconosciuto.
Relativamente all'a.s. 2020/2021: in questo anno la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche per uno spezzone orario di 6 ore settimanali. Ad esso tuttavia debbono essere aggiunte un succedersi di supplenze brevi ma in successione presso lo stesso istituto scolastico (Istituto superiore Gentileschi) fino al 10.6.2021 -sì che deve riconoscersi anche continuità didattica- per un ulteriore spezzone orario di 6 ore settimanali (e precisamente dal 09/11/2020 al 25/11/2020, dal 26/11/2020 al
09/12/2020, dal 10/12/2020 al 23/12/2020, dal 24/12/2020 al 30/12/2020, dal
31/12/2020 al 20/01/2021, dal 21/01/2021 al 11/02/2021, dal 12/02/2021 al
04/03/2021, dal 05/03/2021 al 25/03/2021, dal 26/03/2021 al 30/03/2021, dal
31/03/2021 al 30/04/2021, dal 03/05/2021 al 31/05/2021 e infine dal 01/06/2021 al
10/06/2021).
Dunque il beneficio richiesto per questo a.s. può essere riconosciuto alla docente.
Infine, relativamente all'a.s. 2021/2022 la docente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche ma solo per uno spezzone orario di 5 ore settimanali (su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore). Trattandosi di spezzone orario inferiore alla metà dell'orario previsto per il part time, il beneficio non può essere riconosciuto.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_8 resistente sub. 24) il beneficio deve essere riconosciuto per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e infine 2021/2022, in quanto tutte supplenze annuali ad orario completo.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte CP_1 resistente sub. 11) il beneficio è richiesto per l'a.s. 2018/2019 (non è richiesto invece per
19 l'a.s. 2019/2020) in quanto supplenze fino al termine delle attività didattiche: tuttavia è prestata solo per uno spezzone orario di 9 ore (su 18, trattandosi di supplenza su scuola secondaria superiore).Ora poiché tale spezzone orario è pari alla metà dell'orario previsto per il part time, il beneficio può ugualmente essere riconosciuto.
Il beneficio può essere inoltre riconosciuto per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenza annuale ad orario completo.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente Parte_2 sub. 15) il beneficio richiesto è sicuramente riconoscibile relativamente agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e infine 2021/2022 in quanto supplenze annuali ad orario completo.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti (supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_3 in corso), (in ruolo) (supplenza fino al termine Parte_6 Parte_5 delle attività didattiche in corso), (supplenza annuale in corso), Parte_2
(in ruolo), (supplenza fino al termine delle Controparte_1 Controparte_3 attività didattiche in corso), (supplenza annuale in corso), CP_2 CP_3
(supplenza fino al termine delle attività didattiche in corso),
[...] Parte_1
(supplenza fino al termine delle attività didattiche in corso), (supplenza Parte_8 annuale in corso), (in ruolo), (in ruolo) sono tuttora in CP_1 Parte_2 servizio quali insegnanti, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto ai ricorrenti e che non risultano allo stato, in Parte_4 Parte_7 servizio, non essendo possibile l'adempimento in forma specifica mediante accreditamento di somme sulla carta docente, il deve essere condannato al risarcimento del CP_4 danno, la cui sussistenza può essere ritenuta in via presuntiva, quantificabile in via equitativa nell'importo corrispondente a quello del beneficio, come da dispositivo.
20 Infine, in ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e il valore, con esclusione della fase istruttoria e sono liquidate nei minimi attesa la semplicità della causa. Parte Sono invece integralmente compensate tra le parti , Pt_3 Pt_6
, Pt_2 CP_1 Pt_4 CP_3 CP_3 Pt_1 Pt_8 CP_1
e il attesa la reciproca soccombenza Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso di e condanna la medesima a Parte_2
rifondere al le spese di lite che liquida in €. Controparte_7
258,00, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
2) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a;
a) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_3
2020/2021 e 2021/2022;
b) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_10
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
c) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
d) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_2
2019/2020, e 2021/2022;
e) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
f) con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022;
g) con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e CP_2
2021/2022;
l) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Controparte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
m) con riguardo all' anno scolastico 2020/2021; Parte_1
21 n) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_8
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
o) con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 CP_1
e 2021/2022;
p) con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_2
2021/2022;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti di CP_4
cui al punto 2), secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti anni scolastici i seguenti importi:
a) € 1.500,00 Parte_3
b) € 2.000,00 Parte_6
c) € 1.694,44 Parte_5
d) € 1.500,00 Parte_2
e) € 2.000,00 Controparte_1
f) € 685,00 Controparte_3
g) € 1.000,00 CP_2
l) € 2.000,00 Controparte_3
m) € 500,00 Parte_1
n) € 2.000,00 Parte_8
o) € 1.500,00 CP_1
p) €. 1.500,00 Parte_2
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_4 subito da , che liquida, in via equitativa, in € 500,00; Parte_7
5) dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_4
subito da che liquida, in via equitativa, in € 871,66; Parte_9
6) condanna il a rifondere le spese di lite a Controparte_7
che liquida in €. 258,00, oltre rimborso spese forfettarie se Parte_7 dovute, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
22 7) condanna il a rifondere le spese di lite a Controparte_7
che liquida in €. 258,00, oltre rimborso spese forfettarie se CP_2 dovute, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
8) condanna il a rifondere le spese di lite a Controparte_7
che liquida in €. 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie se Parte_2 dovute, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
9) compensa integralmente le spese di lite tra il merito Controparte_7
Parte e i ricorrenti , , Pt_3 Pt_6 Pt_2 CP_1
; Pt_4 CP_3 CP_3 Pt_1 Pt_8 CP_1
10) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 17 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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